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SeO - Riepilogo Parte seconda Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Cat.

Settore Amministrativo / demografico

CHIACCHIA LILLIANA P.O.RESP. DI SERVIZIO C/6

Servizi demografici

Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo

….

Settore Ragioneria-Economato/Tributi

RACCIATTI EMILIO P.O.RESP. DI SERVIZIO D/6

Entrate e gestione del patrimonio

Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. – Servizio finanziario

….

Settore Lavori Pubblici

ANTONINI MAURIZIO P.O.RESP. DI SERVIZIO D/2

Edilizia privata – lavori pubblici Servizi manutentivi

I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

450.000,00 460.000,00 470.000,00 480.000,00 490.000,00 500.000,00 2019

2020 2021 2022

498.552,15 468.791,38

484.552,03 484.552,03

Spese correnti

38,10%

38,98%

37,71% 37,71%

2019 2020 2021 2022

Incidenza

178.000,00 180.000,00 182.000,00 184.000,00 186.000,00 188.000,00 190.000,00 2019

2020 2021 2022

189.969,22 182.719,22

182.719,22 182.719,22

Spese per il personale

48 Programmazione fabbisogno del personale

Richiamati:

- l’art. 89, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l’art. 91, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000, il quale dispone che gli enti locali:

• adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e provvedano annualmente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo dell’elenco annuale delle assunzioni (comma 1);

• programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale (comma 2);

- l’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che vieta alle Amministrazioni pubbliche, che non procedono alla ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Visto l’art. 6 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.L.gs 25 maggio 2017, n. 75.

Richiamato l’art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34 il quale statuisce che “a decorrere dalla data individuata dal decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, anche al fine di consentire l ’accelerazione degli investimenti pubblici, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

Visto il DPCM 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020.

Rilevato che il su citato decreto individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonchè ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Considerato che:

- i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come sopra determinato, è inferiore al valore soglia definito dal DPCM possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato (anno 2018) per assunzioni di

personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valora soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza dell’ente ferma restando quanto definito dall’art. 5 del citato DPCM;

- i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti come definite dal DPCM è superiore al valore soglia definito nel decreto non potranno procedere ad alcun incremento della spesa del personale e se il suddetto rapporto supera la soglia di rientro definita dall’art. 6 del Decreto dovranno provvedere alla graduale riduzione fino al conseguimento nell’anno 2025 del valore soglia definito dal decreto stesso, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Dato atto che questo il Comune di Tufillo rientra nella fascia demografica degli enti con popolazione fino a 999 abitanti (fascia A del DPCM 17.03.2020) per la quale è individuato il valore soglia del 29,50%.

Rilevato che:

- la spesa del personale dell’ultimo rendiconto approvato – Anno 2018 (impegni di competenza 2018) è pari a euro 160.976,44;

- la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2016-2017-2018), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata (2018) è pari ad € 504.900,82.

Preso atto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è pari a 31,88% e pertanto è superiore al valore soglia del 29,50%.

Verificato che il valore dell’Ente pari a 31,88% è inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa di personale pari, per gli enti con popolazione fino a 999 abitanti a 33,50% (cfr Tabella A, allegata).

Rilevato che il DPCM stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto (…) si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020” (art. 1, comma 2)

Precisato che il su citato DPCM tuttavia non incide né sul rispetto del limite di spesa del personale che gli enti dovranno continuare a garantire né sulla modalità di calcolo della capacità assunzionale residua così come prevista da ultimo dal DL n. 4/2019.

Dato atto che il limite di spesa del personale del Comune di Tufillo, calcolato ai sensi dell’art. art. 1 comma 557 L. 296/2006 (valore della spesa di personale sostenuta nell’anno 2008), è di euro 166.900,00 (cfr Tabella B, allegata).

Verificato che la spesa di personale effettiva, tenendo conto delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell’anno 2020, è pari a euro 127.343,46 (al lordo delle componenti escluse pari ad € 6.653,44) ed è pertanto contenuta nei limiti di spesa del 2008 (cfr. Tabella C, allegata).

Dato atto che le cessazioni verificatesi dal 2006 (D.L. n. 4/2019) hanno sviluppato un budget assunzionale di euro 26.898,42;

Dato atto, inoltre, che in relazione all’ultimo bilancio consuntivo approvato (esercizio finanziario 2018) ed al bilancio previsionale 2020-2022 l’Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie, né in stato di dissesto finanziario;

50 Rilevato, tuttavia, che, in applicazione delle nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale degli enti locali introdotta dal DPCM 17.03.2020, il Comune di Tufillo dovrà adottare politiche di contenimento della spesa di personale fino al conseguimento nell’anno 2025 del valore soglia di rientro del 33,50% stabilito dall’art. 6 del DPCM per gli enti appartenenti alla fascia demografica A).

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Piano del fabbisogno di personale 2020-2022 alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute e delle esigenze organizzative prioritarie dell’Ente, anche in considerazione delle cessazioni che si verificheranno nei prossimi anni.

Vista la dotazione organica del Comune di Tufillo approvata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 15.03.2019.

Preso atto che nessuna novità è stata invece introdotta per le assunzioni di personale a tempo determinato da assumersi per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Vista la normativa in materia di assunzioni di lavoro flessibile:

- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto, per gli Enti locali, un limite di spesa (50% della spesa sostenuta nel 2009 o, in alternativa, secondo la giurisprudenza contabile, nel triennio 2007/2009) per determinate tipologie di rapporti di lavoro a tempo determinato;

- art. 11, comma 4 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che esclude l’applicazione del suddetto limite (50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 o nel triennio 2007-2009) per gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamate:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, che, interpretando le modifiche apportate dal DL 90/14, chiarisce come la spesa complessiva per il lavoro flessibile non possa comunque superare quella sostenuta nel 2009 stabilendo quindi un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all’art.9, comma 28, primo periodo, del d.l.

n. 78/2010 (50 per cento);

- la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione Riunite della Corte dei Conti relativa all’applicabilità dei suddetti limiti di spesa nel caso di utilizzo di dipendenti ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Dato atto che questo Comune nell’anno 2009 ha fatto ricorso a tipologie di lavoro flessibile per complessivi € 24.4040,46.

Di prevedere il seguente elenco annuale delle assunzioni:

Anno 2020 - Nessuna assunzione a tempo indeterminato Anno 2021 - Nessuna assunzione a tempo indeterminato Anno 2022 - Nessuna assunzione a tempo indeterminato

ANNO TUFILLO Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2018 480 a

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) 2018 160.976,44 €(l)

2016 546.136,92 €

2017 544.982,73 €

2018 443.022,09 €

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 511.380,58 € Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 6.479,76 € Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 504.900,82 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 31,88%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 29,50%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 33,50%

Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) -12.030,70 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2020 23,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 37.024,58 € Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) -12.030,70 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 148.945,74 € Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) (g) 26.898,42 € Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 14.867,72 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) -12.030,70 € Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2020 148.945,74 €(i)

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio

52 SPESA PER IL PERSONALE SOSTENUTA NEL 2018

TIPOLOGIA SPESA ANNO 2008

SPESE INTERVENTO 01 142.458,00

SPESE INTERVENTO 03 16.500,00

IRAP INTERVENTO 07 7.942,00

ALTRO 0,00

TOTALE SPESA PERSONALE (A) 166.900,00

A DETRARRE COMPONENTI ESCLUSE (B) 0,00

componenti assoggettate al limite di spesa (A-B) (ex art.

1 comma 557 L. 296/2006) 166.900,00

COMPONENTI ESCLUSE (C.D.C. Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13) - RINNOVI CONTRATTUALI

PREMIO

SPESA PERSONALE SOGGETTA A LIMITE ANNO 2008 RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM

TEMPO PIENO

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