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1. I L PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI MINISTERI

1.4. Le società di diritto singolare

In sede di revisione straordinaria, una serie di società è stata dichiarata di “diritto singolare”. Si tratta di partecipazioni detenute dal MEF (ANAS s.p.a., la ex CONI Servizi s.p.a., CONSAP s.p.a.; CONSIP s.p.a.; EUR s.p.a.; Equitalia Giustizia s.p.a.82; GSE s.p.a.83; INVIMIT s.p.a.; INVITALIA s.p.a.84; Istituto luce-Cinecittà s.r.l.; RAM s.p.a.; SOGIN s.p.a.; SOGEI s.p.a.; SOGESID s.p.a.), dal MISE (CFI - Cooperazione Finanza Impresa e So.Fi.coop società finanza cooperazione), dal MIBACT (ALES s.p.a.) e dal Ministero della difesa (DIFESA servizi s.p.a.).

In occasione della prima revisione periodica si è aggiunta la società SGA s.p.a. (poi AMCO s.p.a.), controllata dal MEF (esclusa dalle norme del TUSP in aderenza all’art 26, comma 12-bis), mentre non risultano più indicate la società INVITALIA s.p.a. (in quanto inclusa fra le “quotate”) e ANAS s.p.a. (ceduta a Ferrovie dello Stato s.p.a.)85. STM holding NV, invece, anch’essa partecipata dal MEF, unitamente allo Stato francese, risulta regolata dal diritto olandese.

Sostanzialmente il medesimo quadro risulta dall’analisi dei provvedimenti di revisione periodica di fine 2019 (per il MEF, articolato in tre distinti atti, adottati, rispettivamente, dal Dipartimento del Tesoro, Direzioni IV e VII, e dal Dipartimento delle finanze), salvo

successivo paragrafo 3, in cui viene ribadito che “la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate””).

82 Cfr. art. 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. La norma, anche dopo il trasferimento delle azioni della società Equitalia Giustizia s.p.a. al Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 11, lett. b), del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e dPCM 28 giugno 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 7 luglio 2017), attribuisce al primo “un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo”, in deroga alla norma civilistica che attribuisce il potere di nomina all’assemblea (ovvero ai soci).

83 A cui vanno aggiunte le indirette, controllate da GSE s.p.a., Acquirente unico s.p.a. e Gestore dei mercati energetici s.p.a.

84 La ridetta società è stata indicata come tale in sede di revisione straordinaria, mentre, in occasione della prima revisione periodica, la parte della scheda in argomento (come accaduto per le altre società quotate o in fase di quotazione) non risulta compilata.

85 Equitalia Giustizia s.p.a. è dichiarata tale nella scheda allegata alla revisione straordinaria, non nella ordinaria; al contrario IPZS s.p.a. è considerata tale nelle due revisioni periodiche 2018 e 2019.

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aggiungere, alle società indicate in precedenza, Arexpo s.p.a., SOSE s.p.a., Buonitalia s.p.a. (oltre a Sport e salute s.p.a., costituita a fine 201886).

In proposito, l’art. 1, comma 4, del TUSP, prevede che “restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.

Anche in questo caso, alcuni piani di revisione adottati dai Ministeri non hanno previsto azioni di razionalizzazione per la categoria di società in parola87.

Nello specifico, per esempio, per quanto concerne le società cooperative “CFI - Cooperazione Finanza Impresa” e “So.Fi.coop Società Finanza Cooperazione” (decreto n. 22168/2017), il socio MISE ha precisato che, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, non sono state inserite nei piani di razionalizzazione le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (c.d. “legge Marcora”), in quanto strumenti attuativi di scelte di politica economica adottate con legge88.

Riprendendo quanto esposto in materia di società quotate, queste Sezioni riunite ritengono che l’ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione, debba considerare anche le partecipazioni in società di diritto singolare. In modo analogo all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche il precedente comma 4, nell’affermare che restano ferme le

86 L’art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (riguardante la precedente società CONI servizi s.p.a.), pur avendo attribuito tutte le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, il cui presidente “è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti” e “svolge le funzioni di amministratore delegato”. Anche gli altri componenti sono nominati non dal socio, ma “dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”. Inoltre, mentre il presidente del collegio sindacale è designato dal MEF socio, gli altri componenti sono nominato “dall'autorità di Governo competente in materia di sport”. Infine, per l'amministrazione della gestione separata deputata al finanziamento delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, etc., “il consiglio di amministrazione della Sport e salute s.p.a. è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto”.

87 Le schede di dettaglio, inserite nel “Portale partecipazioni” del MEF, riportano il pertinente riferimento normativo alla base della qualificazione in termini di “società di diritto singolare”.

88 In proposito, ha specificato che l’art. 17, comma 2, della suddetta legge, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto la partecipazione del MISE al capitale sociale di società finanziarie aventi la funzione di salvaguardare e incrementare l’occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperative. Con successivo d.m. 4 aprile 2001 sono state stabilite le specifiche modalità di partecipazione del Ministero, che, in conformità, ha sottoscritto, con successivi provvedimenti, “azioni di sovvenzione” emesse dalle società CFI s.c.p.a. e So.fi.coop s.c.p.a. Il Ministero partecipa, pertanto, al capitale di queste ultime nella qualità di “socio sovventore” (i voti attribuibili ai predetti soci non possono superare un terzo di quelli spettanti a tutti gli altri, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione), in aderenza alla disciplina prevista dalle leggi n. 59 del 1992 e n. 49 del 1985. Inoltre, gli statuti delle società in argomento prevedono, conformemente alla legge, l’attribuzione ai soci sovventori di un numero di voti che non può superare le cinque unità (la partecipazione del MISE, non è, pertanto, nemmeno configurabile come di controllo, secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 175 del 2016).

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specifiche disposizioni (contenute non solo in leggi precedenti, ma anche in regolamenti, governativi o ministeriali) disciplinanti “società a partecipazione pubblica di diritto singolare”, non sembra escludere la predetta categoria di società dall’ambito oggettivo dei piani di revisione, anche se pone, in merito, un vincolo alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni socie, che, nell’effettuare l’annuale ricognizione e nel programmare eventuali azioni di razionalizzazione, devono tener conto di quanto disposto dalle norme, precedenti e speciali, riferite alle singole società (oltre a far salva l’osservanza delle pregresse norme “di diritto singolare” da parte delle medesime società89).

L’interpretazione in parola trova conferma nell’atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF del 18 novembre 2019 (adottato ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSP), in base al quale, per “società di diritto singolare”, devono intendersi quelle in cui esistono norme che individuano con precisione uno o più elementi derogatori rispetto alla disciplina comune (avente fonte, in generale, nel codice civile e, nello specifico delle società a partecipazioni pubblica, nel d.lgs. n. 175 del 2016). Le norme considerate si caratterizzano, pertanto, in primo luogo, per una “minore astrattezza”, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi. Nell’ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, quelle norme che sono dirette, espressamente o implicitamente, ad una società determinata o determinabile (quale potrebbero essere, per esempio, disposizioni di legge che prevedano uno specifico limite minimo al capitale sociale, una differente articolazione degli organi di amministrazione e controllo, il divieto di scioglimento se non per legge, etc.).

Il richiamo al “diritto singolare”, effettuato dall’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, va, pertanto, limitato alle società disciplinate, in tutto o in parte da disposizioni normative ad hoc90, con l’effetto di derogare a quelle del Testo unico solo per le fattispecie regolate dalla norma speciale (o singolare)91. Con riferimento alla disciplina non derogata, invece, devono trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la presenza, per una società, di norme di diritto “singolare” non esonera, di per sé, la pubblica amministrazione socia dagli obblighi posti in materia di razionalizzazione (o

89 Può farsi l’esempio di una norma di legge o di regolamento che preveda, per una predeterminata società, la composizione collegiale dell’organo di amministrazione, in luogo di quella monocratica prescritta, di norma, salvo motivazione, dall’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.

90 In tale direzione, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l’utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a “chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società”.

91 Anche nel citato atto di orientamento del MEF si precisa che la previsione di salvezza di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall’applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare.

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dagli altri emergenti dal Testo unico) nella misura in cui la disciplina speciale risulti compatibile con l’applicazione di una delle misure di razionalizzazione adottabili.