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SEZIONE 15 DELLA SDS: informazioni sulla regolamentazione

Testo allegato II

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 1005/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(116), al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (117) oppure al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

116 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

117 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti

123 4 luglio 2012, sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose (118).

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Testo allegato II

Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (119)] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario dovrebbe intraprendere in base a tali disposizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette disposizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.

Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell’ambiente a livello dell’Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate. Se un’autorizzazione concessa a norma del titolo VII impone condizioni o disposizioni di monitoraggio a un utilizzatore a valle della sostanza o della miscela, occorre indicare tali condizioni o disposizioni.

In aggiunta alle informazioni sulle disposizioni specifiche e sulle normative fornite nel testo normativo sopra, in questa sottosezione possono essere compresi i seguenti tipi di

informazione (il seguente non è un elenco esaustivo):

• legislazioni nazionali del pertinente Stato membro che attuano disposizioni come la direttiva sui giovani lavoratori e la direttiva sulle lavoratrici gestanti, in quanto queste possono prescrivere che tali categorie di lavoratori non svolgano la propria attività a contatto con determinate sostanze o miscele;

• informazioni derivanti dalla legislazione in materia di biocidi e prodotti fitosanitari, quali approvazione/autorizzazione stato/numeri, informazioni sull’etichettatura supplementari derivanti dalla legislazione specifica;

• informazioni sugli elementi applicabili della direttiva quadro sulle acque;

• informazioni sulle direttive UE correlate alle norme di qualità ambientale [Environmental Quality Standards (EQS)], ad esempio la direttiva 2008/105/CE120, se del caso;

organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1021.

118 Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

119 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

120 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del

Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348/84 del 24.12.2008, pagine 84-97)

• per pitture e vernici, è possibile includere qui un riferimento, se del caso, alla

direttiva 2004/42/CE121 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili;

• per i detergenti, gli ingredienti dichiarati a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti122 (se non già fornite nella sottosezione 3.2);

• informazioni nazionali sulla situazione normativa della sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni;

• leggi nazionali degli Stati membri che attuano tali disposizioni;

• eventuali altre misure che possano essere pertinenti, quali per esempio (il presente non costituisce un elenco esaustivo).

In Germania

i. Classi di pericolo per l’ambiente acquatico (Wassergefährdungsklassen) ii. Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell’aria (TA-Luft)

iii. Regole tecniche per le sostanze pericolose (Technische Regeln für Gefahrstoffe), ad esempio TRGS 220 “Aspetti nazionali nella compilazione delle schede di dati di sicurezza”

In Francia

i. Tableaux de maladies professionnelles

ii.Nomenclature des installations classées pour la protection de l‘environnement Nei Paesi Bassi

i. Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW.

ii. Algemenebeoordelingsmethodiek Water (ABM) iii. De Nederlandse Emissierichtlijn (NeR)

In Danimarca

Lister over stofferog processer, der anses for at værekræftfremkaldende

Va osservato che la sezione 15.1 richiede la conoscenza dei regolamenti e delle disposizioni pertinenti degli Stati membri e in quanto tal non possono essere semplicemente tradotti da un’altra versione linguistica. Le disposizioni nazionali dovrebbero essere riportate anche nella lingua originale.

Qualora sia stata rilasciata un’autorizzazione, la decisione di autorizzazione può contenere prescrizioni che riguardano l’utilizzatore a valle. Tali prescrizioni devono essere descritte in questa sezione, nell’ambito dell’aggiornamento richiesto tempestivamente ai sensi

dell’articolo 31, paragrafo 9, una volta rilasciata un’autorizzazione. Si tratta, ad esempio, di

121 Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143/87 del 30.4.2004, pagine 87-96).

122 Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104/1 dell’8.4.2004, pagine 1-35).

125 disposizioni in materia di monitoraggio per gli utilizzatori a valle, compreso l’obbligo di

trasmettere le informazioni raccolte.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Testo allegato II

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.

Segue un esempio di come potrebbe apparire la struttura di questa sezione:

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o restrizioni d’uso Autorizzazioni

Restrizioni d’uso Altri regolamenti UE

Informazioni a norma della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (linee guida VOC)

Regolamenti nazionali (Germania) Restrizioni di professione

Störfallverordnung (12.BImSchV)

Wassergefährdungsklasse (classi di pericolo per l’ambiente acquatico) Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Altri regolamenti, restrizioni e regolamenti proibitivi 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza/miscela dal fornitore.