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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI COLPITI DALLA CRISI E PRIVI DI ALTRE

SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO (SALDO)

TOTALE

CONTRIBUTO PER SPESE IN

CONTO CORRENTE

CONTRIBUTO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE

Che verrà liquidato da Regione Lombardia in due tranche, una come anticipo e una a saldo, qui riportate:

PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO

(ANTICIPO)

SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO (SALDO)

accetto il contributo sottoscrivendo le seguenti condizioni:

a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando e nelle Linee Guida per la rendicontazione dei PIC;

b) realizzare le attività previste nel Piano così come approvato dal Nucleo di Valutazione e definito nel verbale di negoziazione;

c) rispettare i requisiti delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato;

d) fornire, nei tempi e nei modi previsti dalle Linee Guida per la Rendicontazione, la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali;

e) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo (nota: per i capofila privati, la liquidazione della prima tranche di contributo, avverrà solo previa presentazione della garanzia fidejussoria per una somma pari all’importo della prima tranche del contributo in conto capitale);

f) nel caso siano state trasmesse solo le istanze, trasmettere tutte le autorizzazioni di legge previste per gli interventi sul patrimonio culturale;

g) comunicare a Regione Lombardia, quando richiesto, gli stati di avanzamento del piano e ogni altra informazione utile per il monitoraggio semestrale delle attività;

h) evidenziare che il PIC è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia e garantire la visibilità del sostegno regionale secondo le modalità che verranno poi dettagliate nelle Linee Guida per la rendicontazione di cui al Cap. 12 delle Linee Guida;

i) concordare con gli uffici regionali modalità, strumenti e materiali di comunicazione e di informazione (es. conferenze e comunicati stampa, inaugurazioni, presentazioni, brochure, manifesti, locandine, inviti, siti web, ecc.) e i relativi tempi di diffusione;

inserire su tutti i materiali di comunicazione il marchio di Regione Lombardia in posizione adeguatamente visibile, preceduto dalla dicitura “Con il contributo di”; il marchio e il manuale d’uso saranno inviati a tutti i soggetti beneficiari;

Le bozze dei materiali promozionali e di comunicazione devono essere sottoposte a valutazione e approvazione degli uffici regionali prima della stampa o pubblicazione, scrivendo a comunicazione_culture@regione.lombardia.it. Nel testo dell’e-mail devono essere specificati: titolo dell’iniziativa, beneficiario e ambito di intervento.

Dichiaro inoltre:

1) che i soggetti facenti parte del partenariato sono in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (i DURC dei soggetti verranno acquisiti d’ufficio in fase di liquidazione del contributo);

2) che i soggetti facenti parte del partenariato sono in regola con la normativa antimafia;

____________________ Il legale rappresentante

Luogo e data Firma elettronica o digitale

Il modulo deve essere firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) del legale rappresentante o da suo delegato.

interventi nell’ambito dell’impiantistica sportiva – Criteri ai fini dell’inquadramento nell’ambito degli aiuti di stato

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Vista la l r 4 maggio 2020 n   9 «Interventi 4 per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica»

per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e lo sviluppo infrastrutturale della Lombardia quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ed in particolare:

l’articolo 1, che autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del Fondo, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n  350, che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

l’art 1, comma 10, che destina parte delle risorse del Fondo, pari a 2 6000 000,00, al sostegno degli investimenti regionali;

l’art 1, comma 10-bis che stabilisce per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all’articolo 3 della l r 29 novembre 2019, n   19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);

l’art 1, comma 18, ove prevede che in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l r 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi dell’art 1 possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Richiamate:

la d g r n XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», che ha aggiornato tali allegati;

Considerato che la d g r n  3531/2020 ha :

definito, nell’Allegato 1, gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021-2023 per i quali sono identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti;

definito, nell’Allegato 2, interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;

stabilito, nell’Allegato 3, gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo, demandando l’assegnazione ai soggetti pubblici interessati a deliberazioni successive, a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario;

stabilito che per l’attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi, tra cui la Direzione Sport e Giovani (SPG), e che le stesse, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, debbano verificare l’assenza di altre forme di contribuzione pubblica;

Considerato che la d g r n  3749/2020 ha:

aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e 4, dando atto che tutte le rimodulazioni finanziare saranno recepite nel Progetto di Legge Bilancio 2021/2023 che stanzierà le necessarie quote di finanziamento nelle specifiche annualità e conseguente prelievo dal Fondo per la ripresa

e modifiche di dettaglio nonché sottoscrizione della stessa ai competenti dirigenti delle Direzioni;

stabilito che l’assegnazione dei finanziamenti di cui agli Allegati 1 e 3 ai beneficiari negli stessi indicati è demandata a successivi provvedimenti o attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione, secondo lo schema approvato;

stabilito che in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore dell’assegnatario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi, nel caso, alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

Preso atto della soppressione della Direzione Generale Sport e Giovani avvenuta con d g r n XI/4185 del 13 gennaio 2021 ed alla contestuale attribuzione, con il medesimo atto, delle competenze riguardanti lo sport, alla Direzione di Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi Sportivi» all’interno dell’area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza, a decorrere dalla stessa data;

Ritenuto necessario individuare i criteri per l’inquadramento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, dei contributi riguardanti gli interventi nel settore dello sport, indicati nell’allegato 1 alla d g r n XI/3749 del 30 ottobre 2020, e comunque riguardanti ulteriori progetti che dovessero essere finanziati nell’ambito del Fondo di cui all’art 1 comma 10 della l r n   9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» relativi al settore dello sport, ove sia valutata, in base all’ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art 107 1 del TFUE;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione:

n  2013/1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», che si applica fino al 31 dicembre 2020;

n   2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;

n  2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n  651/2014;

n   2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento  (UE) n   1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n  651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti che, tra l’altro, hanno prorogato l’applicazione del Regolamento (UE) n  651/2014 e del Regolamento (UE) n  1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento al par 2 Nozione di impresa e di attività economica e par 6 3 Incidenza sugli scambi punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera a), e h);

Vista:

la d g r n X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le «determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020», anche ai sensi del citato Regolamento (UE) n  651/2014, ed in particolare dell’art 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);

la comunicazione della citata d g r n X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n SA 49295 in data 6 ottobre 2017;

24 000 000,00 a € 70 000 000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la d g r n X/7108 del 25 settembre 2017;

Considerato che con la d g r n X/7108 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha stabilito, per i contributi concessi in base alle leggi regionali e alle deliberazioni di Giunta regionale nel settore dello sport, in via preliminare e ove ne ricorrano le condizioni a seguito di una motivata valutazione caso per caso, e fatti salvi i casi che non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art 107 TFUE par 1, che gli stessi possano essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, in alternativa:

nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n   651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par 2 e 4) alle modalità di affidamento (par 6), ai costi ammissibili (par 7- a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par 10 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Preso atto che la comunicazione della citata d g r n XI/4091 del 21 dicembre 2020 registrata dalla Commissione Europea con n SA 60703 in data 23 dicembre 2020 e che la misura di aiuto di cui alla d g r XI/4091 del 21 dicembre 2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo «CAR16866» («Codice Aiuto RNA»);

Ritenuto, qualora dalla istruttoria del competente ufficio regionale emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art 107 1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell’inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento ai criteri stabiliti dalla dg r n  7108/2017 e confermati nella citata d g r n XI/4091 del 21 dicembre 2020 registrata dalla Commissione Europea con n SA 60703 in data 23 dicembre 2020;

Dato atto che i contributi, se richiesti:

ai sensi del Regolamento (UE) n  651/2014 del 17 giugno 2014 non saranno concessi nei seguenti casi:

ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art 1 del Regolamento (UE) 651/2014;

alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art 2, par 1, punto 18 del Regolamento UE n  651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Reg (UE) 972/2020;

non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg   (UE) n   2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n  2015/1589;

ai sensi del Regolamento (UE) n  1407/2013, non saranno concessi:

− ai settori esclusi di cui all’art 1 par 1 e 2 del Reg UE

liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente

Dato atto che la Direzione Generale competente, assicurerà l’assolvimento degli obblighi di cui all’art 52 della Legge 234/2012 e ss mm ii e degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, di cui al d m 31 maggio 2017 n  115 e s m i;

Acquisito, nella seduta del 9 febbraio 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d g r X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n  6833/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del d lgs 14 marzo 2013, n   33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d g r n XI/4222 del 25 gennaio 2021 «2° provvedimento organizzativo 2021» con cui l’U O Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna è stata assegnata alla Direzione di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi nell’ambito dell’Area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne;

DECRETA

1 di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che, a seguito della istruttoria dei competenti Uffici regionali, la Direzione di Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi Sportivi» presso l’Area Programmazione e Relazioni Esterne, per quanto attiene interventi nel settore sportivo:

− concede il contributo richiesto, nei limiti di quanto assegnato dalla legge regionale n  9/2020;

− assicura, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, il corretto inquadramento dei contributi concessi secondo i criteri stabiliti dalla d g r n X/7108 del 25 settembre 2017 e confermati nella citata d g r n XI/4091 del 21 dicembre 2020 ad oggetto

«Proroga della misura di aiuto SA 49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d g r n X/7108 del 25 settembre 2017»: nello specifico, fatti salvi i casi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art 107 TFUE, par 1, i contributi possano essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, in alternativa:

− nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n   651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive;

− nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

2 di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d lgs 33/2013;

3 di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

Il dirigente Luca Ambrogio Vaghi

di dispostivi di protezione individuale e dispositivi medici, di cui al d.d.u.o. n. 7528 del 26 giugno 2020 - Approvazione esiti istruttori - 11° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U O

POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE Vista

la l r 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:

− l’art 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

− l’art 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

la legge regionale 26 ottobre 2020 n  21, che innova l’art 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n   9 «Interventi per la ripresa economica», prevedendo, tra l’altro, al comma 5 che «agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l’anno 2020 in euro 10.000.000,00 si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01

‘Industria, PMI e artigianato’ rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ e per euro 2.000.000,00 al titolo 1 «Spese correnti» con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 ‘Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo’, programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato’ – Titolo 1 ‘Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.»

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d c r 10 luglio 2018, n XI/64;

Richiamati:

la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s p a di cui alla d g r 17 dicembre 2018, n XI/1010, sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n   12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

la d g r 5 maggio 2020 n XI/ 3112 «Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da COVID-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s p a di cui alla d g r n XI/2731 del 23 dicembre 2019», che in attuazione dell’art 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n  9 prevede:

− l’approvazione dei criteri per l’attuazione di una iniziativa finalizzata a sostenere le MPMI nella realizzazione di investimenti per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19;

− uno stanziamento pari a euro 10 000 000,00 e un overbooking del 10 per cento;

− l’individuazione di Finlombarda s p a quale soggetto gestore del Bando Reattivi contro il COVID, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per

5 maggio 2020, n 3112 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e in particolare nella sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e ss mm ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art 54 del d l 34/2020, fino ad un importo di 800 000,00 euro per impresa;

− di stabilire che nel bando attuativo della richiamata dgr 5 maggio 2020, n XI/3112 si applicano le disposizioni di cui alla d g r 31 luglio 2019, n XI/1993 in tema di limitazione alle delocalizzazioni da parte delle imprese beneficiarie del contributo regionale;

il d d g 24 giugno 2020 n  7424 che ha approvato l’incarico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al Bando REAttivi contro il COVID con durata 5 maggio 2020 - 31 dicembre 2020, salvo proroga;

il d d g 30 dicembre  2020  n   16641 che ha approvato l’Atto Aggiuntivo alla lettera di Incarico a Finlombarda, di assistenza tecnica relativa al Bando REAttivi contro il COVID ex d d g 24 giugno 2020 n  7424, su tutta l’annualità 2021;

il d d u o 26 giugno 2020 n   7528 che ha approvato il bando attuativo della misura, fissando la data di inizio di presentazione delle domande alle ore 12 del 8 luglio 2020 e la chiusura definitiva dello sportello alle ore 12 del 15 ottobre 2020 o prima se esauriti i fondi stanziati sulle singole linee di finanziamento;

Preso atto, invece, che con d d u o 12 ottobre 2020 n  12004 il termine di chiusura dello sportello è stato prorogato al 13 novembre 2020;

Vista la d g r 26 ottobre n   3719 «Rimodulazione della dotazione finanziaria del bando «REAttivi contro il COVID»

di cui alla d g r 5 maggio 2020 n   3112 e s m i e contestuale incremento della dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla d g r 20 aprile 2020 n XI/3074 e s m i , in attuazione dell’art 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n  9 «Interventi per la ripresa economica» come modificato dalla l r 26 ottobre 2020 n   21, art 1, comma 2, lett f), che stabilisce di:

rideterminare in € 8 000 000 la dotazione finanziaria del Bando REAttivi contro il COVID approvato con d d u o 26 giugno 2020 n  7528, stanziata sul capitolo 14 01 203 14325 suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella

rideterminare in € 8 000 000 la dotazione finanziaria del Bando REAttivi contro il COVID approvato con d d u o 26 giugno 2020 n  7528, stanziata sul capitolo 14 01 203 14325 suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella