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Scissioni della dottrina e sistema assicurativo

Oltre ai problemi sopra accennati, assume importante rilievo la mancata previsione dell’obbligatorietà o meno del ricorso all’assicurazione, ragion per cui si può affermare che gli Stati membri sono stati pertanto lasciati liberi di decidere autonomamente. In merito la dottrina è divisa sull’opportunità di abbracciare la prima o la seconda opzione, ed ha inoltre proposto di scegliere tra la first-party insurance436 e la

third-party insurance437.

Una simile analisi è stata condotta anche da Guido Alpa438, per il quale è preferibile escludere un modello di first party insurance, che sarebbe idoneo a causare parecchie inefficienze, elevati costi amministrativi e burocratici, ed in generale è già fornita da enti governativi correlati con il piano sanitario nazionale. Per Alpa, considerando che in molti paesi l'assicurazione per la responsabilità obbligatoria, per il caso in cui il

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Al momento non esiste ancora un mercato di prodotti assicurativi capaci di far fronte alle diverse tipologie di responsabilità ambientale previste dalla Direttiva. Secondo gli esperti del Cea (Comitato Europeo delle Assicurazioni), al momento, un sistema armonizzato di assicurazioni obbligatorie in Europa è possibile solo per quei settori che hanno raggiunto un livello sufficiente di maturità e che comportano rischi simili e quindi chiaramente identificabili, come per esempio per il settore della Rc auto. Non è il caso invece della responsabilità ambientale, che comporta rischi estremamente diversi a seconda degli operatori e delle attività coinvolte. Ma grazie alla volontarietà della copertura assicurativa, prevista dalla Direttiva, si permetterà agli assicuratori e agli operatori di cooperare al meglio per sviluppare progressivamente adeguati schemi di garanzie finanziarie, seguendo lo sviluppo del libero mercato. (http://www.edipi.com/?pos=003.275 [ 7 gennaio 2009 ].

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Il meccanismo posto alla base del ‖first party insurance‖, prevede per il soggetto danneggiato l‘obbligo di provvedere alle dovute coperture assicurative. Per di piu‘, il pregiudizio di cui si chiede la protezione risarcitoria ha carattere estremamente personale e, quindi, e‘ privo di un indice concreto ai fini di una valutazione oggettiva .

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Assicurazione contro terzi

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G. ALPA, Progetti comunitari sulla assicurazione del danno ambientale, Relazione tenuta dal professor Guido Alpa, nella sessione inaugurale dei seminari della Cassa forense su «Diritto

135 soggetto dovesse subire lesioni, è già prevista all’interno del piano sanitario nazionale, non servirebbe scegliere un elemento che non molto aggiungerebbe agli impianti assicurativi già esistenti439. Inoltre, la first

party insurance è destinata solo ai danneggiati appartenenti alle fasce ad

alto reddito, gli unici in grado di sostenerla, perché nell'ambito della distribuzione ottimale delle risorse, quelle destinate all'assicurazione, già investite in numerosi altri settori, i decrescenti impegni di spesa potrebbero anche ridursi drasticamente ed inevitabilmente per il settore dei danni ambientali.440

In relazione alla third-party insurance441Alpa nulla ha da obiettare,

mentre ritiene opportuno porsi un altro problema, per il quale parte dal considerare che le polizze presenti attualmente sul mercato non distinguono in alcun modo tra i rischi coperti, con riguardo al tipo di danno cagionato, così che in primis assicurano la responsabilità civile derivante dall'inquinamento e si discostano dai documenti comunitari, poi prendono in considerazione a pari titolo i danni arrecati alle persone, i danni arrecati alle cose e ai luoghi, nonché i danni derivati alle attività economiche.

Si aggiunga a questo, la sua considerazione per cui il requisito dell’accidentalità scaturisce dal confronto tra il linguaggio adottato dalle polizze assicurative Rc ed i concetti elaborati dal nostro legislatore in materia. Esempio sono quelle clausole contrattuali che dispongono «la

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Financial Assurance Issues of Environmental Liability, Relazioni dei professori Dr. Michael G. Faure LL.MM: and Mr. David Grimeaud – Maastricht University

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V. CUOCCI, Circolazione stradale e gestione dei sinistri: assicurazione r.c.a. vs. first party

insurance, in Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione? Atti del Convegno (Foggia, 16-17 settembre 2005) a cura di O. TROIANO, Giuffrè, 2006.

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R.E.LITAN,C.WINSTON, Liability: perspectives and policy, Washington, Brookings Institution Press, 1988; M. G.FAURE,T.HARTLIEF,T.AMODU,EUROPEAN CENTRE OF TORT AND INSURANCE

LAW; Financial compensation for victims of catastrophes: a comparative legal approach, Germany, Springer, 2006; L. BERGKAMP, Liability and environment: private and public law aspects of civil liability for environmental harm in an international context, The Netherlands,

136 società X si impegna a tenere indenne l'assicurato civilmente responsabile Y di quanto egli debba pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati in conseguenza di un fatto accidentale». Ma data la mancanza di conoscenza della responsabilità da fatto accidentale, da parte del nostro ordinamento, la giurisprudenza non ha potuto fare altro che dividersi su più fronti.442 In conclusione, sul tema dell’assicurabilità sono innumerevoli i problemi ed i dubbi interpretativi che emergono, e che sollecitano le attività interpretative degli studiosi, pronti a confrontarsi con un sistema in continua evoluzione, quello della responsabilità ambientale, che viene oggi ad essere ridisegnato in base alle disposizioni della recente direttiva 2004/35/CE. Tutto questo porta, inoltre, a discutere sull’opportunità di un sistema di responsabilità per colpa, o di responsabilità oggettiva, perché è in virtù della scelta effettuata che possono scattare conseguenze diverse nel regime assicurativo adottato.

Nello specifico la responsabilità per colpa porterebbe all'assicurazione della vittima del danno, nel caso in cui dovesse ricorrere l’elemento della colpa a carico del danneggiante, mentre la responsabilità oggettiva porterebbe ad una assicurazione incondizionata del terzo contro il danneggiante. Quindi sotto il regime della responsabilità per colpa il danneggiante potrebbe tentare di evitare di risarcire la vittima, mentre nel caso della responsabilità oggettiva la vittima sarebbe indennizzata in ogni

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Tratto da G. ALPA, Progetti comunitari sulla assicurazione del danno ambientale, cit.: ‖ la giurisprudenza si è divisa su due fronti: il primo e più recente orientamento compie un interpretazione abrogativa di clausole quali quella suesposta sulla base della premessa che è nullo, per assenza di rischio, il contratto di assicurazione che individua il fatto accidentale nel fatto dovuto a forza maggiore o caso fortuito poiché essi costituiscono già causa di esclusione di responsabilità; l'assicurazione per responsabilità civile si estende, quindi, a tutti i fatti colposi (con esclusione di quelli dolosi). Un secondo orientamento, invece, sulla base di un concetto di accidentalità non rientrante nella generica imprevedibilità ma maggiormente vicino all'incertezza circa i fattori o le modalità che producono un evento, riconduce l'accidentalità all'interno della responsabilità per colpa al fine di distinguere tra fatti colposi assicurabili perché accidentali e fatti colposi non assicurabili in quanto non accidentali.‖

137 caso, perché il rischio del danneggiante troverebbe garanzia in un'assicurazione del terzo idonea a coprire la propria responsabilità.

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