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SEZIONE 13 DELLA SDS: considerazioni sullo smaltimento

Testo allegato II

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l’ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (96). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un’analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione, citati nella relazione, stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.

Al fine di garantire che i rischi siano adeguatamente controllati in fase di rifiuto, lo smaltimento deve avvenire in conformità degli attuali regolamenti e leggi applicabili e secondo le

96 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

caratteristiche dei materiali al momento dello smaltimento. È bene tenere a mente che quando la sostanza diventa un rifiuto, il regolamento REACH non trova più applicazione e la suo posto la legislazione in materia di rifiuti diventa il quadro normativo entro cui operare.

Se il trattamento della sostanza o miscela in fase di rifiuto (eccedenza o residui risultanti dall’utilizzazione prevedibile) presenta un pericolo, fornire una descrizione dei pericoli che insorgono e informazioni su come garantire la manipolazione sicura.

Devono essere indicati i metodi di trattamento appropriati per i rifiuti di sostanze o miscele in quanto tali e (se applicabile) per eventuali imballaggi contaminati (compresi imballaggi teoricamente “vuoti” ma non puliti che contengono residui della sostanza o della miscela), tenendo conto della gerarchia in materia di rifiuti definita dalla direttiva quadro sui rifiuti (vale a dire preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, per esempio recupero

energetico, smaltimento)97.

Se allo smaltimento della sostanza o miscela utilizzata per lo scopo previsto sono applicabili altre raccomandazioni, queste possono essere citate separatamente.

Se l’uso raccomandato dal fornitore consente di prevedere l’origine del rifiuto, si può

considerare auspicabile l’indicazione del codice pertinente dell’elenco di rifiuti [List of Wastes (LoW)] (o, per la Norvegia, il codice EAL dell’elenco europeo dei rifiuti)98.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Testo allegato II

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:

a) specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);

b) specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti;

c) scoraggiarne l’eliminazione attraverso la rete fognaria;

d) individuare, ove necessario, precauzioni particolari a seconda dell’opzione di trattamento dei rifiuti raccomandata.

Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell’Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.

Si tenga presente che la frase “lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato” nel testo normativo sopra (mutuato dal testo del GHS) è ovviamente inteso a indicare che lo smaltimento della sostanza o miscela in sistemi di acque reflue deve essere sconsigliato e non

97 Per maggiori informazioni cfr. https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

98 Il catalogo europeo dei rifiuti [European Waste Catalogue (EWC)] è stato sostituito da un elenco europeo di rifiuti [European List of Wastes (LoW)] combinato, mediante la decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226, del 6.9.2000, pag. 3).

117 che lo smaltimento attraverso le acque reflue in quanto tale va sconsigliato, come

un’interpretazione letterale lascerebbe intuire. Questa prescrizione a scoraggiare in termini attivi può, ad esempio, essere attuata mediante l’inclusione di una frase quale “I rifiuti non dovrebbero99 essere smaltiti mediante rilascio nei canali di scarico”.

Possono essere specificati strumenti idonei per neutralizzare o disattivare residui di prodotto e rifiuti. Dovrebbero essere specificati i rischi speciali per la sicurezza, la salute o l’ambiente che possono emergere quando si manipolano rifiuti, per esempio rischio di autoinfiammabilità derivante dall’interazione con determinati materiali.

Se applicabile, dovrebbero essere indicati gli strumenti per la manipolazione dei rifiuti derivanti da prodotti usati o di imballaggi contaminati ritenuti non idonei.

Informazioni pertinenti (ad esempio codici H correlate secondo la definizione dell’allegato III

“Caratteristiche di pericolo per i rifiuti” della direttiva 2008/98/CE100) possono essere fornite allo scopo di indicare se eventuali quantitativi residui di sostanza o miscela inutilizzata siano o meno da considerarsi come rifiuti pericolosi. Se si decide di procedere in tal senso, dovrebbe essere reso chiaro ai destinatari che qualora possano essere presenti agenti contaminati supplementari in seguito all’uso della sostanza/miscela, sarà necessario tener conto della loro presenza e dovrà essere loro assegnato un eventuale codice H aggiuntivo applicabile.

È obbligatoria la conformità alla legislazione europea, nazionale e locale in materia di gestione dei rifiuti in relazione per la specifica forma di contenimento utilizzata.

Le decisioni definitive sul metodo di gestione dei rifiuti appropriato, in linea con la normativa europea, nazionale e regionale nonché il possibile adattamento alle condizioni locali rimangono responsabilità dell’operatore per il trattamento dei rifiuti.

Segue un esempio di come potrebbe apparire la struttura di questa sezione101:

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Smaltimento prodotto/imballaggio:

Codici rifiuti/designazioni dei rifiuti a norma del LoW:

13.1.2 Trattamento rifiuti - informazioni pertinenti:

13.1.3 Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti:

13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento:

99 In questo caso viene utilizzato il verbo “dovrebbe” anziché “deve” in quanto il testo normativo prevede che tali forme di smaltimento vengano scoraggiate e non proibite.

100 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

101 Si tenga presente che la numerazione aggiuntiva e la sottostruttura al di sotto del livello di sottosezione non costituisce una prescrizione legale.