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La separazione patrimoniale.

La verifica dei confini dell’autonomia privata: la destinazione dei beni allo scopo secondo l’art 2645 ter c.c.

2.1. La separazione patrimoniale.

L'aspetto della disciplina dell’art. 2645 ter c.c. che è balzato per primo all’attenzione dei commentatori è la deroga che la disposizione ha introdotto al regime generale della garanzia patrimoniale generica.

L'art. 2645 ter c.c. dispone infatti che "i beni conferiti e i loro frutti (...) possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

Sui beni destinati potranno cioè soddisfarsi solo i creditori titolati. Ricorre quindi, nella disposizione in esame, un caso di separazione patrimoniale nella forma della riserva di determinati beni a determinati creditori.

Come è stato opportunamente notato in dottrina, si tratta di una fattispecie di separazione unilaterale; il disponente infatti risponderà dei debiti titolati anche con la

62 restante parte del proprio patrimonio. La regola contraria dovrebbe essere giustificata da una formale previsione legislativa ulteriormente derogatrice dell'art. 2740 c.c.163 E' opinione pure diffusa che l'art. 2645 ter c.c. riproduca un sistema di opponibilità del vincolo ai creditori simile a quello previsto dall'art. 170 c.c. per il fondo patrimoniale. Si registra tuttavia una significativa differenza; l'opponibilità del vincolo ai creditori procedenti è subordinata alla concreta consapevolezza da parte di questi ultimi della estraneità del proprio titolo allo scopo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Nel caso dell'art. 2645 ter c.c. invece il criterio che determina l'opponibilità del vincolo al creditore procedente è la oggettiva estraneità del titolo creditorio alla destinazione dei beni. La soluzione adottata dal legislatore della novella è sicuramente idonea ad evitare molte incertezze probatorie, ma, sotto altro profilo, pone il problema del coordinamento tra la disciplina delle destinazioni patrimoniali già tipizzate dal legislatore e la nuova destinazione atipica: infatti la regola introdotta dall'art. 2645 ter c.c. appare più favorevole al conferente di quanto disposto dall'art. 170 c.c. che grava i coniugi dell'onere della prova della conoscenza da parte del creditore della estraneità del proprio titolo ai bisogni della famiglia.

D’altra parte l’art. 2645 ter c.c. prevede che il vincolo costituito sul bene sarà opponibile anche ai creditori anteriori alla destinazione.

Parte della dottrina ha in proposito notato come una inopponibilità del vincolo ai creditori anteriori, in analogia a quanto previsto dall'art. 1980 c.c., sarebbe stato anzi auspicabile; ma tale interpretazione, si è notato, contrasterebbe con il dato letterale dell'art. 2645 ter che fa espressamente salva la disciplina dell'art. 2915.164

163 Così G. O

PPO, Relazione alla Tavola rotonda tenutasi presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza" il 17 marzo 2006 e ora pubblicata in La trascrizione dell'atto di

destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 15. Nello stesso

senso F. GAZZONI, Osservazioni, p. 234. L'A. nota pure come sia da escludere l'operatività di una norma di sussidiarietà come quella prevista dall'art. 190 c.c. a favore dei creditori della comunione; "se si accetta l'idea che la meritevolezza significhi pubblica utilità" il silenzio del legislatore avrebbe qui il significato di un particolare favor introdotto per la destinazione (p. 235).

164 F. G

AZZONI, Osservazioni, p. 238 che spiega come, giungendo ad una soluzione interpretativa simile alla regola fissata dall'art. 1980 c.c., "il rinvio all'art. 2915 c.c., operato dall'art. 2645 ter c.c., non avrebbe però più senso, almeno per quanto riguarda la separazione patrimoniale, la quale dipenderebbe, sul piano esecutivo, dalla sola trascrizione del contratto di destinazione, perchè tutti i creditori per crediti sorti per prima, prevarrebbero comunque, pur se trascrivessero il pignoramento in un momento successivo, mentre

63 Pertanto, esclusa tale via interpretativa, l'unica tutela per i creditori rimarrebbe affidata alla azione revocatoria.165

Le differenze di disciplina con il fondo patrimoniale consentono di superare il dubbio che, nel caso dell’art. 2645 ter c.c., ci si trovi di fronte ad una mera norma sulla trascrizione di ipotesi di separazione patrimoniale disciplinate altrove sul piano sostanziale166.

Al contrario, la particolarità della disciplina della garanzia offerta dai beni vincolati ai creditori della destinazione conferma che la disposizione abbia introdotto una nuova fattispecie di patrimonio separato.

Se non bastassero al riguardo le differenze con la disciplina dell’art. 170 c.c. possono ricordarsi anche le norme sulla separazione previste nella disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare o, nel libro delle successioni, del fedecommesso.

Inoltre, che l’art. 2645 ter c.c. sia una ipotesi nuova, lo confermano, non solo l’ inedita caratterizzazione soggettiva dei beneficiari, ma anche il regime di amministrazione dei beni vincolati palesemente diverso rispetto a quanto disposto dall’artt. 168-169 c.c. e dall’art. 693-694 c.c.

Pertanto la domanda circa i confini della fattispecie acquista un rilievo particolare. La maggiore attenzione della dottrina si è d’altronde soffermata proprio sulla definizione dell’”interesse meritevole”che la norma introduce quale criterio scriminate per le destinazioni trascrivibili.

Tale problema è centrale anche nell’ambito di questo lavoro, finalizzato ad indagare i limiti che la autonomia privata incontra nella disposizione di effetti di separazione patrimoniale.

i creditori posteriori per crediti non funzionali alla destinazione soccomberebbero sempre, perchè non potrebbero che trascrivere il pignoramento posteriormente".

165 F. G

AZZONI, Osservazioni, p. 238. Come si è già notato in altra parte di questo lavoro, secondo l'A. l'esito della revocatoria sarebbe peraltro certo in quanto "in presenza di periculum damni, (...) essendo il contratto di destinazione necessariamente a titolo gratuito, non rileverebbe la partecipatio fraudis (art. 2901, n. 2 c.c.).

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L’ipotesi è presa in considerazione da P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di

destinazione, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 201 che tuttavia la respinge. Un accenno anche in C.

SCOGNAMIGLIO, L’art. 2645 ter c.c. e le mobili frontiere dell’interesse meritevole di tutela, relazione al convegno di Foggia – Lucera del 30 – 31 marzo 2007, consultata grazie alla cortesia dell’Autore.

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