P A R T E PRIMA
Natura dell'Istituto - Membri che Io compongono - V ita di comunità.
T IT O L O I.
Scopo dell'istituto.
I . L 'Is titu to delle F iglie di M aria A u si- liatrice ha per isc o p o p rim a rio la santifi
c a zione delle S uore ch e l o com pongono, m ediante l'o sservan za dei tre v o t i sem plici di p o vertà, c a stità ed obbedienza e delle proprie C o stitu zioni.
2. L e figlie di M aria A u siliatrice, p e r- ta nto , prim a di o g n i a ltra cosa, procure-'
COSTITUZIOIN E DELL' ISTI TUTO delle F iglie di Maria A usiliatrice fondate da Don Bosco, Tipografia Salesiana ( B . S . ) ,
Torino, 1906, in Archi
vio Generalizio delle
F .M.A.
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ranno di esercit a rsi nelle cristiane virtù, dipoi si a d o p e ranno a beneficio del pros
simo.
3. Scopo secondario e speciale dell’lsti- tato è di coadiuvare alla salute del pros
simo col dare alle fanciulle de l popolo una cristiana educazione. Sarà c ura, per
tanto, delle Fig l i e di Maria Ausilia t r ice di assumere la direzione d i Oratorii fe
stivi, Scuole, Orfanotrofi, Convitti p er g io an ette operaie e Scuole di lavoro a vantaggio delle fanciulle più povere anche nell e Missioni stranieri . Potranno altresì aprire Educatorii, e all e loro educande non insegneranno che quelle scienze e quelle arti, che sono conformi al loro stato e volute dalle condizioni sodali. Sarà loro impegno di formarle alla pietà, renderle buone cristiane e capaci di guadagnarsi a suo tempo onestamente fl pane della vita.
T I T O L O II.
Membri dell'Istituto.
4 . L ’Istituto è composto di sole nubili.
5. Tutte l e Suore costituiscono nell'Isti- tuto una soIa categoria. I meriti personali, i natali, gli uffici sostenuti, o l e occupa- z ioni presenti non portano con sè distin
zione d i sorta.
6 . L'ordine di precedenza nell'lstitut o . sarà il seguente :
a) La Superiora Generale
b) L a Vicaria Generale, e le altre Assi
stenti Generali.
c) L'Economa Generale, e la Segretaria Genera le.
d ) Le Superiore Generali emerite e) Le Ispettrici.
f) L e Consigliere Ispettoriali, l'Econo m a e la Segretaria Ispettoriali.
g) Le M aestre delle Novizie.
h ) Le Direttrici, Vicarie ed Econome locali.
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i) L e Professe perpetue e le Professe tem poranee, secondo la risp ettiva anzia
n ità di professione.
7. Q uando si trovassero presenti varie S uore che occupassero lo stesso ufficio, l ’an zian ità n ell’ufficio ed, in d ifetto di questa, l'a n zia n ità nella professione de
term inerà la precedenza.
T IT O L O I I I .
A m m i s s i o n e n e l l ’I s t it u t o e P o s t u la t o . 8. E ssendo cosa im portantissim a il pro
cedere con ogni cau tela n ell'am m issione delle P ostu lanti, la Superiora Generale, o la Isp ettrice nella sua P rovincia, o per sè, o per m ezzo di una Suora a ciò in cari
cata, prenderanno le opportune info rm a
zioni intorno alla condizione, condo tta, abilità, ecc. delle zitelle che chiedono di entrare n ell’Istitu to . Prese d ette info r
m azioni, esse potranno am m etterle al P ostulato.
9. L e condizioni per l ’ accettazio ne sono:
a) vera vocazione, procedente da fine soprannaturale;
b) B attesim o e Conferm azione;
c) natali legittim i;
d) o ttim i costum i;
c) s ta to libero;
f ) buona indole e sincera disposizione alle v irtù ed alle opere proprie d ell’is t i
tuto;
g) sana costituzione, com presa l ’esen
zione da ogni d ifetto fìsico e m a la ttia ori
ginaria;
h) e tà dai 15 ai 30 anni;
i) che la richiedente non sia sta ta reli
giosa in altra Congregazione od Istitu to ; l) corredo secondo apposita nota;
m) dote non m inore di lire m ille, a m eno che la P o stu lan te abbia qualità equipollenti.
10. Si d ovrà esigere pertanto: F ede di nascita e B attesim o, di Conferm azione;
a tte s ta to di buona cond o tta rilasciato dalla Curia ovvero dal Parroco, e in m an
can za di essi da persona ecclesiastica;
atte s ta to su ll’onestà della fam iglia della
P ostu lante; fede di sta to libero, se di ciò non consta altrim en ti con certezza; cer
tificato m edico di vaccin azio ne e di buona costituzione fisica.
1 1 . L a Superiora Generale, d ’intelli
genza col suo Consiglio, po trà fare qualche eccezione. S en za il perm esso però della S. Sede essa non può dispensare colle ille
gittim e, le m aritate, le ved o ve, le astrette d a v o ti in altri Is titu ti, nè con quelle che hanno debiti o altri obblighi da soddisfare, o che non hanno l ’età sopra prescritta.
12. P rim a che la P ostu lan te entri nel
l ’Istitu to , si d o vrà convenire con essa o coi parenti o tu to ri di lei circa la dote, le spese occorrenti d u ran te il P ostu lato e il N o vizia to fino alla Professione.
13. Si terrà n ota esatta del denaro, del corredo e della su p pellettile che la postu
lan te portasse seco; tu tto sarà conve
nientem ente custodito , a ffin chè le possa essere restituito qualora uscisse d a ll’ Isti
tu to senza fa r professione.
14. Il P o stu lato durerà sei m esi, e per giu ste ragioni po trà nei casi p artico lari es
sere prorogato di altri tre mesi, m a non oltre.
15. L e P ostu lan ti durante la loro prova verranno istruite ed esercitate nelle virtù cristiane e nello spirito d ell’I stitu to; si abiliteranno in ciò che loro p o trà gio vare nei vari uffizi, m assim e per fare la scuola e il catechism o.
T IT O L O IV . A b i t o .
16 . L e Suore porteranno l ’ abito del co
lore e della foggia seguente:
a) A b ito -d i scot nero con doppia m a
nica, la superiore lunga da cinque a dieci centim etri circa oltre la m ano, larga da cinquan ta a cinquantacinque circa;
b) M antelletta e grem biale di egual stoffa e colore; la prim a lunga due o tre centim etri oltre la cintura, il grem biale p iuttosto am pio e della lunghezza del
l’abito;
c) Soggolo o m odestino di percallo bianco, inam idato e soppressato;
d) Cuffia e frontale ugu alm en te di per
callo, con sopra un velo di m ussola nera
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ch e discenda qu attro cen tim etri circa oltre la m an telletta;
e) S carpe basse nere con tallo ne basso;
f ) O ltre a ciò le professe porteranno ap
peso al collo un Crocifisso di m etallo bianco con croce a fondo di legno nero. L e N o v izie porteranno l'a b ito alq u an to m odi
ficato, e al collo la M edaglia di M aria A u siliatrice an ch ’essa di m etallo bianco.
17. L a stoffa d ell’abito esteriore sarà uguale ta n to per l ’inverno q uan to per l ’estate e uniform e per tu tte le Suore senza eccezione in quanto al colore, os
servandosi per tu tte ancora la stessa form a.
T IT O L O V.
N o v i z i a t o .
18. Sul finire del P o stu lato si radunerà il C ap itolo della Casa in cui tro va si la P o stulante, per procedere alla vo tazio n e sul
l'am m issione di essa. Il risu ltato della vo tazio n e sarà riferito al l ’Isp ettrice che
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col suo Consiglio deciderà sull'am m issione della P o stu lan te alla V estizion e, e di tu tto darà relazione alla Superiora G enerale perchè lo conferm i.
19. L a Isp ettrice, alm eno un m ese prim a, inform erà il V esco vo D iocesano della prossima V estizione, perché questi, per sè o per m ezzo di un D e le g a to fa ccia l ’e
same canonico della C andidata.
20. L a V estizion e sarà preced u ta da 10 giorni d ’esercizi sp iritu ali, nei quali, a giudizio però del Confessore, le Candi
date faranno la loro confessione generale;
ma esse non sono te n u te in a lcu n m odo a dare ad altri conto del loro sta to di co
scienza.
21. D al m om ento in cu i la P o stu lan te veste l ’ab ito d ell’is titu t o incom incia a decorrere il tem po del N o v izia to prescritto dalle Costituzioni.
22. Il N o vizia to durerà d u e anni. Il 1° anno deve passarsi per intero nella Casa eretta canonicam ente a N o v izia to , sotto la direzione d ella M aestra. L e N ovizie, attenderanno alla form azione d ello spirito, allo studio delle C ostitu zio ni, all'orazione
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ed istruzione intorno ai v o ti e alle virtù , ed anche con opportuni esercizi ad em en
darsi d ei d ifetti, a vin cere le passioni e ad acquistare l ’abito delle virtù . .
23. A l term ine del prim o anno l'Isp e t- trice e il suo Consiglio, sulla relazione della M aestra, prenderanno in esam e la con d o tta e l ’attitu d in e d i ciascuna N o vizia.
24. N e l secondo anno poi le N o vizie p otranno dedicarsi m o d eratam ente, allo studio e alle altre opere d e ll'is titu to , sem pre però nella stessa Casa del N o v i
ziato, e sotto la vigilan za della M aestra delle N ovizie, se gravi ragioni non v i sieno in contrario. P er giusta causa e col vo to deliberativo del Consiglio Isp etto- riale può il N o viziato prolungarsi d i tre mesi, m a non al di là.
25. D u ran te il N o vizia to le N o vizie staranno sotto la direzione, correzione e vig ila n za della M aestra, sep arate dalle Suore Professe, colle quali non avran no relazione clic per cose necessarie a giu dizio della loro M aestra.
26. A ciascuna N o vizia, entrando in N o viziato , si darà un a copia integra delle
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Costituzioni, affinchè possa leggerle, m e
ditarle, e m eglio seguirne le spiegazioni che v i farà la M aestra.
T IT O L O V I.
P r o f e s s io n e .
27. T erm inato il N o vizia to , la N o vizia deve essere am m essa ai v o ti o v ve ro resti
tu ita alla fam iglia. P erciò a tem po op
portuno sarà n uovam en te presa ad esam e la sua cond o tta com e si è d e tto al N . 23 e si deciderà, dall’Isp ettrice e dal suo Con
siglio a v o ti segreti, sull’am m issione della N o vizia alla professione. Q uindi l ’Isp et- trice darà accurata relazione alla Supe
riora Generale, da cui d evesi atten dere la conferm a della am m issione della N o vizia alla Professione.
L e stesse norm e si seguiranno nella successiva rinnovazione dei v o ti tem porali, e nella am m issione delle Suore ai v o ti
perpetui. '
28. Un m ese a v a n ti l ’ep oca sta b ilita per la Professione, l ’Isp e ttrice a vv e rtirà
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il R everendissim o O rdinario della D iocesi p e r l ’esam e canonico della Candidata.
29. Prim a di em ettere i v o ti la N o vizia d eve disporre dei suoi beni tem porali, com e si dirà trattan d o si del vo to di p o vertà; anzi è conveniente che liberam ente disponga per testam ento dei suoi beni presenti e futuri.
30. A lla Professione precederanno dieci giorni di esercizi spirituali.
31. I tre v o ti di po vertà, castità ed ob
bedienza si faranno prim a ad annum per un periodo di tre anni, quindi per un altro periodo di tre anni, dopo il quale si fa ranno i v o ti perpetui.
32. A p pena i v o ti tem poranei sono fi
n iti, si devono rinnovare, e non potrà m a i una religiosa restare senza voti.
33. In libro apposito sarà registrato il giorno della Professione e della rin nova
zione dei vo ti colla firm a della Professa, della Superiora o della sua D elegat a, e di due Suore testim oni, che saranno sem pre presenti nella em issione dei vo ti.
34. L a form ola dei v o ti sarà la seguente:
Conoscendo la debolezza mia e temendo
l ’instabilità della mia volontà, m i metto alla vostra presenza, onnipotente, sem pi
terno Iddio, ed implorando i lum i dello Spirito Santo, l’assistenza della B . V.
M aria e del mio Angelo Custode, io N . N . faccio voto d i Castità, Povertà ed- Obbe
dienza secondo le C ostituzioni d e ll'is ti
tuto delle F ig lie di M aria Ausiliatrice, per un anno (ovvero per un triennio, ov
vero in perpetuo), nelle m ani della R ev.ma Madre N . N . Superiora Generale (ovvero Delegata della S u p eriora Generale). Voi, 0 misericordioso Gesù, m i avete in sp i
rato di fare questi voti, V oi aiutatemi con la vostra santa grazia ad osservarli. Ver
gine Immacolata, potente A iu to dei C ri
stiani, s iate la mia guida e la mia difesa in tutti i pericoli della vita. Angelo mio Custode, Glorioso S. G iuseppe, S . Fran
cesco di Sales, Santi e Sante del C ielo, pregate Iddio per me. Cosi sia.
35. I vo ti suddetti ta n to tem poranei che perpetui sono riservati a lla S. Sede.
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T IT O L O V II.
V o t o e V i r t ù d e lla P o v e r t à . 36. P el v o t o di P o ve rtà le Suore rinun
ciano al d iritto di disporre lecitam ente di qualsiasi cosa tem porale senza la li
cenza dei legittim i Superiori.
37. È proibito alle Suore ritenere per se stesse l’ am m inistrazione dei loro beni tem porali, di qualunque genere essi siano.
A v a n ti la prim a em issione dei v o ti devono con atto pubblico o p rivato cedere l ’am m inistrazione dei loro beni, e disporre d e ll’uso e d ell’u sufrutto dei m edesim i loro beni.
38. L a cessione d ell’ am m inistrazione e la disposizione d ell’uso e d ell'u su fru tto non a vrà più valore in caso di uscita d al
l ’is titu to ; quindi nella cessione e disposi
zione predetta può aggiungersi la clau sola che sia revocabile; però duran te i v o ti ta n to la revoca, q uan to il cam biam ento di questi a tti di cessione e di disposizione non possono farsi lecitam ente senza la licen za della Superiora Generale.
39). Il vo to sem plice di p o vertà non im p ed isce che le Suore professe ritengano il dom inio rad icale dei beni ed il d iritto di acq u ista re ; anzi è loro pro ib ito di spo
gliarsi di questo dom inio rad icale per atto tra v iv i, prim a della professione perpetua ed anche dopo la professione perpetua non possono spogliarsi del dom inio dei loro beni senza la licenza della S. Sede.
40. N on è vie ta to alle S u ore d i compiere tu tti quegli a tti d i prop rietà, che sono prescritti dalle le g g i, con licenza della Superiora G enerale e, in caso d ’ urgenza, della Superiora locale.
41. N el m odo su in dicato le Suore d i
sporranno dei beni che legittim am ente acquistassero dopo em essi i vo ti.
42. D ella dote p o rta ta n ell’ Istitu to non possono disporre in nessun modo.
43. Q ualunque cosa le Suore acquistas
sero colla loro industria o com e membri d ell’ is titu to non po tran n o nè riservarsela nè disporne, ma tu tto d eve andare a be
nefizio d e ll'Istitu to stesso.
44. Ogni cosa sarà com une n ell'Istitu to quan to alla su p p ellettile e al vestito; il
. . . . 17
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j — Costituzioni ecc.
v itto poi sarà sem plice, sano, ben condi
zion ato e uguale p e r tu tta la Com unità.
45. Benché custodite in com une, sa ranno però con servate e d istribu ite se
p aratam en te le vestim en ta e la bian
cheria di uso personale; dovendosi dare a ciascuna Suora q uan to le sia necessario contro le intem perie delle stagioni o per speciale bisogno della sua sanità.
46. Ciascuna sia conten ta, per am ore d ella santa p o vertà, di avere le cose p e g
giori, ed ove la necessità lo richieda sia preparata a soffrire caldo, freddo, fam e, sete, fatiche e disprezzi quando questo ridondi a gloria d i D io, ad u tilità sp iri
tu ale del prossimo ed alla sa lve zza p ro pria.
47. Per anim arsi a ll’osservanza della p o vertà, le Suore riflettan o che questo vo to e questa virtù le fan vere seguaci del D ivin R edentore, il quale da ricco si fece povero e volle la p o vertà sua c o m p a g n a d alla nascita fino alla morte.
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T IT O L O V I I I .
V o t o e V i r t ù d e lla C a s t i t à . ■=' 48. P e r il vo to di C astità la Suora si ob
bliga a conservare il celibato, e a praticare p er nuovo tito lo , cioè in forza del vo lo , la san ta castità astenendosi da ogni atto ad essa contrario.
49. P er l ’osservanza del vo to e della v ir tù della castità, le Suore praticheranno la più severa m odestia, la più vigilan te custodia dei sensi, la m ortificazione cri
stiana, la fu ga d ell’ozio e delle am icizie partico lari, ed a tu tto questo aggiunge
ranno una figliale divozione a M aria SS.
custode am orosa delle anim e religiose.
T I T O L O I X .
V o t o e V i r t ù d e l l ’ O b b e d ie n z a . 50. Pel vo to di O bbedienza la Suora as
sum e l'o b b ligo d i obbedire al p recetto dei leg ittim i Superiori in quelle cose che toc-
cano direttam en te o in d irettam en te l a v it a d ell’ is titu to , cioè l ’osservanza dei v o ti e delle Costituzioni.
51. L a virtù d ell’O bbcdienza poi im pone alla Suora il d overe di com piere le disposizioni delle C ostitu zioni e dei S u periori.
52. L e Suore p ertan to viv ra n n o nella più e sa tta osservanza , saranno regolari, esatte, pu n tu ali in tu t ti gli a tti com uni prescritti d alle Costitu zioni, ricordando ch e raram ente la trasgressione di essi fa esenti da colpa, E sse osserveranno an
cora esattam en te, con pron tezza, um iltà, e senza lam enti le disposizioni delle loro Superiore.
53. In virtù del vo to le Suore sono ob
bligate ad obbedire solam ente (piando intervenga un p recetto espresso in virtù di santa obe d ie n z a , o un p recetto form ale, o con parole eq u ivalen ti, per parte di un legittim o Superiore, ed in m aterie con
form i alle presenti Costituzioni.
54. E ' conveniente ch e un ta le precetto si faccia o per iscritto, o innanzi a due al
m eno testim oni. R aram en te, e non senza
g ra v e causa e le d eb ite cau tele si faccia un ta l precetto. L e Superiore locali, spe
cialm ente delle p iccole Case se ne asten
gano.
55- L e Suore ricorderanno che alla v ita religiosa m ancherebbe il m eglio se non v i fosse il sacrificio della vo lo n tà; che il D iv in R edentore protestò di se stesso di non esser ve n u to fra noi per fare la sua vo - lo n tà, m a quella del celeste Padre; che finalm ente n ell’esercizio d e ll’obbedienza ai legittim i Superiori e alle Costituzioni si tr o v a la certezza di fare la vo lo ntà di D io e di im itare Gesù Cristo.
56. N essuna diasi affannosa sollecitu
dine di dom andare cosa alcu n a o di rifiu
tarla. Chi per altro conoscesse qualche cosa essere n ociva o necessaria, la esponga alla Superiora, che avrà la m assim a pre
m ura di provvedere al bisogno, secondo lo spirito d e ll'istitu to .
57. L e Suore riguarderanno le loro Su- periore com e a ltre tta n te m adri affettuose, e queste siano veram ente tali.
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22—
T IT O L O X .
C o n f e s s io n e e C o m u n io n e . 58. L e Suore si accosteranno al trib u n ale di P eniten za ordinariam ente ogni o tto giorno.
59. P er le Confessioni si osserverà q u an to prescrive B en ed etto X I V nella sua C ostitu zione Pastoralis C urae (15 A g o sto 1748) ed il D ecreto Quaemadmo dum di L eon e X I I I 17 D icem bre 1890.
60. O gni casa a vrà un solo Confessore ordinario, che riceverà le confessioni di tu t te le Suore q u ivi dim oranti. Q uesto Confessore dura in ufficio p e r un solo triennio.
61. O ltre il Confessore ordinario, le Suore avran no q u attro v o lte a ll’anno un Confessore straordinario. A q uesto Confes
sore tu tte dovranno presentarsi, benché non siano obbligate a fare ad esso la C on
fessione. Possono ancora le Suore, quando ne avessero bisogno pel bene e profitto della loro anim a, confessarsi ad un altro
speciale confessore, senza che questo debba dispiacere a lla Superiora, che m ai p otrà negare una ta le licenza. Confessali-' dosi poi le Suore in una pubblica Chiesa possono confessarsi da q ualun que Con
fessore ap p ro vato d a ll’ordinario.
62. A lle Suore che si trovassero in peri
colo di v ita , la Superiora spontaneam ente, senza neppur esserne richiesta, offrirà qualche Confessore straordinario e conce
derà quello che l ’inferm a desidera.
63. L e Suore q uan to a ll’accostarsi alla S an ta M ensa perchè lo faccian o con m ag
gior cau tela e m erito staran no al Consiglio del Confessore e po tran no com unicarsi anche quotidianam ente, senza c he altri si possa ingerire su questo punto, osser
vandosi q uan to è prescritto nel D ecreto Sacra Tridentina Synodus della S. C. del Conc. 20 D ic . 1905. Procureranno tu tta v ia di rendersi degne di ricevere Gesù tu tte le D om eniche e F este di precetto, il giovedì ed il sabato di ogni settim an a, nei giorni anniversarii del B attesim o e della P ro fessione, nel prim o giorno d ell’anno, nelle F este di S. Francesco di Sales, di S. G iu -
seppe, di M aria A u siliatrice, di S. L u igi G onzaga, di S. G iovanni B a ttis ta , del SS. Cuore di G esù, di S. T eresa , di O gnis
santi, della Com m em orazione dei fedeli defunti, n ell'u ltim o giorno dell'an no, nei prim i venerdì d i ogni mese, in t u t t i i v e nerdì della quaresim a e nelle F e ste prin
cip ali della B . Vergine.
I due D ecreti c ita ti Q uaemadmodum e Sacra Tridentina Synodus saranno ogni anno le tti pubblicam ente in lingua vo l
gare, secondo che è prescritto nei m ede
sim i D ecreti.
T IT O L O X I . A lt r i e s e r c i z i d i p ie tà .
64. O gni anno tu tte le Suore faranno o tto giorni di esercizi spirituali, nelle Case d esignate dalla Supcriora. In quei giorni si leggeranno in pubblico e per intero le Costituzioni. A lla fine dei santi esercizi le Suore professe, per devozione, rinno
veranno in com une, dinanzi al SS. S acra
m ento, i vo ti emessi nella loro professione.
65. L a prim a D om enica o il prim o G io
vedì del mese, o altro giorno fissato d alla Superiora sarà per tu tte giorno di ritiro spirituale, con l ’E sercizio di buona m orte.
O gnuna lascierà per q u an to è possibile gli affari tem porali, e disporrà le cose sue sp iritu ali e tem porali, com e se dovesse abbandonare il m ondo ed avviarsi a l
l'etern ità.
66. N el p raticare l ’E sercizio della buona m orte si seguiranno queste norme:
a ) L a m editazion e del m attin o e la le t
tu ra sp iritu ale nel pom eriggio verseranno sui nuovissim i, e si osserverà il silenzio lungo il giorno, ecce ttu ate le ricreazioni dopo le refezioni.
b) O gnuna farà co m e una rivista men
sile della coscienza, procurando che la Confessione sia più a ccu rata del solito, quasi fosse l ’u ltim a della v ita ; la S. Co
m unione si riceva com e se fosse per V ia tico.
r) R ifletterà ognuna alm eno per lo spazio di m ezz'ora al progresso o al re
gresso fa tto nella v irtù d u ran te il mese trascorso, sp ecialm en te per ciò che ri
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g u ard a i proponim enti fa tti negli E ser- cizi S p iritu ali e l ’ osservanza delle Costi
tu zio n i, e prenderà ferm e risoluzioni di v ita m igliore.
d) S i rileggerà in quel giorno in refet
torio u n a p a rte delle Costituzioni.
e) D o v e è possibile, la S u p eriora pro
curerà un’ op portuna conferenza S piri
tu a le alla Com unità, che terrà luogo della le ttu ra nel pom eriggio.
6 7. S e talu n a per le occupazioni non p o trà fa re l ’E sercizio della buona m orte in com une, nè atten d ere a tu tte le opere accen nate di p ie tà, com pirà quelle che sono com patibili col suo ufficio, e con licenza della Superiora rim etterà il resto ad a ltro giorno più com odo.
68. N elle D om eniche e in tu tte le feste di p recetto le Suore reciteranno l ’ Uffì - cio della B . V ., a m eno che prendano parte alle funzioni parrocchiali, od assi
stano a qualche congregazione o pia adu
nanza. Q uelle poi, che per particolari oc
cupazioni non potessero tro varsi presenti alla recita dell'U fficio, diranno le L itan ie della B . V ergine ed il T e D eum.
69. L e p ratich e di p ie tà giornaliere sono:
Preghiere del m a ttin o e della sera - m ezz’ora di m editazione - Messa, v isita al SS. S acram ento - alm eno un q uarto d'ora di le ttu ra sp iritu ale - te rza p arte del R osario di M aria SS. - esam e di co
scienza - l'Angelus D om ini a' suoi tem p i - preghiere prim a e dopo il cibo - prim a e dopo il lavoro. In o ltre le Suore faranno in sette v o lte d istin te la com m em ora
zione dei sette D olori d i M aria SS. ovvero delle sette Allegrezze.
70. P er la M editazione e per la lettu ra spirituale non si useranno che libri debi
tam en te ap p rovati.
71. T u tte le Suore si troveran no pre
senti agli a tti com uni di p ietà e la S u p e
riora non dispensi alcu n a, eccetto che per casi particolari e quando vi siano giuste cause. A quelle poi ch e per ufficio fossero im pedite di prendere p arte a determ inati esercizi, la Superiora concederà altro tem po libero per adem pierli.
72. O ltre le S o len n ità principali della Chiesa, è festa principale d ell’is titu to quella di M aria SS. so tto il tito lo di A uxi-
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l i u m C hristianorum che sarà p receduta
da novena; e così pure saranno celeb rate con partico lar d ivozio ne le F e ste di Sun Giuseppe, di S. F ran cesco d i S ales e di S an ta T eresa di Gesù, che sono i P atro n i p artico lari d ell’is titu to . P rofessando l ’I stitu to speciale d ivozio ne a ll'im m a c o la ta Concezione di M aria, anche a qu esta festa si prem etterà una novena p rep arato ria.
T I T O L O X I I .
M o r t if ic a z io n i.
73. O ltre ai digiuni e alle astinenze p re
scritte dalla Chiesa a tu tti i fedeli, le Suore digiuneranno ogni venerdì in onore della P assione di G. C. e dei dolori di M aria SS.
74. Q ualora nel corso della settim an a v i fosse un digiuno com an dato dalla Chiesa, oppure il venerdì cadesse in giorno festivo si è dispensato dal digiuno pre
scritto d a lla precedente Costituzione.
75. L e Suore non potranno darsi a pe
nitenze esterne e pubbliche ch e colla li-
cenza del Confessore e d ella Superiora lo cale; per le penitenze p riv a te e che non toccano la v it a com une, basterà il per
messo del Confessore.
76. L a v it a com une o sservata perfet- ta m ente nel cibo, nel ve stito , nei riguardi, il lavoro e il disim pegno p u n tu ale delle proprie occupazioni; il non cercar eseu- zioni, p rivileg i e sim ili offrono largo cam po ad esercitare un a m ortificazione gra d ita al Signore.
— 29 ~
T I T O L O X I I I .
C la u s u r a e s ile n z io .
77. L e abitazioni delle suore saranno sep arate dalle a ltre abitazion i.
78. B enchè nelle Case dell Istitu to non si possa professare stre tta clausura, a m otivo delle opere di carità che le Suore prestano al prossim o, tu tta v ia saranno luoghi di clausura quelli che servono alle Suore; perciò quando v i fosse bisogno di
introdurre in qu este p a rti della C asa il M edico, il Confessore, o v ve ro operai, essi saranno d ebitam ente accom p agnati.
79. Q uando le Suore dovessero uscire di casa avran no un a com p agn a da desi
gnarsi dalla Superiora.
8o. L e Suore non prenderanno nè al
loggio, nè cibo, nè b evan d a presso dei secolari, fuorché in caso di via g g io o di a ltra ve ra necessità.
81. N o n frequenteranno le case dei S i
gnori Parroci, S acerdoti 0 secolari, nè vi presteranno servigi, nè si ferm eranno a radunanze di ricreazione e, generalm ente parlando, neppure a quelle di divozione.
Con questo non si vie ta n o quelle visite che il rispetto e la riconoscenza richiedono, specialm ente ai benefattori e alle b en e fat
trici d ell’is titu to .
82. In ogni casa v i sarà un lo cale a d a tto per parlatorio, d ove ricevere le persone esterne che hanno da tra tta re colle Suore.
Q ueste non v i si recheranno senza licenza della Superiora, che assegnerà per lo più una com pagna.
83. A giudizio della Superiora po tran no
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intrattenersi senza com pagna coi gen i
tori e coi più prossim i consanguinei.
84. Non saranno am m esse a co n vivere in C om unità persone estranee. O ccorrendo di d o ver dare o sp ita lità per breve tem po a qualche p e rs o n a , sia tra tte n u ta nella p arte di casa rise rv a ta ai forestieri, tra tta ta coi riguardi e colle cau tele dovu te.
85. L e lettere che giungono alle Suore e quelle che esse spediscono si consegne
ranno a lle Superiore locali, che potranno leggerle con la d o v u ta discrezione. In ciò le Superiore si com po rtin o con prudenza e carità, conservando il segreto.
86. Saranno esenti d a qualsiasi ispe
zione delle Superiore lo cali le lettere da spedire alla Superiora G en erale o lsp e tto - riale, ai m em bri del loro Consiglio, al V e
scovo e alla Sacra Congregazione dei V e
scovi e R egolari, non che q u elle che da essi fossero in v ia te alle Suore.
87. Per conservare il raccoglim ento sp iritu ale le Suore saranno esatte nell 'os- servare il silenzio, che sarà di due sorta:
rigoroso e m oderato. Il silenzio rigoroso com incia dalle preghiere della sera e dura
sino al m attin o dopo le orazioni; il silenzio m oderato abb raccia tu tto il resto della gio rn ata a ll’infu o ri del tem p o della ricrea
zione.
88. D u ran te il pranzo e la cena ordina
riam ente si farà lettura.
T I T O L O X I V .
D e lle in fe rm e .
89). Ogni Suora a vrà ragionevole cura d ella propria s alute che è un don o di D io, perciò quando alcu n a non si sentisse bene, senza nascondere od esagerare il m ale, ne avviserà la S u p eriora a ffinchè possa p ro v
vedere al bisogno. Si chiam erà su b ito che sia necessario il m edico ed esa ttam en te si eseguiranno le su e prescrizioni.
90. D o v e sarà possibile, si riserverà una p arte d ella C asa, la m eglio a d a tta , per curare convenientem ente le inferm e.
9 1 . Verranno designate una o più Suore com m endevoli per carità ed a ttitu d in e, le quali prestino alle m alate tu tte le cure
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ed i servigi , di c u i avessero bisogno. S ta ad esse e alla Superiora som m inistrare il v itto ed i m edicam enti necessari.
92. C0n non m inor cura si presteranno alle m alate i soccorsi spirituali. Q uindi p e r tem po si chiami il Confessore e preci
sam ente quello che l ’inferm a, apposita
m en te interrogata, m ostra di volere, e ta n te vo lte si chiami, quante essa desidera.
Si am m inistrerà ancora alla inferm a la S an ta Comunione, secondo che essa desi
dera. A ggravandosi il m ale si am m inistre
ranno all'inferm a a tem po opportuno gli ultim i Sacram enti, e nella sua agonia sarà assistita dal Sacerdote secondo il prescritto del R itu ale Romano.
93
- Riguardo all’am m im strazione della S. Com unione si starà al giudizio del Confessore, e principalm ente d ell’i nferm a stessa, se la desidera, non potendosi al
cuna opporre a tal desiderio.
Luslitttzioni ect\
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T I T O L O X V . Suffragi.
94. L a ca rità d ie h a te n u te un ite in v ita le F iglie di M aria A u silia trice non d ovrà cessare in m orte.
95. Ogni anno il 31 G ennaio si suffra
gherà con pietà figliale l'a n im a benedetta del F o n d ato re d ell'I stitu to .
96. A lla m orte di q ualun que Su ora pro
fessa sarà ca n ta ta nella Casa o ve avven n e il decesso, una M essa D e Requie, alla quale t u lle le Suore assisteranno offrendo la S.
Comunione ed il R o sario intero in su f
fragio della defunta. L a S u periora locale farà inoltre celebrare per essa a ltre due messe. L e Suore poi della Isp e tto ria , a l
l'annunzio della m orte, ascolteranno la Messa ed offriranno la S. Com unione e la terza parte del R o sario per la d efu n ta, ed ogni Casa d ell’Isp etto ria farà celebrare una Messa per la m edesim a d efu n ta.
97. L a D ire ttrice , p ertan to , della C asa dove avven n e il decesso, ne d arà im m ed ia
— 35 —
tam en te annunzio alla Superiora Gene
rale e alla propria Isp ettrice. Q uesta poi com unicherà la n otizia alle Case dipen
denti e la Superiora G enerale a tu tte le altre Isp ettrici d e ll'Istitu to , con preghiera di raccom andare la d efu n ta ai suffragi delle Consorelle della risp ettiva loro ispet- toria.
98. A lla m orte di una novizia, nella Casa dove essa dim orava, si ascolterà la S. Messa, si reciterà la terza p arte del R osario e si offrirà la S. Com unione in suffragio di lei, e si farà p er l ei cel ebrare una Messa.
99. Se la d efu n ta era Superiora della Casa, in questa le S uore ascolteranno due Messe, offriranno due Com unioni, reciteranno due interi R o sarii, e faranno celebrare tre Messe pel riposo eterno della sua anim a. N elle a ltre Case si faranno i suffragi com e nei num . 96 e 97.
100. P er la Isp e ttrice m orta in carica, nella Casa Isp ettoriale le Suore assiste
ranno a tre Messe, farann o tre Comunioni, reciteranno tre R osarii interi, faranno ce
lebrare q u attro Messe, e in tu tte le altre
Ca s e d e ll'Isp ettoria le Suore reciteranno due te rze p arti del R o sa rio, assisteranno a due Messe, faranno due Com unioni e faranno celebrare due Messe in suffragio della sua anim a. E nelle a ltre Case d e ll'I sti
tu to si faranno i suffragi com e al N . 97.
Questi stessi suffragi si faranno per una Consigliera G n e r a le d efu n ta in carica, estendendo alle Case di tu tto l ' I stitu to quelli delle altre Case dell'Ispettoria.
101. Per la S u periora G enerale defun ta in carica, nella Casa G eneralizia le Suore assisteranno a cinque Messe, faranno cin que Comunioni, reciteranno cinque R o sai» interi, e faranno celebrare cinque Messe. N elle altre Case d e ll'Istitu to le Suore reciteranno il R osario intero, assi
steranno a tre Messe, faranno t re Com u
nioni e faranno celebrare tre Messe in suffragio della sua anim a.
102. A vven en d o la m orte del Som m o Pontefice tu tte le C a se d e ll'Istitu to fa ranno cantare una Messa D e Requie cui assisteranno le S u o re, offrendo la loro Comunione e l ’intero S. R osario per l ’ani
ma di Lui. Nel prim o anniversario tu tte
le Case d e ll'is titu to faranno celebrare una Messa, alla quale le Suore assisteranno facendo la S. Com unione, e reciteranno l'in tero Rosario. A v ve n en d o la m orte del Vesco vo di un luogo d o ve si tro va n o le Case d e ll'Istitu to , la Superiora G enerale col suo Consiglio indicherà i suffragi da farsi.
103. T u tti gli anni, il giorno dopo la festa di M aria S S . A u siliatrice, in ogni Casa si farà celebrare una M essa, si offrirà la S. Com unione e si reciterà la te rza p arte del Rosario in suffragio delle Suore, dei loro congiunti e dei b en efatto ri defunti.
L o stesso si farà in un giorno d u ran te gli Esercizi nella C asa d o ve q u esti avran no luogo.
104. A lla m orte dei genitori di una Suora tu tte le Suore della Casa, dove quella dim ora ascolteranno la S. Messa, reciteranno la terza p a rte del R osario ed offriranno la S. Com unione in suffragio di quelle anim e, e la D ire ttrice farà cele
brare per essi due Messe.
I05- Ogni lunedì la te rza p a rte del R o sario del giorno sarà ap p licata in suffragio
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delle Suore e dei b enefattori d e ll'is titu to defunti.
106. A l principio d ’ogni anno la S u p e
riora G enerale farà noto alle Suore il nome di tu tte quelle che entro l 'anno precedente, in tu tto l ’I stitu to , furono ch iam ate a ll’e
te rn ità, aff inchè le trap assat e abbiano co p io si suffragi d a lla pietà delle Sorelle so p ravvissu te.
T I T O L O X V I .
D i m i s s i o n i d a ll 'is t i t u t o .
107. P er d im ettere una S u ora di vo ti t em poranei si richiedono m o tivi gravi, ri
conosciuti a m aggioranza di v o ti dal C on siglio S u peri o r e .
108. P er d im ettere poi u n a Su ora di v o ti p erpetui d evono esistere m otivi più gra v i ed esterni e l 'i n c orreggib ilità della colpevole, riconosciuti dal Consiglio Su- periore a m aggioranza di v o ti secreti, e tale dim issione d ovrà essere conferm ata dalla S. C on gregazion e dei V escovi e Re-
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golari. L ’incorreggibilità deve essere com p ro v ata col l ’esperim ento fatton e, di modo che non v i sia speranza di em enda, e dalle continue colpe della Suora si tem ano danni per l ’istitu to .
109. S o lta n to in caso di g ra ve scandalo esterno la S u ora p o trà essere subito rin
v ia ta d all Istitu to , purché interven ga l'a p provazion e del V escovo . D opo però dovrà richiedersi la conferm a della S acra Con
gregazione.
110 . A lle Suore che usciranno d a ll’Isti
tu t o per cause speciale o per dimissione, si restituirà la d ote intiera , però senza i fru tti, insiem e con il corredo e le suppel
lettili da esse p o rta le n e ll'Istitu to nello sta t o in cui si troveran no, oppure l ’equi
valen te. A tu t te le Suore che escono dal- l 'Istitu to si d ovrà provved ere il necessario, perchè convenientem ente e con ogni sicu
rezza ritornino alle loro Case. E nessuna esca prim a d ’a ve r o tten u ta d alla S. Con
gregazione la dispensa d e' vo ti, da lei ri
chiesta o d a lla S u p eriora G enerale in nome di lei.
PARTE S ECONDA.
Go v e r n o d e l l ’ Is t i t u t o .
T IT O L O X V 1I.
S u p r e m a a u t o r it à n e ll'I s t it u t o . 1 1 1. Le Figlie di Maria A u siliatrice ri- conosceranno per loro Suprem o Superiore e P astore il Som m o Pontefice cui saranno in ogni t e m i , in ogni luogo ed in ogni
comi, u milm ente e riverentem ente sotto-
m e s s e
112. Saranno soggette al V escovo d ella Diocesi in cui dim orano secondo le prescri
zioni della Cost. Conditae di Leone X I I I . 113. La Suprem a autorità in tu tto l 'i s t i tu to viene esercitata in m odo straord i
nario dal Capitolo Generale, ed in m odo ordinario dalla Superiora G enerale e dal suo Consig lio G eneralizio .
— 41 —
I-
C APITO LO G E N E R A L E , Q U A N D O , COME
E D O V E C O N VO CA R LO .
114 . Il C apitolo G enerale si radunerà sia per fare le elezioni generali, cioè a dire per eleggere la Superiora G enerale e i m em bri del Capitolo S u p eriore, sia per tra tta re degli affari più im portanti dell’I stituto.
115. O rdinariam ente avrà luogo ogni sei anni alla scadenza delle cariche, e stra
ordinariam ente quando si dovesse pro
cedere ad una n uova elezione per la m orte, rinunzia o deposizione della Superiora Generale.
116. Se accadesse di d over adunare il C apitolo Generale solam ente per tratta re affari, si dovrà ottenere speciale licenza della Sacra Congregazione dei V V . e R R .
117. L a Convocazione del C ap itolo G en e
rale sarà fa tta sei mesi prim a dalla Su
periora G enerale con lettera sp edita alle Isp ettrici ed alle singole Case. In essa
le tte ra s'indicherà lo scopo principali del C apit olo, il giorno e il luogo della riunione.
In caso di m orte, di rinunzia o di deposi
zion e della S u p eriora Generale, la V icaria G en erale com pirà queste form alità.
1 1 8 . Sp e tta alla S u p eriora Generale ed al suo Consiglio stabilire il luogo dove il C ap ito lo G enerale dovrà celebrarsi.
I I
CHI POSSA E DEBBA INTERVENIRE
A L CAPITO LO.
119. I m em bri del C apitolo Generale sono:
a) L a S uperiora Generale.
b) L a Vicaria G enerale e le a ltre A ssi
stenti Generali. .
c) L 'E con oma Generale, e la Segretaria G en erale.
Q ueste suore rim arranno m em bri del C ap itolo G enerale adunato, ancorché non venissero rielette.
d) Le Superiore G enerali emerite.
c) L e S u p eri o r e delle P ro vin cie ossia le Ispettrici.
f) D ue D elegate di ogni Isp ettoria.
120. L e due D elegate saranno elette nei Capitoli Isp ettoriali, cioè d a lla Isp ettrice, dalle sue Consigliere, d a tu t te le D ire t
trici delle Case della Isp et t o ria, che con tano alm eno 12 Suore, e da una Suora de
signata da ciascuna di d e tte Case.
121. In ogni Casa, pertan to, in cui d i
morano alm eno 12 Suore, si eleggerà a vo ti segreti una fra esse che a suo tem po accom pagni, com e D e le g a ta , l a D ire ttrice al Capitolo Isp ettoriale. D aran n o il v o to tu tte le Suore professe tem poranee o per
petue, m a il vo to non p o trà cad e re che sopra una professa perp etua, c rim arra e letta colei che otterrà la m aggioranza assoluta dei suffragi, cioè oltre la m età dei vo ti.
122. Se nel prim o e secondo scrutinio nessuna can didata raccoglierà la m aggio
ranza assoluta dei suff ragi, si farà un terzo scrutinio, ed in questo rim arrà eletta colei che a vrà otten u ta la m aggioranza relativ a, ossia più v o ti delle a ltre C andidate. Se poi anche nel te rzo scrutinio riuscissero
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due con p arità di v o ti, si terrà com e e letta qu ella delle due che è più anziana di pro
fessione.
123. In o ltre allo stesso modo si eleggerà u n ’a ltra Suora che sostituisca d e tta D e leg ata, qualora questa fosse legittim a- niente im pedita di recarsi a l C ap itolo Isp ettoriale.
124. L e Suore che dim orano nelle Case m inori cioè a dire in quelle che non con
tano 12 suore, si uniranno alle Suore di altre C ase m inori vicine (secondo le norm e che verranno date) in m odo da raggiu n gere alm eno il num ero di 12, e così unite, eleggeranno prim a una fra le D ire ttrici di quelle Case e poi la Suora D e le g ata e la S upplente com e si è detto. S e poi le Case minori fossero m olto distante fra loro, allora le Suore di ciascuna di esse si un i
ranno alla Casa regolare più vicina , e con egual d iritto a ttiv o e passivo prende
ranno parte a ll’elezione della D eleg ata al Cap itolo Isp ettoriale.
125. L e D ire ttrici con la risp ettiva D e
le g a ta della loro Casa, si recheranno, nel giorno sta b ilito d all'Isp e ttrice , nella Casa
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d esignata per ten ervi il C ap itolo Isp etto - riale, nel q u ale si farà l'elezione delle due D elegate al C ap itolo Generale, com e è detto al N . 120 e nel m odo in d icato ai N . 121 e 122.
126. E le tte le due D eleg ate al C ap itolo Generale, si eleggeranno allo stesso m odo due Supplenti, che ne tengan o le ve ci q u a
lora per leg ittim o m otivo non potessero recarsi al C apitolo Generale.
127. Per la v a lid ità dei C ap itoli G enerali si richiede che sieno presenti alm eno due terzi delle Suore che dovrebbero prendervi parte.
128. L ’im portanza del consesso e la na
tu ra degli argom enti che si tra tta n o esi
gono che le C ap itolari serbino segreto su
gli a tti del C ap itolo e su qu an to verrà discusso e deliberato.
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§ I I I
P R E S ID E N T E , S C R U T A T R IC I E S E G R E T A R IA D E L C A PITO LO G E N E R A L E .
129. L 'O rd in a rio del luogo o v e si terrà il C ap itolo G enerale sarà p re a v v isa to in tem p o deb ito, affinchè possa presiedere le elezioni che si fann o nel C ap ito lo G ene
rale.
130. N el C ap itolo ordinario la Superiora G enerale scadente occuperà il suo p o sto e riterrà il suo officio finchè non siano com p iu te e ratificate le n u o ve elezioni.
13 1. Il C ap ito lo G enerale si aprirà col can to del Ven i Creator S p ir itus, d e ll'I nno A v e M aris Stella, e con la B en ed izio n e del SS. S acram ento , a lla q u ale assisteranno tu t te le C ap itolari. A l principio di ogni adunanza si d irà il V en i S ancte S p ir itus, reple ecc., A cliones, A ve M aria, M aria A u x iliu m Christianorum, ora prò no b is; e si chiuderà con un P a ter a S . F ran cesco di Sales, A gim us, A v e Maria e M aria A ux i- lium Christianorum etc.
132. Prim a d ’ogni a ltra cosa si elegge
ranno, a scrutinio segreto, tra le presenti, due S cru ta trici ed un a Segretaria. Perciò si distribuiranno a t u t te le presenti le schede, che d evono essere tu tte d i ugual form a, ed ognuna scriverà sulla sua scheda tre nom i e la deporrà nell'urna. L e due Isp ettrici più anziane di carica faranno l o spoglio e u n ’a ltra noterà i suffragi. L e tre che otterranno m aggioranza di v o ti rim arranno elette, le prim e due com e S cru ta trici e la te rza in q u alità di Segretaria del C ap itolo.
13 3- L e due S cru ta trici avranno, d u rante tu tto il C ap itolo, incarico di distri
buire e raccogliere le schede delle elettrici, di con tarle dinanzi al Presidente per con
frontarle col num ero delle elettrici; tro v a to che il num ero concorda, un a di esse le spiegherà e l'a ltra le leggerà ad a lta voce dinanzi alle congregate. L e schede si conserveranno per even tu ali verifiche fino al term ine delle singole elezioni, poi si brucieranno.
134. L a segretaria terrà nota delle v o tazioni e redigerà fedelm ente in iscritto
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gli a lt i del C apitolo. O ccorrendo il b i
sogno le verrà d a to in aiu to m ia so tto segretaria.
335. L e elezioni non si fann o se non con le schede delle C ap itolari presenti.
S e però nella stessa casa v i fosse un a Su ora C ap itolare inferm a, ch e potesse scri
vere, m a non recarsi alla sala C apitolare, le due scru tatrici si recheranno da lei per ricevere in una urna chiusa la sua scheda per unirla alle altre.
§ IV .
E L E Z IO N E D E L L A S U PE R IO R A G E N E R A L E .
136. L a p rim a ad essere e letta sarà la Superiora Generale.
137. P erchè una Suora possa essere eletta Superiora G enerale d o v rà avere alm eno 40 anni di età e cinque di p ro fessione perp etu a, a ver d ato p ro va di prudenza , di carità e di zelo per la rego
lare osservanza.
138. Ciascuna può chiedere e d are infor
m azioni sulle can didate, ma non palesare
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a ch i intende di dare il vo to , nè eccitare od in v ita re a ltre a dare il vo to p iuttosto ad una che ad u n ’altra.
139. P erch è l ’elezione della Superiora G enerale sia v a lid a si richiede la m ag
gioranza assoluta dei suffragi.
140. P rim a di dare il v o to si leggerà a chiara ed intelligibile vo ce l ’ufficio di cui la can d idata sarà incaricata. L o stesso f arassi a va n ti l ’elezione delle A ssistenti, delle quali la prim a è V icaria, dell’E co- nom a Generale, e della Segretaria G ene
rale, che può essere e letta una delle A ssi
stenti. Q uindi saranno distribuite le schede.
O gni elettrice scriverà sulla scheda il nome di colei che intende d i eleggere, con tu tta segretezza in m odo che l ’u n a non possa c o - . noscere il v o to d ell’altra. P ie g a ta la scheda, atten d erà il suo tu rn o per deporla nell'urna.
141. S i farà lo scrutinio siccom e è d etto al N . 133.
142. S e nel prim o scrutinio nessuna Suora a v rà o tten u ta la m aggioranza asso
lu ta dei suffragi, si fa rà un secondo scru
tinio, ed anche un terzo, se il secondo non a vrà o tten u to m iglior esito.
4 — C o stitu z io n i e cc.
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143- S e poi anche nel te rzo scrutinio non fosse a v v e n u ta l'elezione, per quella v o lta l ’elezione è d ev o lu ta alla S. Congre
gazione, alla qu ale si d ovrann o su bito in
v ia re gli a tti dell’elezione fa tta , fedelm ente red atti. I l che eseguito, si sospenderà il C ap itolo in attesa d ella deliberazione della S. Congregazione.
144. L a Superiora scadente può essere rie letta per un secondo sessennio. Perché poi sia va lid a la elezione della m edesim a Su o ra per un te rzo sessennio im m ed iata
m ente successivo è necessario che essa otten ga alm eno i due terzi dei suffragi e che la sua elezione sia conferm ata dalla S a n ta Sede.
145. A v v e n u ta regolarm ente la ele
zione, il P resid ente la dichiarerà legittim a e la prom ulgherà, e le Suore C apitolari presteranno ossequio alla Superiora G ene
rale eletta. ’
— 51 —
§ V .
E LEZIO N E D E I M E M B R I D E L C O N SIG L IO G E -
N E R A L IZ IO , D E L L ’ ECONOM A G E N E R A L E E
D E L L A SE G R E TA R IA G E N E R A L E .
146. F a t ta l'elezione della Superiora Generale si passerà ad eleggere in distinti scrutinii le qu attro Consigliere G enerali, l ’ E conom a Generale e la Segretaria G e
nerale.
147. N essuna Suora può essere eletta a questi uffici, se non h a 35 anni di età e se non è Professa perpetua.
148. Il modo di elezione è il medesimo indicato per l'elezione della Supcriora Generale, con questa sola differenza che se le can didate non otten gon o la m aggio
ranza assoluta dei vo ti nel prim o e nel se
condo scrutinio, nel te rzo scrutinio deci
derà la m aggioranza relativ a d ei suffragi;
rim arrà cioè eletta colei ch e a vrà otten u to più vo ti delle altre candidate.
149- P er Segretaria G enerale può essere e le tta un a delle Consigliere G enerali, pur
ché non sia la prim a eletta che è allo s tesso tem p o V ica ria G enerale in v irtù della sua stessa elezione.
150. C om piute le elezioni e dich iarat e le g ittim e dal P residente, la Superiora G e
nerale n u ovam en te eletta assum e la pre
sidenza del Capitolo.
15 1. L a Superiora Generale, le Consi
gliere G enerali, l ’E conom a G enerale e la S eg retaria G enerale così elette, dureranno in carica fino alla celebrazione del pros
sim o Capitolo.
152. U n a Suora del Consiglio G enera
lizio , com e anche la E conom a G enerale e la S egretaria G enerale non può essere de
p o sta se non per gravi cause e dal Con
siglio stesso. Si richiede di p iù che la sua deposizione sia conferm ata dalla S. Sede.
— 53 —
§ V I.
A F F A R I D A T R A TTA R E IN CAPITOLO G E N E RA L E .
153. C om piute le elezioni il C apitolo Generale, o ve sia d ’uopo, passerà a tr a t
tare degli affari più g ra vi che riguardano tu tto l ’is titu to , specialm ente di quelli che devono essere sottop osti a ll’approvazione della S. Sede.
In ispecial modo:
a) esam inerà il rendiconto am m inistra
tiv o presentato dalla Superiora Generale riguardante il sessenio del suo governo, nonché l ’esposizione dello sta to econom ico di tu tto l ’istitu to .
Il C apitolo G enerale eleggerà a questo fine tre Suore tra le C apitolari, coll'inca
rico di esam inare accuratam en te ogni cosa, e di riferire al C ap itolo stesso:
b) farà, sempre però in conform ità delle Costituzioni, quelle ordinanze che fossero riconosciute necessarie per conservare la disciplina regolare n ell'Istitu to .
c) In trod u rrà nelle opere p rop rie del
l ’I stitu to quei m iglioram enti, che si con
statassero necessarii, a v u to rig u ard o ai tem pi, ai luoghi e alle circostanze;
d) Presenterà, se sarà d ’uopo, a lla »Su
periora G enerale ed al suo Consiglio quelle rispettose o sservazioni che potessero g io v a re al buon andam ento m orale e m a te
riale d e ll'I stitu to.
154. N on è lecito al C ap itolo G enerale m odificare o vvero in terp retare a u te n tic a m ente le presenti C ostitu zioni.
155. Gli affari di q u alch e im p o rta n za del C ap itolo si delibereranno a m aggio
ranza di suffragi segreti.
156. S e la n u o va Superiora G enerale ele tta non fosse presente in C ap ito lo , la si chiam erà im m an tin enti; c fr a tta n to le tra tta zio n i si differiranno fino al suo ar
rivo.
157. Se poi fosse assente q u alcu n a delle e lette ad a ltri Uffici G enerali, com e la V i
caria G enerale, l ' E con om a, ecc., si ch ia
m erà senza dilazione, m a non p e r questo si sospenderanno le tratta zio n i.
158. Q uando gli argom enti lo richiedes
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sero, col consenso delle C ap itolari, si de
signerà una o più Com m issioni con incarico di fare gli studi necessari su ciascun argo
m ento e riferirne poi al Capitolo.
159. A l principio di ogni seduta sarà le tto e sottop osto all'ap p ro vazio n e del Cap itolo il verb ale del l ’adunanza prece
dente.
160. Ciascuna a vrà faco ltà di fare osser
vazion i e chiedere schiarim enti. I discorsi siano brevi, a proposito, senza d iva ga zioni e senza anim osità.
1 6 1 . N on sarà lecito alle C apitolari as
sentarsi dalle adunanze, o p artire prim a che siano term inate.
162. Prim a di chiudere il C ap itolo G e
nerale, si darà lettu ra delle deliberazioni prese, e si sottoscriverà da tu tte le pre
senti l ’a tto di chiusura.
163. L e ordinazioni del C ap itolo G ene
rale rim angono in vigore fino al futuro Capitolo.
164. Il C apitolo G enerale non d eve du
rare più del tem p o strettam e n te neces
sario ad esaurire il suo com pito.
165. Il C ap itolo sarà conchiuso col canto
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del T e D eum e con la B enedizione del SS.
Sacram ento.
T I T O L O X V I I I .
S u p e r io r a G e n e r a le . S u a a u t o r it à e d u ffic io .
166. L a Superiora G enerale regolar
m ente e le tta , go vern a ed am m inistra tu tto l ’ I stitu to a lei com m esso a norm a delle Co
stitu zioni, e d u ra in carica sei anni, E ssa sarà M adre per tu t te le Suore, e queste la chiam eranno con ta l tito lo .
167. Insiem e col suo Consiglio fisserà la su a dim ora nella Casa M adre nè p otrà trasferire a ltro v e la sua residenza in per
p etu o senza licenza della S. Sede.
1 68. A d essa sp etta, a norm a delle Co
stitu zioni l ’a lto d iritto di d istribu ire gli uffici alle Suore ed il d iritto ordinario di assegnare le sopraintendenze, n e ll'Istitu to intero, delle singole Isp ett orie. P u ò quindi traslocare le Suore da un a Isp etto ria a l
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l ’altra, da un a ad u n ’ a ltra Casa. R egolar
m ente però la distribuzione degli uffici e delle sopraintendenze nelle singole Case delle Isp etto rie appartiene alle Isp ettrici ed al loro Consiglio. L a nom ina poi delle Isp ettrici e delle loro Consigliere appar
tiene a lla Superiora G enerale ed al suo Consiglio. E dalla Supcriora Generale col suo Consiglio debbono essere ancora con
ferm ate le Superiore lo cali nom inate dalla Superiora Isp etto riale col suo Consiglio.
V edere n . 183, 244.
169. U n a delle attribuzion i principali della Superiora G enerale è di prom uovere nelle Suore lo spirito di pietà e di perfe
zione e di renderle abili a prom uovere la gloria di D io e la salu te del prossimo, con
form em ente allo scopo dell’istitu to . 170. O gni tre anni, o più spesso se fosse bisogno, visiterà tu tto l ’ Istitu to i n per
sona, o vvero per m ezzo di altra Su ora a ciò delegata.
1 7 1. Se si tr a tta di delegare una V isita- trice per qualche Isp ettoria, p e r qualche Casa, o per un partico lare affare, sta a lei.
sola il designarla; se poi si dovesse de
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p u tare una V isitatrice generale per tu tto l ’I stitu to , e q u esta dovesse prendersi fuori del Consiglio G eneralizio, allora st a al Con
siglio m edesim o di deliberare a v o li segreti.
172. T a n to la Supcrio ra G enerale q uan to la S u o ra sup plente nel fare la v is ita avranno sem pre un’a ltra Su o ra per com pagna.
173. L a v isita ha per o gge tto di vedere se nelle Isp etto rie o nelle Case si osservano esattam en te le C ostitu zioni, se v ig e lo spirito religioso nelle Suore, se, e com e si prom uovono lo opere di ca rità proprie d ell’I stitu to , se è regolare l'a m m in istra zione econom ica, se vi sono abusi cui o v viare, e prendere infine i necessarii p rov
vedim enti.
174. L e Suore sono te n u te a fa r cono
scere a lla Superiora:
I o S e nella casa v i sia qu alch e punto delle C ostitu zioni non osservato.
2° S e si è in tro d o tto qualch e abuso.
N ella loro relazione parleranno con sem plicità, prudenza e sincerità, evitan d o di lasciarsi m uovere da a n tip atia o dalla tim idezza.
175. Ogni tr e anni invierà alla S. Con-
grcgazione una relazione sullo sta to disci
plinare, m ateriale, personale ed econom ico d e ll'istitu to .
176. L a Superiora con tu tta sollecitu dine in vigilerà sopra l ’am m inistrazione dei beni tem p o rali d e ll'I stitu to .
177. Chiederà di q uan do in quando alla V icaria , sua segreta am m onitrice, se non ha osservazioni d a farle, e quelle che le verranno fa tte , a ccetterà con um iltà e ne farà tesoro.
178. N on può la Superiora G enerale essere allo stesso tem p o Superiora di un a Isp e tto ria e d ’u na Casa particolare.
179. N on può d are u n ’interpretazione au ten tica delle C ostitu zioni, nè sancire aggiunte, cam biam enti o derogazioni alle medesime.
180. N on sarà in fa co ltà d ella Superiora G enerale il togliere o v ve ro concedere la vo ce a ttiv a e p assiva, poiché le C o stitu zioni stabiliscono quali S uore abbian o questo diritto.
181. S e si rendesse necessario di togliere d ’ufficio la Superiora G enerale e p rivarla d ell’au torità, le Suore del Consiglio G enera-
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lizio deferiranno la cosa a lla S. Congre
gazion e e si so tto m etteran n o alle sue de
cisioni.
182. Se poi la m edesim a Superiora G e
nerale sentisse dinanzi a D io il d overe di rinunciare a ll'U fficio, ne esporrà u m il
m ente i m o tivi alla S. Congregazione, cui sp etta accettare o non accettare la ri
nunzia.
T I T O L O X I X . C o n s ig lio G e n e r a l i z i o .
183. L e Suore che costituiscon o il Con
siglio della Superiora G enerale, cioè la V ica ria G enerale e le a ltre tr e Consigliere Generali, avran no v o to d ecisivo negli a f
fa ri di m aggior m om ento. T a li sono spe
cialm ente i seguenti:
1 c E rezione od ap ertu ra di nuove Case;
2° Soppressione o chiusura di Case esi
stenti;
3 ° E rezione di n uovi N o v izia ti e trasfe
rim enti degli esistenti da un lu ogo a ll’altro;
4" E rezione di n u ove Isp ettorie o P ro
vincie;
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5° N om ina di S uore per gli uffizi più im portanti, delle Isp ettrici e delle loro Consigliere, delle M aestre delle N ovizie, del l 'E cono m a e d ella Segretaria Ispetto- riale. V edere n u m . 244, 245, 258.
6° C ontinuazione in ufficio per breve tem po di qualche Isp e ttrice o di qualche Superiora locale.
7 0 D im issioni d a ll’is titu to delle Suore professe di v o ti tem poranei o perpetui.
8° D eposizione di qualche mem bro del Consiglio G eneralizio, d ell’E conom a G e
nerale, della S egretaria Generale, o di qualch e Isp ettrice e sue Consigliere, di qualche M aestra delle N o vizie o D iret
trice, se ciò si rendesse per gra vi m otivi necessario;
9 ° D esignazione d ’un a V isitatrice G e
nerale per tu tto l ’ is titu to , se la can didata non fosse del Consiglio G eneralizio (Vedi N . 171). D eterm in azion e del luogo del Ca
pitolo Generale.
10° C am biam ento di residenza della S u periora G enerale e del suo Consiglio.
1 1c Sostituzione, fino al prossim o C a
p itolo G enerale, di un a Su ora al posto
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di quella del Consiglio Generalizio, che fosse m orta o deposta, o v ve ro definiti
vam en te im p edita di esercitare il suo ufficio; e lo stesso si osservi anche per la E con om a e S egretaria Generale.
12° Convenzioni o p a tti da stip olare a nom e d e ll'is titu to e ap p rovazion e dei ren
diconti finanziarii ordinarii e di quelli da sottoporsi al C ap itolo Generale.
13 ° Contrarre debiti.
1 4 ° A lienazione o pignoram ento di im m obili o di m obili preziosi.
1 5 9 Costruzione di nuovi edifizi ed im p o rtan ti innovazioni negli esistenti.
184. È da notarsi che per l’erezione ed apertura di nuove Case di cui al N . 1, si richiede il consenso del V escovo del luogo;
per gli affari di cui ai N . 2, 3, 4, 10, 14 e p er deporre una Consigliera G enerale o l ’E con om a Generale, o la S egretaria G e
nerale, come anche dim ettere una Suòra professa perp etua si richiede l ’ap p ro va zione della S. Congregazione.
185. S e nel deliberare gli affari, i suffragi segreti fossero pro o contro in num ero uguale, il v o to della Superiora G enerale
avrà la prevalenza. A ltrim e n ti sarà se si tr a tta di elezioni. L e elezioni non si fa ranno che a Consiglio com pleto; che se una S uora, m em bro del Consiglio Gene- ralizio non potesse essere presente a q u al
che elezione, si chiam erà in suo luogo la Superiora della C asa, e se nè l ’u na nè l ’a ltra potesse interven ire, il C apitolo eleggerà una fra le Suore professe perp etue della Casa, perché prenda p a rte alla ele
zione d a farsi in Capitolo.
156. Il Consiglio G en eralizio si radu- nerà alm eno una v o lta al mese. L a S u periora G enerale poi lo convoch erà ogni v o lta che le circostan ze lo richiederanno.
157. G li a tti e le deliberazioni del Con
siglio saranno red atti in iscritto d alla S e gretaria G enerale, e con servati in A rch ivio.
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