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Il decreto legislativo 231 del 2001 reca la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre l’ art 1 comma 3 prevede invece l’ inapplicabilità del decreto allo Stato, agli enti pubblici territoriali , agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della disciplina, emerge immediatamente una scelta di fondo del legislatore italiano che, andando ben oltre i vincoli comunitari, ha indicato sia le persone giuridiche che le società nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, prendendo atto dell’ “inequivoca volontà della

svelato come le cause dei comportamenti illeciti degli enti affondino le proprie radici nel corpo dell’ organizzazione aziendale. Di qui , un sistema sanzionatorio che punta al cuore del problema, con l’ ambizione di provare a disinnescare in radice cioè nel ventre delle organizzazioni le cause dei comportamenti illeciti”.

39 delega di estendere la responsabilità anche a soggetti privi di personalità giuridica”.

Merita a questo punto un attenta analisi dei soggetti destinatari di tale disciplina.

Con l’ espressione “enti forniti di personalità giuridica” si fa riferimento a quegli enti che, in base alla disciplina dell’ ordinamento italiano, hanno la capacità di acquisire la personalità giuridica; quindi si fa riferimento alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che abbiano ottenuto il riconoscimento ex art 12 cc, nonché tutte le società che l’ abbiano acquisita attraverso l’ iscrizione nel registro delle imprese ( quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative, società a responsabilità limitata). Le persone giuridiche con fine di lucro sono i soggetti destinatari per eccellenza di tale disciplina, essendo state negli ultimi anni, le protagoniste indiscusse dei crimini d’ impresa.

“Le società ed associazioni anche prive di personalità giuridica” sono la seconda categoria di destinatari della disciplina del decreto 231 del 2001; facciamo riferimento in questo caso, agli enti privi del carattere della personalità giuridica, vale a dire le società semplici , quelle in nome collettivo e quelle in accomandita semplice5; per questa tipologia di enti, le disposizioni in esame devono trovare un necessario coordinamento con l’ art. 27 del decreto, secondo il quale, “dell’ obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”. Di conseguenza in caso di sanzione pecuniaria inflitta ad un ente appartenente a questa categoria, dell’ obbligazione, in deroga

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40 alla regola generale per la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche personalmente e solidamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ ente, risponderà soltanto la società nei limiti del suo patrimonio sociale, e non le singole persone fisiche-soci facenti parte di questa6 . Una questione molto dibattuta ha riguardato invece l’ inclusione o meno dei sindacati e dei partiti politici, nel novero degli enti sottoponibili alla disciplina del decreto. La preoccupazione era infatti quella che, una loro inclusione, potesse comportare una strumentalizzazione a fini politici e condurre ad un penetrante controllo interno di tali associazioni, con palese violazioni di diritti costituzionalmente garantiti . Il legislatore preoccupato delle “delicate conseguenze che produrrebbe l’ impatto su questi soggetti delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo” ha escluso la sottoponibilità di tali enti alla disciplina, includendoli nell’ alveo degli “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” e come tali esenti da qualsiasi forma di controllo criminale.

Passando ad analizzare la categorie di enti ai quali non si applica la disciplina in esame, troviamo innanzitutto lo Stato e gli enti pubblici. Per lo Stato l’ esclusione è una scelta pacifica, altrimenti la diversa ipotesi della inclusione avrebbe comportato l’ insanabile contraddizione di esercitare “contra se” quello stesso potere sanzionatorio di cui è titolare; meritano invece più attenta osservazione le altre categorie di enti menzionate , vale a dire “gli

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Una diversa soluzione finirebbe infatti per comportare la possibilità di infliggere una doppia sanzione penale prima ed amministrativa poi, in capo alla stessa persona, in quanto autore del reato e socio illimitatamente responsabile della società, cosi PECORELLA, in La responsabilità amministrativa degli enti, a cura di Garuti 2001 pag. 70-1.

41 enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”7.

Con l’ espressine “ enti pubblici territoriali” si fa riferimento alle Ragioni , Province e Comuni, vale a dire enti per i quali il territorio è elemento costitutivo e che esercitano “poteri sovrani”, ancorché non esclusivi, su una porzione del territorio dello Stato.8 .

Per quanto riguarda gli enti di rilievo costituzionale, con tale dizione si intende far riferimento agli enti che svolgono funzioni essenziali per lo Stato , dirette allo sviluppo, tutela e promozione di beni giuridici di rango costituzionale e come tali libere da ingerenze o condizionamenti da parte dell’ autorità giudiziaria; fanno parte di questa categoria, oltre ai già sopra menzionati partiti politici ed associazioni sindacali, gli organi dello Stato-apparato e gli organi attraverso i quali vengono svolte funzioni legislative, giurisprudenziali e di Governo come il Parlamento , il Presidente della repubblica , la Corte costituzionale, i diversi organi della giurisdizione , il Consiglio dei ministri.

Da ultimo sono invece menzionati gli altri enti pubblici non economici; è chiara la scelta del legislatore delegato che, venendo meno ai criteri direttivi della delega, che prevedevano la necessità di distinguere gli enti pubblici che esercitino o meno pubblici poteri, ha optato per una scelta in linea con la “ratio” ispiratrice della disciplina,

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Da notare la preoccupazione quasi affannosa, di escludere determinati enti, che ha portato il legislatore alla ridondanza e alla trascuratezza della chiarezza del dato normativo; tipico esempio è la possibile sovrapposizione della nozione di Stato con quella di ente territoriale, essendo sicuramente il primo l’ ente territoriale per eccellenza, cosi scrive EPIDENDIO, Ambito soggettivo di applicazione, in Enti e responsabilità da reato , Milano, 2006 pag.72

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Un intervento della magistratura ordinaria in capo all’ attività di tali enti comporterebbe infatti , come per lo Stato , un indebita ingerenza nelle scelte politiche sovrane, cosi sempre EPIDENDIO, Ambito soggettivo. op.ult.cit.

42 cioè quella di contenere e reprimere “comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica e cioè assistite da fini di profitto, con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppur sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative”9 . In questa categoria rientrano quindi gli enti che possiedono natura pubblica e che espletano un attività di natura non economica, al fine di evitare lo scarico dei costi relativi all’ applicazione della sanzione sulla collettività . Si prende atto inoltre dell’ inutilità di un applicazione della disciplina di tale decreto a questa tipologia di enti, a causa delle finalità non lucrative alle quali sono indirizzate le loro attività e conseguentemente alla loro insensibilità a ragioni economiche10; quindi sono esclusi dal novero dei soggetti sottoponibili alle sanzioni del decreto, in quanto non finalizzano la propria attività a scopo di profitto e di lucro, gli enti pubblici che erogano un servizio pubblico, come le Istituzioni di assistenza , le scuole, le università pubbliche e le Aziende ospedaliere o gli enti no profit11 .

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Confronta con la relazione al dlgs 231 del 2001. 10

Diverso è invece il caso degli enti pubblici economici che svolgendo la propria attività in campo economico ed agendo con i terzi attraverso gli strumenti del diritto privato sono sensibili a sanzioni di carattere economico tali da poter influire sulle decisioni e sull’ attività economica dell‘ ente stesso , così EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, op.cit., pag.179 e ss.

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Opposta soluzione deve essere invece prospettata per gli enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio attraverso concessioni , convezioni, parificazioni o atti amministrativi.

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