Il Sacro Concilio di Trento, avendo in vista le ineffabili ricchezze di grazie, che proven
gono ai fedeli dalla santa Comunione, scrisse
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(Sess. 22 cap. 6): « Sarebbe desiderio del sa
crosanto Sinodo che in ciascuna Messa i fedeli che l ’ascoltano si comunicassero non solo spiritualmente, via sibbene con ricevere il vero Sacramento Eucaristico ». L e quali parole rivelano abbastanza chiaramente il desiderio della Chiesa che tu tti i fedeli ogni giorno si accostino a quella mensa e ne ottengano effetti più abbondanti di santifi
cazione.
Codesti v o ti sono conformi al desiderio che ebbe Gesù Signor Nostro quando istituì que
sto divino Sacramento. E gli d ifatti non una vo lta sola, nè oscuramente, accennò alla necessità di mangiare spesso della sua carne e di bere del suo sangue, specialmente quando disse: « Questo è pane che discende dal cielo, non cosi come i padri vostri mangiarono la manna e morirono ; chi mangia di questo pane non morirà in eterno (Joan . V I, 59).
Dal qual paragone del cibo angelico col pane e colla manna di leggieri p o teva inten
dersi dai discepoli che, come ogni giorno il corpo si nutrisce di pane, e come gli Ebrei ogni giorno si alim entavano di manna, cosi ogni giorno l'anim a cristiana può mangiare il pane celeste e può averne conforto e sol
lievo. E inoltre, volendo che nell'orazione
6 •- C ostituzioni ecc.
domenicale si dimandi il nostro pane quo- tidiano, con ciò quasi tu lli i Ss. Padri della Chiesa insegnano doversi intendere non lauto il cibo corporale quanto il pane eucaristico clic forma l'alim ento quotidiano dell'anima.
Il desiderio poi di Gesù Cristo e della Chiesa che i fedeli si accostino ogni giorno al sacro convito, è soprattutto perchè i fedeli, congiunti a Dio col sacramento, ne traggano forza a raffrenare le passioni; a purgarsi dalle colpe leggere nelle quali ogni giorno possono incorrere; ad evitare i peccati gravi, a cui v a esposta l'um ana fralezza: non già precipuamente perchè si provvegga all'onore ed alla venerazione dovuta a Dio; nè che ciò sia quasi come una mercede od un premio delle proprie virtù (S. Agust. Serm . 57 in M at t h. de Orat Dom. v. 7). Onde il Tridentino giustam ente chiama l 'E ucaristia antidoto con cui ci liberiamo dalle culpe quotidiane e ci pre
serviamo dai peccati mortali (Sess. 13, cap. 2).
I prim itivi cristiani ben comprendendo questa divina volontà, ogni giorno accorre
vano a cotal mensa di vita e di fortezza.
Erano perseveranti nella dottrina degli A po
stoli e nella spartizione del pane (Act. II, 42).
Il che fu fatto anche nei secoli posteriori, secondo riferiscono i santi Padri e gli
eccle-— 9 8 eccle-—
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siast ici Scrittori, non senza gran vantaggio di perfezione e di santità.
Illanguidendosi intanto la pietà, e soprat
tutto, appresso, per effetto del veleno gian
senistico sparso in ogni luogo, si cominciò a disputare circa le disposizioni, onde vuolsi andare alla comunione frequente e quoti
diana facendosi a gara nel richiederne come necessarie più gravi e più difficili. Dalle dette dispute p rovenne che assai pochi furono creduti degni di ricevere ogni giorno la SS. Eucaristia, e di raccogliere da un Sacra
mento cosi salutifero effetti più copiosi;
contentandosi gli altri di comunicarsi o mia sola volta l'a nno, o in ciascun mese, ovvero t utto al più ogni settim ana. Che anzi il ri
gore giunse a tale, da escludere interi ceti di persone come i negozianti ed i coniugati, dal frequentare la mensa celeste.
A ltri nondimeno andarono ad opposto parere. Giudicando la comunione quotidiana di precetto divino, affinchè nessun giorno venisse escluso da tal Sacram ento, oltre ad altre cose contrarie all'uso approvato dalla Chiesa, opinavano doversi ricevere la SS. E u
caristia anche nel V enerdi Santo, e nel detto giorno l'amministravano.
L a Santa Sede su di ciò non venne meno
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----all'off i cio suo. Col decreto infatti di questa Sacra Congregazione, che comincia Cum ad aures del dì 12 Febbraio 1 679, approvato da P apa Innocenzo X I, condannò i detti errori e represse gli abusi, dichiarando al
tresì che t utti di qualsivoglia celo, compresi i negozianti ed i coniugat i, possono ammet
tersi alla frequente Comunione, secondo la pietà di ciascuno ed il parere del proprio Con
fessore. Il dì poi, 7 Dicem bre 1690, col de
Nondimeno la infezione giansenistica che si era estesa anche in mezzo ai buoni, sotto il pretesto dell'onore e della venerazione do
vu ta all'Eucaristia, non del tu tto fu dissi
pata. Anche dopo le dichiarazioni della Santa Sede continuarono le dispute sulle disposi
zioni richieste alla frequenza legittim a della santa Comunione; onde avvenne che taluni Teologi, anche di m eritata rinonianza, opi
narono non doversi ammettere alla comu
nione quotidana i fedeli che raramente e coloro che vanno alla comunione quotidiana disposizioni maggiori di quelle richieste da coloro che la ricevono ogni settimana od ogni mese; quanto ai fru tti poi, ricavarsene assai più abbondanti dalla comunione quo
tidiana, che dalla settim anale o dalla men
sile.
L e questioni sopra tal m ateria nei giorni nostri sono aumentate e si sono acuite, non senza perturbazione della mente dei confes
sori e della coscienza dei fedeli, nè senza de
rimere la quistione sulle disposizioni neces
sarie a ricevere ogni giorno la Eucaristia;
per modo che questa pratica salutarissima e così accetta a Dio, non pure non abbia a ral
lentarsi tra i fedeli, ma a crescere ed a pro
pagarsi da per tutto, massime nei giorni nostri, in cui viene generalmente impugnata
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---la Religione e ---la fede cattolica, e l ’amor di D io e la vera pietà lasciano a desiderare non poco.
D i che Sua Santità, cui sta soprammodo a cuore, pieno com 'è di sollecitudine e di zelo, che il popolo cristiano sia spronato ad accor
rere frequentissimiamente ed anche ogni giorno al Sacro Convito, e si avvan taggi dei suoi fru tti amplissimi, commise a questa Sacra Congregazione di esaminare e definire la predetta quistione.
Perciò la S. Congregazione del Concilio, nell'adunanza generale del di 16 Dicembre 1905, istituì un accuratissimo esame su que
sta m ateria, e considerate con diligente m a
turità le ragioni d ell’una parte e dell'altra, stabili e dichiarò ciò che segue:
1.
L a Comunione frequente e quotidiana, essendo desideratissima da Gesù Cristo e dalla Cattolica Chiesa, sia accessibile a tu tti i fedeli a qualsivoglia classe e condizione ap
partengano; cosicché a nessuno che trovisi nello stato di grazia ed abbia retta intenzione, può essa negarsi.
103
—
II.
L a retta intenzione consiste nello acco
starsi alla sacra mensa, non per uso o per vanità, o per umani riguardi; m a per sod
disfare al piacere di Dio, per unirsi più stret
tamente con L ui nella carità e per avvalersi di quel farm aco divino contro i proprii di
fetti e le proprie infermità.
II I.
Benché torni soprammodo espediente che siano scevri di peccati veniali, almeno pie
namente deliberati, e del loro affetto, coloro che usano la comunione frequente e quoti
diana, pur basta che siano liberi da colpe mortali, col proposito di non più commetterle per l'avvenire; posto il qual sincero propo
sito del l'animo, non può essere che, comu
nicandosi ogni giorno, non si liberino ap
presso a poco a poco ancora dai peccati ve
niali e dal loro affetto.
IV .
Poiché i Sacram enti della N uova Legge, quantunque producano il loro effetto ex opere operato (di per sé), pure questo effetto
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è maggiore quanto maggiori sono le disposi
zioni con cui si ricevono, perciò vuolsi a tten dere a far precedere alla S. Comunione un diligente apparecchio, ed a farla seguire da un conveniente ringraziam ento, proporzio
nato alle forze, alle condizioni e ai doveri di ciascuno.
V .
Perché la Comunione frequente e q uoti
diana si faccia con m aggior prudenza e con m aggior merito, occorre il consiglio del Con
fessore. Si guardino però i confessori di p ri
vare della Comunione frequente e quotidiana chiunque trovisi nello stato di grazia ed abbia retta intenzione.
V I.
Essendo poi notissimo che dalla frequente 0 quotidiana Comunione si accresce l ’unione con G. Cristo, si alim enta con più vigoria la v ita spirituale, l ’a n im a si adorna di più co
piose virtù, e si riceve un pegno anche più saldo della eterna felicità; perciò i Parroci, i Confessori ed i Predicatori, giusta l'app ro
va to insegnamento del Catechismo Rom ano
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(Part . I I , N . 63) esortino con frequenti am
monizioni e con molto impegno il popolo cri
stiano a questa pratica cosi pia e salutare.
V II.
L a Comunione frequente e quotidiana sia promossa specialmente nei religiosi Istitu ti di qualsivoglia genere; pei quali nondimeno si osservi il decreto Quaemadmodum del dì 17 Dicembre 1890, emanato dalla S. Congrega
zione dei Vescovi e Regolari. Sia promossa in modo specialissimo nei Seminarii dei chie
rici, incamminati al servizio dell’altare; come ancora in tu tti gli altri collegi cristiani di educazione.
V I I I .
Se vi ha Istituti, sia di voti solenni, come di voti semplici, nelle cui regole o costitu
zioni, o anche nei calendarii, si trovino fis
sate od imposte Comunioni in giorni deter
m inati, queste norme devono aversi come meramente direttive, non già come precettive.
I l numero prescritto di Comunioni deve ri
putarsi come il menomo per la pietà de' R e ligiosi. E però dovranno questi essere sem
pre liberi di andare con maggior frequenza
— io6 —
ed anche ogni giorno alla sacra mensa, giusta le dichiarazioni date più sopra, Perchè poi possano i Religiosi d ell’uno e dell'altro sesso ben conoscere le disposizioni di questo de
creto, i superiori di ciascuna casa lo faranno leggere ogni anno nella Com unità in lingua volgare fra l'o tta va della festa del Corpus Domini.
IX .
Filialm ente, dopo la promulgazione di questo decreto, gli scrittori ecclesiastici si asterranno da qualsivoglia disputa conten
ziosa circa le disposizioni per la Comunione frequente e quotidana.
Di tu tte queste disposizioni, fattasi rela
zione a Sua Santità P P . Pio X , dal so tto scritto Segretario della Sacra Congregazione nella udienza del di 17 Dicembre 1905, la Santità Sua ratificò questo decreto degli’
E E m i. Padri, lo confermò e ne ordinò la pu b blicazione, non ostante qualsivoglia cosa in contrario.
Ordinò inoltre che sia spedito a t u tti gli Ordinarii dei luoghi ed ai Prelati Regolari, affinchè lo comunichino ai proprii Se minarii, ai Parroci, a gl'istitu ti religiosi ed ai rispettivi
—
107—
sacerdoti, e della esecuzione di quanto è qui stabilito diano conto alla S. Sede nelle pro
prie relazioni sullo stato della diocesi o del
l ’I stituto.
V IN C E N Z O Card. Vesc. di Palestrina, P refetto.
G. D E L A I, Segretario.
Roma dalla Segreteria della S. C. del Con
cilio, 14 febbraio 1906.
Visto per la traduzione
C. D E L A I, Segretario.
INDICE.
P A R T E P R I M A .
N a tu r a d e l l ' l s ti tu to — M e m b r i ch e Io co m p o n g o n o V it a di C o m u n i t à .
S c o p o d e ll'is t i t u t o . . . pag. 3
» 11.. .. M e m b ri d e l l ’ Is titu to . . . » 5
» I I I .. A m m is s io n e nell* Istitu to e
» P o s t u l a t o ... » 6
ȓ I V ... 9
» V ... . » 10
» V I ... P r o f e s s i o n e ... » 13
» V I I . V o to e V ir tù d e lla P ov ertà a 16
» V i l i V o to e V ir tù d e lla C astità » 19
» I X . . V o t o e V ir tù d e l l ' O b b e
dienza » 19
» X . . . . C o n fe s s io n e e C o m u n io n e » 22
» X I . . A ltri e s e r c iz i d i Pietà . . »
» X I I . M o r t if i c a z i o n i... > 28
» X I I I C la u su ra e s il e n z i o . . . a 29
» X I V D e lle I n fe r m e . . . . * 32
» X V . S u f f r a g i ... 3 34
» X V I D im iss io n i d a ll'is t i t u t o . • 38
p a r tE; sEc o n d a. G o v e r n o d e l l ' l s t i t u to.
t i t o l o X V I I . S u p re m a aulo riln n e ll 'I s ti-t uti-to ...pa g. 40 1 C a p it o lo G e n e r a le , quando
com e e d o v e c o n v o ca rlo . » 41
» t
— n o —
§ 2 M e m b r i d el C apitolo G e n e r a le ... p a g . 42 3 P r e s id e nt e , S c r u ta tr ic i, S e
g r e t a r ia ...» 4 6 4 E le z io n e d ella S u p e r io r a
G e n e r a l e ...» 48 5 E le z io n e d e i M em b r i d el
C o n sig lio G e n e r a liz ia — d e ll'E c on oma e d ella Se-g r e ta r ia G e n e r a le . . 6 A f f a r i da t r a tta r s i in C a
» 51 p ito lo G e n e r a le . . . . . » 53
t ì t oLo X V I I I S u p e r io r a G e n e r a le — Au
-torità ed Ufficio - . . 56
» X I X . . . Cons iglio G e neraliz io . . » 60
» X X . .. Mem bri d el Co ns ig li o G e nerale e loro Ufficio . . » 64 1 S eg r e ta r ia G e n e r a le . . . » 67 2 E conona G e n e r a le . . . „ 68
» X X I . . ispettorie e lo r o re g im e . » 73
2 C o n s ig lio 1sp etto ria te . . » 77
» X X I I . Maestre d e l le N o v i z i e . . 8 1
» X X I I I Ca se e loro re g im e . . . . 82
» X X I V Sac rest an a ... „ 87
a XXV Portinaia 88
» X X V I O sserv a n z a d el ie Co stitu
zioni ... » 89
A P P E N D I C E .
D E C R E T O : Q ue m a d m o d um . ...90
*Della Co m u n io n e quoti dia na . - 96