• Non ci sono risultati.

Soggetto impositore (Ufficio di segreteria)

Nel documento DIA 1 (pagine 38-50)

T.U.S.G. - ART. 247 (R) (Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

T.U.S.G. - ART. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato).

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

S. Labruna

-• L'ufficio competente per l’applicazione del contributo unificato tributario, compresi i relativi interessi, maggiorazioni e sanzioni “è quello presso il magistrato dove è

depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione”; per le Commissioni

tributarie è competente l'Ufficio di segreteria presso cui si è verificato il presupposto di cui all’art. 9, c.1 TUSG: il deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

• Il funzionario di Segreteria, delegato dal Direttore, dopo aver verificato l'esistenza della dichiarazione del valore di lite, di esenzione o di prenotazione a debito del C.U.T. (per i quali ultimi due deve essere sempre indicata la fonte normativa del rispettivo beneficio), verifica il versamento C.U.T. nell’an, quantum e quando

debeatur. Secondo la circolare MinGiu del 15 marzo 2006, la vigente modifica

all’art. 15 del TUSG (ex l.168/2005) richiede al funzionario “un controllo in ordine

all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare” che prima

gli era precluso; nel medesimo senso di un controllo sostanziale anche la circolare Segretariato Generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011.

N.B. Nessuna irregolarità sull’applicazione del C.U.T. può comportare irricevibilità, improponibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma fa carico alla Segreteria di procedere per ogni eventuale riscossione e/o sanzione. Principio di separatezza tra vicenda processuale (PRESUPPOSTO) e vicenda impositiva (C.U.T.).

39

DIA 25

• Secondo la relazione illustrativa all'articolo 226 dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002, “L'invito al pagamento non è

autonomamente impugnabile trattandosi di un atto che non prelude all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale”. Poichè l’invito non è da

considerarsi atto impositivo ma mera comunicazione processuale, può essere notificato “anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto (c/o il

difensore) o, nel caso di mancata elezione, è depositato presso l'Ufficio.” L’art. 49,

comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n.90 - convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - ha innovato la notifica al difensore (art. 248, c.2, d.lgs.115/2002, n. 115) consentendo l’uso della pec.

• L’invito al pagamento e l’intera procedura prevista per l’applicazione della disciplina sul C.U. percorre, con qualche isolata eccezione (vedasi, ad esempio, la sanzione di cui all’art. 16, c.1-bis) i medesimi sentieri delle comunicazioni processuali (vedasi, ad esempio, notifica all’albo tramite deposito in segreteria - di cui all’art. 248, c.2 - anziché alla casa comunale), in quanto la prima attività (obbligatoria) delle segreterie non aggredirebbe immediatamente la sfera giuridico-patrimoniale della parte processuale-contribuente nella misura in cui la sollecita, (assegnandole il termine di un mese) per riparare i propri errori/omissioni senza alcun onere aggiuntivo né sanzione, prima che la medesima segreteria proceda all'attività

40

impositiva, notificando le sanzioni ed iscrivendo a ruolo imposte (CUT + maggiorazioni) ed interessi. I sostenitori di tale tesi modificano il nomen iuris dell’invito al pagamento in «AVVISO BONARIO» per enfatizzarne la inoppugnabilità.

• Secondo il Segretario Generale Giustizia Amministrativa, invece, l’invito al pagamento, che è da ritenersi un atto di “accertamento” impugnabile nei rituali 60 giorni dalla notifica, innanzi alla Commissione tributaria competente, va notificato nel domicilio eletto dalla parte a mezzo di ufficiale giudiziario. Il termine per la notifica - di un mese dal deposito dell’atto cui si riferisce - è meramente ordinatorio, in mancanza di una espressa previsione di decadenza (Cfr. circolare 26 aprile 2007 n. 10186 del Segretario Generale Giustizia Amministrativa).

• Il luogo della notifica dell’irrogazione delle sanzioni (e non anche delle “maggiorazioni”) non è il domicilio eletto ma invece il domicilio fiscale della parte-contribuente ex art. 16 d.lgs.472/92 con le modalità di cui all’art.60, d.P.R.600/73 (vds. direttiva 2DF, risposta a quesito 11) e lo strumento non può essere la pec, ove comunicata nel ricorso (art. 16, comma 1-bis, d.lgs.546/92: “Le comunicazioni sono

effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”

• N.B. Comunicazioni e notificazioni, pur accomunate dal medesimo fine di legale conoscenza, nel sistema di informazione processuale civile, presentano profonde differenze di contenuto, di forma e di effetti.

• «Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art.

2946 c.c. … La notifica dell’invito al pagamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore» (artt.

2943 e 1219 c.c.). Circolare Ministero Giustizia del 26 giugno 2003.

• «Le spese di giustizia costituiscono un credito certo ed esigibile per

l’amministrazione e sono soggette al termine decennale di prescrizione in base all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.» CTR Lazio sentenza n.73/27/08.

• In conformità dell'art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) l'invito deve contenere la motivazione della richiesta di pagamento e il nominativo del responsabile del procedimento.

41

DIA 26

«La prenotazione a debito è una forma non di pagamento, ma di accreditamento a favore dello Stato. In sostanza, essa non è che la iscrizione del credito dello Stato, ed è resa necessaria dal fatto che il credito è condizionato all’esito della lite e diviene esigibile, in confronto di una o di altra delle parti o di tutte in solido, a seconda delle vicende della lite medesima». Cass., 17 novembre 1931, Marcellini, in Riv. Leg. Fisc.. 1932, 87.

Il contributo unificato tributario è prenotato a debito: • nei confronti dell'amministrazione pubblica;

• nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato; • nei confronti della curatela fallimentare;

42

DIA 27

• L’art. 12, comma 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – ha precisato che l’ambito di applicazione dell’art. 158 del T.U.S.G. comprende anche le Agenzie fiscali; nulla ha detto in proposito per i concessionari della riscossione. (Ubi lex non dixit, non voluit). In effetti, RReeggiioonnii,, PPrroovviinnccee,, C

Coommuunnii,,AAggeennttiiddeellllaarriissccoossssiioonneeppaaggaannooiillCC..UU..TT....

N.B. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, le C.T.P. trasmettono all'Amministrazione vittoriosa ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le spese da recuperare (nella misura in cui la sentenza abbia condannato la parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio); in caso di impugnazione, le C.T.P. trasmettono analoga nota alla C.T.R. che, al passaggio in giudicato della sentenza, provvederanno alla stessa maniera (Cfr. nota n. 15540 del 19 dicembre 2003

43

DIA 28

44

DIA 29

45

DIA 30

Comma 3-bis. in vigore dall’1/1/2013 (ex art. 1 comma 30, LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. legge di stabilità 2013).

46

DIA 31

«Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet»

Eneus Domitius Ulpianus (Tiro, 170 circa – Roma, 228).

47

DIA 32

48

DIA 33

49 AVVERTENZE

Invito al pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO QUI RICHIESTO

(art. 16 c. 1 del d.P.R. 115/2002)

Il pagamento del contributo unificato tributario qui richiesto dovrà essere effettuato entro il termine di un mese decorrente dalla data di notifica del presente atto; il relativo modello di versamento F23 deve recare il codice ufficio V70, il codice tributo 173T (C.U.T. a seguito di invito al pagamento) e, nel campo 10, il numero di RGA.

Il pagamento del solo C.U.T. entro il mese successivo alla notifica del presente atto costituisce causa di estinzione dell’obbligazione per i relativi interessi e sanzioni, come qui già liquidati ed irrogate, con il solo onere di depositare la ricevuta

di versamento presso questo Ufficio entro dieci giorni dal pagamento.

N.B. In caso di mancato tempestivo deposito della ricevuta di pagamento, si procederà alla riscossione del CUT (con addebito dei

relativi interessi, calcolati al saggio legale) nonché del relativo aggio esattoriale e relative sanzioni a mezzo ruolo esattoriale.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO CONTRO IL PRESENTE ATTO

(artt. 18 e seguenti del d. lgs. 546/1992)

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare il presente atto ha 60 giorni dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre (l. 7 ottobre 1969, n. 742).

Come notificare il ricorso

La notifica alla Segreteria di questa C.t.r., che ha emesso l’atto impugnato, può avvenire tramite: - Ufficiale giudiziario (art. 137 e seguenti del codice di procedura civile);

- Spedizione alla Segreteria di questa C.t.r, con plico senza busta, raccomandato con ricevuta di ritorno. - Consegna diretta alla Segreteria di questa C.t.r, che ne rilascia ricevuta;

Dati da indicare nel ricorso

1. la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso (C.t.p. di Milano) 2. le generalità del ricorrente

3. il codice fiscale, oltre che del ricorrente, anche del difensore

4. l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (o del ricorrente) 5. il rappresentante legale, se trattasi di società o ente

6. la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

7. la Segreteria della Commissione Tributaria che ha emesso l’atto impugnato (Segreteria della C.t.r, Lombardia) 8. il numero dell’atto impugnato (R.G.A.)

9. i motivi del ricorso

10. le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e dalla quale risulta la

dichiarazione del valore di lite, pari all’importo dei soli C.U.T. contestati (al netto di interessi ed eventuali sanzioni).

11. la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

Prima della costituzione in questo ulteriore giudizio è dovuto altro contributo unificato tributario come previsto dall’art. 13 comma 6-quater del d.P.R. 115/2002, in base al valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 12 comma 5 del d.lgs. 546/1992 (vedasi sopra: punto 10).

Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 12 comma 2 del d. lgs. 546/1992.

Costituzione in giudizio (art. 22 del d. lgs 546/92).

Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a mezzo notifica alla Segreteria di questa C.t.r., che ha emesso l’atto impugnato, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale adita il proprio fascicolo contenente l’originale del ricorso, se è stato notificato tramite l’ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; 2) la documentazione relativa al contributo unificato tributario contestato;

3) la fotocopia dell’atto impugnato, completo della documentazione relativa alla notifica;

4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese di lite.

Attenzione: il ricorso non sospende la riscossione. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni: Segreteria della Commissione Tributaria Regionale

via Vincenzo Monti, 51 – 20123 MILANO - orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00

50

Massimario 2013

Nel documento DIA 1 (pagine 38-50)

Documenti correlati