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Le sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi previsti dall’art.114 TUF

Capitolo II – L’informazione societaria

2.5. Le sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi previsti dall’art.114 TUF

L’obbligo di informazione continua è posto come presidio di efficienza dei mercati finanziari e fiducia degli investitori nel mercato stesso.

La sua violazione espone la società al risarcimento del danno nei confronti degli investitori danneggiati e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In base all’art. 193, comma 1, del TUF, se un emittente quotato e il soggetto che lo controlla o ogni altro soggetto a cui è imposto un obbligo informativo secondo

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Per partecipazione rilevante ci riferiamo alle partecipazioni rappresentate da azioni con diritto di voto detenute in misura superiore al 2 %.

61 L’art.122 del TUF disciplina i patti parasociali, in particolare si considerano quelli che: a) istituiscono

obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) pongono al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società; e) favoriscono o contrastano il conseguimento degli obbiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta.

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quanto stabilito dall’art.114 del TUF non vi adempie, esso incorrerà ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000.

Tale sanzione si applica non solo in caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti all’art.114 del TUF, ma anche di quelli stabiliti dagli artt. 115, 115-bis, 154-bis e 154-ter del TUF. La medesima sanzione è applicata anche a coloro che svolgono la funzione di amministrazione, di direzione e di controllo di un emittente quotato o in un ente che svolge le attività indicate dal comma 8 e 11, dell’art. 114 del TUF.

Mentre l’art. 193 del TUF sanziona l’inosservanza degli obblighi di comunicazione, l’art. 2638 del Codice Civile punisce la comunicazione falsa alla Consob62.

La responsabilità individuata dall’art. 193 a seguito dell’omissione dell’obbligo informativo è una responsabilità extracontrattuale. Sembra infatti mancare una pretesa che trova fondamento in un rapporto obbligatorio: quindi si può ritenere che l’investitore danneggiato possa agire nei confronti della società emittente e del soggetto che la controlla per ottenere il risarcimento del danno per aver contratto in carenza di informazioni che per legge dovevano essere fornite al mercato63.

Si potrebbe anche configurare responsabilità extracontrattuale degli amministratori della società, ex art. 2395 c.c. , pertanto, il soggetto danneggiato dalla mancata diffusione delle informazioni, potrebbe agire nei confronti degli amministratori su cui gravava l’obbligo di comunicazione imposto dalla legge. Per poter agire ex art. 2395, devono ricorrere due presupposti: il compimento di un illecito da parte degli amministratori nell’ambito dell’esercizio del loro ufficio e la produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo, non è invece necessaria l’intenzionalità del comportamento dannoso da parte dell’amministratore64.

62 Gli amministratori, i direttori generali, e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili,

vengono puniti quando ostacolano l’esercizio delle funzioni di vigilanza, comunicando il falso o occultando con mezzi fraudolenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza

63 E. MACRI’, (nt. 1), p.123-124 64

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Anche la società potrebbe subire un danno dalla mancata disclosure degli amministratori, ma esso è un danno autonomo e distinto rispetto a quello subito dall’investitore.

Infatti l’emittente, subisce un danno alla sua immagine sul mercato, ed avrà maggiori difficoltà a collocare i titoli con un aumento del costo del capitale, mentre l’investitore subisce un danno patrimoniale differente costituito a titolo esemplificativo dalla minor somma che ha ottenuto dalla vendita delle azioni rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere se le informazioni privilegiate fossero state rese pubbliche.

La diversità dei danni subiti da investitore e società esclude problemi di sovrapposizione fra l’azione esercitata dalla società nei confronti degli amministratori, e quella degli investitori nei confronti degli stessi amministratori.

2.6. La disciplina degli studi, delle ricerche e delle raccomandazioni

L’attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/6/CE e nella direttiva attuativa 2003/125/CE, hanno introdotto l’ottavo comma dell’art. 114 del TUF.

Esso stabilisce che i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating65, riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in

65 Le società di rating prima del recepimento della Direttiva sugli abusi di mercato rientravano nell’ottavo

comma dell’art. 114 poiché venivano equiparate ai soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni. Successivamente alla legge n. 62 del 28 dicembre 2005, che ha eliminato il riferimento alle agenzie di rating, tali società sono state oggetto di disciplina specifica attraverso il regolamento CE n. 1060/2009. Il regolamento definisce agenzia di rating del credito, una persona giuridica tra le cui occupazioni rientra m’emissione di rating a titolo professionale.

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modo corretto66 e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse e conflitto di interesse riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.

La finalità perseguita da questa normativa è quella di assicurare la trasparenza delle raccomandazioni di investimento e la disclosure di eventuali conflitti di interesse67, poiché queste raccomandazioni giocano un ruolo fondamentale nelle scelte di investimento o disinvestimento dei soggetti.

Le raccomandazioni sono ricerche o altre informazioni, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o più strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari.

Gli elementi caratterizzanti sono rappresentati dal riferimento ai “canali di divulgazione o al pubblico”, elementi che distinguono la raccomandazione dalla consulenza, poiché il servizio di consulenza riguarda consigli di investimento forniti per mezzo di raccomandazioni personalizzate, non destinate al pubblico68. Sia le raccomandazioni, come le analisi e le ricerche sono elementi cui gli investitori prendono in considerazione per attuare delle scelte di investimento o disinvestimento.

Per assicurare trasparenza nella formulazione e nella pubblicazione di tali raccomandazioni, è richiesto che sia indicato in modo chiaro e visibile il soggetto che le ha predisposte e che il pubblico sia a conoscenza dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse che potrebbero compromettere l’obbiettività e l’affidabilità delle informazioni.

Quindi i soggetti che producono delle raccomandazioni, sono obbligati a comunicare tutti i conflitti di interesse. Data la difficoltà di individuare le situazioni di conflitto di interessi, la Consob, nell’art. 69-quinquies, formula un elencazione delle fattispecie rilevanti di conflitto di interesse, quali:

 l’esistenza di partecipazioni significative tra il soggetto che produce la raccomandazione e l’emittente;

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Il principio di correttezza viene perseguito attraverso regole volte ad assicurare che le raccomandazioni non risultino fuorvianti, che siano basate su fatti attendibili e che le previsioni e i dati prospettici siano chiaramente identificabili come tali.

67 F.ANNUNZIATA, (nt.34), p.434. 68

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 esistenza di interessi finanziari in rapporto con l’emittente;

 esistenza di rapporti di fornitura di servizi finanziari aziendali con l’emittente.

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