La «libertà d’impresa» nella giurisprudenza della Corte di giustizia implica una serie di libertà e di diritti che possono essere ricondotte alla libertà contrattuale102: la libera scelta del contraente103, la scelta del tipo di attività
101 G. C
OMPARATO, H. W. MICKLITZ, Regulated Autonomy between Market Freedoms and Fundamental Rights in the Case Law of the CJEU, cit. p.132; il quale nota che la Corte non ha
accettato l’argomento della violazione del principio dell’autonomia privata in nessuno dei casi e ha sempre ritenuto che l’intervento del legislatore fosse giustificato introducendo come parametro di valutazione della legittimità delle legislazioni che comprimono l’autonomia privata il fatto che i loro obiettivi siano compatibili con gli obiettivi previsti nei Trattati e che i limiti posti all’autonomia privata non siano disproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
102 Per una descrizione dei diversi aspetti ricompresi nella libertà contrattuale in relazione allo
scambio di bene e servizi che caratterizzano la libertà d’impresa, si rinvia a J. BASEDOW,
Freedom of Contract in the European Union, in European review of Private Law, 16, 2008.
Secondo l’autore la libertà contrattuale ricomprende diversi aspetti dello scambio di beni e servizi: la libertà di concludere un contratto, come decisione delle parti di fornire i loro bene e servizi alla controparte che si traduce nella “freedom to supply” e “freedom of demand”; la libertà di scegliere la controparte contrattuale, come libertà di determinare con chi concludere un contratto; la libertà di scegliere il tipo e il contenuto del contratto, come libertà di scegliete un contratto tipico o innominato e di determinare i contenuto del contratto e le rispettive obbligazionie come libertà di forma come libertà di concludere un contratto senza l’utilizzo di una particolare forma.
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produttiva da esercitare nella propria azienda104, il diritto di noleggio, il diritto di prestito e alcuni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale105, il diritto delle parti di modificare i contratti da esse conclusi106, la libertà delle parti di obbligarsi l’una nei confronti dell’altra107
, la libertà di prevedere il versamento di una caparra108, la libertà delle parti di gestire il rapporto giuridico su cui fondano l’uso del bene oggetto del contratto109 o la libertà del datore di lavoro di strutturare i propri rapporti contrattuali in conformità ai suoi legittimi interessi110.
Occorre a questo proposito evidenziare che, soprattutto nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte quando è il solo principio della libertà contrattuale ad essere chiamato in causa con riguardo alle limitazioni imposte allo stesso dal legislatore dell'Unione non procede all'applicazione del test elaborato riguardo alle limitazioni della libertà d'impresa e della tutela del diritto di proprietà. La libertà contrattuale, almeno in un primo momento è riconosciuta come principio facente parte del diritto dell’Unione europea ma non le viene conferito lo status vero e proprio
103 Sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1991, cause riunite C-90/90 e C-91-90, Neu e a.
c. Secrétaire d'État à l'Agriculture e à la Viticulture, ECLI:EU:C:1991:303, pt. 13.
104 Sentenza della Corte di giustizia 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn c.
Landwirtschaftskammer Weser-Ems, ECLI:EU:C:1992:2, pt. 17.
105
Sentenza della Corte di giustizia, 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik c.
Music Point Hokamp, ECLI:EU:C:1998:172.
106 Sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna c. Commissione,
ECLI:EU:C:1999:479, pt. 99.
107 Sentenze della Corte di giustizia 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof,
ECLI:EU:C:2006:168, pt. 23 e 20 maggio 2010, causa C-434/08, Harms,
ECLI:EU:C:2010:285, pt. 36. Si vedano L. IDOT, Transfert des conventions collectives au cessionnaire, in Europe, 2006, p.20; P. MORVAN, Transfert d'entreprise et convention
collective, in La semaine juridique - Social, 2006, p.40;
108 Causa C-277/05, Société thermale d'Eugénie-Les-Bains, cit., pt. 21. Sulla sentenza si rinvia
a E. ADOBATI, La caparra trattenuta in caso di disdetta della prenotazione alberghiera da
parte del cliente non è soggetta ad imposta, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp.755-756
109 Sentenza della Corte di giustizia 14 ottobre 2010, causa C-61/09, Landkreis Bad Dürkheim,
ECLI:EU:C:2010:606.
110
Conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak 26 ottobre 2010, C-463/09, CLECE, ECLI:EU:C:2010:636, pt. 65.
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di principio generale. La Corte quando ad essere in causa è la tutela della libertà contrattuale non procede alla valutazione dell'ammissibilità delle limitazioni imposte dal legislatore dell'Unione rispetto ai fini perseguiti né al controllo degli effetti dell'intervento che , per quanto riguarda i principi fondamentali non possono ledere la sostanza stessa del diritto tutelato, ma si limita a verificare l'esistenza di uno strumento legislativo con cui il legislatore dell'Unione abbia introdotto specifiche restrizioni.
Così, in una sentenza riguardante restituzioni relative a diversi prodotti a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nel ritenere compatibile la modifica di alcune clausole contrattuali effettuata dalle parti con il regolamento n. 3119 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi, la Corte ha ritenuto che il «diritto delle parti di modificare i contratti da esse conclusi riposa sul principio della libertà contrattuale e non potrebbe, pertanto, essere limitato in mancanza di una normativa comunitaria che introduca specifiche restrizioni al proposito.»111. La Corte ha allo stesso tempo sottolineato che le parti non possono utilizzare la loro libertà contrattuale per perseguire fini contrari all’obiettivo della normativa comunitaria applicabile112.
Ancora, in una causa vertente sull’interpretazione della direttiva 77/187/CE «concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti», riguardante il fatto che, in caso di trasferimento d’azienda, il cessionario sia tenuto a rispettare la contrattazione collettiva cui è vincolato il cedente, la Corte ha ricordato che i contratti sono caratterizzati dal principio di autonomia della volontà, secondo il quale le parti sono libere di obbligarsi l’una nei confronti
111 Sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna c. Commissione,
ECLI:EU:C:1999:479, pt. 99.
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dell’altra e che i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto che non vincola il cessionario non sono applicabili nei suoi confronti, se non in violazione del principio secondo cui i contratti non possono imporre obblighi a terzi. La Corte ha riconosciuto che, mentre la limitazione della libertà contrattuale per cui i contratti e i rapporti di lavoro in essere alla data del trasferimento di un’impresa tra il cedente e i lavoratori occupati nell’impresa si trasmettono
ipso iure al cessionario in quanto l’obiettivo della direttiva è quello di
assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori, il rispetto della libertà contrattuale comporta che il cessionario debba essere lasciato libero di decidere se vincolarsi al rispetto dei contratti collettivi successivi a quello in vigore al momento del trasferimento dell’azienda113
.
Infine, in una causa concernente l’interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1782114, «che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori», la Corte ha chiarito che secondo il principio di libertà contrattuale le parti sono libere di concludere un contratto per la compravendita di terreni agricoli che preveda che i diritti di aiuto, strettamente connessi alla qualità di agricoltore e all’estensione dei terreni agricoli di cui è titolare il cedente, siano traferiti al cessionario. La libertà contrattuale non consente però alle parti di contrattare obblighi contrari alla finalità del regolamento stesso per cui una clausola contrattuale che preveda il trasferimento al cessionario degli aiuti spettanti al cedente è compatibile con il diritto dell’Unione europea solo se il fine perseguito dalle parti non sia quello di consentire al cedente una parte dei diritti di aiuto che ha formalmente
113 Causa C-499/04, Werhof, cit.. Alcuni autori hanno visto in questa sentenza anche il
riconoscimento della libertà di determinare il contenuto del contratto J.BASEDOW,Freedom of Contract in the European Union, cit. p. 913.
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ceduto, ma solo quello di determinare, attraverso il trasferimento degli aiuti ceduti, il prezzo convenuto per la cessione115.
Dall’analisi della giurisprudenza appena descritta emerge che la libertà contrattuale è un principio riconosciuto e tutelato dall’ordinamento europeo. La libertà delle parti di concludere un contratto e di stabilirne le condizionipuò subire delle limitazione ma le stesse devono essere previste da una normativa dell’Unione.
In prima battuta, il principio generale della libertà contrattuale riconosciuto dalla Corte di giustizia non viene quindi equiparato a un diritto fondamentale. Le limitazioni della libertà contrattuale non sono analizzate dalla Corte allo stesso modo delle limitazioni alla libertà d’impresa che per essere legittime devono essere proporzionate e giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione europea. Il test sulla legittimità delle limitazioni della libertà contrattuale introdotte dal legislatore europeo è meno stringente di quello applicato alle restrizioni della libertà d’impresa riconosciuta come diritto fondamentale.
6. Quale bilanciamento per la libertà d'impresa e la libertà contrattuale come