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segnatamente in relazione alle competenze amministrative e gestionali (trasferimento

delle funzioni alle regioni e agli enti locali) e nei criteri di determinazione dei canoni concessori; e sia stata caratterizzata anche da un grande sviluppo. In merito all’istituto della concessione di beni pubblici si veda il recente studio di B. Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, cit.. Tra i procedimenti speciali, a cui si allude nel testo, si ricordano quello previsto dall’art. 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alle concessioni di aree e banchine rilasciate dall’Autorità portuali o dall’Autorità marittima e quello concernente la concessione per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui al d.P.R. n. 509 del 1997.

(271) Il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione disciplinano anche particolari tipi di procedimenti concessori, come quello relativo alla concessione per l’impianto e l’esercizio di depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili (art. 52 del codice della navigazione e artt. 41 e ss. del regolamento della navigazione marittima). Quest’ultimo procedimento si riferisce, comunque, al demanio costiero, il cui regime concessorio è disciplinato, oltre che dalle citate disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, anche dall’art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(272) Ai sensi dell’art. 36 (Concessioni di beni demaniali) del codice della navigazione “le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del capo di compartimento marittimo”. L’art. 8 (Concessioni per licenza) del regolamento della navigazione marittima recita: “Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere dell' intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell' articolo 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s' intende confermata la precedente misura del canone”. L’art. 9 (Concessioni di durata superiore al

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quadriennio) del regolamento della navigazione marittima dispone: “[1] Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell' amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l' ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento. [2] Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione”. In merito alla durata delle concessioni demaniali marittime, va precisato che quella delle concessioni per finalità turistico-ricreative, di cui all’art. 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fissata in quattro anni, è stata portata a sei anni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, con rinnovo automatico alla scadenza (in virtù della modifica all’art. 01, comma 2, citato apportata dall’art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”; modifica che non si applica alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle Autorità portuali, in virtù dell’art. 13, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”). Le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico-ricreative, di cui all’art. 01, comma 1, del decreto legge n. 400 del 1993 sono quelle relative alla gestione di stabilimenti balneari, agli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, alla gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, agli esercizi commerciali, ai servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle citate categorie di utilizzazione. Il citato art. 13, comma 1, della legge n. 172 del 2003 ha, inoltre, precisato che le concessioni di cui all’art. 01, comma 1, del d.l. . 400 del 1993 “si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”; ed ha aggiunto che dette concessioni, quando sono di competenza statale, sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza. Si consideri, inoltre, che il d.l. n. 400 del 1993 è stato ulteriormente modificato dall’art. 1, commi 250, 251, 252, 253 e 255, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). In particolare, il comma 253, ha introdotto all’art. 03 del d.l. citato un ulteriore comma 4-bis, a mente del quale “ferme restando le disposizioni di cui all’art. 01, comma 2, [del d.l. n. 400/1993] le concessioni di cui al presente articolo [i.e. le concessioni con finalità turistico ricreative] possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”. In merito all’art. 13, co. 1, della legge n. 172 del 2003, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 141 del 30 settembre 2003, ha precisato come detta norma abbia chiarito - attraverso un’interpretazione autentica - la portata delle modifiche apportate dall’art. 10 della legge n. 88/2001 all’art. 01, co. 2, d.l. n. 400/1993, volte ad introdurre una disciplina peculiare (durata sessennale e rinnovo automatico) solo in relazione ad una determinata categoria di concessioni demaniali marittime, quelle ad uso turistico-ricreativo (elencate alle lett. dalla a) alla f) dell’art. 01, co. 1, del d.l. cit.): “ne esula quindi la generalità delle concessioni demaniali ad uso diverso, quali ad esempio quelle per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive o quelle per realizzare e gestire strutture dedicate alla nautica da diporto” (così, la circolare n. 141/2003 cit.).

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