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Diamo tempestivamente notizia, con riserva degli opportuni approfondimenti, della dichiarazione di inammissibilità che ha definito una questione di legittimità costituzionale

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DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO (giurisprudenza merito)

N. B. Motivazione per relationem (e non su tutte le deduzioni difensive)

1. Diamo tempestivamente notizia, con riserva degli opportuni approfondimenti, della dichiarazione di inammissibilità che ha definito una questione di legittimità costituzionale

sollevata dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata in questa Rivista, con un articolato commento di G. Romeo, Alla Corte costituzionale la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione; in precedenza questa stessa Rivista aveva pubblicato anche il provvedimento della III sezione penale che aveva rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni unite, di nuovo con un commento di G. Romeo, Alle Sezioni unite la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione).

La sentenza è particolarmente rilevante, perché rappresenta la reazione della Consulta ad una visione innovativa dei compiti che spetterebbero al giudice italiano di fronte alle pronunce della Corte EDU, quando tali pronunce - ricevano o meno la qualifica di decisioni pilota - identificano una violazione strutturale dei diritti garantiti dalla Convenzione. La decisa

propensione a favorire una rapida eliminazione delle norme nazionali ritenute incompatibili con il sistema convenzionale - che segna una parte rilevante della cultura dei giudici italiani e che certamente si alimenta della tendenziale inerzia del legislatore - si è spinta, nella specie, fino ad indurre una revisione del concetto di rilevanza della questione, quando si tratti, appunto, di attivare lo strumento del controllo accentrato di legittimità costituzionale. Ma la Consulta, come si accennava, ha bloccato l'operazione, e l'ha fatto in poche battute.

---Sez. 4 , Sentenza n. 76 del 22/11/2012 Rv. 254377

Presidente: Marzano F. Estensore: Massafra U. Imputato: Pansini e altro P.M.

Scardaccione EV. (Conf.)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non sussiste, nel caso di morte dell'avente diritto, l'onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma primo, cod. proc. pen., di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell'ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all'indennità dovuta a quest'ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del de cuius - pur essendo legittimati in proprio e non iure hereditario a presentare la relativa istanza - possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.

---Sez. 4 , Sentenza n. 11428 del 21/02/2012 Rv. 252735

Presidente: Brusco CG. Estensore: Piccialli P. Imputato: Noverino P.M. D'Angelo G.

(Conf.)

Nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, che presenta chiare connotazioni civilistiche, non operano automaticamente i divieti di utilizzabilità probatori previsti dal codice di procedura penale per la fase predibattimentale, salvo che si tratti di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ed a condizione che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da impiegare nel procedimento riparatorio non siano stati smentiti dalle acquisizioni dibattimentali.

---Sez. 4 , Sentenza n. 18848 del 21/02/2012 Rv. 253555

Presidente: Brusco CG. Estensore: Zecca G. Imputato: Ferrante P.M. D'Angelo G. (Conf.)

Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, che ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva rigettato la domanda per la mancata produzione della documentazione costitutiva del diritto azionato, nonostante fosse stato concesso un rinvio per consentire alla parte di espletare l'adempimento).

---Conforme alle Sezioni Unite n. 4187 del 2009:

Sez. 4 , Sentenza n. 17788 del 06/03/2012 Rv. 253504

Presidente: Marzano F. Estensore: Blaiotta RM. Imputato: Iannazzo e altro P.M.

D'Ambrosio V. (Diff.)

Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà. (cfr. Corte Cost. n.

219 del 2008).

---Sez. 4 , Sentenza n. 13559 del 02/12/2011 Rv. 253319

Presidente: Galbiati R. Estensore: Izzo F. Imputato: Borselli P.M. Aniello R. (Diff.)

È configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione; tuttavia, anche in tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.

Conforme sul primo principio:

Sez. 4 , Sentenza n. 21342 del 19/04/2011 Rv. 250474

Presidente: Marzano F. Estensore: Maisano G. Imputato: Min. Econ. in proc. Calabrese P.M. Geraci V. (Conf.)

---Sez. 4 , Sentenza n. 49832 del 14/02/2012 Rv. 254083

Presidente: Marzano F. Estensore: Zecca G. Imputato: Bagnolini e altro (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Bologna, 15 ottobre 2010)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, qualora la perdita della libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, l'indennizzo può essere determinato dando prevalenza al criterio equitativo rispetto a quello meramente nummario.

---Sez. 4 , Sentenza n. 6878 del 17/11/2011 Rv. 252725

Presidente: Brusco CG. Estensore: Romis V. Imputato: Cantarella P.M. D'Angelo G.

(Conf.)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, pur potendo essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente, richiede, tuttavia, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti).

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