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S.A.: è prevista la responsabilità per le imprese (corporate liability) ai sens

del Foreign Corrupt Practices Act. Un compliance program non è obbligatorio per legge; la sua esistenza ed efficacia può avere però valore mitigante o esimente in termini di responsabilità d’impresa. Gli elementi di un compliace program anticorruzione sono definiti dalle linee guida di US Sentencing Commission, “Principles of Federal Prosecution of Business Organizations” e “Evaluation Guidance” di DOJ (ossia “The US Department of Justice”): in generale, considerando quanto stabilito dalle autorità statunitensi, si possono identificare cinque elementi essenziali per un efficace programma anticorruzione,

quali leadership (esistenza di policy interne ben articolate e redatte sulla base di un solido fondamento etico condiviso dal CDA), risk assessment (valutazione annuale dei rischi, considerando i rapporti con i pubblici ufficiali o intermediari e le legislazioni dei paesi in cui l’azienda opera), standard e controlli, formazione e comunicazione (formazione in aula annuale per il personale ad alto rischio e comunicazione all’interno e all’esterno dell’importanza del compliance program), monitoraggio e auditing (attività di monitoraggio e controllo al fine di dimostrarne l’implementazione e l’efficacia). I facilitation payments sono consentiti da FCPA per piccoli importi al fine di velocizzare o assicurare “azioni governative di routine” ed escludere discrezionalità; devono comunque essere accuratamente registrati in contabilità.

Argentina: non è prevista la responsabilità per le imprese in base all’Argentine Criminal Code; un programma anticorruzione, non obbligatorio ai sensi della legislazione argentina, non serve per mitigare né per eliminare eventuali responsabilità. Gli elementi di un compliance program dovrebbero seguire i modelli US di compliance program analizzati sopra. I facilitation payments non sono consentiti dalla legge argentina.

Francia: è prevista la responsabilità per le imprese ai sensi della Sapin II; un

piano anticorruzione non è obbligatorio ai sensi della legislazione francese; l’esistenza ed efficacia può essere considerata prima dell’avvio di un procedimento legale; l’assenza non determina responsabilità penale di impresa. La legge Sapin II impone l’obbligo di gestire attivamente il rischio corruzione alle società con almeno 500 dipendenti e a quelle con ricavi consolidati superiori a 100 milioni di euro: tali società, al fine di prevenire e rilevare eventi corruttivi, devono adottare un compliance program contenente specifici elementi previsti dalla legge Sapin II quali un codice etico, una procedura di whistleblower, procedure per la valutazione di clienti, fornitori e intermediari, programmi di

formazione per i dipendenti esposti ad elevati rischi di corruzione: Circa i facilitation payments, tale fattispecie non è prevista dal French Criminal Code: devono dunque essere analizzati caso per caso.

Germania: è riconosciuta responsabilità per le imprese (corporate liability); un compliance program, non obbligatorio ai sensi della legislazione tedesca, non serve per mitigare né per eliminare eventuali responsabilità. La legislazione tedesca lascia molta libertà; non sono infatti stati definiti gli elementi fondamentali di un compliace program né viene fatta alcuna distinzione fra facilitation payments ed altri pagamenti

Spagna: è prevista la responsabilità per le imprese ai sensi della Ley Organica; i

programmi anticorruzione adottati dalle aziende non sono obbligatori per legge ma, ai sensi dello Spanish Criminal Code, l’adozione può garantire l’esenzione da responsabilità. Nello Spanish Criminal Code sono definite le condizioni esimenti; in breve, gli elementi di un compliance program che possono mitigare la responsabilità penale della società sono: identificare le attività nell’ambito delle quali potrebbe esser commesso il reato di corruzione, imporre l’obbligo di segnalazione di potenziali rischi e violazioni all’organismo incaricato di vigilare sul rispetto del modello, stabilire un sistema disciplinare per punire adeguatamente le violazioni delle misure stabilite dal modello.

Regno Unito: è prevista, ai sensi del Bribery Act, la responsabilità per le

imprese, l’adozione di un adeguato compliance program, non obbligatorio per legge, può, un po’ come abbiamo visto in riferimento alla legislazione italiana, fare in modo che l’azienda non sia ritenuta responsabile per le azioni corruttive effettuate dalle persone ad essa associata. Il ministro della giustizia britannico, nel 2011, ha pubblicato una guida sulle procedure che le aziende possono mettere in atto per impedire alle persone ad esse associate di compiere atti di corruzione:

la guida identifica sei principi di prevenzione della corruzione che dovrebbero essere presi in considerazione durante la redazione di un compliance program, quali procedure proporzionate, top-level commitment (il management della società dovrebbe cioè essere impegnato a prevenire la corruzione delle persone ad essa associate; la direzione dovrebbe sostenere una cultura in cui la corruzione non è mai accettabile), valutazione del rischio, due diligence, comunicazione e formazione, monitoraggio e revisione.

Australia: è riconosciuta, solo in casi specifici, la responsabilità per le imprese;

una policy anticorruzione non è obbligatoria per legge e può costituire fattore mitigante durante un procedimento penale. “Corporate governance Australian Standards” e “International Standard for the prevention and detection of bribery ISO 37001” costituiscono la guida, non vincolante, per definire specifici compliance programs.

Hong Kong: è prevista la responsabilità per le imprese ai sensi del POBO

(“Prevention of Bribery Ordinance”). Un programma anticorruzione non è obbligatorio ai sensi della legislazione di Hong Kong; l’Independent Commission Against Corruption ne raccomanda però l’adozione efficace al fine di prevenire la corruzione. Le misure da adottare per la costruzione di un robusto e valido compliance program secondo l’ICAC sono un approccio risk based, due diligence di controparti, intermediari e agenti, stesura e implementazione di policy/procedure efficaci, monitoraggio e review di compliance program. Per quanto riguarda i facilitation payments, essi non sono previsti dalla Prevention of Bribery Ordinance.

Cina: è prevista la responsabilità d’impresa ai sensi del PRC Criminal Code; un compliance program non è obbligatorio né è riconosciuto dalla legge come strumento per mitigare o eliminare la responsabilità d’impresa. Se la società

prova di aver esercitato il dovuto controllo sui dipendenti tramite l'esistenza di compliance program o altro mezzo, può mitigare la responsabilità per comportamenti corruttivi dei suoi impiegati. Circa i facilitation payments, questi non sono espressamente previsti dal PRC Criminal Code.

Giappone: non è riconosciuta responsabilità per le imprese; una policy

anticorruzione non è obbligatoria ai sensi del Japanese Criminal Code. Il Ministro dell’Economia, nel luglio 2015, ha aggiornato le linee guida che descrivono le caratteristiche di un compliance program per la prevenzione della corruzione di pubblici ufficiali stranieri; secondo queste linee guida un compliance program efficiente dovrebbe contenere i seguenti elementi, ossia definizione e diffusione di una policy, definizione di regole interne che includano un processo approvativo per attività ad alto rischio e misure disciplinari nei confronti dei trasgressori, istituzione di una struttura organizzativa che includa, tra gli altri, un responsabile compliance ed un sistema di controlli a seguito di sospetti di fenomeni corruttivi, condizione di sessioni per orientamento per i dipendenti e attività di audit periodica.

In aggiunta a quanto sopra detto in riferimento a tale mappatura normativa, l’azienda Ferragamo non può trascurare di considerare che negli ultimi anni sono state inasprite ovunque le sanzioni associate alla persona fisica e alla persona giuridica (sanzioni pecuniarie, interdittive, detentive) e che episodi di corruzione associati ad un’azienda o compiuti da un’azienda hanno, come ampiamente evidenziato al termine del capitolo precedente, un rilevante impatto in termini reputazionali e di immagine, e dunque in termini di vantaggio competitivo. Per questi motivi, Salvatore Ferragamo ha deciso quindi di intraprendere un progetto worldwide con l’obiettivo di identificare e prevenire ogni atto corruttivo, sia esso verso un pubblico ufficiale sia verso un soggetto privato: il risultato di questo progetto è allora la definizione di questa policy, valida per tutto il gruppo, che

definisca principi e regole di comportamento, volti a presidiare il compimento del reato corruttivo.

La policy anticorruzione che il Gruppo ha voluto elaborare ed adottare mira, come detto, a minimizzare il rischio di porre in essere comportamenti che possano essere riconducibili a fattispecie corruttive, ed il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione viene integrato con il complessivo sistema di gestione e controllo dei rischi cui è soggetta l’azienda.

I “pilastri” su cui l’azienda costruisce la sua policy anticorruzione sono i seguenti:

• essa innanzitutto, come tutti i documenti fondamentali dell’azienda, viene approvata dai vertici dell’azienda stessa;

• viene compiuta l’analisi e la valutazione dei rischi di commissione di illeciti corruttivi e si fissano principi, regole di comportamento e procedure a presidio delle aree sensibili al compimento di atti corruttivi; • viene deliberato lo svolgimento di attività di formazione e di

informazione verso tutti i destinatari;

• sono definiti i ruoli e le responsabilità, le procedure di segnalazione, il sistema disciplinare relativo ad eventuali violazioni;

• sono ipotizzate e deliberate attività di monitoraggio periodiche dei rischi di corruzione e dell’efficacia ed adeguatezza della policy adottata.

Il secondo di questi punti è stato quello su cui, oltre al contesto normativo sopra analizzato, il supporto di Deloitte Risk Advisory srl si è maggiormente concentrato. Tale fase, definita “risk assessment”, comprende cioè la valutazione del rischio di corruzione e dei presidi in essere attraverso il coinvolgimento dei principali responsabili di funzione, a livello corportate e regional: nella figura seguente riporto le funzioni aziendali che hanno partecipato all’assessment per la

Capogruppo e per ciascuna entità del gruppo.

Figura n. 18

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Fonte: Deloitte Risk Advisory srl

L’attività di risk assessment è stata condotta per ciascuna area/attività individuata come sensibile, ovvero nell’ambito delle quali possono crearsi le condizioni per la commissione di illeciti corruttivi: di seguito sono riportate, per le principali aree/attività sottoposte ad assessment, le ipotesi di potenziale commissione di reati corruttivi.

La policy è costruita declinando innanzitutto i principi e le regole di comportamento in caso di conflitto di interesse e di rapporti con le terze parti. In qualsiasi attività devono cioè essere evitate situazioni nelle quali i protagonisti delle attività stesse siano in conflitto di interesse in riferimento ad interessi personali o familiari, i quali potrebbe ovviamente compromettere un giudizio indipendente e l’imparzialità nel prendere una decisione nel miglior interesse della società: ogni situazione che può determinare un conflitto di interesse dunque, specifica la policy, deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico in posizione manageriale, e il soggetto coinvolto deve astenersi

dall’intervenire nel processo decisionale.

Circa i rapporti con le terze parti, è vietato dare o promettere denaro o altre forme di utilità ai clienti, e parimenti è vietata qualsiasi richiesta o accettazione di denaro o altra utilità al fine di applicare condizioni, non giustificate dal rapporto contrattuale, a vantaggio dei clienti. La gestione dei listini prezzo, di sconti e promozioni, omaggi, deve dunque essere effettuata nel rispetto delle procedure aziendali approvate e con apposita documentazione scritta.

Non è consentito dare o promettere denaro o altra forma di utilità ad un dipendente o rappresentante di una controparte con cui la società ha interessa a concludere una fornitura, così da ottenere un indebito vantaggio; allo stesso modo è vietata qualsiasi accettazione di denaro da parte di un dipendente o rappresentante di una controparte.

La scelta di fornitori e di collaboratori esterni deve essere effettuata su valutazioni di qualità comprovata, di integrità, di affidabilità, di economicità. I processi di selezione devono essere trasparenti e possibilmente con negoziazioni competitive tra più controparti; ogni scelta deve essere tracciata e suffragata da documenti che provino il rispetto delle procedure interne.

Tutta una parte riguarda poi la gestione delle attività immobiliari e delle location, attività strategica per questa azienda presente in molti stati: in tale situazione, l’ipotesi di potenziale commissione di reato corruttivo fa riferimento, in sostanza, alla dazione o promessa di denaro (ed anche alla richiesta o accettazione) o altre utilità ad un dipendente o rappresentante di una controparte in occasione di una trattativa per la gestione di attività immobiliari al fine di ottenere o concedere un indebito vantaggio (ad es. uno sconto ingiustificato).

Un’apposita sezione della policy riguarda i rapporti con le autorità pubbliche per l’ottenimento di licenze, avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di immobili. I rapporti con le autorità pubbliche (rapporti che, per una grande e importante azienda come questa, hanno chiaramente un’altissima frequenza ed un’importanza davvero cruciale: si pensi ad attività di gestione delle richieste di provvedimenti amministrativi necessari per ottenere licenze oppure l’avvio di lavori di costruzione o ristrutturazione, ecc.) devono essere improntati su principi di correttezza, lealtà, massima trasparenza e sull’osservanza delle leggi.

Sono assolutamente vietate relazioni di favore, influenze, ingerenze, con l’obiettivo di condizionare direttamente o indirettamente le attività della pubblica amministrazione.

Vantaggi o utilità sono ammessi solo nei limiti del modico favore e nell’ambito di rapporti di cortesia, tali da non violare l’integrità e la reputazione della società. Tutti i rapporti con la pubblica amministrazione devono essere tracciati: di ogni rapporto deve essere redatto verbale contenente data e luogo dell’incontro, oggetto e motivo dell’incontro, nome e ruolo di ogni partecipante, posizioni espresse sull’argomento e conclusioni.

Con molta attenzione, come anticipato alle pagine precedenti, sono poi trattati i facilitation payments: essi sono assolutamente vietati. Essi sono considerati dall’azienda forme di corruzione a prescindere da eventuali leggi o usanze del paese in cui la società opera. La presente policy li definisce come “i pagamenti effettuati a favore di funzionari delle autorità pubbliche allo scopo di accelerare, facilitare o assicurare l’attività prevista nell’ambito dei doveri propri da parte dell’Ente Pubblico, quali ottenimento di licenze, permessi o altri documenti ufficiali, elaborazione di documenti governativi, quali visti o permessi di accesso

in un paese estero, ottenimento di licenze, certificazioni, permessi o altre tipologie di autorizzazioni necessari in ambito doganale”.

Una sezione è dedicata alle risorse umane. Devono essere sempre garantite imparzialità, trasparenza, indipendenza di giudizio. Ci deve essere sempre distinzione tra chi chiede la risorsa e chi effettua la selezione, per evitare conflitti di interesse. Il processo di valutazione del personale deve essere trasparente, basato su criteri oggettivi. L’erogazione di eventuali premi deve essere effettuata a seguito del raggiungimento di obiettivi prefissati. In tale ambito, l’ipotesi di potenziale commissione di reato corruttivo riguarda cioè una selezione del personale non trasparente e imparziale che, disattendendo il rispetto di criteri oggettivi e documentabili, porti all’assunzione o all’instaurazione di una collaborazione con soggetti segnalati da un soggetto terzo.

Sono poi regolamentate le spese di trasferta, gli omaggi e le spese di rappresentanza. Gli omaggi e l’ospitalità (la policy specifica che con il termine “omaggi” fa riferimento sia a prodotti aziendali che ad altri beni, il termine “ospitalità” è invece riferibile a pasti, attività ricreative, viaggi, pernottamenti in hotel e altre forme di utilità) non sono mai ammessi (quindi non devono essere né accettati, né offerti) se sono in denaro, se violano leggi, se sono dati o ricevuti per ottenere vantaggi impropri o trattamenti di favore o per influenzare l’autonomia di giudizio. Essi sono ammessi soltanto per ragioni promozionali o nell’ambito di rapporti di cortesia. Anche le spese di rappresentanza, intese specificatamente da questa policy come le spese per l’erogazione di beni e servizi a fini promozionali o di pubbliche relazioni, devono essere sempre analiticamente documentate. Circa le spese di rappresentanza, l’ipotesi di potenziale commissione di reato corruttivo è dunque configurabile nella corruzione della controparte tramite spese di rappresentanza (es. cene, eventi, viaggi, ecc.) eccedenti la normale cortesia commerciale o quanto previsto da

formali accordi; in riferimento invece alle spese di trasferta del personale, la commissione del reato corruttivo riguarda la presentazione da parte del dipendente di una nota spesa fittizia non supportata da giustificativo, al fine della creazione di fondi neri da utilizzare per atti di corruzione di una controparte. Nella sezione denominata “sponsorizzazioni e liberalità”, queste, che siano in denaro o come omaggi di prodotti, devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali, cioè devono essere autorizzate, deve essere univocamente identificata la controparte destinataria e la motivazione dell’erogazione. Se si tratta di contributi in denaro, questi devono essere concessi tramite banche o intermediari finanziari autorizzati, così da garantirne la tracciabilità. È in ogni caso vietato offrire o corrispondere sponsorizzazioni o liberalità nel caso possano essere interpretate come finalizzate ad influenzare autonomia di giudizio, a ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri. L’ipotesi di potenziale commissione di reato corruttivo in riferimento a tale attività è dunque l’erogazione a titolo di liberalità ad enti benefici e/o sponsorizzazioni al fine di compiere atti corruttivi (es. per iniziative fittizie).

La parte del documento denominata “Riservatezza, tenuta della contabilità e gestione dei flussi finanziari” ribadisce poi che tutte le operazioni finanziarie e assolutamente tutti i movimenti in denaro in entrata e uscita devono essere innanzitutto effettuati dai soggetti muniti dei relativi poteri ed essere inoltre sempre giustificati, tracciati e registrati.

L’ultima parte della policy di Ferragamo è denominata “Attuazione, controllo e monitoraggio”. Innanzitutto la policy anticorruzione deve essere comunicata con modalità idonee ed efficaci a tutti i destinatari, interni ed esterni all’azienda. Devono essere attivati programmi di informazione e formazione specifica su di essa per garantirne effettiva e consapevole conoscenza.

Per quanto riguarda l’attuazione, è nominato l'apposito referente anticorruzione, precisamente, in questo caso, la Funzione Group Compliance, con il compito di vigilare sull’implementazione e diffusione della policy. A tale referente spetta di supervisionare l’adozione del sistema di controllo e prevenzione della corruzione, fornire consulenza ai destinatari, monitorare la policy affinchè sia conforme alle best practice e a tutte le normative locali in tema di anticorruzione. Deve relazionare ai vertici dell’azienda su eventuali significative carenze, per adottare i necessari provvedimenti. Analoghe responsabilità sono assegnate ai soggetti posti al vertice di ogni area aziendale, che devono garantire l’osservanza della policy da parte di tutti coloro che operano nella loro funzione.

È previsto poi un monitoraggio e controllo tramite audit interni periodici: le attività di verifica ed i risultati delle verifiche devono essere relazionati alla Funzione Group Compliance ed al vertice dell'organizzazione: si tratta sostanzialmente di un’attività di verifica delle regole di comportamento contenute nella policy, in riferimento alla loro efficacia e adeguatezza per il contenimento dei rischi di corruzione. Tale attività di verifica è svolta dalla funzione di Internal Audit di Gruppo o da altra funzione interna o esterna all’organizzazione la quale, come specifica la policy, deve avere caratteristiche di autonomia e indipendenza rispetto agli ambiti oggetto di verifica.

Non manca poi la sezione relativa alle segnalazioni e al whistleblowing. Tutti i destinatari della policy sono tenuti a segnalare atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, di cui sono venuti a conoscenza e qualsiasi altra violazione della policy anticorruzione. A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione, appositi link, ed indirizzi riservati di posta elettronica, che garantiscano totale riservatezza ai segnalanti, riservatezza che decade solo per obblighi di legge. Sono inoltre espressamente vietate azioni ritorsive, sanzioni disciplinari,

demansionamenti, sospensioni o licenziamento e qualsiasi azione discriminatoria nei confronti dei segnalanti.

Nell’azienda è il Comitato Etico che gestisce e valuta le segnalazioni pervenute: può convocare il segnalante (per ottenere maggiori informazioni) così come il presunto autore della violazione, dà luogo agli accertamenti ed indagini necessari per appurare la fondatezza della segnalazione.

Poiché nell’azienda l’osservanza della policy anticorruzione è parte integrante degli obblighi contrattuali di dipendenti, organi sociali e collaboratori con i quali Salvatore Ferragamo instaura rapporti o relazioni d’affari che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia di rapporto, operano in nome e per conto della società, l’esito degli accertamenti sulla segnalazione pervenuta è gestito sulla base del sistema disciplinare previsto. In base a tale sistema disciplinare tale policy fa un distinguo: l’inosservanza della policy anticorruzione da parte dei dipendenti può determinare procedimenti disciplinari e sanzionatori modulati in relazione alla gravità, sino all’interruzione del rapporto di lavoro e, per gli amministratori e sindaci della società, la sospensione o la revoca della carica, l’inosservanza invece da parte di soggetti e collaboratori esterni all’azienda determina risoluzione dei contratti o degli incarichi, e laddove vi siano i presupposti è previsto il risarcimento del danno procurato.

Nel caso di questa impresa la policy anticorruzione deve essere adottata da tutte le società controllate con delibere dei propri organi di vertice, che hanno facoltà di adeguarla, se necessario, alle peculiarità di ogni realtà aziendale.

Commentando il contenuto di questa policy, mi pare in primo luogo da

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