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“Neppure le leggi scritte è bene lasciare inalterate.”

(cit. Aristotele31)

Nello spirito di continuità di quanto prescritto dalla CRDP e dall’IHL in materia di protezione dei disabili nei conflitti e nei disastri, è stata redatta la risoluzione ONU 2475/201932. Tale documento non risulta connotato da speciale innovatività quanto ai principi in esso contenuti, ma appare di grande rilevanza perché, per la prima volta, si tutelano espressamente ed apertamente i disabili in situazioni di conflitto. In tal senso, dunque, il documento invita tutte le parti di un

26Glossario dei termini e delle definizioni della NATO, NATO Standardization Organization, AAP-06, 2014.

27HILL, MANEA, Protection of Civilians: A NATO Perspective 2018 - Utrecht Journal of International and European Law – 2018 Op. cit. pp. 146–160, https://doi.org/10.5334/ujiel.461.

28Politica NATO per la protezione dei civili par. 3 - https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.htm. 29Politica NATO per la protezione dei civili par. 5 - https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.htm. 30HILL, MANEA, Protection of Civilians: A NATO Perspective 2018 – Op. cit. Utrecht Journal of International and European Law – 2018 pp. 146–160, https://doi.org/10.5334/ujiel.461.

31ARISTOTELE, La Politica, Libro II.

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conflitto armato alla tutela delle persone con disabilità consentendo un accesso umanitario sicuro, tempestivo e senza impedimenti a tutte le persone bisognose di assistenza33.La risoluzione, che nel Preambolo richiama le regole della CRDP e del IHL, esorta gli Stati a prevenire situazioni di violenza e abusi contro i civili34in situazioni di conflitto armato, contemplando le più ampie forme di brutalità in situazioni di conflitto e post-conflitto. In modo particolare, il Consiglio ha evidenziato la necessità che gli Stati pongano fine alle azioni violente rivolte ai civili, comprendendo anche gli individui affetti da disabilità; vi è poi una previsione espressa a che gli Stati garantiscano loro l’accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci ed, eventualmente, al risarcimento.

Nella risoluzione si esortano gli Stati, altresì, in linea ai principi della CRDP, a favorire la partecipazione e la rappresentanza diretta delle persone con disabilità nelle attività umanitarie, e più in generale, nei lavori di prevenzione, risoluzione, riconciliazione, ricostruzione e nella costruzione della pace, durante e dopo i conflitti.

La risoluzione, inoltre, incoraggia il reinserimento nel tessuto sociale di riferimento dei disabili, mediante il sostegno psicosociale, pratiche socialmente inclusive35, l’accesso paritario ai servizi di base, su un piano di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, comprendendo l'istruzione, l’assistenza sanitaria, i trasporti e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione36. Gli Stati membri vengono infine stimolati ad adottare provvedimenti per eliminare la discriminazione e l’emarginazione causate dalla disabilità in situazioni di conflitto.

5. Conclusioni

“L'uomo giusto è nato per il bene del prossimo”

(cit. Euripide37)

Il mondo coevo, dopo aver sgretolato la barbarie nazi-fascista, sta lottando perché la potenza del diritto e della giustizia raggiungano tutti, affinché il concetto esclusivo di disabilità, venga superato e valorizzato quale punto di forza di una nuova società dove il principio di uguaglianza sia veramente tale e affinché venga garantita realmente a tutti la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

In Italia, accantonando per un attimo l’oggetto del presente lavoro, la Costituzione all’art. 2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, eccettuando dalle condizioni personali, sociali e di salute dell'individuo; all’art. 3 rende pari dignità a tutti i cittadini, avendo il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"; l’art. 32, infine,

sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

della collettività".

Sono state promulgate leggi in favore dei diversamente abili, tra le principali: la legge n. 104/1992, “Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; la legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che promuove l’inserimento e l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso il “collocamento mirato” affidato agli "uffici competenti" individuati dalle regioni; il Programma

33MARTIN A-S. La Risoluzione 2475(2019) adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la protezione delle persone con disabilità in situazione di conflitto, 2019, http://www.masterdirittiumanisapienza.it/la-risoluzione-24752019-adottata-all%E2%80%99unanimit%C3%A0-dal-consiglio-di-sicurezza-delle-nazioni-unite-la. 34 Includendo uccisioni, mutilazioni, rapimenti e torture, stupri e altre forme di violenza sessuale.

35Soprattutto riguardo a donne e bambini.

36MARTIN A-S. La Risoluzione 2475(2019) adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la protezione delle persone con disabilità in situazione di conflitto, 2019, Op. cit. http://www.masterdirittiumanisapienza.it/la-risoluzione-24752019-adottata-all%E2%80%99unanimit%C3%A0-dal-consiglio-di-sicurezza-delle-nazioni-unite-la.

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d'azione biennale del 2017 (secondo a quello del 2013) che prevede linee di azione su moltissimi ambiti che interessano direttamente o indirettamente la qualità della vita delle persone con disabilità. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è da fare e riportando lo sguardo all’ambito internazionale, nel 2006 l’Assemblea delle Nazioni Unite, in concomitanza con l’emanazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

La via maestra sarà quella tracciata dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile38che, quale progetto di lungo raggio di speranza, mira ambiziosamente a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità volta al miglioramento della società eliminando la disparità di genere e potenziando i servizi educativi e sanitari.

La via maestra sarà quindi – e ne siamo convinti – quella dell’inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino, anche diversamente abile.

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La dimensione giuridica dell’etica militare

The legal dimension of military ethics

di Riccardo Ursi1

Abstract: A differenza di quanto accade per l’amministrazione civile, in cui si conforma

esclusivamente in ottica reputazionale, la dimensione giuridica dell’etica militare ha un profilo di caratterizzazione correlata, non solo alle funzioni attribuite alle Forte armate, ma, più esattamente, al ruolo che le stesse hanno nell’assetto costituzionale. L’etica militare ha, infatti, una declinazione esterna, fondata sulla neutralità dello strumento militare rispetto alle dinamiche politiche in quanto istituzione di garanzia e difesa delle istituzioni repubblicane; ed una declinazione interna, intimante connessa all’organizzazione in quanto fattore di coesione e funzionalità della stessa nel quadro disegnato dalla disciplina e dal principio gerarchico. Lo scritto prospetta una disamina di queste due declinazioni mettendo in luce la specialità dell’amministrazione militare rispetto a quella civile.

Abstract: Unlike what happens for the civil administration, in which it conforms exclusively from a reputational perspective, the legal dimension of military ethics has a profile of characterization related, not only to the functions attributed to the Armed Forces, but, more precisely, to the role that they have in the constitutional structure. Military ethics has, in fact, an external declination, based on the neutrality of the military instrument with respect to political dynamics as an institution of guarantee and defense of republican institutions; and an internal, intimate interpretation connected to the organization as a factor of cohesion and functionality of the same in the framework designed by the discipline and by the hierarchical principle. The paper presents an examination of these two variations, highlighting the specialty of the military administration compared to the civil one.

Sommario: 1. Regole etiche e condizione militare. – 2.I vincoli reputazionali e la neutralità dell’amministrazione militare. – 3. L’onore come fattore di coesione identitaria. – 4. Conclusioni.