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3. MATERIALI E METODI

4.3 L’adattamento della governance

4.3.2 Sistema di governance (GS)

GS, ai sensi di Ostrom (2009), è il sottosistema che descrive il sistema di governance.

Si studia analizzando le regole che la Comunità si è data riguardo il proprio ruolo, i propri principi, la gestione delle proprie risorse, il funzionamento della propria collettività.

Per fare ciò non ci si è serviti delle opinioni di Regolieri o di ex-amministratori come per i sottosistemi RS, A e RU. Bensì dell’analisi di passate ed attuali norme inerenti la Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Tali norme regolano le seguenti variabili inserite nel modello di SES utilizzato per il presente caso studio:

GS4 – Diritti di proprietà

GS5 – Regole tecnico-operative GS6 – Regole di scelta collettiva GS7 – Regole costituzionali

Tutte e quattro le variabili hanno subito un radicale mutamento dal 1945 ad oggi (Tabella. 13). Il cambiamento, ad eccezione della variabile GS5, non è stato graduale ma istantaneo.

Gli eventi che hanno scosso il sistema di governance sono la Legge Provinciale n.12 del 28 ottobre 1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez” ed il conseguente Statuto delle Regole di Spinale e Manez emanato nel 1964.

Tabella. 13. Principali cambiamenti dal dopoguerra ad oggi nel sistema di governance della Comunità delle Regole di Spinale e Manez. Tra parentesi l’anno in cui è avvenuto.

Dopoguerra Oggi

Definizione

GS4

Proprietà demaniale assoggetta ad uso civico

Proprietà collettiva chiusa (1960)

Struttura

GS4

Distinzione in

amministrazione, bilancio e titolari tra Regola di Spinale e Regola di Manez

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Caratteristiche dei beni

GS4

Indivisibili Indivisibili, inalienabili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione (1960)

Amministratori

GS6

Tre commissari di nomina prefettizia

25 Regolieri formanti l’Assemblea Generale, eletti dai Regolieri (1961)

Titolari del diritto

GS7

Tutti i residenti Solo i Regolieri (1964)

Rendite nette

GS7

Suddivise tra i Comuni Proprietà delle Regole, con devoluzione di un

contributo ai Comuni (1977)

FONTE: Elaborazione personale

GS4 - Diritti di proprietà

Innanzitutto nel 1960 mutò la struttura della proprietà collettiva. La Regola di Spinale e la Regola di Manez vennero riunite nella Comunità delle Regole di Spinale e Manez. Tale unificazione comportò l’abolizione nella distinzione di amministrazione, bilancio e titolari tra le due Regole.

Al già presente principio di indivisibilità dei propri beni, si aggiunse il principio di inalienabilità e di vincolo in perpetuo alla destinazione originaria.

Nel 1960 le Regole passarono da proprietà demaniale assoggettata all’uso civico a proprietà collettiva chiusa. Dopo anni di dominio statale il ruolo della Comunità divenne chiaro: conservazione, manutenzione, miglioramento, gestione della proprietà e soddisfacimento dei diritti di godimento dei Regolieri.

La proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez fu individuata nelle popolazioni di Ragoli, Montagne e Preore e non più nei Comuni di Ragoli e Montagne.

Con la riforma dello Statuto avvenuta nel 1977, la Comunità si impegnò a destinare un contributo ai tre Comuni e non più le intere rendite nette. La modifica fu sostanziale perché restituì alle Regole la piena disponibilità delle rendite del suo patrimonio.

GS5 - Regole tecnico – operative

La variabile non ha subito un mutamento repentino, ma graduale. I Regolamenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione delle foreste, del pascolo e delle infrastrutture sono mutati

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di pari passo al mutamento delle condizioni sociali, economiche ed ambientali della popolazione nonché alle richieste d’uso dei Regolieri. Numerosi esempi specifici sono riportati negli approfondimenti ‘Risorsa forestale’, ‘Risorsa immobiliare’ e ‘Risorsa pascoliva’.

GS6 – Regole di scelta collettiva

Le regole di scelta collettiva subirono alcuni mutamenti tra il 1945 ed il 1960. Finché nel periodo compreso tra quest’ ultimo anno e il 1964 ci fu il sostanziale capovolgimento che ha interessato gli organi amministrativi delle Regole di Spinale e Manez.

Nel 1945 la Comunità era amministrata dal “Collegio dei Commissari frazionali di Ragoli, Preore e Montagne”. Questo era formato dal Commissario di Ragoli, dal Commissario di Preore e dal Commissario di Montagne. Tutti e tre di nomina prefettizia.

Nel 1948 i Commissari vennero incaricati con libere elezioni.

Nel 1952 l’amministrazione passò ad un Comitato di amministrazione, composto da sei persone, che durò fino alla legge del 1960.

Nel 1961, mediante libere elezioni venne ripristinata l’Assemblea Generale. Quest’ultima creò nel 1964 lo Statuto regolante tra l’atro organi, funzioni, norme e procedimenti in campo amministrativo. La regolamentazione così stabilita è tuttora vigente. La svolta fu epocale perché permise ai Regolieri di amministrare autonomamente la Comunità. Comuni, Commissari e Potestà persero il proprio ruolo decisionale. Si recuperò l’indipendenza gestionale persa nel 1789.

GS7 – Regole costituzionali

Anche le regole costituzionali subirono il cambiamento maggiore tra il 1960 e il 1964.

In questo periodo i titolari del diritto, o Regolieri, furono individuati in tutti i cittadini oriundi; con l’aggiunta dei Forestieri dopo un periodo minimo di residenza di dieci anni. Tale scelta mise una volta per tutte fine ai ricorsi di rivendicazione che caratterizzarono i precedenti due secoli. Chi per più tempo e chi per meno, chi con più diritti e chi con meno, tutte le famiglie dei tre paesi nel corso dell’attività delle Regole fino al 1960 avevano avuto modo di parteciparvi. Nel segno della democrazia si decise di attribuire a tutti stessi diritti, indifferentemente dal paese di residenza. All’epoca l’uniformità generò certamente qualche malumore, ma si rivelò poi essere

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la soluzione migliore in quanto ha permesso di avere oggi Regolieri ben individuabili, pari diritti e assenza di campanilismo.

Nel 1977 lo Statuto cambiò: i Forestieri, per accedere alle Regole, necessitarono di 30 anni di residenza anziché 10 anni. L’aumento del periodo di dimora avvenne per blindare l’accesso alle Regole di modo da avere Regolieri fortemente legati alla Comunità, come da tradizione.

Inoltre, in una storia Regoliera rigorosamente maschilista, si introdusse la parità dei sessi, concedendo anche alle donne nubili di reggere Fuoco a sé stante, dopo i 25 anni di età. Questa fu una novità assoluta. La nuova democrazia ed il principio della parità dei sessi provocò un cambiamento impensabile fino a pochi anni prima. Nuovamente si dimostrò l’apertura delle Regole al progresso, in questo caso sociale.

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