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SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. La funzione e i principi generali del sistema disciplinare

Il Decreto prevede, quale condizione per un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in funzione esimente della responsabilità amministrativa da reato, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. La Fondazione, pertanto, ha inteso adottare un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione dei principi, delle regole e delle misure previste dal Modello, dall’Organismo di Vigilanza, dal Codice Etico, nonché dalla normativa vigente.

L’applicazione del sistema disciplinare previsto nella presente sezione è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del procedimento eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dall’eventuale illecito che le stesse possano integrare.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate in presenza delle seguenti condotte:

 violazione – anche mediante condotta omissiva - delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito di eventuali procedimenti penali e di procedimenti innanzi al giudice del lavoro;

 la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

 l’agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;

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 la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione concernente l’attuazione del Modello;

 l’ostacolo all’attività di vigilanza dell’OdV;

 l’impedimento dell’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all’attuazione del Modello;

 la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Costituiscono parimenti violazione del Modello:

 qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Modello o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Modello stesso;

 il comportamento di chi volesse accusare altri Dipendenti di violazione dello stesso con la consapevolezza che in realtà non sussistono.

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma II, c.c., di cui il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante, unitamente al Codice Etico (allegato 2), cui si fa rinvio.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello da parte dei Dipendenti costituisce, pertanto, illecito disciplinare, da cui deriva l’applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art.

2106 c.c..

L’intero Modello è reso accessibile ai Dipendenti attraverso la sua pubblicazione nella rete intranet della Fondazione.

Il Modello è inoltre pubblicato mediante affissione di copia cartacea in luogo accessibile a tutti i Dipendenti ai sensi dell’art. 7 della L.300/70 (“Statuto dei Lavoratori”).

In ogni caso, le sanzioni disciplinari dovranno essere irrogate ai Dipendenti nel rispetto complessivo dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, per quanto riguarda le sanzioni applicabili, la forma di esercizio del potere disciplinare, le garanzie e le tutele riconosciute al lavoratore, con particolare riferimento:

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 al principio di proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione compiuta, ai sensi dell’art. 2106 c.c.;

 al diritto alla difesa del lavoratore, che impedisce l’irrogazione di una sanzione in assenza della preventiva contestazione dell’infrazione cui essa si riferisce e impone al datore di lavoro di sentire il lavoratore in sua difesa;

 all’impossibilità di prendere in considerazione, ai fini della comminazione e/o graduazione della sanzione, le infrazioni commesse in precedenza dal lavoratore, trascorsi due anni dall’applicazione della relativa sanzione.

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in base ai seguenti criteri generali:

a) elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) potenzialità del danno derivante alla Fondazione e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;

d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell’ultimo biennio;

f) eventuale condivisione di responsabilità con altri Destinatari o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni al presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere informazione dei procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

L’Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione ed alle funzioni competenti la notizia di ogni violazione del Modello e, di concerto con la Funzione Risorse Umane, monitora l’applicazione delle sanzioni disciplinari e verifica l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Modello.

35 4.2. Le misure nei confronti di Dipendenti privi della qualifica dirigenziale

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti della Fondazione privi della qualifica dirigenziale rientrano tra quelle previste dalle norme pattizie di cui al vigente “Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei Dipendenti degli Enti Previdenziali Privati (di seguito, per brevità “CCNL”), a cui si rimanda, e verranno applicate, tenendo conto della gravità del fatto, secondo i principi contenuti nel precedente paragrafo 4.1:

1) Rimprovero verbale, per le violazioni di lieve entità;

2) Rimprovero scritto, per violazioni di moderata entità nonché nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;

4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) Licenziamento disciplinare, con preavviso o senza preavviso.

Quando sia richiesto dalla natura della violazione e dalla modalità relative alla sua commissione oppure dalla necessità di accertamenti conseguenti alla medesima, la Fondazione - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - potrà disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario.

4.3. Le misure nei confronti dei Dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti della Fondazione di quanto previsto nel Modello e l’obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

Nel caso di violazioni del Modello da parte dei Dirigenti della Fondazione, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure, in conformità a quanto previsto dal vigente MODELLO e Contratto Collettivo Nazionale di riferimento (il “CCNL Dirigenti”) e nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 4.1:

 in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Fondazione;

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 in caso di grave violazione – o ripetute violazioni – di una o più prescrizioni del Modello, tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

 laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Il sistema disciplinare è applicabile dalla Fondazione ai dirigenti a prescindere dall’instaurazione o meno e dall’esito di un’eventuale indagine o processo penale.

4.4. Le misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di illeciti commessi da Amministratori o da Sindaci della Fondazione, l’Organismo di Vigilanza informerà l’Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale della stessa affinché provvedano ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, revoca per giusta causa, ecc.).

Qualora la violazione sia commessa dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso (ad es.

mediante una delibera del CdA stesso), l’Organismo di Vigilanza, senza indugio, effettua la segnalazione al Collegio Sindacale, che potrà assumere gli opportuni provvedimenti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.5. Le misure nei confronti dei Terzi Destinatari

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Fondazione, quali Collaboratori, Partners, Consulenti o Fornitori, ecc., (soggetti “esterni” o “terzi”o “terzi Destinatari”) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, configurando un illecito disciplinare, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale

37 ovvero il recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

A tal fine, i contratti stipulati dalla Fondazione con i soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell’esistenza del Codice Etico e del Modello e dell’obbligo di attenersi a questi. I suddetti contratti devono altresì contenere una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all’inadempimento di tali obbligazioni (si veda il paragrafo che segue), fermo restando il diritto della Fondazione di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

È compito della funzione aziendale che si avvale dei soggetti Terzi e che è comunque designata responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, annotare ogni dato ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi soggetti.

L’Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

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