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SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE

Nel documento UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI Industria (pagine 158-163)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE

Garanzie Descrizione Limiti/Sottolimiti Franchigie/

Scoperti

Art. 11.1 -

Protezione danni

Art. 11.1.1- Protezione danni -

Assistenza - Fino ad un massimo

di 3 interventi per Annualità assicurativa per la risoluzione di

malfunzionamenti software - Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa per la

ricostruzione o il ripristino di Archivi, Dati e Programmi Art. 11.1.2 – Protezione danni –

Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)

Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo

€ 100,00 per Sinistro

Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie (sempre operanti)

Art. 11.1.3.1 – Lesione della

reputazione € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo Art. 11.1.3.2 – Violazione

riservatezza € 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo Art. 11.1.3.3 – Costi di notifica

e monitoraggio € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo Art. 11.2 -

Tutela legale Art. 11.2.1 – Garanzia Base Massimale indicato in Polizza

SEZIONE INDUSTRIA

12

12.1 - PROTEZIONE INDUSTRIA 42 Cosa assicura

Art.12.1.1 – Garanzia Base L’Assicurazione è operante per:

a) Ritiro patente Addetti

La Società, a seguito di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti degli Addetti dell’Azienda assicurata si obbliga a corrispondere all’Assicurato una diaria giornaliera di € 100,00 per la durata massima di 60 giorni a decorre dal giorno successivo a quello della sospensione o del ritiro della patente.

Si intendono assicurati gli Addetti indicati in Polizza oppure gli Addetti alla guida dei veicoli a motore identificati in Polizza.

La garanzia opera a condizione che:

- la sospensione o il ritiro siano conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (Artt. 589 e 590 Codice Penale) e/o di una o più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza, alle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada;

- il provvedimento di sospensione o di ritiro della patente di guida sia emesso nei confronti degli Addetti (esclusi i titolari) per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti.

Se il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente o di inabilitazione alla guida, ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l’Addetto risulta effettivamente privato del documento.

b) Costi e spese per adempimento obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008

La Società, in seguito ad un Sinistro riconducibile a responsabilità ex D.Lgs. 81/2008, rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall’Assicurato per:

1. servizi di consulenza in materia di valutazione e prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008;

2. consulenza per la redazione del Documento di valutazione rischi;

3. consulenza per la manutenzione e aggiornamento delle attrezzature utilizzate dai Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.

42 Posso acquistare solo alcune delle garanzie presenti nella Sezione?

No, la Sezione è suddivisa nelle garanzie “PROTEZIONE INDUSTRIA” e “RESPONSABILITA’ CIVILE DATORIALE” e può essere acquistata solo in abbinamento alle garanzie presenti nelle Sezioni DANNI AI BENI, DANNI AI BENI - ALL RISKS e RESPONSABILITA’ CIVILE. Ciascuna garanzia di questa Sezione prevede una copertura assicurativa modellata sulle esigenze tipiche di chi opera nel settore dell’industria.

Viene riconosciuto - ad esempio - il pagamento di una diaria giornaliera in caso di ritiro o sopensione della patente di Addetti che guidano mezzi nello svolgimento dell’Attività esercitata dall’Azienda, nonché il rimborso delle spese di ricondizionamento delle Merci danneggiate, o ancora viene assicurata la responsabilità civile dell’Assicurato quale datore di lavoro per richieste di risarcimento avanzate dai dipendenti a seguito - tra le varie ipotesi - di licenziamento o demansionamento illeggittimi.

?

c) Perdita di immagine

Qualora l’Assicurato abbia subito un danno alla propria immagine a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo.

d) Malattie professionali - Estensione

Le garanzie di cui all’Art. 3.6.3 - Malattie professionali della Sezione Responsabilità civile valgono altresì per le Malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

e) Spese ricondizionamento delle Merci assicurate

Qualora l’Assicurato abbia subito un danno a confezioni, imballi, etichette delle Merci assicurate, la Società rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall’Assicurato per il ricondizionamento delle stesse. A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi in garanzia i costi di disimballo e/o reimballo, le spese di rispedizione e/o trasporto; le spese per effettuare prove e/o controlli di qualità.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.

f) Indennizzo canoni residui contratto di leasing

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, che renda inutilizzabile il bene strumentale assicurato o che comunque ne comporti la distruzione totale, e nel caso in cui tale bene sia oggetto di un contratto di leasing, la Società si impegna a indennizzare un importo corrispondente alla somma dei canoni di locazione a scadere (cosiddetti “canoni residui”) che l’Assicurato, in qualità di conduttore del bene, sia comunque tenuto a pagare al concedente in forza del suddetto contratto di leasing, escluse penali o altre forme di Indennizzo a favore del concedente ed escluso il valore residuo del bene danneggiato.

Cosa NON assicura Art. 12.1.2 – Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all’Art.12.1.1 - Garanzia Base - lettera a), l’Assicurazione non è operante:

• se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;

• se il veicolo era adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;

• se la guida del veicolo non è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività in cui gli Addetti sono adibiti;

• in caso di violazione degli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti);

• in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’Art. 189 del Nuovo Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;

• in caso di partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

• per fatti determinati o agevolati da dolo del Contraente, del conducente o delle altre persone trasportate;

• se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida;

• per i provvedimenti di ritiro o sospensione della patente disposti dalle autorità non italiane;

- lettere b), c) e d) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all’Art. 3.3 – Esclusioni della Sezione Responsabilità civile.

12.2 – RESPONSABILITA’ CIVILE DATORIALE Cosa assicura

Art. 12.2.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo ed alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da ex dipendenti o dipendenti per:

a) licenziamento illegittimo;

b) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;

c) illegittima applicazione di provvedimenti disciplinari;

d) demansionamento illegittimo,

non derivanti da comportamenti dolosi dell’Assicurato.

Rientrano in garanzia anche le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a terzi per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale o a seguito di transazione preventivamente autorizzata dalla Società.

Cosa NON assicura

Art. 12.2.2 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del loro nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12.2.3 – Esclusioni

L’Assicurazione non comprende le richieste di Risarcimento derivanti da:

a) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni, anche nell’ambito di più sedi purchè nella stessa provinca, e che comportano una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;

b) morte, lesioni personali e danni materiali;

c) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali;

d) smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o titoli di credito;

e) Furto, Rapina, Incendio;

f) infedeltà dei dipendenti;

g) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati, consorziati dell’Assicurato che hanno concorso alla promozione della richiesta di Risarcimento;

h) fatti dolosi e/o indebita percezione di utilità, compensi da parte di chiunque (compresi Assicurato, eventuali società controllate e/o partecipate anche indirettamente dall’impresa contraente);

i) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o partecipate anche indirettamente dall’impresa contraente o nella gestione dei rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);

j) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;

k) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura e da chiunque inflitte;

l) qualunque fatto, circostanza o atto illecito noto all’Assicurato e/o alle eventuali società controllate e/o partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza;

m) violazioni di norme in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza, e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;

n) esercizio da parte degli degli ex dipendenti di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall’impresa assicurata (anche se relativi a incarico o funzione in società controllate e/o partecipate);

o) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;

p) frodi in danno dell’Assicurato;

q) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o relative a disabilità della persona; qualsiasi tipo di discriminazione quando gli atti illeciti, dolosi o colposi, siano messi in atto da persone che rivestono la funzione di amministratore unico, direttore generale o siano stati agevolati o comunque consentiti da soci, associati o consorziati dell’impresa Contraente;

r) atti compiuti da ex dipendenti successivamente alla promozione dell’azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell’adempimento dei doveri dei componenti di organi di amministrazione (art. 2049 c.c. e disposizioni analoghe) ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 c.c. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale , comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Come assicura

Art. 12.2.4 – Massimale per Sinistro

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per tutte le richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell’impresa contraente e (o di tutti gli Assicurati nello stesso Periodo assicurativo.

Tutte le richieste di Risarcimento che traggano origine da un medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in periodi diversi, saranno considerate come unica richiesta.

Art. 12.2.5 – Validità territoriale

L’Assicurazione vale esclusivamente per le richieste di Risarcimento promosse in Italia.

Art. 12.2.6 – Inizio e termine della garanzia

L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, che siano conseguenza di un atto illecito posto in essere nello stesso periodo.

E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili e termini della presente Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo atto illecito, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell’Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.

Nel caso di atto illecito ripetuto o prolungato o di diversi atti illeciti riconducibili tutti alla medesima fattispecie, ai fini dell’operatività cronologica dell’Assicurazione, si farà riferimento alla data in cui per la prima volta è stato posto in essere il primo atto illecito.

Art. 12.2.7 – Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della Polizza l’impresa contraente fosse soggetta a:

a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;

b) mutamento del controllo;

c) acquisizione e/o cessione di ramo d’azienda;

d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;

e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale,

la Polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le richieste di Risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che la richiesta di Risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Art. 12.2.8 – Periodo di osservazione dell’Assicurazione in favore degli assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l’Assicurato cessi – per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo – di prestare la propria attività in favore dell’impresa contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell’assicurazione e nell’anno successivo alla data della predetta cessazione dell’attività, le garanzie di Polizza se:

a) non vengano rinnovate o in relazione ad esse non venga stipulato un periodo di osservazione;

b) non siano prestate dalla Società o da altri assicuratori;

sono estese alle richieste di Risarcimento che siano state promosse nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di Polizza in vigore nel periodo di durata dell’Assicurazione di competenza.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

Nel documento UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI Industria (pagine 158-163)