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Soggetti, tempi e responsabilità associate

Le cause di inconferibilità e di incompatibilità trattate nella Procedura riguardano i seguenti soggetti e sono normate dai provvedimenti legislativi e regolamentari indicati2:

Soggetto Norme di riferimento

2 Alla Procedura è incluso un breve dossier delle norme (Allegato 2)

Soggetto Norme di riferimento Consiglieri di Amministrazione

 D. Lgs. 39/2013

 D. Lgs. 128/2003

 Statuto ASI Componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico  D. Lgs. 128/2003

 Statuto ASI Direttore Generale

 D. Lgs. 39/2013

 D. Lgs. 128/2003

 Statuto ASI Dirigenti amministrativi interni ed esterni all’ASI  D. Lgs. 39/2013 Responsabili dei settori tecnici  D. Lgs. 39/2013

 Statuto ASI

La Procedura è corredata di quadri sinottici3 che consentono di accedere, per ciascun soggetto, alle informazioni relative a:

 la specifica disposizione normativa,

 la cadenza di acquisizione della dichiarazione,

 il soggetto/unità tenuto alla ricezione e alla verifica delle notizie riportate nella dichiarazione, ovvero il soggetto o il responsabile dell’unità cui è demandato il compito di richiedere il rilascio della dichiarazione completa dell’elenco degli incarichi ricoperti, e al quale spetta l’attività di verifica sulla presenza di eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità. Se necessario le attività di verifica sono condotte con l’ausilio del Responsabile della Prevenzione della corruzione;

 le modalità di contestazione al soggetto di cause di incompatibilità e inconferibilità, di competenza esclusiva del Responsabile della Prevenzione della corruzione;

 i tempi per la contestazione e le eventuali sanzioni a carico del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione;

 la eventuale pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale e il soggetto competente alla pubblicazione stessa.

In via generale la vigilanza interna sulle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 è demandata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che si avvale della collaborazione degli uffici preposti alla ricezione e verifica delle notizie contenute nelle dichiarazioni rilasciate dai soggetti cui si applicano le disposizioni.

Di seguito è rappresentato il diagramma di flusso relativo alle attività collegate alla verifica delle dichiarazioni di inconferibilità. Il flusso è analogo nel caso di rilascio di dichiarazioni di incompatibilità.

3 Allegato 3

5.1 Indicazioni generali per il rilascio delle dichiarazioni

La dichiarazione di “non inconferibilità”, resa obbligatoriamente dal soggetto interessato una tantum prima o contestualmente al conferimento dell’incarico da parte dall’ASI, costituisce condizione di efficacia dell’incarico ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Dell’acquisizione della dichiarazione si dà conto nel provvedimento di conferimento dell’incarico al soggetto.

La dichiarazione resa in un momento successivo all’atto del conferimento dell’incarico rende la nomina efficace solo a partire dalla data della dichiarazione tardiva4.

La dichiarazione di “non incompatibilità”, oltre che essere resa in occasione del conferimento dell’incarico, è rinnovata dal soggetto con cadenza almeno annuale; qualora nel corso dell’annualità il soggetto assuma nuovi incarichi/cariche, la dichiarazione deve essere rinnovata tempestivamente al fine di consentire le dovute verifiche.

Alle dichiarazioni è allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato, nonché delle eventuali condanne dallo stesso subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. Acquisita la dichiarazione, sarà onere dell’Amministrazione conferente l’incarico effettuare, sulla base della dichiarazione stessa e della relativa elencazione degli incarichi, le necessarie verifiche circa la sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità.5 Le attività di verifica circa la sussistenza di una delle ipotesi di inconferibilità e

4 ANAC - Del. 1198/2016

5 ANAC – Del. 833/2016, par. 3

incompatibilità contemplate dal D. Lgs. n. 39/2013 sono svolte dal soggetto identificato nel quadro sinottico (all. 2) entro 120 giorni dal rilascio della dichiarazione medesima. La verifica dovrà tenere conto, oltre che degli incarichi dichiarati dal soggetto, anche dei fatti notori comunque acquisiti.

L’istruttoria su tale verifica sarà elemento utile al RPCT e all’ANAC ai fini della valutazione dell’elemento psicologico in capo all’organo che ha conferito l’incarico.

5.2 Attività di vigilanza del RPCT

Il RPCT esercita una vigilanza interna all’ASI, contestando all’interessato la situazione di inconferibilità o di incompatibilità, e segnalando la violazione all’ANAC.

Inconferibilità - Qualora il RPCT venga a conoscenza di una violazione delle norme sulle inconferibilità contenute nel D.lgs., ha l’obbligo di avviare un procedimento di accertamento.

Il primo passo consiste nella contestazione della possibile violazione tanto all’organo che ha conferito l’incarico quanto al soggetto destinatario.

L’atto di contestazione, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l’invito, rivolto a tutti i soggetti coinvolti, a presentare memorie a discolpa, in un termine breve ma che consenta l’esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non meno di cinque giorni).

Segue l’accertamento oggettivo di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, che, in caso di esito positivo, determina l’adozione dell’atto dichiarativo di nullità dell’incarico6, sempre di competenza del RPCT.

Il successivo accertamento è quello soggettivo, che consiste nella verifica dell’elemento del dolo o della colpa, anche lieve, di chi ha conferito l’incarico ai fini dell’applicazione della sanzione inibitoria7.

Incompatibilità - L’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità determina per il RPCT il dovere di avviare il procedimento di accertamento e, in caso di esito positivo, la contestazione all’interessato dell’accertamento compiuto. Decorsi 15 giorni dalla contestazione, in assenza di una opzione da parte dell’interessato, deve essere adottato un atto, anche su proposta del RPCT, con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico.

5.3 Verifica sulle dichiarazioni ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013

Come detto in precedenza, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciata dal nominando all’atto della nomina, non è sufficiente a determinare l’insussistenza di colpa di chi ha conferito l’incarico in quanto, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l’incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità8, i requisiti necessari alla nomina, ed in particolare di quello dell’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

6 art. 17, D.Lgs. 39/2013

7 art. 18, D.Lgs. 39/2013

8 art. 97 Cost.

Il RPCT è pertanto tenuto a verificare se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l’autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.

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