SEZIONE II - IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI
3. SISTEMA DISCIPLINARE
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.
L’art. 6, comma 2 del decreto in questione, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire all’interno dei Modelli predisposti dall’impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.
Si è dunque proceduto ad un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica ed i principi e le esigenze del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/01, come di seguito si è a rappresentare.
Destinatari e definizioni
Sono tenuti all’osservanza del Modello e del Codice Etico e sono, quindi, destinatari del presente sistema disciplinare: i soggetti che nell’ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (i cc.dd. soggetti apicali); le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, ossia i dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti nonché i soggetti utilizzati da AMG Gas S.r.l. nell’ambito di somministrazione di lavoro, appalto di servizi e i lavoratori a domicilio (i cc.dd. Lavoratori Subordinati); i sindaci; i collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi quelli a progetto e a programma, i soggetti titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché i lavoratori autonomi di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile (Lavoratori Autonomi), che collaborino con AMG Gas S.r.l. ed, in generale, i consulenti esterni, i partners commerciali (imprese individuali e/o Società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società
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gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4, 20 e 29 del decreto legislativo n. 276/2003.
Condizioni
Il sistema disciplinare opera nei confronti di tutti i destinatari sopra meglio individuati, ogni qual volta siano accertate azioni non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico, a prescindere dall’instaurazione o meno e dall’esito di un eventuale procedimento amministrativo e/o penale a carico dell’autore della violazione.
Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:
a) la violazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello;
c) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nella Parte Speciale del Modello;
d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
e) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure ed all’organismo di vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello
f) la violazione delle misure poste a tutela del segnalante e l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, comma 2.bis, lett. d), D.Lgs. 231/01).
È sempre riconosciuto alla Società il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello medesimo.
Apparato sanzionatorio
Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di impiegati e quadri
Le violazioni commesse da impiegati e quadri dipendenti della Società, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all’applicazione di misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, potranno comportare l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro:
(a) il rimprovero scritto;
(b) la multa;
(c) la sospensione;
(d) il licenziamento con o senza preavviso.
Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono saranno adottate in caso di mancanze che, in considerazione delle circostanze specifiche che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile una diversa sanzione.
La sanzione di cui alla lettera (d) invece potrà essere adottata nei confronti dei dipendenti colpevoli di mancanze che siano così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto, oppure, in caso di recidiva di mancanze comportanti l’adozione di sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), nei modi e con i tempi previsti dal Contratto Collettivo applicabile, oppure, qualora la finalità della condotta sia quella di assicurare un vantaggio personale, indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro. In ossequio al principio del contraddittorio, sarà inoltre sempre assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato: una volta formulata - in forma tempestiva e specifica - la contestazione dell’addebito, l’interessato avrà sempre la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.
Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di dirigenti.
Le violazioni commesse dai dirigenti della Società, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all’applicazione di misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, potranno determinare, alle condizioni di cui al punto 2.2, l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio di cui al punto precedente, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.
Sospensione cautelare
L’accertamento delle violazioni di cui al punto 3.3.2, nonché l’accertamento dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’Organo competente circa le violazioni commesse da sottoposti, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, alle condizioni di cui al punto 3.2, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto dell’art. 2103 codice civile.
Sanzioni nei confronti degli Amministratori
La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte degli amministratori è sanzionata, a seconda della gravità dell’infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
(a) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
(b) la revoca delle deleghe all’amministratore;
(c) la decurtazione degli emolumenti all’amministratore senza deleghe;
36 all’art. 2383 c.c. (ossia la revoca).
In particolare, si prevede che:
il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la revoca delle deleghe (con la conseguente decurtazione degli emolumenti), nei confronti dell’Amministratore delegato che:
= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l’integrità del patrimonio;
= adotti, nell’espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello e nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la decurtazione degli emolumenti, nei confronti dell’Amministratore senza deleghe che:
= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l’integrità del patrimonio;
= adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
l’Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all’art. 2383 c.c. nei confronti dell’amministratore che:
= nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, ex art. 2393 c.c., l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Ove l’Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.
Sanzioni disciplinari nei confronti dei Sindaci
La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello o dal Codice etico da parte dei sindaci è sanzionata, a seconda della gravità dell’infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
(a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
(b) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
(c) la convocazione dell’Assemblea per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2400 c.c. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il sindaco stesso.
In particolare, si prevede che:
il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o sospenda dalla carica (per un periodo compreso tra un mese e sei mesi) il sindaco che:
= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l’integrità del patrimonio;
= adotti, nell’espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
l’Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all’art. 2400 c.c. nei confronti del sindaco che:
= nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, ex art. 2407 comma 3 c.c., l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.
Sanzioni nei confronti dei Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali I contratti stipulati da AMG Gas S.r.l. con i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello adottato da AMG Gas S.r.l. ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, e dell’obbligo di attenervisi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all’estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo ad AMG Gas S.r.l.
I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all’inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto di AMG Gas S.r.l. di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Adozione di Clausole di Salvaguardia in ambito contrattuale per i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali
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esterni e partners commerciali, saranno inserite specifiche clausole che impegnino tali soggetti ad informare i propri dipendenti, utilizzati da AMG Gas S.r.l. o che svolgano la loro prestazione presso o in favore di quest’ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità amministrativa di AMG Gas S.r.l., dell’esistenza del Codice Etico e dei Protocolli di AMG Gas S.r.l. e dell’obbligo di attenersi a questi. AMG Gas S.r.l. provvederà, inoltre, a prevedere sanzioni specifiche ed efficaci nel caso di violazione del Codice Etico e dei predetti Protocolli da parte di questi ultimi, nonché di inserire specifiche clausole di recesso e/o clausole risolutive espresse connesse con tale adempimento di informazione. Nei contratti di somministrazione di manodopera sarà, altresì, espressamente prevista a carico dell’Agenzia per il lavoro, oltre alle clausole di cui sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti somministrati nel caso d’inadempimento.
Compiti delle funzioni aziendali
È compito della Funzione aziendale che si avvale dei soggetti di cui al paragrafo 3.3.7 e che è comunque designata responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, annotare le informazioni ritenute opportune al fine di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi soggetti. Nell’ipotesi in cui l’Organismo di Vigilanza ne faccia richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione del medesimo, al fine di consentire lo svolgimento dei suoi compiti.
Organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
A seguito della segnalazione da parte dell’O.d.V. di violazioni al Modello, così come previsto al punto 2.2., l’Amministratore Delegato di AMG GAS S.r.l. apre il procedimento disciplinare e lo istruisce, secondo le usuali modalità già previste per legge.
L’Amministratore Delegato della Società è altresì competente dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Qualora il procedimento disciplinare riguardi l’Amministratore Delegato ovvero un altro membro del consiglio d’Amministrazione o un sindaco, i poteri di gestione del procedimento, nonché sanzionatori sono in capo all’intero C.d.A. (con esclusione del soggetto interessato) ovvero all’Assemblea, a seconda dei casi.