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POLICY PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO A.S. ROMA S.P.A. (LA SOCIETÀ ) In vigore dal 7 dicembre 2021

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(1)

POLICY

PERLASALUTEESICUREZZASULLAVORO DI

A.S.ROMAS.P.A.(LA“SOCIETÀ”)

In vigore dal 7 dicembre 2021

(2)

INDICE

1. Scopo della Policy ... 3

2. Ambito di applicazione... 3

3. Definizioni ... 3

4. Principi ... 4

5. Il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ... 5

6. Rapporti con il Modello 231 ... 8

7. Reporting e monitoraggio ... 8

8. Formazione ... 9

9. Diffusione e aggiornamento ... 9

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1. Scopo della Policy

1.1. Scopo della presente “Policy per la salute e sicurezza sul lavoro” (la “Policy”) è quello di individuare i principi e gli obiettivi della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ottica di garantire il benessere di tutti i Destinatari (come infra definiti), per tale intendendosi uno stato di soddisfazione fisica, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia, infortuni o d'infermità.

1.2. La Policy svolge inoltre un ruolo di guida nella definizione di programmi e azioni concrete finalizzati a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante individuazione dei principi di azione e degli obiettivi, nell’ottica di promuovere il benessere di tutti i Destinatari.

1.3. La Policy deve considerarsi parte integrante e sostanziale:

- del Modello 231 (come infra definito);

- del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (come infra definito) e del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (come infra definito).

2. Ambito di applicazione

2.1. La presente Policy si applica a tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i dirigenti, i funzionari, i consulenti e i fornitori, gli atleti ed il personale tesserato, lo staff tecnico e medico e chiunque altro presti la propria attività in favore della Società.

3. Definizioni

Nella presente Policy vengono usate le seguenti definizioni:

– per “Amministratore Delegato” si intende l’amministratore delegato corporate della Società;

– per “Datore di Lavoro” si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione della Società, così come individuato dall’art. 2 del Decreto 81 (come infra definito);

- per “Decreto 231” si intende il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

– per “Decreto 81” si intende il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- per “Linee Guida” si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

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- per

“Medico Competente” si intende il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Decreto 81 che collabori con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e nominato dallo stesso Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Decreto 81;

- per “Modello 231” si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231;

- per “OdV” si intende l’“organismo di vigilanza” nominato in seno alla Società ai sensi del Decreto 231 e del Modello;

- per “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” si intendono coloro i quali sono stati eletti o designati quali “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. secondo quanto previsto dal Decreto 81;

– per “RSPP” o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” si intende il soggetto designato dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (come infra definito);

– per “SGSL” o “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro” o “Sistema” si intende il sistema organizzativo aziendale complessivamente finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza individuati e coerenti con la disciplina normativa applicabile, le migliori prassi e gli standard internazionali;

- per “Sorveglianza Sanitaria” si intende l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

- per “SPPR” o “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi” si intende l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

4. Principi

4.1. La presente Policy individua i principi fondamentali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottati dalla Società.

4.2. La Società, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ispira in particolare ai seguenti principi fondamentali:

a) pieno rispetto della normativa, anche sovranazionale, nonché dela contrattazione collettiva applicabile, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) coerenza dell’azione con i principi internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ottica di allineare i modelli e le procedure interne della Società alle migliori prassi in materia;

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c) perseguimento e tutela della salute di tutti i Destinatari, come definita nel Decreto 81 ossia come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”;

d) definizione di obiettivi, e connesse attività programmatiche, in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzati al miglior perseguimento di un livello di salute e sicurezza coerente con le migliori prassi anche internazionali in materia;

e) identificazione delle specifiche attività da porre in essere per consentire il perseguimento degli obiettivi individuati in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante realizzazione delle previste attività programmatiche;

f) valutazione costante dell’adeguatezza e dell’efficacia delle attività programmatiche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

g) attività di monitoraggio e verifica delle concrete modalità attuative delle attività programmatiche, anche tramite individuazione di soggetti all’uopo incaricati dotati di poteri idonei a consentire il corretto svolgimento dei compiti di controllo e verifica agli stessi affidati, ivi inclusi autonomi poteri di iniziativa;

h) individuazione dell’OdV quale interlocutore principale dei soggetti incaricati delle attività di controllo e verifica e definizione di un efficace sistema di reporting che consenta un flusso informativo completo e tempestivo tra l’OdV e i predetti soggetti;

i) attività di monitoraggio sull’efficace attuazione dei principi contenuti nella presente Policy da parte delle competenti funzioni della Società anche mediante adozione di apposite policy e procedure finalizzate a dare concreta attuazione ai principi di cui sopra.

5. Il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5.1. Nel rispetto della disciplina vigente e delle prerogative a lui attribuite dalla legge, nonché in coerenza con le regole ed i principi di cui alla contrattazione collettiva applicabile, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, il Datore di Lavoro rispetterà quantomeno i seguenti requisiti:

a) che vengano adottate soluzioni tecniche e organizzative idonee a garantire elevati livelli di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro nell’ottica di consentire una gestione responsabile ed integrata del Sistema, fondata sul miglioramento continuo dei livelli di tutela, anche nelle dimensioni più trasversali del benessere organizzativo, della gestione e riduzione dei fenomeni legati allo stress e alla violenza contro il personale;

b) che venga adottata una metodologia di valutazione sistematica e continua dei rischi lavorativi e della rilevanza e significatività dell’impatto degli eventi indesiderati, al fine di eliminare/ridurre infortuni e malattie sul lavoro, anche attraverso l’analisi storica degli infortuni e degli eventi accidentali;

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c) che siano individuate misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché gli stessi siano eliminati ovvero ridotti al minimo con conseguente limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;

d) che sia garantita una verifica periodica della coerenza del sistema di deleghe e poteri della Società con quanto previsto dall’art. 16 del Decreto 81 nonché con le previsioni di cui al Modello 231 in materia, anche mediante implementazione delle attività di vigilanza e monitoraggio da parte delle funzioni già oggetto di delega;

e) che siano definite adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;

f) che sia garantita la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

g) che sia programmata la prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;

h) che gli ambienti, le attrezzature, le macchine e gli impianti siano costantemente manutenuti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

i) che siano destinate adeguate risorse (umane, tecnologiche ed economiche) finalizzate a consentire l’effettiva realizzazione della presente Policy e degli obiettivi strategici ed operativi ad essa sottesi;

j) che il personale e i loro rappresentanti (e, in particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) siano consultati e coinvolti al fine di ottenere impegno nell’attuazione della Policy da parte di tutti gli attori del Sistema, definendo procedure e percorsi chiari e condivisi con tutti i soggetti coinvolti (RSPP, Medico Competente, ecc.);

k) che gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti siano resi noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema e ai Destinatari, con particolare riguardo ai dipendenti della Società nonché ai loro rappresentanti (e, in particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);

l) che sia assicurata la comprensibilità, l’attuazione ed il regolare aggiornamento della presente Policy e delle policy e procedure interne correlate;

m) che vengano organizzati incontri periodici (anche ai sensi dell’art. 35 del Decreto 81), almeno semestrali, tra il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare il corretto adempimento della normativa antiinfortunistica e di sicurezza. Di tali riunioni periodiche dovrà essere redatto apposito verbale da mettere a disposizione dell’OdV;

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n) che il personale sottoposto a Sorveglianza Sanitaria sia periodicamente sottoposto a visite di controllo, ferme restando eventuali ulteriori visite richieste da specifiche contingenze;

o) che il Responsabile del SGSL riferisca periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi, al Datore di Lavoro e all’OdV circa lo stato di implementazione del SGSL.

5.2. In ogni caso, il Sistema dovrà prevedere la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

5.3. A tale proposito occorre considerare anche i seguenti profili:

a) le competenze e la formazione del personale;

b) l’organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;

c) l’acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall’azienda e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

e) le competenze e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;

f) l’efficiente gestione delle emergenze;

g) le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del Sistema.

5.4. Il sistema di flussi informativi dovrà consentire la circolazione delle informazioni all’interno della Società, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

5.5. Anche nel contesto del Modello 231, la Società dovrà predisporre un efficace ed efficiente sistema di controllo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali. Tale sistema di controllo dovrà prevedere un meccanismo di monitoraggio della sicurezza che si sviluppi su un duplice livello:

- il primo che dovrà coinvolgere tutti i soggetti che operano nell’ambito della struttura organizzativa della Società;

- il secondo, richiamato espressamente dalla normativa, che sarà svolto dall’OdV, cui deve essere assegnato il compito di verificare l’effettiva funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5.6. Al fine di consentire all’OdV di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, dovrà essere previsto l’obbligo di inviare all’OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (e, segnatamente, il verbale della riunione

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periodica di cui all’art. 35 del Decreto 81 nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi).

5.7. I risultati del monitoraggio saranno considerati dall’OdV ai fini dell’eventuale formulazione al al Datore di Lavoro, ovvero alle funzioni aziendali competenti, di proposte di aggiornamento e/o integrazione del Sistema.

6. Rapporti con il Modello 231

6.1. Una volta individuati i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sarà necessario predisporre appositi protocolli di controllo finalizzati ad eliminare ovvero a ridurre i rischi a livello accettabile.

6.2. In particolare la Società dovrà predisporre almeno i seguenti protocolli:

a) il sistema organizzativo;

b) la gestione operativa, il sistema di monitoraggio della sicurezza, c) il codice etico;

d) la comunicazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) il sistema disciplinare.

6.3. Il contenuto e gli specifici aspetti caratterizzanti ciascuno dei predetti protocolli saranno sviluppati e contenuti nel Modello 231.

7. Reporting e monitoraggio

7.1. Ciascun Destinatario potrà e dovrà segnalare eventuali violazioni della presente Policy al Dipartimento Legal & Compliance della Società, anche tramite e-mail. Il Dipartimento Legal

& Compliance della Società assicura in ogni caso la riservatezza della segnalazione, salvo che la rivelazione dell’identità del segnalante sia richiesta secondo le disposizioni di legge o in base alle policies applicabili o per procedimenti disciplinari di particolare rilevanza.

7.2. La Società non tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato violazioni; ogni violazione del divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti sarà punita secondo le disposizioni disciplinari vigenti (ai sensi della normativa di legge e della contrattazione collettiva applicabile). Ciascun Destinatario potrà inoltre contattare il Dipartimento Legal & Compliance della Società al fine di ottenere chiarimenti con riferimento alla presente Policy.

7.3. La Società verifica periodicamente l’effettiva attuazione della presente Policy, anche attraverso la valutazione delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo.

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8. Formazione

8.1. La Società organizza, oltre agli interventi di formazione condotti ai sensi del Modello 231, una specifica attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 81, della presente Policy e, in generale, del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.

8.2. Tale attività di formazione, che potrà prevedere anche il coinvolgimento di professionisti esterni alla Società, dovrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari.

9. Diffusione e aggiornamento

9.1. La Presente Policy è comunicata a tutti i Destinatari, anche mediante apposite e specifiche sessioni formative, ed è resa disponibile sul sito intranet aziendale.

9.2. La presente Policy verrà valutata ai fini dell’aggiornamento almeno una volta ogni due anni, anche alla luce delle evidenze emerse dall’attività di reporting e monitoraggio di cui sopra.

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