16.1 I principi generali di controllo.
I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello.
16.2 I protocolli specifici di controllo.
La Società, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008 ha predisposto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato in conformità al British Standard OHSAS 18001/2007, per prevenire i rischi di verificazione delle fattispecie di cui all’art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001.
Si precisa che l’elenco delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società a norma del D.Lgs. 81/2008, nonché nelle valutazioni dei rischi specifici indicati nei POS ovvero l’analisi dei singoli cantiere/lavoro per la valutazione specifica del rischio connesso alla commessa, con l’eventuale analisi dei rischio da interferenza con altre ditte presenti nell’area di lavoro.
In relazione alle attività sensibili connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, occorre dunque rispettare i seguenti principi:
scrupolosa osservanza della normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando e assicurando un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro;
diffusione, in tutte le strutture della Società, della politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l’informazione e la formazione interna ed esterna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure di prevenzione e protezione, procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, conduzione di macchine operatrici;
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qualora nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società affidi incarichi a soggetti terzi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegno al suo rispetto;
qualora siano affidati incarichi a consulenti esterni, occorre che la relativa scelta sia effettuata nel rispetto di criteri di capacità e professionalità qualificata che siano documentabili e obiettivi;
qualora si verifichino accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dei soggetti che svolgono il controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco).
Parimenti tutti i dipendenti sono tenuti a:
osservare le disposizioni di legge e le istruzioni impartite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
segnalare immediatamente al Responsabile della Sicurezza e/o al Rappresentante della Sicurezza ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.
In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possono rientrare nelle fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
16.3 Principi di comportamento e controllo specifici.
A. Verifica sugli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008
Al fine di prevenire i reati in oggetto Strade e Servizi Srlu attua una verifica costante sugli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare:
si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell’organizzazione e al tipo di attività svolta, di un’articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi;
ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa redigendo il relativo “Documento di Valutazione dei Rischi” (art. 17 D.lgs. n. 81/2008) che viene mantenuto aggiornato. Il documento contiene in particolare:
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
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l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
con riferimento alla gestione dei contratti di appalto, d’opera o somministrazione (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008):
verifica, con le modalità previste dalla normativa vigente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
rilascia l’informativa alla controparte circa i rischi specifici nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività oggetto del contratto mediante consegna di copia del PSC, nonché, ove previsto dalla normativa, predispone il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all’esecuzione del contratto;
assicura il pieno coinvolgimento dei lavoratori, tramite il loro rappresentante per la sicurezza, nella gestione del Servizio di Prevenzione, mettendo loro a disposizione tutta la documentazione aziendale al fine di avere tempestiva segnalazione delle criticità e individuare le conseguenti soluzioni;
favorire e promuovere la costante informazione e formazione interna ed esterna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure e attività di prevenzione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
16.4 Controllo.
Strade e Servizi Srlu, avvalendosi anche del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha attivato un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l’efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto, con riferimento a:
gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, ecc.) da parte delle competenti strutture;
adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalle normative interne e di legge;
attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione controlla costantemente il rispetto della normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, affinché sia garantito lo svolgimento del lavoro in piena sicurezza.
Qualora il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ravvisi delle irregolarità lo comunica tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, per le iniziative del caso.
91 16.5 Visita luoghi di lavoro.
Inoltre, tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.
Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visitano periodicamente i luoghi di lavoro, anche quelli ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici.
16.6 Condotta dei dipendenti.
Tutti i dipendenti sono tenuti a:
osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
segnalare immediatamente al responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
in ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/01.
17. SISTEMA DI CONTROLLI NELLE AREE SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE