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ANALISIDEIBILANCIBANCARILavigilanzasullebanche-Vigilanzainformativaeispettiva UniversitàdegliStudidiMacerata

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(1)

ANALISI DEI BILANCI BANCARI

La vigilanza sulle banche - Vigilanza informativa e ispettiva

LEZIONE N.15 DEL 3 APRILE 2012

(2)

2

 L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEL SISTEMA FINANZIARIO

 PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

 ISTRUZIONI DI VIGILANZA

 NORMATIVA SECONDARIA

 PRINCIPALI CIRCOLARI

 CONTRASTO ALL’USURA

 VIGILANZA INFORMATIVA

 VIGILANZA ISPETTIVA

 FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

 ANTIRICICLAGGIO

(3)

LaLaCostituzioneCostituzioneall'art. 47all'art. 47sanciscesanciscecheche::

LaLaRepubblicaRepubblicaincoraggiaincoraggiaeetutelatutela ililrisparmiorisparmioinintuttetuttele suele sueforme;forme;disciplina,disciplina, coordinacoordinaee controlla

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efficiente, stabile e, stabile e trasparente,trasparente,chechecontribuiscacontribuiscaallaallasalutesalutedell'economiadell'economia..

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delle Finanze,Finanze, ililComitatoComitatoInterministerialeInterministerialeperperilil CreditoCredito eeililRisparmio, laRisparmio, la ConsobConsob,,l'Isvap,l'Isvap, l'Antitrust

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Tuttoquestoquestoininarmoniaarmoniacon lecon ledisposizionidisposizionicomunitariecomunitariee ine incollaborazionecollaborazionecon lecon leautoritàautorità didi vigilanzavigilanzaeuropee.europee.

(4)

….dal sito di BANCA D’ITALIA:

Cosa fa la Banca d'Italia

La Banca d'Italia controlla che gli intermediari bancari e finanziari siano gestiti in modo sano e prudente. Sano, cioè che svolgano la loro attività d'impresa nel pieno rispetto delle regole. Prudente, cioè che per fare profitti non mettano a rischio la propria esistenza e il denaro loro affidato. Indirizza inoltre la propria azione di vigilanza per favorire la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario. Tutela infine la

trasparenza e la correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per rendere sempre migliori i rapporti con la clientela.

Per questo:

-emana la normativa tecnica e controlla che venga applicata

- verifica la sana e prudente gestione degli intermediari attraverso l'esame di documentazione e ispezioni presso i loro uffici

- sanziona i comportamenti scorretti e poco trasparenti nei confronti della clientela.

La Banca d'Italia, inoltre, promuove iniziative per lo sviluppo della cultura finanziaria a favore dei cittadini per renderli più consapevoli delle loro scelte finanziarie.

(5)

….dal sito di BANCA D’ITALIA:

Cosa fanno gli intermediari

Banche e intermediari finanziari svolgono la loro attività di impresa all'interno del sistema di regole stabilite dalle leggi e dalla Banca d'Italia.

Devono quindi adottare misure di tipo patrimoniale, organizzativo e gestionale per evitare eccessive esposizioni ai rischi e instaurare con il cliente una relazione fatta di comportamenti corretti e trasparenti, offrendo prodotti e servizi adeguati a soddisfare le sue esigenze.

Cosa possono fare i clienti

Alla riduzione dei rischi contribuisce anche un cliente consapevole dei suoi diritti, avveduto e informato sui profili di rischio e di costo dei servizi cui accede.

Le segnalazioni che i clienti fanno alla Banca d'Italia (esposti) e alle altre autorità di comportamenti anomali e scorretti da parte degli intermediari contribuiscono al miglior funzionamento del sistema finanziario.

La Banca d'Italia stabilisce le regole sulla correttezza e la trasparenza degli intermediari e ne controlla l'applicazione, ma non può risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per

ottenere una decisione su una controversia i clienti devono rivolgersi alla magistratura o a sistemi alternativi quali l'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), che in molti casi permettono di raggiungere il risultato in tempi più brevi e a costi contenuti.

(6)

Il motivo della regolamentazione del settore finanziario nasce dall’incapacità dei mercati stessi di raggiungere autonomamente condizioni di efficienza.

L’Limportanza delle funzioni svolte dal sistema finanziario richiede cheimportanza delle funzioni svolte dal sistema finanziario richiede che vengano assicurati gli obiettivi di:

vengano assicurati gli obiettivi di:

1. Stabilità delle istituzioni e del sistema nel suo complesso;

2. efficienza allocativa e operativa degli intermediari;

3. tutela dei risparmiatori, per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni e la correttezza del comportamento degli intermediari;

4. concorrenza dei mercati.

(7)

L’ordinamento affida alla Banca d’Italia la funzione di vigilanza sul sistema bancario. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l’alta vigilanza in materia del credito e di tutela del risparmio ed emana con delibere direttive di carattere generale.

Le finalit

Le finalitàà della vigilanza sono indicate nell’della vigilanza sono indicate nell’art. 5 delart. 5 del T.U.:T.U.:

“le autorità creditizie esercitano i poteri ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché

all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia”.

(8)

Circolare n. 229 - Istruzioni di Vigilanza per le banche

Le disposizioni contenute nella normativa hanno contenuti diversificati riguardo ai destinatari e alle materie. La maggior parte si rivolge alla generalità delle banche e ai gruppi bancari e riguarda:

Titolo I: autorizzazione all’attività bancaria;

Titolo II: partecipanti al capitale ed esponenti;

Titolo III: struttura;

Titolo IV: vigilanza regolamentare;

Titolo V: operatività;

Titolo VI: vigilanza informativa sulle banche;

Titolo VII: BCC, banche estere e bancoposta;

 Titolo VIII: sanzioni e crisi;

 Titolo IX: mercato;

Titolo X: varie

(9)

Il T.U. prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. L’esercizio di tale attività è riservata alle banche.

L’intervento della Banca d’Italia è finalizzato a verificare l’esistenza delle condizioni che garantiscono la sana e prudente gestione. Si richiede:

1. La forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;

2. l’esistenza di un capitale minimo, non inferiore a €ml 6,3 e per le banche di credito cooperativo €ml 2;

3. la presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

4. il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti minimi di onorabilità;

5. il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e onorabilità;

6. l’insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica Italiana.

(10)

10

I GRUPPI BANCARI

Capogruppo di un gruppo bancario è una banca con sede in Italia che controlla direttamente o indirettamente le altre società componenti il gruppo. Tali società sono equiparate alle banche per quanto riguarda sia i controlli di vigilanza, sia i requisiti degli esponenti.

Capogruppo è:

a) Una banca italiana che controlli almeno una banca o una società finanziaria e non sia controllata da un’altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

b) La società finanziaria con sede legale in Italia,dove sussistono le seguenti condizioni:

- la finanziaria controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca che possa essere considerata capogruppo;

- sia costituita sotto forma di società di capitali;

- nell’ambito delle società controllate dalla finanziaria abbiano “rilevanza determinante”

quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

- sia verificato il requisito della “bancarietà” del gruppo.

(11)

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

Contiene l’elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese.

L’iscrizione attesta che il soggetto è autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposta alla normativa e ai controlli di vigilanza.

Tutte le informazioni sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d’Italia qualunque dato anagrafico.

ABUSIVISMO

Si effettuano controlli finalizzati ad evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati allo svolgimento dell’attività bancaria.

L’art. 133 del T.U. vieta ai soggetti diversi dalle banche, l’uso di parole quali “banca”,

“banco”,”credito”, “risparmio idonee a trarre in inganno la legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria.

(12)

Ha come scopo principale di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente della banca o della capogruppo.

I soggetti che svolgono “in misura rilevante” attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o di una capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse.

SEPARATEZZA BANCA

SEPARATEZZA BANCA -- INDUSTRIAINDUSTRIA

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STATUTO

E’ l’atto che regola i rapporti tra soci e con i terzi e che definisce le linee fondamentali degli assetti organizzativi e operativi dell’impresa bancaria.

La Banca d’Italia ha il compito di accertare che gli statuti delle banche e dalle capogruppo non contrastino con il principio della sana e prudente gestione.

AUMENTI DI CAPITALE

Le banche e le capogruppo devono inviare alla Banca d’Italia un’informativa sulle operazioni di aumento del capitale sociale almeno 60 giorni prima di sottoporre l’approvazione all’assemblea dei soci.

SUCCURSALI DI BANCHE E

SOCIETA’

FINANZIARIE

La Banca d’Italia può intervenire vietando l’apertura di succursali per motivi riguardanti l’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.

(14)

Sono sottoposte all’esame della banca d’Italia, che le autorizza quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

L’autorizzazione è condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione.

All’aumento dimensionale derivante dalla fusione si hanno dei vantaggi legati alla diversificazione dell’attività e a un miglioramento della capacità produttiva aziendale.

Vi potrebbero anche essere degli svantaggi derivanti dalle difficoltà di integrazione fra le strutture organizzative dei soggetti partecipanti all’operazioni.

Quindi è necessaria una attenta valutazione dei relativi vantaggi e costi per verificarne la convenienza economica.

Si presenta la redazione di un progetto industriale, in cui siano rappresentati i profili economici dell’operazione e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione.

FUSIONI E

SCISSIONI

(15)

Il T.U. prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari siano definiti dalla normativa amministrativa.

Credito fondiario

Credito fondiario: l’ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecari o al costo delle opere da eseguire sugli stessi;

Credito agrario

Credito agrario: le attività connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal T.U.

(16)

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Hanno alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale perché sono collegate alla

“mutualità” e al “localismo” che si riflettono nei rapporti intercorrenti tra la banca da un lato ed i soci, la clientela ed il territorio dall’altro.

Il T.U. prevede soglie massime per la quota di partecipazione di ciascun socio e limita la distribuzione tra i soci degli utili realizzati.

L’interesse primario del socio è dato dalla possibilità di utilizzo dei servizi e dei prodotti della banca.

Tale vantaggio è tutelato nell’indirizzare l’attività di tali banche a favore dei soci e a rispondere nel complesso all’interesse collettivo della base sociale.

Lo statuto assume un ruolo centrale, perché oltre a regolare i rapporti tra soci, rappresenta lo strumento attraverso il quale le banche di credito cooperativo recepiscono i criteri prudenziali emananti dalla Banca d’Italia.

(17)

Nel tempo, la Banca d’Italia ha modificato profondamente il modo con cui esercitare le proprie funzioni. È cresciuta nel corso degli ultimi anni l'interazione con gli operatori e più in generale i destinatari delle norme attraverso il ricorso alla

consultazione e a forme di dialogo anche non strutturato prima della definizione degli interventi normativi.

La produzione normativa è stata preceduta da analisi dell’impatto delle regole proposte, che hanno accompagnato i documenti di consultazione e dato conto delle ragioni delle scelte tra opzioni regolamentari alternative. Ne ha beneficiato non solo la qualità delle norme, ma anche la loro comprensione in sede applicativa. Si è accresciuto il grado di condivisione degli obiettivi di fondo dell'azione regolamentare.

(18)

finalità di far conoscere i futuri sviluppi della normativa, gli obiettivi strategici che si vogliono realizzare, il metodo con cui si intende procedere, le aree di maggiore rilievo in cui

interverranno le innovazioni.

rafforzare la trasparenza dell’azione normativa; consentire un

confronto aperto con il mercato, che si riflette positivamente anche sulla qualità delle norme

permettere agli stessi operatori di programmare le ricadute che le diverse iniziative normative possono avere sulla loro attività.

si segnala ad esempio l’iniziativa attivata proprio nel 2011 di fornire agli intermediari il piano programmatico degli interventi che verranno posti in essere nel corso dell’anno

(19)

La prima area di intervento è quella prudenziale

Il rafforzamento della stabilità degli intermediari passerà attraverso un

significativo miglioramento della qualità del capitale, l’innalzamento dei

requisiti minimi e la previsione di buffers patrimoniali che limitino la prociclicità della finanza (i.e., la

tendenza a sottovalutare i rischi e a allargare la disponibilità del credito nelle fasi alte del ciclo, seguita da un’eccessiva restrizione creditizia nelle fasi recessive).

(20)

Verrà introdotto un requisito di leva finanziaria, che dovrà contenere l’indebitamento complessivo delle istituzioni finanziarie e fornire un presidio a fronte di possibili errori nella misurazione del rischio da parte dei modelli interni delle banche.

le banche saranno tenute a rispettare nuovi requisiti di liquidità, che imporranno di avere disponibili buffers di attività prontamente liquidabili per fare fronte a episodi di stress e di mantenere un assetto bilanciato nella composizione per scadenza di poste dell’attivo e del passivo.

Molta enfasi è posta anche sulla capacità degli intermediari di gestire il rischio, anche attraverso appropriati modelli di

governance, che prevedano un adeguato coinvolgimento del senior management delle banche

La crisi ha anche mostrato che la copertura patrimoniale dei rischi generati dall’attività di negoziazione e in derivati non era sufficientemente elevata e aveva dato incentivi a sviluppare modelli di business che si sono rivelati particolarmente fragili: la revisione del trattamento prudenziale di queste esposizioni è un passo particolarmente importante della riforma.

(21)

La seconda serie di riforme riguarda le istituzioni rilevanti a livello sistemico

Innanzitutto, dovrà essere ridotta la probabilità che questi intermediari entrino in situazioni di crisi, anche introducendo requisiti prudenziali aggiuntivi e una vigilanza rafforzata.

Ma è anche essenziale assicurare che queste istituzioni, in caso di crisi, possano fallire;

Nessuna deve più essere “too big to fail” e quindi salvata per forza con denaro pubblico:

Vanno perciò definiti sistemi di

gestione e risoluzione delle crisi che consentano di fare uscire dal mercato in modo ordinato anche gli

intermediari di maggiore dimensione e complessità

(22)

sistemi di

remunerazione

Una terza area di intervento è sui sistemi di remunerazione usati dalle istituzioni finanziarie, che devono essere strutturati in modo da incentivare una corretta assunzione dei rischi legando la retribuzione a risultati economici effettivi e duraturi.

(23)

Obiettivo strategico n. 1):

Il rafforzamento delle norme prudenziali, in un processo normativo più aperto

La nuova normativa sarà composta in parte sostanziale da regole definite direttamente a livello europeo nelle aree in cui le nuove autorità potranno emanare standard direttamente vincolanti, e da regole italiane, sempre coerenti con i princîpi internazionali e le norme comunitarie.

Obiettivo strategico n. 2):

Il consolidamento del quadro normativo sulla trasparenza delle

condizioni contrattuali e sulla correttezza dei

rapporti con la clientela

L’evoluzione della disciplina in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e usura chiedono alla Banca d’Italia di proseguire nel processo di revisione e rafforzamento delle norme, oltre che dei controlli in merito alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti tra intermediari e clienti nonché all’integrità del mercato

(24)

Banca d’Italia svolge compiti di vigilanza sugli intermediari finanziari e di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie.

Emana la normativa secondaria

Emana la normativa secondaria: disciplina lo svolgimento dell’attività degli intermediari ed esercita un’azione di controllo sul loro operato per individuare ed eliminare tempestivamente possibili situazioni di debolezza.

Controlli

Controlli: si basano sulla raccolta e sull’esame di documenti e di dati statistici e contabili che i soggetti vigilati inviano alla Banca d’Italia e sulle ispezioni, che consistono in verifiche condotte da dipendenti della Banca d’Italia presso le banche e presso gli altri intermediari finanziari.

(25)

Banca d’Italia per l'attività di controllo, oltre ad attingere a fonti di natura

amministrativa, ispettiva e di mercato elabora e interpreta una notevole quantità di dati, documenti e notizie, acquisiti tramite i flussi segnaletici periodici di tipo

statistico-contabile.

Con queste informazioni monitora la rischiosità dei soggetti vigilati per individuare tempestivamente sintomi di anomalie e prevenire possibili crisi.

(26)

Le segnalazioni statistiche richieste alle banche e ai gruppi bancari contengono soprattutto informazioni di tipo quantitativo e sono il principale strumento di acquisizione di dati statistico-contabili sulla situazione dei soggetti vigilati.

I criteri di redazione e struttura sono coerenti con quelli del bilancio bancario e finanziario.

I dati delle segnalazioni statistiche consentono di:

svolgere analisi sistematiche sulla situazione tecnica delle banche e dei gruppi bancari (controllo dei diversi profili di rischio, della capacità patrimoniale e

reddituale)

verificare il rispetto delle norme prudenziali individuali e consolidate.

studiare l'evoluzione del sistema creditizio e finanziario, anche per aggiornare il quadro regolamentare

rispondere alle richieste informative dei referenti istituzionali dell'organo di vigilanza (BCE, altri organismi e autorità di controllo nazionali ed esteri).

(27)

27 E’ composta principalmente da CIRCOLARI che prendono la forma di veri e propri manuali operativi rivolti alle Banche, agli Intermediari finanziari e ai Gruppi bancari.

Contengono gli schemi e leschemi regole di segnalazione degli aggregati statistico contabiliregole che con varia periodicità devono essere trasmessi dai soggetti vigilati alla Banca d’Italia.

(28)

28

Circolare n. 262 Schemi e regole di compilazione del bilancio

Disciplinano, in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi di bilancio, la nota integrativa nonché la relazione sulla

gestione, individuali e consolidati.

CIRCOLARI DI BANCA D’ITALIA

BILANCIO MATRICE DEI CONTI CENTRALE DEI RISCHI ALTRE Circolare n. 154

Schemi di rilevazione e

istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi

Circolare n. 272 Matrice dei conti Circolare n. 115

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Contiene le regole per la

compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base consolidata, che i gruppi bancari trasmettono alla Banca d’Italia

Circolare n. 139 Segnalazione alla Centrale dei Rischi

Circolare n.136

Segnalazioni statistiche decadali

Le banche di dimensioni maggiori sono tenute ad

anticipare alla Banca d’Italia con cadenza decadale alcuni

aggregati segnaletici patrimoniali e di flusso.

Circolare n. 248

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi

La rilevazione soddisfa i requisiti informativi previsti nel

Regolamento della BCE,

contribuisce alle analisi svolte a livello nazionale sull’evoluzione dei fenomeni monetari e creditizi, supporta l’azione di controllo delle condizioni di stabilità del sistema finanziario nazionale.

(29)

Schemi di rilevazione e Schemi di rilevazione e istruzioni per l

istruzioni per l’inoltro dei’inoltro dei flussi informativi

flussi informativi Circolare n. 154

E’ suddivisa in tre parti:

1. Istruzioni amministrative e tecnico- operative;

2. schemi segnaletici – matrice dei conti;

3. istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi

(30)

la Circolare n. 154 disciplina

i seguenti flussi informativi

- segnalazioni di vigilanza delle banche

- segnalazioni di vigilanza su base consolidata delle banche - segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di

intermediazione mobiliare

- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93

- segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio - O.I.C.R.

Nella prima parte sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico- operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie; nella seconda e nella terza sono riportati gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi

(31)

Lo schema comprende quattro sezioni che contengono dati statistici, di bilancio nonché informazioni relative a patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali (rischio di credito e di controparte, grandi rischi, rischio di mercato, rischio operativo e posizione patrimoniale).

dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);

dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi.

Vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli, ai rapporti intercreditizi, alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione cancellate e non dall’attivo

Da tale sezione vengono tratte tutte le informazioni da inviare alla Banca Centrale Europea Per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti

Sezione I – Dati statistici

mensili

(32)

32

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all’intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia o all’estero ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi.

Tale Sezione prevede:

• dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello e per settori e gruppi di attività economica ; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);

• dati sui servizi di investimento;

• dati sui servizi di pagamento;

• altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

• dati sull’andamento di conto economico;

• dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all’estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l’obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo “intera Sezione II – Altri

dati statistici

(33)

La Sezione III, a periodicità semestrale, contiene le informazioni di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e dati integrativi).

La Sezione IV, a periodicità trimestrale, accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (patrimonio di vigilanza, rischio di credito e di controparte, grandi rischi, rischio di mercato, rischio operativo e posizione patrimoniale).

Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e

coefficienti prudenziali Sezione III –

Dati di bilancio

Ai fini della compilazione delle Sezioni I, II e III le banche fanno di regola riferimento ai dati Presenti nella contabilità aziendale (valore contabile).

(34)

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni.

Rappresentano il sistema di codifiche da utilizzare e l'ente preposto alla gestione delle codifiche stesse per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni (Paesi, titoli, banche, ecc.). Laddove necessario, vengono richiamate le pubblicazioni e la documentazione amministrativa dalle quali attingere tutte le necessarie informazioni. Le codifiche possono identificare, nella base dati, diversi profili di uno stesso parametro di disaggregazione (ad es. Stato di residenza della controparte, Stato del garante o Stato di ubicazione filiale/controllata).

(35)
(36)

Matrice dei conti Matrice dei conti Circolare n. 272

Contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d’Italia.

Il flusso informativo è denominato

“matrice dei conti”, in quanto è organizzato in righe (le “voci”) e colonne (gli “attributi informativi”) come una matrice.

(37)

37 Il corpo della Circolare 272 riporta, oltre alle istruzioni di carattere generale (destinatari, struttura, modalità e termini di invio) le istruzioni per la compilazione di ogni singola voce (contenuto, importo, esclusioni, ecc). All’interno della Istruzioni di carattere generale vengono esposte anche varie

“definizioni” che verranno richiamate poi dalle diverse normative.

A titolo di esempio si riporta una sintesi delle istruzioni di carattere generale relative alla DEFINIZIONE di alcune tipologie di crediti in default.

QUALITÀ DEL CREDITO

Si applicano le seguenti definizioni:

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione

Sofferenze Sofferenze

(38)

Partite incagliate Partite incagliate

Esposizioni ristrutturate Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Tra le partite incagliate vanno incluse, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati.

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per le quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

(39)

39

SEGNALAZIONE ALLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI CENTRALE DEI RISCHI

Circolare n. 139 La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.

Ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

(40)

40 a) le banche

b) gli intermediari finanziari

c) le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV)

Codifica dei soggetti censiti.

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un codice CR che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.

Rilevazione mensile dei rischi.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l’ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Rilevazione dello status della clientela.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status). In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di

ristrutturazione.

(41)

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento

Crediti per cassa

Crediti di firma

Sono suddivisi in cinque categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, come le sofferenze.

Sono ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria

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Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - atti a fornire una descrizione più dettagliata della natura e delle caratteristiche delle operazioni in essere che confluiscono nelle diverse categorie di censimento.

Nelle classi di dati vengono rilevati gli importi relativi alle singole

operazioni oggetto di censimento. Il modello di rilevazione prevede otto classi di dati (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e altri importi) che spiegano la misura rilevata

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1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto,

dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati utilizzato.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti

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La legge n. 108 del 7 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di usura"

ha introdotto nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari (e da qualunque altro soggetto) sulle operazioni di finanziamento; nel caso di superamento dei limiti si configura il reato di usura.

La Banca d'Italia, nell'ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.

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Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia

aumentando il TEGM del 50 per cento.

La rilevazione ha periodicità trimestrale; il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, è riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Ai fini della rilevazione, la Banca d'Italia emana le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM" che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento.

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Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto

nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di politica monetaria quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione delle banche sull'esigenza che venga assicurata la dovuta

qualità e tempestività dei dati trasmessi alla Banca d'Italia.

Per questo motivo le banche pongono in essere tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

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Le fonti normative sono costituite dai seguenti articoli del T.U:

 art. 51 che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche

nonché ogni altro dato e documento richiesto

 art. 66 che prevede analogo obbligo per i soggetti appartenenti a gruppi bancari

 art. 54, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le banche

 art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni degli artt. 51 e 66 del medesimo T.U.

(51)

51

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia svolge sugli intermediari controlli di diversa intensità.

La legge conferisce alla Banca d'Italia molti strumenti per la

supervisione di banche e intermediari finanziari e per intervenire

quando ci sono problemi, sino alla facoltà di convocare il consiglio di amministrazione o l'assemblea dei soci oppure di porre limiti ad

alcune attività.

Nei casi più gravi, l'intervento può arrivare all'adozione di

provvedimenti di rigore, quali l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa e, in caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa, all'applicazione di sanzioni

amministrative nei confronti dei responsabili aziendali.

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Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

In particolare, l'accertamento ispettivo mira a valutare la sussistenza delle condizioni che, riflettendosi sugli equilibri gestionali, assicurano vitalità alla banca:

consapevoli e coerenti strategie imprenditoriali;

capacità di governo dei rischi;

adeguate strutture organizzative nonché meccanismi di controllo interno idonei, tra l'altro, a garantire l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza ed alla Centrale dei Rischi.

Le ispezioni possono essere rivolte anche alla valutazione di qualificati profili gestionali o di specifici settori operativi dei soggetti ispezionati.

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Obiettivo primario degli accertamenti ispettivi è esprimere una valutazione dell’intermediario e/o delle specifiche tematiche investigate.

I controlli on-site concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale.

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L'accertamento ispettivo è preceduto dall’esame della base informativa disponibile presso le unità di vigilanza, centrali e periferiche.

L’analisi del patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza e lo scambio di dati, notizie e valutazioni tra l’incaricato degli accertamenti e il Servizio/Filiale depositari delle informazioni rappresentano un presupposto indispensabile per focalizzare l’ispezione sugli aspetti rilevanti.

Dal complesso di tali informazioni gli incaricati traggono elementi di orientamento dell’indagine.

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Le verifiche ispettive si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di

“attualità”, analizzate attraverso:

- la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all’ultimo esercizio

“chiuso” al termine degli accertamenti;

- l’adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze riferite alla scadenza segnaletica di vigilanza più recente disponibile a chiusura dell’ispezione

- la valutazione del rischio di credito si opera sulla scorta di inventariazioni riferite a un fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo;

- i riscontri di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti per quanto attiene a rilevanti scritture di assestamento nonché alla data di fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo per l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza.

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Il Fondo è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e, riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti.

Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Le banche consorziate sono chiamate a produrre una segnalazione semestrale denominata Base Contributiva (BC) con riferimento al 30/06 e al 31/12 di ciascun anno nei termini indicati dall’articolo 10 dell’Appendice allo Statuto del Fondo.

Fondamentale per la corretta produzione della segnalazione della BC è il “Glossario FITD per la Base Contributiva”, contenente l’insieme delle informazioni che devono essere tratte dalle matrici (informative A1 e A2 e W) per il calcolo corretto della Base Contributiva. Il Glossario è oggetto di periodici adeguamenti da parte degli Uffici del Fondo, in modo da mantenerlo costantemente allineato agli aggiornamenti della Circolare n. 272/2008 “Matrice di Conti” della Banca d’Italia (2° aggiornamento della Circolare del febbraio 2011).

(57)

Con riferimento al livello di copertura, si osservi che il limite di €103. 291,38 per depositante ha trovato applicazione fino al recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2009/14/CE a opera del decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011. In forza della citata normativa, con decorrenza 7 maggio 2011 si è data applicazione al livello di copertura armonizzato, pari a € 100.000 per depositante e per banca.

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Analisi del rischio bancario

Il Fondo svolge anche un’attività di monitoraggio della rischiosità delle banche aderenti, attraverso un sistema di indicatori riferiti a tre profili gestionali:

Profilo di Rischiosità;

Profilo di Solvibilità;

Profilo di Redditività/Efficienza.

Le informazioni necessarie alla costruzione degli indicatori sono raccolte dal Fondo attraverso l’accesso alle segnalazioni di vigilanza trasmesse alla Banca d’Italia da parte degli aderenti al Fondo.

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Numeratore: Sofferenze nette

Denominatore: Patrimonio di Vigilanza

Soglia di anomalia: oltre il 50 %

Soglia di osservazione: dal 30 % al 50%

Soglia di attenzione: dal 20 % al 30%

Soglia di normalità: sino al 20 %

Numeratore: Patrimonio di Vigilanza Denominatore: Requisiti patrimoniali

Soglia di anomalia: inferiore al 90 % Soglia di osservazione: tra 90% e 100 % Soglia di attenzione: tra 100% e 110 % Soglia di normalità:oltre il 110 %

Numeratore: Costi di struttura

Denominatore: Margine di intermediazione

Soglia di anomalia: oltre il 90 % Soglia di osservazione: sino al 90 % Soglia di attenzione: sino al 80 % Soglia di normalità: sino al 70 %

Numeratore: Perdite su crediti

Denominatore: Risultato lordo di gestione

Soglia di anomalia: oltre il 60 % o Ris. Lordo Gest. < 0 Soglia di osservazione: sino al 60 %

Soglia di attenzione: sino al 50 %

Soglia di normalità: sino al 40 % o Perd. su cred. <=0

1. Profilo gestionale:

RISCHIOSITÀ

2. Profilo gestionale:

SOLVIBILITA’

3. Profilo gestionale:

REDDITIVITÀ / EFFICIENZA

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RICICLAGGIO :

insieme di operazioni volte alla pulizia di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita al fine di attribuirgli un’origine simulatamente lecita e, in tal modo, reimmetterli nel normale ciclo economico.

(il denaro “sporco” -macchiato dal reato- deve essere lavato in circuiti finanziari di vario tipo, prima che possa essere reimmesso “pulito” nel mercato).

Funzione economica del riciclaggio:

trasformazione di potere d’acquisto potenziale in potere d’acquisto

effettivo.

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I° stadio: consiste nel “collocamento” dei proventi del reato presso istituzioni o intermediari finanziari (ufficiali o

clandestini), nel mercato interno o fuori dal Paese, attraverso operazioni finanziarie quali ad esempio, depositi bancari, cambio, acquisto di immobili, ecc..

II° stadio: “stratificazione”. Compimento di ulteriori operazioni, prevalentemente a carattere finanziario, volte a separare

i proventi illeciti dalla loro fonte e a rendere più difficile la ricostruzione della

provenienza della ricchezza (es:

trasferimento internazionale di fondi, appoggio dei fondi presso società aventi sede nei c.d. paradisi fiscali…)

III° stadio: il denaro “ripulito” viene integrato con quello di provenienza lecita e reimmesso nei normali circuiti finanziari (es:acquisto e vendita di beni

immobili, nella concessione di prestiti, nella compravendita di metalli preziosi,

ecc..)

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In materia di antiriciclaggio il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto due importanti innovazioni:

– estensione delle misure di prevenzione del riciclaggio anche alla materia del finanziamento del terrorismo;

– l’introduzione di un’analisi del profilo della clientela basata sul rischio.

In tale ambito, accanto a ipotesi in cui la legge prevede una due diligence semplificata o rafforzata, gli intermediari possono calibrare gli adempimenti necessari alla verifica del profilo della clientela in relazione alle diverse situazioni di rischio associate al cliente, al prodotto o alla transazione.

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Il decreto ha anche previsto la confluenza dell’Ufficio italiano dei cambi nella Banca d’Italia e l’istituzione dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), che accentra i compiti relativi alla materia delle segnalazioni di operazioni sospette, con particolare riferimento all’attività di analisi e approfondimento finanziario della segnalazione, di analisi dei flussi statistici, di collegamento con le Autorità nazionali e con le Financial Intelligence Unit estere e di verifica dei casi di omessa segnalazione.

La collocazione della UIF presso la Banca d’Italia favorisce lo sviluppo di sinergie con la Vigilanza, in funzione del comune obiettivo di preservare il sistema bancario e finanziario dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato dalla criminalità organizzata.

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65

Il decreto legislativo 231/2007 valorizza il ruolo della Banca d'Italia e le affida compiti regolamentari e di controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

La Vigilanza della Banca d'Italia, in accordo con le altre autorità di controllo del settore finanziario, svolge compiti di natura regolamentare in materia di:

– adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente e del titolare effettivo del rapporto, acquisizione di informazioni sulla natura e scopo del rapporto e controllo costante del rapporto da parte degli intermediari)

– registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI) – organizzazione, procedure e controlli interni che assicurino l'assolvimento

degli adempimenti antiriciclaggio, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

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I controlli, in loco e a distanza, sul rispetto della normativa antiriciclaggio sono parte integrante dell’azione di vigilanza.

Nell’istruttoria dei procedimenti autorizzativi di vigilanza il rispetto dei profili in materia di antiriciclaggio forma oggetto di valutazione.

La Banca d’Italia annette particole rilevanza, nell’ambito della compliance, al rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Ciò in considerazione sia dei rischi legali e reputazionali cui le inosservanze espongono i singoli intermediari sia dell’esigenza di mantenere integro - per le finalità di vigilanza e nell’ottica della salvaguardia degli interessi generali dell’ordinamento - il sistema finanziario nel suo complesso.

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Le “aree di rischio” sono costituite da settori (o da segmenti degli stessi) esposti a una specifica tipologia di rischio:

» strategico

» di credito

» finanziario

» operativo / di reputazione

Tra le verifiche ispettive alle aree di rischio sono, tra l’altro, annoverabili quelle attinenti al rispetto di normative di settore (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; antiriciclaggio; usura; C.A.I.), esposte a rischi operativi / di reputazione.

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69 registrazioni incomplete negli archivi aziendali

verifiche insufficienti sulla clientela

processi carenti di valutazione delle operazioni anomale omissioni nella segnalazione di operazioni sospette

scarsa formazione del personale

metodologie di controllo troppo poco incisive

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