Sulle formule assolutorie
Conforme al costante orientamento segnalato nel 2012:
Sez. 4 , Sentenza n. 46849 del 03/11/2011 Rv. 252150
Presidente: Brusco CG. Estensore: Montagni A. Imputato: P.G. in proc. Di Carlantonio e altro P.M. Mura A. (Conf.)
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula 'perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria 'perché il fatto non sussiste, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dall'adozione della prima formula assolutoria.
Prescrizione
In riferimento alla sospensione del termine di prescrizione in presenza di patologie dell’imputato di lunghissima durata e, soprattutto, di stati di incapacità irreversibili:
DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO (giurisprudenza costituzionale)
18 Febbraio 2013 Guglielmo Leo
Il problema dell’incapace «eternamente giudicabile»: un severo monito della Corte costituzionale al legislatore
Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, Pres. Gallo, Rel. Silvestri
La sentenza è pubblicata in CASS. PEN., n. 5/2013, pg. 1826, con nota di L. Scomparin.
Su prescrizione e parte civile: v. infra
Estinzione e 129 comma 2° cpp
Conforme alle Sezioni Unite n. 25490/2009:
SEZIONI UNITE , Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Rv. 253212
Presidente: Lupo E. Estensore: Cassano M. Imputato: Bell'Arte ed altri P.M. Fedeli M.
(Conf.)
Le considerazioni sinora svolte consentono di affermare che la regola di giudizio dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (dovere di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità) è riferibile soltanto all'epilogo decisorio conseguente alla formazione e acquisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti e ad un'approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito (Sez. U, n. 35490 del 2009, Tettamanti, cit.).
A pg. 28-32 della sentenza c’é ampia motivazione sul tema.
In
CASS. PEN ., n. 2/2013, pg. 541.
Indulto
Sez. 2 , Sentenza n. 48584 del 14/12/2011 Rv. 251757
Presidente: Esposito A. Estensore: Chindemi D. Imputato: Voza P.M. Volpe G. (Diff.)
Il giudice dell'impugnazione può revocare di ufficio l'indulto precedentemente concesso per altri reati anche in mancanza di gravame da parte del P.M. senza per ciò incorrere in
alcuna nullità, atteso che non è d'impedimento il divieto di reformatio in peius, riguardando quest'ultimo l'entità complessiva della pena ma non l'applicazione dei meccanismi automatici.
Parte civile
Sez. 6 , Sentenza n. 1048 del 20/12/2012 Rv. 253912
Presidente: Garribba T. Estensore: Citterio C. Imputato: G. P.M. Spinaci S. (Conf.)
In base al disposto di cui all'art. 76 cod. proc. pen., la persona offesa può costituirsi parte civile personalmente e con l'assistenza di un difensore nominato ex art. 100 cod.proc.pen. ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen.
La prima parte del motivo parrebbe ritenere sempre necessaria, per una rituale costituzione della parte civile, la procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p..
Così non è, avendo la persona offesa due alternative: costituirsi parte civile personalmente e con l'assistenza di un difensore (nominato con la "procura" ex art. 100 c.p.p.) ovvero attribuire ad un terzo, in ipotesi il proprio legale, il potere di costituirsi in proprio, come procuratore speciale che in via autonoma e personale esercita i poteri della persona offesa (art. 122 c.p.p.). Questa parte del motivo è pertanto infondata, perché laddove lamenta che ili legale abbia agito con nomina/procura ai sensi dell'art. 100 c.p.p., in realtà da atto della ritualità della costituzione della coniuge attraverso il proprio difensore. Va poi solo aggiunto che nel vigente codice l'atto di costituzione di parte civile; è atto del difensore (che sottoscrive la dichiarazione).
Nella specie, l'atto è effettivamente sottoscritto dal difensore (ancorché con un uso promiscuo e non pienamente pertinente dei termini difensore e procuratore speciale), reca le generalità della persona fisica nel cui interesse la costituzione avviene (persona offesa che ha sottoscritto la procura/nomina ex art. 100 c.p.p. nel medesimo atto ed in immediato seguito alla dichiarazione) e dell'imputato, indica nome cognome e procura/nomina (ex art. 100 c.p.p.) del difensore, espone le ragioni che giustificano la costituzione (dall'ultima riga della dichiarazione). Correttamente, pertanto, i due Giudici del merito hanno ritenuto formalmente rituale tale costituzione, perché risultano osservate tutte le prescrizioni ex art. 78 c.p.p..
---SEZIONI UNITE , Sentenza n. 6509 del 20/12/2012 Rv. 254130
Presidente: Lupo E. Estensore: Davigo P. Imputato: P.C. in proc. Colucci e altri P.M.
Destro C. (Diff.)
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
---Ancora sull’immanenza.
Sez. 5 , Sentenza n. 10955 del 09/11/2012 Rv. 255215
Presidente: Teresi A. Estensore: Oldi P. Imputato: La Mendola P.M. Riello L. (Diff.)
La mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc.
pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.
questa Corte Suprema si è già espressa sul tema, enunciando il principio a tenore del quale la mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp.
att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo (Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, Calonico, Rv. 235486).
---Art. 576 c.p.p.
DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO