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Segreto industriale e invenzioni nel mondo dei motori

Nel documento Strade da vera PAURA! (pagine 44-50)

(D.Lgs. n. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale, CPI)

l modo più intuitivo di proteggere un segreto industriale è quello di mantenere le relative informazioni riservate. Può costituire in qualche caso una modalità di tutela adeguata, volendo poco costosa, che può ritenersi alternativa rispetto alla brevettazione ma comunque opportuna anche per le invenzioni che risulterebbero brevettabili e quindi garantite anche attraverso quello strumento giuridico.

Le informazioni aziendali devono essere protette in maniera ragionevolmente adeguata, perché il fatto della loro rivelazione a terzi o la loro utilizzazione costituisca atto di concorrenza sleale, ove avvenga in modo contrario alla correttezza professionale. Inoltre tali notizie nel loro insieme non devono essere generalmente note o facilmente accessibili da parte degli operatori del settore, risultando economicamente apprezzabili.

Sembra scontato ma non lo è affatto, perché funziona nella misura in cui il detentore delle informazioni di valore apprezzabile sia in condizione di riuscirvi, malgrado i probabili tentativi dei concorrenti per carpirle. Concorrono a tale riguardo vari fattori, da quelli organizzativi alla tecnologia e alla tipologia stessa dei prodotti che tali informazioni incorporano e che potrebbero consentire il c. d. reverse engineering.

Nel 2007 nacque uno scandalo nel mondo della F 1 a seguito di uno scambio di mail tra un pilota della McLaren un collaudatore dal quale si evincevano informazioni riservate della Ferrari. Il contenuto delle comunicazioni era concernente la distribuzione dei pesi della macchina del cavallino nel GP d’Australia di quell’anno.

La FIA si determinò, a tal riguardo, in senso sfavorevole alla casa inglese cui vennero tolti tutti i punti del mondiale costruttori.

Accade nel mondo delle competizioni automobilistiche, anche di F 1, ma in maniera meno eclatante ed economicamente più pregiudizievole riguardo alla produzione industriale, anche per il comparto degli armamenti dove risultano offesi anche altri interessi di tipo pubblicistico. Certe realizzazioni nel campo aeronautico fanno pensare immediatamente all’attività di spie con gli occhi a mandorla, ma anche i di Paolo Carretta*

paesi alleati, in presenza di concreti interessi economici, non si fanno troppi scrupoli.

Lo sanno anche le pietre: intese quelle prodotte dalla Lockheed Martin, dotate di particolari sensori che rilevano il passag-gio di una persona e la segnalano ad un sistema di telecamere/microfoni o ad un drone che si attivano in conseguenza. Sono le microspie del sistema SPAN, acronimo di Self-Powered Ad-hoc Network.

Ovviamente l’attività di spionaggio può avvenire attraverso il ricorso a tecnolo-gie sofisticate, ma più spesso è l’uomo a rappresentare il punto debole del sistema.

Quindi il ricorso ad una tale modalità di tutela ha un senso, soprattutto per la presenza nell’ordinamento di apposite fattispecie normative che la rafforzano:

- utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 cp), con riferimento all’attività dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che potrebbero avere conoscenza di infor-mazioni sull’invenzione;

- rivelazione del segreto professionale (art. 622 cp) da parte di un consulente di proprietà industriale, con un corollario che reca limiti alla stessa sua testimonianza nel procedimento e nel processo penale, rendendosi applicabile l’art. 200 del cpp (art. 206 CPI);

- rivelazione di segreti scientifici e industriali (art. 623 cp), con riferimento alla sfera dei collaboratori del detentore dell’informazione o ai terzi che ne siano comunque a conoscenza.

Proteggere i segreti d’impresa in quanto tali, rafforzando la tutela extrapenale, è dunque possibile disincentivando compor-tamenti sleali e di vero e proprio spionaggio industriale anche con riferimento alla fase antecedente un’eventuale brevettazione.

Laddove tuttavia le informazioni destinate a rimanere segrete diventino di pubblico dominio o comunque appannaggio di terzi non autorizzati, è ipotizzabile reprimere le violazioni anche attraverso misure ablative, pur dovendosi considerare che spesso a quel punto, si e già verificato un danno potenzialmente irreversibile in termini di competitività, laddove soprattutto le infor-mazioni siano diventate disponibili fuori dai confini nazionali. Una tale impostazione risulta quindi efficace solo a condizione che il titolare dei diritti sia in grado di mantenere riservate le informazioni malgrado l’esistenza di interessi opposti, tanto più potenzialmente

pericolosi quanto maggiore risulta il valore dell’invenzione.

Deve inoltre e comunque segnalarsi l’inadeguatezza comples-siva di tale strumento di tutela, quando attraverso un procedimento di reverse engineering sia possibile ottenere le informazioni in maniera tale che la legge non venga violata. Ciò avviene per il solito facilmente nel settore automobilistico con riferimento alla meccanica, restando quindi esposti a rischio i segreti delle marche prestigiose, come la Ferrari, che investono molto nell’innovazione e i cui risultati sarebbero normalmente raggiunti dalla concorrenza solo dopo un certo tempo.

Risulta evidente la necessità della brevettazione di tali ultimi trovati ricorrendone i presupposti.

Resta a tutt’oggi segreta un’invenzione del 1924. Due anni prima una vecchia Fiat SB4 del 1908 era finita incidentata a Brooklands per l’esplosione del suo motore da 18.000 cc a quattro cilindri, che erano ospitati entro due monoblocchi bicilindrici accoppiati, forse maldestramente elaborati. Uno dei pistoni era fuoriuscito con tale energia da strapparsi dal vincolo dell'albero motore, giungendo a notevole altezza e trascinando appresso il relativo cilindro, parti meccaniche ed il cofano. Venne tuttavia recuperata da Ernest Eldridge per farne una vettura da record, attraverso l’installazione di un nuovo motore, stavolta aeronautico, e diverse modifiche che comportarono, tra l’altro, l’allungamento del telaio utilizzando parti di un autobus. Fu quindi montato un generoso 6 cilindri in linea raffreddato ad acqua, che era stato prodotto dalla Società Italiana Aviazione (SIA), poi Fiat Aviazione, a partire dal 1916. L’unità motrice denominata Fiat A.12 bis, aveva la cilindrata di 21.706 cm³, venne rielaborata fino a fargli raggiungere la ragguardevole potenza di 320 CV. Dopo due anni di lavoro l’inglese tentò di battere il record mondiale di velocità sul km lanciato ad Arpajon (F). Il pubblico francese, ribattezzò subito Mefistofele la vettura (sopra) a causa del baccano infernale inevitabilmente causato dal suo grande propulsore caratterizzato dagli scarichi liberi. Sebbene serpeggiasse paurosamente, a causa dell'inadeguatezza del telaio, delle sospensioni e dei pneumatici, il pilota riuscì a portarla alla velocità record di ben 230,55 km/h. ma la prestazione non poté essere omologata in quanto una squadra concorrente, che utilizzava una Delage V12, eccepì il fatto che la vettura italiana fosse sprovvista della retromarcia, pur prevista dal regolamento. In meno di una settimana Eldridge migliorò la messa a punto del motore e applicò una sua invenzione, rimasta a tutt’oggi segreta per essere stata rimossa dal mezzo, che consentiva incredibilmente la retromarcia.

Percorrendo il rettifilo della Route d'Orléans, 12 luglio 1924, la "Mefistofele"

conquistò il record mondiale di velocità con 234,97 km/h. Tale primato mondiale di velocità terrestre sul chilometro lanciato fu l'ultimo ad essere conseguito su un tratto stradale di viabilità ordinaria. Nella foto a destra Ernest Arthur Douglas Eldridge (1897 – 1937).

La FIAT Mefistofele corre ancora su YouTube.

Lo stesso tipo di motore aveva già permesso, il 24 sett. 1917, ad un SIA 7b di compiere il volo senza scalo dall’aerodromo di Mirafiori (Torino) a quello di Hounslow (Londra), in un tempo record di h 7 e min. 22. L’equipaggio, composto dal pil. cap. Giulio Laureati e dal caporale meccanico Michelangelo Tonso, ricevette da Re Giorgio V l’Ordine Reale Vittoriano.

La tutela del segreto industriale per ragioni militari viene anticipata addirittura alla fase antecedente un’eventuale espropriazione con obbligo di segreto (art. 198 CPI). È infatti previsto che i residenti nello Stato, non possano deposi-tare all’estero, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia. La violazione è sanzionata come contravvenzione. Tali domande vengono messe a disposizione del Servizio militare brevetti, per verificare se siano utili alla difesa militare del paese. L’ufficio dà comunicazione all’interessato diffidandolo ad osservare il segreto. L’obbligo del segreto permane durante tutta la fase istruttoria, sino al momento dell’eventuale decreto di espropriazione. L’obbligo del segreto cessa quando lo consente il Ministero della difesa e l’eventuale violazione è sanzionata (art. 262 cp). Una rivelazione fatta a soggetto non autorizzato, abbiamo visto, è riconducibile alla violazione dell’art. 326 cp, ove fatta da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Barack Obama durante il suo mandato presidenziale utilizzava, durante i viaggi, una tenda anti intercettazioni. Simile ad una da campeggio, ma costruita con un tessuto in grado di proteggere non solo le sue comunicazioni ma anche i colloqui.

Aveva in dotazione una suite di protezione che prevedeva, tra l’altro, un apparato denominato “generatore di rumore bianco”

capace di emettere un rumore di sottofondo idoneo ad inibire il funzionamento, sia delle microspie che dei micro registratori vocali, senza infastidire le conversazioni tra presenti. Un tale apprestamento venne rinvenuto all’ultimo piano dell’ambasciata inglese di Berlino, provocando il risentimento della Cancelliera Angela Merkel.

Il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI) abilita un operatore economico alla trattazione e gestione di infor-mazioni classificate, venendo richiesto per la partecipazione alle gare d’appalto e alle altre procedure classificate finalizzate all’affidamento di contratti classificati di livello superiore a SEGRETO, anche qualificati. Viene richiesto altresì dalla stazione appaltante per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi, la realizzazione di opere, studi e progettazioni con classifica superiore a RISERVATO ovvero qualificati.

Pur non essendo esclusivo per il settore che ci occupa rileva oggettivamente per la tutela del segreto concernente i brevetti.

Le “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (d.PCM 06/nov./2015 nr. 5), lo regolamentano e ne precisano gli ambiti applicativi circoscrivendone i limiti.

Un famoso caso di reverse engineering nel mondo dell’aeronautica riguarda il Tupolev Tu-4 (nome in codice NATO Bull - toro), clone del famoso Boeing B – 29 Superfortress americano, realizzato senza licenza dall’URSS, sulla base di alcuni esemplari dell’USAF atterrati nei suoi territori asiatici durante la II G.M. A sinistra il modello americano “originale”, divenuto celebre in seguito per aver sganciato le atomiche di Hiroshima e Nagasaki, a destra il clone sovietico voluto da Stalin, primo bombardiere strategico del Patto di Varsavia degno del nome. Il motore radiale Shvetson ASh-73TK derivava dall’unione di due Wright R- 1820 Cyclone a nove cilindri, modello regolarmente licenziato, mentre il compressore TK - 19 era stato illegalmente riprodotto, avendo a base il General Electric B-11, all’epoca una realizzazione di assoluta avanguardia, capace di ripristinare la potenza del motore a quote elevate.

Più difficile risulta invece il reverse engineering nella siderurgia, nella chimica e nell’informatica per quanto concerne i codici sorgente, per i quali la tutela delle informazioni riservate può assumere natura essenziale.

I contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sono richiamati inoltre nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sull’aggiudicazione dei contratti di conces-sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, vengono discipli-nati in particolare dagli articoli che vanno da 159 a 163 e sono riferibili a fattispecie contrattuali rispondenti a taluni requisiti, che presentano profili peculiari in funzione del soggetto cui l’attività dedotta in contratto è rivolta. Tale tipologia deve intendersi derogatoria di quella generale.

Può avere ad oggetto opere, servizi e forniture destinate tra gli altri alle Forze Armate o ai corpi di polizia per la difesa dello Stato, ovvero che hanno riguardo a contratti di lavori, servizi e forniture nei c.d. settori speciali tra cui trasporti.

Gli operatori economici che eseguono tali contratti hanno l’onere di possedere, oltre gli ordinari requisiti per parte-cipare alla gara anche la c.d. abilitazione di sicurezza.

Organizzazione di sicurezza nell’ambito degli operatori economici (d.PCM 22/lug./2011). Un operatore econom-ico comunque abilitato alla trattazione di informazioni

classificate previa autorizzazione dell’Organo nazionale di Sicurezza, è tenuto in conseguenza ad istituire una propria organizzazione di sicurezza, adeguata al livello di classifica di sicurezza che ha necessità di trattare (art.

12). A tal riguardo è previsto il rilascio di un apposito “Nulla osta di Sicurezza industriale” (NOSI) da parte dell’UCsi, che consente l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi, la realizzazione di opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza, nonché la partecipazione alle gare d’appalto finalizzate all’affidamento di contratti classificati anche SEGRETO o SEGRETISSIMO o qualificati NATO o UE. Determinate fattispecie contrattuali che presentano profili peculiari (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) recano peraltro una disciplina in deroga al Codice dei contratti. Nel corso di eventuali indagini potrà inoltre verificarsi l’ipotesi di violazioni relative al c.d. segreto aziendale. La divulgazione di tali informazioni riservate viene perseguita dalle norme sulla concorrenza sleale (art.

2598 c.3 cc). Tale previsione generale riguarda comunque l’ipotesi in cui non trovi applicazione il CPI (art. 99), che vieta di rivelare a terzi oppure di acquisire e utilizzare le esperienze industriali, sia quelle tecnico industriali che quelle commerciali.

*Colonnello Guardia di Finanza Il settore si presta tuttavia, per la mancanza di trasparenza, a frodi e manipolazioni di vario genere. Un caso che ha appassionato gli storici è quello del velivolo SAML/Aviatik B.I, monomotore biplano, biposto da ricognizione/addes-tramento della I G.M. certo tra i migliori disponibili nel Regno d’Italia all’inizio delle ostilità e che equipaggiava anche la Luftstreitkräfte, ovvero la componente aerea del Deutsches Heer. La prima parte del nome è riferibile all’azienda italiana produttrice Società Anonima Meccanica Lombarda SAML, la seconda alla Automobil und Aviatik AG germanica che lo aveva progettato. Non è stato mai chiarito se il modello realizzato dalla SAML, sulla base dell’Aviatik B.I, fosse realizzato su licenza della casa madre alsaziana, ovvero fosse il frutto di un’operazione dei servizi segreti (Servizio I) del Regno d’Italia. Diversi elementi inducono a ritenere che l’operazione spionistica fosse fittizia, volta a coprire una cessione di licenza piuttosto imbarazzante. Nei modelli italiani il propulsore era un motore Fiat A.10 in linea raffreddato a liquido da 100 CV da cui sarebbero stati sviluppati i Fiat A.12 e A.12 bis, quest’ultimo montato sulla Fiat Mefistofele per il record di velocità su strada di cui sopra.

Psicologia

“Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.”.

Eraclito

passata qualche settimana e forse ciò che è successo a Latina il 28 febbraio scorso è già stato da molti, se non dimenticato, almeno superato da altri eventi terribili avvenuti più di recente. Eppure penso che l’omicidio-suicidio compiuto dall’appuntato dei Carabinieri Capasso che, ricordo, ha ferito gravemente la moglie a colpi di pistola e, con la stessa arma, ha prima freddato le due figlie e in seguito ha posto fine alla propria vita, meriti una riflessione.

Nell’immediatezza degli eventi in molti mi si sono rivolti, increduli, chiedendomi come sia possibile per un genitore uccidere i propri figli. L’attacco alla moglie rientrerebbe per i più nella sfera del possibile; si può capire (ma non ovviamente giustificare) come tra due adulti il rapporto possa sfociare nella violenza, ma l’aggressione verso i propri figli rimane priva di qualsiasi motivazione sensata.

Per provare a comprendere dobbiamo fare i conti con la totalità della nostra attività psichica e non solo di Davide Stroscio*

Padri che

uccidono

con tutto ciò che di noi ci piace e appartiene a ciò che riteniamo giusto. Non per niente nell’agosto del 1909 il padre della psicoanalisi Freud, che a bordo di un piroscafo stava raggiungendo gli Stati Uniti per un ciclo di conferenze, una volta trovatosi davanti il profilo dei grattacieli di New York così si rivolse al suo protetto Jung: “non sanno che portiamo loro la peste”.

Ma cos’era questa peste? Era forse il confronto con le profondità dell’animo umano, con le pulsioni inconfessabili, con quella che Jung avrebbe chiamato “Ombra”?

La stessa “natura”, tante volte idealizzata nella sua purezza e bontà, ci ricorda i lati terribili dell’esistenza. Sarà sufficiente riportare un esempio su tutti, quello relativo al comportamento riproduttivo degli orsi. Non è infrequente(1) infatti che un orso maschio, desideroso di accoppiarsi con una femmina, uccida barbaramente i cuccioli, figli di un altro maschio, che lei sta allevando. Così facendo induce nella femmina un cambiamento ormonale che la porterà di nuovo in estro e quindi disponibile ad unirsi proprio con chi ha trucidato i suoi piccoli.

Tale realtà è dura da accettare, ma se compiamo questo passo coraggioso potremo avvinarci alla comprensione di eventi e comportamenti estremi quanto frequenti, sia pure ricavandone una certa quota di angoscia.

Si deve infatti ricordare come quanto avvenuto a Latina appartenga a una categoria di episodi che con una certa regolarità si ripetono, episodi per fortuna non quotidiani ma non certo eccezionali. Se compiamo quel passo di cui sopra e guardiamo dentro alle nostre reazioni e ai nostri pensieri, se lo facciamo con onestà, non possiamo che riconoscere che l’azione violenta, come desiderio o impulso, passi anche attraverso le menti di ciascuno di noi anche se, per fortuna, di solito questi desideri e questi impulsi non si tramutano in azioni. Siamo tutti, in definitiva, dei possibili aggressori, dei violenti in potenza anche se non in atto.

Sono le circostanze nelle quali ci troviamo e gli eventi che ci accadono a determinare se questa parte di noi prenderà il sopravvento, e solo la nostra capacità di controllo farà sì che la voglia di colpire chi ci fa arrabbiare rimanga solo una fantasia senza divenire una realtà. Per non parlare poi dei contesti nei quali l’assassino che è in noi viene sollecitato dalla stessa società che ci vuole civili. Basti pensare al soldato che viene inviato in guerra, dove sarà pagato per uccidere e sarà premiato se lo farà, sia pure per difendere la sua patria.

Se riusciamo a fare pace con i cattivi pensieri che vi ho appena fornito, potremo allora chiederci non come sia possibile che Capasso o altri abbiano fatto ciò che hanno fatto, bensì cosa li abbia spinti a farlo. A questa domanda possono rispondere alcuni studi che mostrano come negli ultimi anni il numero dei figlicidi commessi dai padri sia in aumento (2). Sembra che la causa scatenante sia da ritrovarsi nei fenomeni di cambiamento che stanno riguardando la famiglia, che da istituzione solida e intoccabile si sta sempre più disgregando.

Nella maggior parte dei casi, infatti, tali terribili eventi si verificano mentre sono in corso dolorose separazioni. Il padre si ritrova a perdere il rapporto con la moglie e con i figli, e con esso il proprio ruolo all’interno della famiglia. Ciò può essere molto destabilizzante e difficile da rielaborare in vista di un nuovo equilibrio. Molti non ce la fanno e tentano in modo sempre più grossolano di recuperare la situazione, finendo per attuare comportamenti violenti. Il risultato che ottengono è di allontanare ancora di più i propri familiari, tanto da vedere che nello sguardo dei propri cari non c’è più l’amore ma inizia a insinuarsi la paura. Penso che a quel punto il piano inclinato che conduce alla violenza si abbassi ancora di più, che la rabbia e il senso di sconfitta, l’umiliazione e il desiderio di vendetta possano prendere il sopravvento e che quello che un tempo era stato un genitore amorevole possa trasformarsi non solo in un assassino che agisce di impulso, ma anche in un omicida capace di pianificare con freddezza le sue azioni e le loro conseguenze. Alla fine tutto sarà cancellato, nessuno rimarrà per raccontare quel dolore.

Ѐ una verità terribile e difficile da digerire, eppure necessaria quanto antica. Dopotutto, se poniamo la questione nei termini religiosi a noi più familiari, potremmo solo ricordare quanto volte ci è stato detto, a catechismo o durante una funzione in chiesa, che siamo esposti alle tentazioni del Demonio e che dobbiamo resistervi.

Proprio la comprensione che il “male”, che sia il Diavolo o solo una parte della nostra psiche, fa comunque parte di tutti noi, sarà allora il più efficace antidoto affinché non sia esso a prendere il sopravvento.

Proprio la comprensione che il “male”, che sia il Diavolo o solo una parte della nostra psiche, fa comunque parte di tutti noi, sarà allora il più efficace antidoto affinché non sia esso a prendere il sopravvento.

Nel documento Strade da vera PAURA! (pagine 44-50)

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