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I soggetti politici amministrat

Fig 3.9 Tipo di strategiaTab.3

4.2 CORNICE DI REGOLAZIONE PENALE INERENTE AL CASO

4.3.2 I soggetti politici amministrat

Particolarmente proficua risulta l’attività criminale mafiosa in ambito sia politico-elettorale, diretta ad assicurarsi, attraverso il sostegno offerto al candidato prescelto,la promessa di favori e utilità varie, sia pubblico-

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amministrativo e, in particolare, nel settore della aggiudicazione degli appalti pubblici, che costituisce una “complessa attività delittuosa volta ad alterare la

regolarità della gara mediante l’adozione di condotte dirette a comprimere, se non addirittura vanificare, il fondamentale principio della libera concorrenza tra tutti gli operatori del settore, che connota le procedure concorsuali vigenti in materia di appalti pubblici” (Ordinanza di custodia cautelare (2005),

Tribunale di Catania, pag. 187 ).

Il candidato politico.

Si chiama Ioppolo Giovanni, il candidato, risultato poi eletto, nelle consultazioni regionali del 2001. Dall’esito delle intercettazioni telefoniche, oltre che da vari servizi di appostamento e di osservazioni è risultato che lo Ioppolo si sia incontrato, più volte, con i fratelli Mangione, figure mafiose di rilievo. “Da una successiva conversazione ambientale, intercorsa tra tale

Mazzaglia Franco, titolare di un ingrosso di prodotti termoidraulici di Adrano, e Mangion Enzo, si coglieva come lo Ieppolo, pur di ottenere il voto e quindi di essere eletto, avesse promesso in varie direzioni <favori>, non ultimo quello, appunto, prospettato al Mazzaglia che si preparava ora a chiederne il corrispettivo … riguardava la zona della plaja di Catania, oggetto di un programma di qualificazione turistica previsto dal c.d. <patto territoriale>, stipulato tra la Provincia ed il Comune di Catania nell’ambito del quale si prevedeva la realizzazione di diverse strutture alberghiere”.(Ordinanza di

custodia cautelare (2005), Tribunale di Catania, pag. 8.)

Particolarmente significativa risulta quanto edotto dal G.I.P. nell’ordinanza in esame, allorchè scrive: “… la conversazione ambientale, quella del 25.7.2001,

avvenuta tra Alfio Mangion e Ivan Scaravilli, acquistava, invero, un decisivo rilievo per comprendere i termini del rapporto di scambio instauratosi tra Ioppolo ed il Mangion e per cogliere inquietanti segnali circa l’impiego dell’intimidazione mafiosa dell’associazione anche in precedenti turnazioni elettorali ed in favore di altri candidati, così da fare apparire l’ignobile intreccio mafia-politica, ora delineatosi come la riproduzione aggiornata e corretta del vecchio e rimpianto (dal Mangion) sistema clientelare politico-

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mafioso che avrebbe trovato, secondo lo stesso Mangon negli onorevoli Andreotti e Craxi insuperabili modelli sino a che la miopia e la ignoranza di <determinate persone di Palermo> - che avrebbero preteso in occasione del primo maxi processo di Palermo, pur a fronte della forte attenzione dell’opinione pubblica, la piena assoluzione dai reati loro ascritti, piuttosto che accontentarsi di una pena ridotta – non avevano fatto saltare, <girando le spalle ad Andreotti e levando il socialismo pure>, l’equilibrio sul quale quel patto scellerato si fondava”.(Ordinanza di custodia cautelare (2005), Tribunale

di Catania, pag. 10)

In buona sostanza, gli inquirenti ritengono, sulla base delle conversazioni ambientali, di poter trarre specifici elementi di riscontro in relazione al perseguimento di interessi, da un lato, dell’associazione mafiosa mediante la promessa di voti, dall’altro, del politico Ioppolo, è certa la sua consapevolezza della caratura criminale dei fratelli Mangion, mediante promessa di favori che si sarebbe concretizzato, tra l’altro, nell’appoggio elettorale in cambio dell’assunzione di Alfio Mangione come geometra presso la Provincia di Catania e nell’assegnazione, a favore di affiliati alla medesima cosca, di alcuni lavori sull’Etna previsti in conseguenza dello stato di emergenza provocato dalla eruzione del luglio 2001. Veniva, peraltro, previsto un sistema di controllo dei voti, sezione per sezione, per verificare dopo l’elezione l’effettiva mantenimento della promessa di voto.

In materia, occorre rilevare che tale sistema di accaparramento di voti costituisce un illecito penale (reato di cui all’art. 7 del D.L. n. 152/1991), definito come concorso esterno in associazione mafiosa. Si sostiene che, in tali casi, si concretizza un sistema sia di corruzione sia di coercizione elettorale, atteso che gli associati mafiosi che si impegnano a favore di un candidato esercitano una condotta idonea a diminuire la libertà degli elettori, esercitando pressioni.

“Analogamente – viene scritto nell’ordinanza – il candidato Ioppolo (esclusa, allo stato, anche la configurabilità del reato di cui all’art. 416-ter c.p. non essendo stata accertata alcuna erogazione di denaro) dovrà rispondere, a titolo di concorso necessario, anzitutto del reato di corruzione elettorale

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aggravata ex art. 7 D.L. n. 152/1991, e ciò a prescindere dalla prova dell’avvenuto adempimento da parte di quest’ultimo della promessa di utilità … una siffatta contraffazione di voti tra lui e autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa <Cosa Nostra> (famiglia di Catania e famiglia di Caltagirone), avrebbe comportato anche inevitabilmente una attività di coercizione del voto altrui in modo tale da procurargli altri voti, oltre quelli degli affiliati. Conseguentemente, appare configurabile nella specie anche per lo Ioppolo a titolo di concorso morale, il resto di cui all’art. 87, 2° comma, pure aggravato ex art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, avuto riguardo alle modalità del fatto ed alla obiettiva finalizzazione dell’azione posta in essere dall’imputato ” (Ordinanza di custodia cautelare (2005), Tribunale di

Cataniapag. 16).

Il referente amministrativo

Il referente amministrativo si chiama Fagone Salvatore Fausto Maria, Sindaco del Comune di Palagonia sino a maggio 2003 e, in precedenza, parlamentare nazionale e deputato regionale, mentre alla data di emissione della ordinanza cautelare in esame ricopriva la carica di consigliere provinciale nelle liste di Forza Italia. Fagone è imputato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti riferiscono di un lungo incontro, avvenuto in un casolare, tra l’esponente politico ed i rappresentanti della <famiglia> di Caltagirone, incontro che – di per sé – depone nel senso della natura illecita di tale contatto, ed anzi per il pieno e stabile inserimento di Fagone nelle logiche dell’articolazione di Caltagirone (calatina) di Cosa Nostra, alla quale, sfruttando i poteri connessi alle proprie funzioni istituzionali, fornisce rilevanti utilità economiche.

Si sostiene negli atti: “non può, peraltro, dubitarsi che la disponibilità del

Fagone verso l’associazione mafiosa aveva per oggetto <affari> che l’indagato trattava nell’esercizio delle sue funzioni all’interno della giunta di governo del Comune di Palagonia … D’ altra parte, è logico ritenere che, in relazione alle finalità astrattamente previste dalla disposizione di cui all’art. 416 – bis c.p., gli interessi della associazione mafiosa, la cui realizzazione era

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suscettibile di essere garantita dal Sindaco, non potevano che essere quelli relativi all’acquisizione delle concessioni ed autorizzazioni, nonché degli appalti e dei servizi pubblici e, comunque, allo sfruttamento di qualsiasi altro vantaggio derivante dall’esercizio dei pubblici poteri” (Ordinanza di custodia

cautelare (2005), Tribunale di Catania, pag. 413).

I FUNZIONARI TECNICI

Si chiama LO GIUDICE Salvatore e, all’epoca dei fatti, svolgeva le funzioni di geometra, nonché di responsabile dell’Ufficio di Segreteria ed Economato presso il Comune di Catania. E’ indagato di turbativa aggravata della gara di appalto per la realizzazione per lo spostamento di condotte idriche comunali e truffa aggravata correlata a detta turbativa, nonché falso in concorso avente ad oggetto atti pubblici concernenti i lavori di manutenzione presso strutture comunali.

Dall’esito delle intercettazioni e della documentazione sequestrata,lo Giudice

“risulta essere l’alter ego di Pulvirenti Antonino per la turbativa delle gare di appalto che avevano luogo nel Comune di Catania … senza il consapevole contributo del Lo Giudice sarebbe stato impossibile al Mangion e al Grimaldi ottenere il pagamento dei lavori che avevano eseguito in difetto di regolare gara di appalto” (Ordinanza di custodia cautelare (2005), Tribunale di Catania.

pag. 444).

Inoltre, PULVIRENTI Rosario, funzionario della Direzione Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Catania, indagato per abuso di ufficio (art. 323 c.p.) ed altri reati connessi, in quanto conferiva a “Grimaldi Orazio ed a Mangion

Giuseppe l’incarico verbale (per il quale successivamente e in modo strumentale bandiva la relativa gara informale), l’esecuzione dei lavori di

manutenzione della sala consiliare ed altre opere pubbliche, in aperta violazione delle norme di legge disciplinanti la materia degli appalti pubblici e le procedure di scelta.

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4.4 L’OGGETTO

In questo paragrafo occorre prendere in esame gli elementi di indagine relativi all’attività criminosa sotto il profilo dei meccanismi di approvvigionamento e di scambio delle risorse illecite a favore del sodalizio, contenendone l’esame ai fatti, costituenti reato, in danno della Pubblica Amministrazione, con riferimento, in particolare, alle modalità di svolgimento delle gare di appalto e di assegnazione dei relativi incarichi. Altra materia riguarda il sistema di scambio elettorale,