• Non ci sono risultati.

La società in accomandita semplice

Nel documento La prestazione d'opera nelle società (pagine 37-40)

Parte II: Disciplina del codice civile

4. La società in accomandita semplice

Tra le società di persone quella che desta maggior interesse è senz'altro la società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313 – 2324 c.c.

Tale società, infatti, oltre ad essere molto importante sotto il profilo economico, vista la sua notevole diffusione, rappresenta il tipo di società che, nonostante non abbia subito mutamenti di disciplina nel corso degli anni, ha creato e crea tuttora i maggiori problemi interpretativi.

Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, nell'accomandita semplice l'art. 2313, I comma afferma che: “I soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”.

Tale distinzione tra i soci è fondamentale, il capitale sociale, infatti, è generalmente formato dai conferimenti dei soli soci accomandanti, i quali compaiono come unici sottoscrittori dello stesso, anche se non si può escludere a priori un conferimento anche da parte dei soci accomandatari, come desumibile dagli artt. 2295, n. 6 e 2319 c.c..

I soci accomandatari, comunque, sono coloro che hanno poteri gestori della società e per lo più non apportano capitale sociale41.

Il socio d'opera nell'accomandita semplice, dunque, va individuato

40 FACCHIN N., in Commentario delle società, op. cit., p. 154 e ss.

41 RIVOLTA G. C., In tema di società in accomandita semplice, in Giurisprudenza Commerciale, n. 2, 2003

nel socio accomandatario, al quale spesso l'atto costitutivo riconosce anche un emolumento o un compenso per il lavoro prestato.

In questa sede, pertanto, occorre soffermarsi sulla disciplina riservata al socio accomandatario nel rapporto tra questi e la società.

In particolare, ci si deve domandare quali siano le sorti del socio accomandatario al momento dello scioglimento della società ovvero nell'ipotesi di recesso o esclusione dello stesso, laddove tale socio non abbia effettuato conferimenti nel capitale sociale.

Per dare una risposta a tale domanda, appare utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che con sent. 18 ottobre 1985, n. 5126 ha affermato che “la partecipazione ad una società

di persone in qualità di socio d'opera, senza cioè conferimento di beni e con un apporto di attività di lavoro, implica non soltanto il diritto alla distribuzione degli utili, ma anche il diritto, in caso di scioglimento del rapporto sociale, ad una liquidazione della quota proporzionata alla partecipazione ai guadagni, in relazione agli incrementi patrimoniali conseguiti dalla società”.

Occorre, dunque, chiedersi quale sia l'entità di partecipazione del socio accomandatario agli utili della società.

Tale problema può essere risolto dall'autonomia contrattuale delle parti, i soci in altri termini possono stabilire nell'atto costitutivo quale debba essere la quota di utili spettante al socio d'opera, salvo il divieto del patto leonino.

Nel caso in cui il contratto d'opera non preveda alcunchè sul punto, e non si raggiunga un accordo fra le parti, si potrà ricorrere alla disposizione di cui all'art. 2263, II comma c.c. e, dunque, la quota spettante al socio che abbia conferito la propria opera sarà determinata, anche in questo caso, dal giudice secondo equità.

Come si accennava più sopra, il socio accomandatario è colui che svolge un'attività gestoria all'interno della società, e spesso nell'atto

costitutivo è previsto un corrispettivo per tale prestazione.

In presenza di una siffatta previsione, tuttavia, non si può ritenere che il socio accomandatario non abbia per ciò solo diritto alla partecipazione agli utili.

Occorre, infatti, in ogni caso valutare ai sensi degli art. 1362 e ss. c.c. l'accordo in tal senso tra i soci e, laddove si dovesse ricadere nel divieto del patto leonino, si dovrebbe nuovamente ritenere che la decisione debba essere rimessa al giudice secondo equità.

Un altro aspetto di particolare rilievo nella disciplina del socio d'opera accomandatario nella società in accomandita semplice, concerne la possibilità che lo stesso partecipi alle decisioni sociali.

A tal fine si deve valutare se il conferimento d'opera possa essere computato nel calcolo delle maggioranze in rapporto al capitale sociale.

Sul punto la dottrina è divisa.

Da un lato, vi è chi sostiene che non vi è alcun ostacolo al computo di tale conferimento ai fini delle maggioranze, poiché lo stesso è sempre da imputare al capitale sociale (in questo senso ad esempio il Di Sabato).

Dall'altro lato, vi è chi sostiene che in realtà le decisioni gestorie sarebbero sempre e solo assunte dai soci accomandatari, con esclusione dei soci accomandanti.

Il lavoro dei soci nelle società in accomandita semplice, in ogni caso, non si esaurisce con il conferimento d'opera, che tipicamente viene effettuato dai soci accomandatari.

Ai sensi dell'art. 2320, II comma c.c., prima parte, infatti, i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori.

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, in relazione a tale previsione, il socio accomandante può anche assumere il ruolo di dirigente.

Allo stesso, tuttavia, non potrà mai essere attribuita la funzione di institore, atteso l'ampio potere amministrativo derivante dalla procura institoria.42

In ogni caso, il rapporto di lavoro subordinato che in tal modo si instaura tra il socio accomandante e la società, va tenuto pur sempre distinto dalla posizione di socio dello stesso.

Secondo la tesi maggioritaria, infatti, la prestazione che il socio accomandante esegue uti socii, consiste sempre esclusivamente in un apporto di capitale.

Tale limitazione del conferimento del socio accomandante al solo apporto di capitale è prevista in Francia.

La legge 24/6/1966 sulle società commerciali francesi, infatti, prevede espressamente che il socio accomandante non possa conferire nella società la propria opera.

Tale previsione della legislazione francese è stata variamente interpretata.

Secondo alcuni, infatti, tale divieto si spiega con l'impossibilità che il conferimento d'industria possa partecipare alle perdite43.

Secondo altri, tale divieto deriverebbe dalla circostanza che il socio accomandante non può lavorare nella società nella sua qualità di socio, ma soltanto in base ad un titolo diverso44.

Nel documento La prestazione d'opera nelle società (pagine 37-40)