• Non ci sono risultati.

STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE 1 Funzione

Il Modello e il “Codice Etico” devono essere rispettati da tutti i dipendenti, dai collaboratori a qualsiasi titolo e da coloro che agiscono in nome e per conto di Strade e Servizi Srlu.

In caso di violazione da parte degli amministratori, potrà essere revocato l’incarico o ridotto l’emolumento previsto, come di seguito specificato.

In caso di violazione da parte dei collaboratori o consulenti, potranno applicarsi i relativi rimedi contrattuali, come di seguito specificato.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell’azienda, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare

 il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

 la violazione delle misure di tutela di colui il quale segnali condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

 le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Strade e Servizi Srlu ha così adottato un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare la violazione – con condotta attiva e omissiva – tanto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili, quanto dei precetti contenuti nel Codice Etico.

Detto sistema si rivolge ai lavoratori dipendenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

108 Il presente “codice disciplinare”, col relativo regolamento sanzionatorio, viene affisso nella bacheca aziendale e si ispira ai seguenti principi.

23.2 Principi generali.

La violazione – mediante condotta attiva od omissiva – dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e dei precetti contenuti nel Codice Etico (di seguito la “Violazione”), da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l’applicazione di idonee sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la Violazione commessa e accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

In particolare, l’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento della propria attività, le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro.

L’art. 2106 c.c. prevede espressamente che l’inosservanza di dette disposizioni può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Pertanto, in caso di inosservanza, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari, la cui commissione comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

Tali sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in vigore che, nel caso di Strade e Servizi Srlu, è quello di riferimento per le imprese edili ed affini – Edile Industria.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), ove applicabili, per quanto riguarda sia l’esercizio di tale potere, sia le sanzioni irrogabili.

Per quanto concerne il licenziamento vengono osservate anche le disposizioni della L. n. 604/1966.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

a) il sistema disciplinare deve essere debitamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

b) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito (art. 7 L. n. 300/1970): la contestazione deve essere tempestiva e deve essere informato l’Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;

109 c) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità, rispetto alla gravità dell’infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. il richiamo verbale, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;

2. l’ammonizione scritta, per le violazioni del Modello o del Codice Etico più gravi di quelle che possono comportare un richiamo verbale e di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;

3. la multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione del lavoratore, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;

4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 3 10 giorni, applicabile nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;

5. il licenziamento senza preavviso, in caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico, con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi di una condotta tale da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto.

L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Il medesimo sistema sanzionatorio viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del whistleblowing.

Di conseguenza, l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L’accertamento dell’illecito disciplinare è obbligatorio.

23.3 Misure nei confronti dell’Amministratore Unico.

In caso di violazione da parte dell’Amministratore Unico, l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente informare il Sindaco della Società e i Soci per la convocazione senza indugio dell’Assemblea per le opportune deliberazioni, fermo restando i casi in cui vi sia l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria.

110 23.4 Misure nei confronti di altre categorie di personale.

In caso di violazione da parte dei quadri e degli impiegati della Società, l’ODV trasmette una dettagliata relazione all’Amministratore Unico.

L’ Amministratore Unico procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, attivando il procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall’ODV, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

23.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.

Ogni violazione posta in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di incarico professionale, o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione da parte dei collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, l’ODV trasmette una dettagliata relazione all’ Amministratore Unico.

L’ Amministratore Unico procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, perseguendo i rimedi contrattuali applicabili.

Qualora l’iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall’ODV, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

23.6 Informazioni all’ODV.

Le eventuali sanzioni disciplinari applicate al personale dipendente sono comunicate dall’ Amministratore Unico all’ODV.

Inoltre, l’Amministratore Unico comunica all’ODV le iniziative assunte verso collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a Strade e Servizi Srlu da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente.

24. CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO