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L’INCIDENZA DELLA NORMA SOPRAVVENUTA SUL CONTRATTO: I RIMEDI INVALIDATORI

2. La nullità sopravvenuta: definizione, presupposti applicativi e disciplina

2.2 Segue: le critiche

La principale critica formulata avverso la nullità successiva verte attorno al contrasto tra tale forma di nullità ed il principio per cui l’invalidità del negozio deve essere necessariamente coeva alla sua nascita, ossia al momento in cui l’atto si perfeziona.156

Invero, la teoria dell’invalidità successiva comporta un duplice giudizio di rilevanza giuridica: uno, con esito positivo, compiuto all’atto di perfezionamento della fattispecie, ed uno successivo di segno opposto.

Il principio in questione non trova espressa menzione legislativa ma viene affermato dalla dottrina sulla base di diverse argomentazioni.

Innanzitutto viene in rilievo la stessa definizione di invalidità, atteso che questa consiste nella negazione della rilevanza giuridica del negozio e pertanto non sembra ammissibile che tale rilievo venga negato in un momento successivo al suo perfezionamento.157

Precisamente è stato osservato che l’oggetto di invalidazione è il contratto inteso come atto il quale, per il suo carattere dichiarativo, ha natura necessariamente istantanea, cosicché non può essere sottoposto ad una nuova qualificazione in un momento successivo al suo perfezionarsi, poiché una volta esaurito rimangono i soli effetti da esso scaturenti che però implicano il ricorso a rimedi diversi, come la risoluzione, la caducazione e la revoca.158

Infatti la norma sopravvenuta non è idonea a determinare alcuna alterazione della fattispecie contrattuale, essendo in grado di incidere esclusivamente sulla sua funzionalità, che non è solo quella di permettere la produzione di effetti giuridici ma anche di farli durare nel tempo. 159

E’ stato altresì affermato che ammettere la nullità sopravvenuta porterebbe ad una contraddizione interna dell’ordinamento, perché un atto verrebbe qualificato al

156 R. Sconamiglio, voce Inefficacia (dir. priv.), in Enc. Giur., XVI, Roma, 1988, p.85. Hanno manifestato opinione contraria all’ammissibilità: R. Quadri, Usura e legislazione civile, in Corr. giur., 1999, p.897; G.Gioia, Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens, in Corr. giur., 1998, p.

192; A. Gentili, Le invalidità, in Tratt. dei contratti diretto da Rescigno, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, p.1289; Ferroni op, cit., p.37 ss

157 R.Sconamiglio, op.cit., p.86.

158 R. Tommasini, voce Invalidità (storia), in Enc. giur., 1972.

159 V. Scalisi, voce Inefficacia (diritto privato), in Enc. dir., XXI, p. 369;

71 tempo stesso valido ed in valido e tale rilievo non può essere superato sostenendo che l’efficacia pro futuro vale a scongiurare tale contraddizione, dal momento che la validità del negozio è un fenomeno istantaneo che ha luogo in un preciso momento, ossia al suo perfezionamento, e che non può più essere messa in discussione.160 Coloro che sostengono il principio di contemporaneità della nullità all’atto sono inclini ad ammettere che l’invalidità successiva possa trovare applicazione nei soli casi di contratti istantanei ad effetti differiti, poiché solo in questo caso si può rendere coerente la figura con il concetto di nullità tradizionalmente accolto, non confondendo i piani della validità e dell’efficacia dell’atto.161

Tale critica non è parsa insuperabile ai sostenitori della tesi favorevole.

Infatti, è stato affermato che il negozio deve essere considerato non solo come un fenomeno statico, coincidente con l’incontro dei consensi delle parti che perfeziona il vincolo, ma deve essere valutato anche per il suo aspetto dinamico, ossia con lo scopo per cui questo è stato concluso, ed in particolare per la sua idoneità a soddisfare determinati interessi.162

Pertanto, fino a quanto il contratto non ha raggiunto il suo obiettivo, ossia non ha esaurito i propri effetti, questo conserva rilevanza giuridica e quindi è suscettibile di valutazione da parte dell’ordinamento giuridico.

160 L’invalidità sopravvenuta deve essere tenuta distinta dalla c.d. invalidità sospesa o pendente che si verifica ogni qual volta in cui manchi un requisito essenziale del contratto ma questo possa ancora sopraggiungere, rendendo così incerto il giudizio di validità del negozio, poiché dipendente dall’evolversi dei fatti. Tra gli esempi di invalidità sospesa può essere ricordato il caso in cui la determinazione dell’oggetto sia rimessa ad un terzo (art. 1349 c.c.) oppure la vendita non aleatoria di cosa futura.

In questi casi, a differenza dell’ipotesi di invalidità sopravvenuta, la situazione di incertezza è nota fin dall’origine del negozio stesso e, quando il requisito viene definitivamente a mancare, si assiste alla soluzione negativa dello stato di pendenza piuttosto che all’invalidità susseguente ad un giudizio di validità. Per questa circostanza parte della dottrina preferisce parlare di formazione progressiva del contratto, atteso che manca una successione nel tempo di giudizi di validità aventi il medesimo oggetto. Per approfondimenti si rinvia a R. Sconamiglio, op.cit., p.79; S. Tondo, voce Invalidità e inefficacia del negozio giuridico, in Noviss. dig. it., VII, 1962, p.1002; V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti., Milano, 2011, p. 703.

161 G. Taddei Elmi, Contratto e norme imperative sopravvenute: nullità o inefficacia successiva e sostituzione di clausole, in Obb. E contr., 2006, pp. 38- 39. S. Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989, p.251. Infatti solo in questo caso, a differenza dei contratti di durata, il contratto è

“ancora inidoneo a produrre i suoi effetti”.

162 Per L. Ferroni, Jus superveniens, rapporti in corso ed usurarietà sopravvenuta, in Rass. Dir. civ., 199, p. 521 il principio per cui l’invalidità deve essere necessariamente coeva alla sua conclusione è un “dogma non sufficientemente dimostrato”; C. Donisi, op.cit., p. 68; S. Tondo, op.cit., p.1002; L.

Ferroni, op.cit., p.521.

72 Per la dottrina in questione questa considerazione permette di superare il principio per cui la nullità deve essere necessariamente coeva al perfezionamento del negozio giuridico: è corretto ritenere che la sua qualificazione non si arresti al momento iniziale ma segua il suo svolgersi ed evolversi, perché il negozio va considerato dal punto di vista funzionale.163

Se ne deduce che è lecito riconoscere al contratto non ancora esaurito una successiva qualificazione negativa a seguito del mutamento normativo e che di conseguenza è ipotizzabile una nullità non contemporanea alla nascita.

Infatti, è stato affermato che: “la riluttanza ad ammettere che un negozio sorto validamente possa divenire invalido in un momento successivo trae origine da una distorta visione del rapporto tra volontà delle parti e volontà della legge …onde molti vengono indotti a ritenere che la volontà della legge – s’intende della legge in vigore al momento della formazione del negozio- faccia corpo, per così dire, con la volontà delle parti si che di fronte ad un negozio così plasmato la nuova legge non possa far altro che o continuare a riconoscergli forza di legge.”164

163 C. Donisi, op. cit.. p. 767 afferma che a fronte di una fattispecie negoziale che “si atteggia a dato durevole sino al conseguimento del suo obiettivo e dunque fino al suo esaurimento, cadrebbe ...l’imperatività e, per dir così, l’ineluttabilità” del principio della contemporaneità tra nascita e (possibile) nullità del negozio: infatti, essenso quest’ultimo un fenomeno funzionalmente non istantaneo e percìò esposto ad eventuali trasformazion, apaprirebbe naturale, già alla luce della logica comune, che la sua qualificazione (in genere) non si arresti al momento della sua nascita, ma segua, eventualmente modificandosi, il suo svolgersi”.

164 F. Carresi, Il Contratto, in Tratt. Dir.civ. e comm., a cura di Cicu Messineo, 1968, p. 623.

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