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Nell'art. 3-bis dl 7 giugno 2017, n.73 sono indicate le misure da adottare per il monitoraggio dei bambini in regola con l’iter vaccinale, al fine dell'iscrizione scolastica per l'anno 2019/2020.

I genitori e i tutori non sono più tenuti a presentare il certificato di vaccinazione al momento dell'iscrizione scolastica: questi dati sono direttamente trasmessi, tramite le anagrafi vaccinali ormai attive, tra istituzioni scolastiche e ASL.

Per cercare di formare le classi in maniera omogenea, avendo chiara la situazione vaccinale di ogni singolo bambino, e per evitare che si vengano a creare situazioni di comprovato pericolo per quei bambini impossibilitati alla vaccinazione, che dunque non possono essere collocati nelle classi in cui sono presenti dei bambini non vaccinati (art.

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4 dl n. 73/2017), i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi sono tenuti a trasmettere l'elenco degli iscritti al nuovo anno scolastico alle ASL del territorio entro il 10 marzo. Le ASL sono tenute al rinvio del documento con i nominativi entro il 10 giugno. Gli elenchi saranno accompagnati dalle seguenti diciture:

«“non in regola con gli obblighi vaccinali” (Il minore non vaccinato)

“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”

“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”»

Ricevuto l'elenco, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi sono tenuti a prendere contatti con i genitori affinché regolarizzino gli obblighi vaccinali entro il 10 luglio; devono poi rinviare gli elenchi entro il 20 luglio alle ASL.

La mancata documentazione comporta il decadere dell'iscrizione solo per quanto riguarda la fascia dell'infanzia, mentre per quanto concerne la scuola dell'obbligo l'iscrizione non decadrà (www.gazzettaufficiale.it consultato in data 07/06/2020).

Le ASL provvederanno alla gestione e al recupero degli inadempienti e, qualora vi fosse la necessità, a emettere le sanzioni previste dall'art. 1, comma 4, dl n. 73/2017:

«4] In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori (( e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'».

Qua sotto lo schema con gli obblighi vaccinali relativi a ciascun anno di nascita (fonte: www.salute.gov.it, consultato in data 15/06/2020).

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SCHEMA DEGLI OBBLIGHI VACCINALI, IN RELAZIONE ALL’ANNO DI NASCITA

Va cc in a zione \ Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 anti- poliomi elitica X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- difterica X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- tetan ica X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- epatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X anti-

Haemop hilus tipo b

X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X anti- var icel la

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SCHEMA DELLE VACCINAZIONI RACCOMANDATE, PER ANNO DI NASCITA

2° millennio Anno V accinazio ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 anti- meningococco B X anti- meningococco C X X X X X X anti- pneumococco X X X X X X anti-rotaviru s X

Il rispetto dei succitati obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione alle scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo i ragazzi non vaccinati possono comunque frequentare la scuola e dare gli esami ma la ASL attiva nei loro confronti un percorso di recupero e applica ai genitori interessati la sanzione prevista. Le vaccinazioni raccomandate non sono inserite in questo percorso sopra descritto.

Intervistato in data 06/05/2020, il dott. S. (Intervista 17 vedi Appendice) riferisce di approvare pienamente il dl n. 73/2017. Il dott. S. ha fatto presente che la normativa in

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vigore ha indotto e in taluni casi addirittura costretto svariati genitori a vaccinare i figli, in modo particolare quei genitori che necessitano di mandare i figli a scuola. Secondo il dott. S., il decreto Lorenzin (il riferimento va al dl n. 73/2017, così denominato in riferimento a Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute dell’epoca) rappresenta un intervento che è riuscito ad incrementare le coperture vaccinali; ha tuttavia specificato che il decreto non ha introdotto un sistema vaccinale coercitivo. A suo dire, infatti, coloro che non vogliono vaccinare i figli, incorrendo così nell’inadempienza vaccinale, possono comunque evitare di far frequentare alla prole la scuola dell’infanzia; quando arriva il momento dell’iscrizione alla scuola dell'obbligo, è sufficiente pagare la sanzione amministrativa prevista (dai 100 ai 500 euro), senza alcuna ripercussione sulla possibilità del minore di iscriversi e frequentare la scuola.

All’interno del mio campione di indagine, solo la sorella di un intervistato ha ricevuto e pagato la sanzione amministrativa per consentire alla figlia la frequenza della scuola primaria presso un istituto religioso. Fra gli altri, non ho incontrato altre persone che abbiano ricevuto la sanzione.

Riguardo al tema delle sanzioni pecuniarie vi è molta incertezza: basti pensare che La Stampa del 4 gennaio 2019 ha riferito che nel solo Piemonte ci erano 48 mila sanzioni amministrative da 166,00 € l’una, in attesa di esazione (www.nextquotidiano.it, consultazione del 7 giugno 2020).

La situazione registrata in Piemonte è analoga a quella del Friuli Venezia Giulia: Il Messaggero Veneto del 3 gennaio 2019 (messaggeroveneto.gelocal.it/udine, consultazione del 7 giugno 2020), riferiva che in Regione sono circa 8 mila i minorenni studenti inadempienti nella fascia 0-16 anni (tremila solo nella fascia 0-6, con conseguente divieto di iscrizione alla scuola per l’infanzia): come ha spiegato il medico dott. Paolo Pischiutti, allora dirigente dell’Area Promozione Salute e Prevenzione della Regione FVG,

«In questa fase gli uffici sono pronti, ma in attesa dell’incontro con i direttori delle Aziende

sanitarie. Vorremmo fosse un provvedimento omogeneo a livello nazionale e regionale. La modulistica è pronta».

L’indecisione riguardo al tema si manifesta qui con la necessità di precisare che i verbali di irrogazione delle sanzioni non erano stati ancora spediti e visionati.

In sede di prima applicazione, il decreto Lorenzin ha suscitato alcune difficoltà di ordine interpretativo; ad esempio, non era chiaro se la sanzione dovesse essere erogata

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per ogni vaccino omesso o se fosse sufficiente un’unica sanzione, a prescindere dal numero dei vaccini non eseguiti. Inoltre, rimaneva il dilemma se dovesse essere inflitta in relazione a ogni anno scolastico; non è neppure stato univocamente individuato il soggetto che si sarebbe occupato di riscuotere le sanzioni: le singole ASL o gli enti di coazione fiscale.

Si aggiunga che la gestione degli inadempienti era stata affidata alle singole scuole, enti all’epoca privi del personale adeguatamente formato nello specifico settore – un solo riferimento: la gestione di dati sensibili -.

Si è reso pertanto necessario l’intervento regolatore della circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, che al paragrafo 4, p. 9 ha chiarito:

«[…] Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito

di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale. …. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

Essendo questa una legge di recente acquisizione e vista l'emergenza sanitaria che ha riguardato la pandemia di COVID19, la legge esiste, ma strutture e personale non sono ancora organizzati per la sua reale applicazione. Ciò spiega le divergenze esistenti fra quello che sostiene la Legge e le esperienze concrete del mio campione d’analisi, dove nessun inadempiente è stato sanzionato.

2.4 Associazioni e canali alternativi per la prassi vaccinale 

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