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SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTTRONICO E GUASTI

Nel documento UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI Industria (pagine 108-112)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTTRONICO E GUASTI

Garanzie Descrizione Limiti/Sottolimiti Franchigie/Scoperti

Art. 5.1

-Garanzia Base Fenomeno elettrico/

elettronico Somma assicurata in

Polizza € 500,00

Art. 5.4 -Garanzie Supplementari (a pagamento)

Art. 5.4.1 – Guasti (*) a) Conduttori esterni b) Spese

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi

- spese per la

sostituzione provvisoria delle Apparecchiature - per ore straordinarie di

lavoro e per trasporto a grande velocità

€ 3.000,00 per Sinistro

€ 3.000,00 per Sinistro

€ 3.000,00 per Annualità assicurativa

€ 3.000,00 per Sinistro

(*) 10% minimo € 500,00 elevato a € 1.000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 Anni dalla data di costruzione

3 giorni

Art. 5.6 -

Operatività della garanzia

20% col minimo del doppio della Franchigia prevista, se sistemi non installati o Limitatori non danneggiati dal Sinistro

6.1 TERREMOTO Cosa assicura

Art. 6.1.1 – Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da: a) Terremoto;

b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

c) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata;nonchè rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;

d) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, sono comprese le spese sostenute per l’adeguamento antisismico dei Fabbricati.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.1.2 – Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura Art. 6.1.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;

b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;

c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;

d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;

f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI 19

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19 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI oppure DANNI AI BENI - ALL RISKS. Il loro Premio è calcolato in base all’ubicazione dei beni assicurati.

?

Art. 6.1.4 – Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.1.5 – Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni - All Risks, si intendono per:

a) Fabbricato ANTISISMICO, l’intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres.

Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

b) Fabbricato TRADIZIONALE, l’intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:

• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla costruzione stessa;

• l’armatura del Tetto in legno;

c) Fabbricato in MURATURA, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 6.1.6 – Forma dell’Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.20 Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all’ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell’INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.

20 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l’Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

Indennizzo = (“Somma assicurata” / “valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro”) x “ammontare del danno”.

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00

- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

Indennizzo = (€ 10.000,00 / € 50.000,00) x € 20.000,00 = € 4.000,00

?

6.2 ALLUVIONE – INONDAZIONE - ALLAGAMENTO Cosa assicura

Art. 6.2.1 – Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

a) Alluvione e Inondazione;

b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;

c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

d) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonchè rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;

e) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.2.2 – Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura Art. 6.2.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

b) franamento, cedimento o smottamento del terreno;

c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;

d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;

e) alle Merci la cui base è posta ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;

g) causati da crollo e collasso strutturale;

h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 6.2.4 – Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.2.5 – Forma dell’Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

Nel documento UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI Industria (pagine 108-112)