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Il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5.1. Nel rispetto della disciplina vigente e delle prerogative a lui attribuite dalla legge, nonché in coerenza con le regole ed i principi di cui alla contrattazione collettiva applicabile, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, il Datore di Lavoro rispetterà quantomeno i seguenti requisiti:

a) che vengano adottate soluzioni tecniche e organizzative idonee a garantire elevati livelli di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro nell’ottica di consentire una gestione responsabile ed integrata del Sistema, fondata sul miglioramento continuo dei livelli di tutela, anche nelle dimensioni più trasversali del benessere organizzativo, della gestione e riduzione dei fenomeni legati allo stress e alla violenza contro il personale;

b) che venga adottata una metodologia di valutazione sistematica e continua dei rischi lavorativi e della rilevanza e significatività dell’impatto degli eventi indesiderati, al fine di eliminare/ridurre infortuni e malattie sul lavoro, anche attraverso l’analisi storica degli infortuni e degli eventi accidentali;

c) che siano individuate misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché gli stessi siano eliminati ovvero ridotti al minimo con conseguente limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;

d) che sia garantita una verifica periodica della coerenza del sistema di deleghe e poteri della Società con quanto previsto dall’art. 16 del Decreto 81 nonché con le previsioni di cui al Modello 231 in materia, anche mediante implementazione delle attività di vigilanza e monitoraggio da parte delle funzioni già oggetto di delega;

e) che siano definite adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;

f) che sia garantita la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

g) che sia programmata la prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;

h) che gli ambienti, le attrezzature, le macchine e gli impianti siano costantemente manutenuti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

i) che siano destinate adeguate risorse (umane, tecnologiche ed economiche) finalizzate a consentire l’effettiva realizzazione della presente Policy e degli obiettivi strategici ed operativi ad essa sottesi;

j) che il personale e i loro rappresentanti (e, in particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) siano consultati e coinvolti al fine di ottenere impegno nell’attuazione della Policy da parte di tutti gli attori del Sistema, definendo procedure e percorsi chiari e condivisi con tutti i soggetti coinvolti (RSPP, Medico Competente, ecc.);

k) che gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti siano resi noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema e ai Destinatari, con particolare riguardo ai dipendenti della Società nonché ai loro rappresentanti (e, in particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);

l) che sia assicurata la comprensibilità, l’attuazione ed il regolare aggiornamento della presente Policy e delle policy e procedure interne correlate;

m) che vengano organizzati incontri periodici (anche ai sensi dell’art. 35 del Decreto 81), almeno semestrali, tra il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare il corretto adempimento della normativa antiinfortunistica e di sicurezza. Di tali riunioni periodiche dovrà essere redatto apposito verbale da mettere a disposizione dell’OdV;

n) che il personale sottoposto a Sorveglianza Sanitaria sia periodicamente sottoposto a visite di controllo, ferme restando eventuali ulteriori visite richieste da specifiche contingenze;

o) che il Responsabile del SGSL riferisca periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi, al Datore di Lavoro e all’OdV circa lo stato di implementazione del SGSL.

5.2. In ogni caso, il Sistema dovrà prevedere la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

5.3. A tale proposito occorre considerare anche i seguenti profili:

a) le competenze e la formazione del personale;

b) l’organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;

c) l’acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall’azienda e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

e) le competenze e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;

f) l’efficiente gestione delle emergenze;

g) le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del Sistema.

5.4. Il sistema di flussi informativi dovrà consentire la circolazione delle informazioni all’interno della Società, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

5.5. Anche nel contesto del Modello 231, la Società dovrà predisporre un efficace ed efficiente sistema di controllo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali. Tale sistema di controllo dovrà prevedere un meccanismo di monitoraggio della sicurezza che si sviluppi su un duplice livello:

- il primo che dovrà coinvolgere tutti i soggetti che operano nell’ambito della struttura organizzativa della Società;

- il secondo, richiamato espressamente dalla normativa, che sarà svolto dall’OdV, cui deve essere assegnato il compito di verificare l’effettiva funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5.6. Al fine di consentire all’OdV di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, dovrà essere previsto l’obbligo di inviare all’OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (e, segnatamente, il verbale della riunione

periodica di cui all’art. 35 del Decreto 81 nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi).

5.7. I risultati del monitoraggio saranno considerati dall’OdV ai fini dell’eventuale formulazione al al Datore di Lavoro, ovvero alle funzioni aziendali competenti, di proposte di aggiornamento e/o integrazione del Sistema.

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