SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI CENTRALE DEI RISCHI
Circolare n. 139 La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.
Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.
Ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.
40 a) le banche
b) gli intermediari finanziari
c) le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV)
Codifica dei soggetti censiti.
I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un codice CR che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.
Rilevazione mensile dei rischi.
Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l’ultimo giorno del mese.
Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.
Rilevazione dello status della clientela.
La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status). In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di
ristrutturazione.
Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.
Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento
Crediti per cassa
Crediti di firma
Sono suddivisi in cinque categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, come le sofferenze.
Sono ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria
Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - atti a fornire una descrizione più dettagliata della natura e delle caratteristiche delle operazioni in essere che confluiscono nelle diverse categorie di censimento.
Nelle classi di dati vengono rilevati gli importi relativi alle singole
operazioni oggetto di censimento. Il modello di rilevazione prevede otto classi di dati (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e altri importi) che spiegano la misura rilevata
1.5. Sofferenze
Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto,
dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza.
Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati utilizzato.
Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti
La legge n. 108 del 7 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di usura"
ha introdotto nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari (e da qualunque altro soggetto) sulle operazioni di finanziamento; nel caso di superamento dei limiti si configura il reato di usura.
La Banca d'Italia, nell'ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia
aumentando il TEGM del 50 per cento.
La rilevazione ha periodicità trimestrale; il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, è riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
Ai fini della rilevazione, la Banca d'Italia emana le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM" che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento.
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Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di politica monetaria quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione delle banche sull'esigenza che venga assicurata la dovuta
qualità e tempestività dei dati trasmessi alla Banca d'Italia.
Per questo motivo le banche pongono in essere tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.
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Le fonti normative sono costituite dai seguenti articoli del T.U:
art. 51 che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonché ogni altro dato e documento richiesto
art. 66 che prevede analogo obbligo per i soggetti appartenenti a gruppi bancari
art. 54, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le banche
art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni degli artt. 51 e 66 del medesimo T.U.
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La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche autorizzate in Italia.
La Banca d'Italia svolge sugli intermediari controlli di diversa intensità.
La legge conferisce alla Banca d'Italia molti strumenti per la
supervisione di banche e intermediari finanziari e per intervenire
quando ci sono problemi, sino alla facoltà di convocare il consiglio di amministrazione o l'assemblea dei soci oppure di porre limiti ad
alcune attività.
Nei casi più gravi, l'intervento può arrivare all'adozione di
provvedimenti di rigore, quali l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa e, in caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa, all'applicazione di sanzioni
amministrative nei confronti dei responsabili aziendali.
Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
In particolare, l'accertamento ispettivo mira a valutare la sussistenza delle condizioni che, riflettendosi sugli equilibri gestionali, assicurano vitalità alla banca:
consapevoli e coerenti strategie imprenditoriali;
capacità di governo dei rischi;
adeguate strutture organizzative nonché meccanismi di controllo interno idonei, tra l'altro, a garantire l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza ed alla Centrale dei Rischi.
Le ispezioni possono essere rivolte anche alla valutazione di qualificati profili gestionali o di specifici settori operativi dei soggetti ispezionati.
Obiettivo primario degli accertamenti ispettivi è esprimere una valutazione dell’intermediario e/o delle specifiche tematiche investigate.
I controlli on-site concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale.
L'accertamento ispettivo è preceduto dall’esame della base informativa disponibile presso le unità di vigilanza, centrali e periferiche.
L’analisi del patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza e lo scambio di dati, notizie e valutazioni tra l’incaricato degli accertamenti e il Servizio/Filiale depositari delle informazioni rappresentano un presupposto indispensabile per focalizzare l’ispezione sugli aspetti rilevanti.
Dal complesso di tali informazioni gli incaricati traggono elementi di orientamento dell’indagine.
Le verifiche ispettive si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di
“attualità”, analizzate attraverso:
- la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all’ultimo esercizio
“chiuso” al termine degli accertamenti;
- l’adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze riferite alla scadenza segnaletica di vigilanza più recente disponibile a chiusura dell’ispezione
- la valutazione del rischio di credito si opera sulla scorta di inventariazioni riferite a un fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo;
- i riscontri di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti per quanto attiene a rilevanti scritture di assestamento nonché alla data di fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo per l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza.
Il Fondo è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e, riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti.
Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Le banche consorziate sono chiamate a produrre una segnalazione semestrale denominata Base Contributiva (BC) con riferimento al 30/06 e al 31/12 di ciascun anno nei termini indicati dall’articolo 10 dell’Appendice allo Statuto del Fondo.
Fondamentale per la corretta produzione della segnalazione della BC è il “Glossario FITD per la Base Contributiva”, contenente l’insieme delle informazioni che devono essere tratte dalle matrici (informative A1 e A2 e W) per il calcolo corretto della Base Contributiva. Il Glossario è oggetto di periodici adeguamenti da parte degli Uffici del Fondo, in modo da mantenerlo costantemente allineato agli aggiornamenti della Circolare n. 272/2008 “Matrice di Conti” della Banca d’Italia (2° aggiornamento della Circolare del febbraio 2011).
Con riferimento al livello di copertura, si osservi che il limite di €103. 291,38 per depositante ha trovato applicazione fino al recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2009/14/CE a opera del decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011. In forza della citata normativa, con decorrenza 7 maggio 2011 si è data applicazione al livello di copertura armonizzato, pari a € 100.000 per depositante e per banca.
Analisi del rischio bancario
Il Fondo svolge anche un’attività di monitoraggio della rischiosità delle banche aderenti, attraverso un sistema di indicatori riferiti a tre profili gestionali:
Profilo di Rischiosità;
Profilo di Solvibilità;
Profilo di Redditività/Efficienza.
Le informazioni necessarie alla costruzione degli indicatori sono raccolte dal Fondo attraverso l’accesso alle segnalazioni di vigilanza trasmesse alla Banca d’Italia da parte degli aderenti al Fondo.
Numeratore: Sofferenze nette
Denominatore: Patrimonio di Vigilanza
Soglia di anomalia: oltre il 50 %
Soglia di osservazione: dal 30 % al 50%
Soglia di attenzione: dal 20 % al 30%
Soglia di normalità: sino al 20 %
Numeratore: Patrimonio di Vigilanza Denominatore: Requisiti patrimoniali
Soglia di anomalia: inferiore al 90 % Soglia di osservazione: tra 90% e 100 % Soglia di attenzione: tra 100% e 110 % Soglia di normalità:oltre il 110 %
Numeratore: Costi di struttura
Denominatore: Margine di intermediazione
Soglia di anomalia: oltre il 90 % Soglia di osservazione: sino al 90 % Soglia di attenzione: sino al 80 % Soglia di normalità: sino al 70 %
Numeratore: Perdite su crediti
Denominatore: Risultato lordo di gestione
Soglia di anomalia: oltre il 60 % o Ris. Lordo Gest. < 0 Soglia di osservazione: sino al 60 %
Soglia di attenzione: sino al 50 %
Soglia di normalità: sino al 40 % o Perd. su cred. <=0
1. Profilo gestionale:
60
RICICLAGGIO :
insieme di operazioni volte alla pulizia di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita al fine di attribuirgli un’origine simulatamente lecita e, in tal modo, reimmetterli nel normale ciclo economico.
(il denaro “sporco” -macchiato dal reato- deve essere lavato in circuiti finanziari di vario tipo, prima che possa essere reimmesso “pulito” nel mercato).