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Sottrazione al diritto di accesso

Il Piano anticorruzione

3. Sottrazione al diritto di accesso

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell’ente della disciplina dell’accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest’ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190.

A partire dal mese di gennaio 2019, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attiverà il sistema Whistleblowing tramite un applicativo web fornito dalla ditta a tal fine incaricata, che consente la segnalazione di eventuali illeciti, garantendo l’adozione di misure concrete per la tutela della riservatezza e la protezione necessaria ad evitare un’esposizione a misure discriminatorie.

Tutti i dipendenti riceveranno le credenziali di accesso alla sezione del portale dedicata al Comune di Gerenzano.

6.8. Patti d’integrità/protocollo di legalità

La necessità di ampliare e rafforzare l’ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti – anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose – ha portato allo sviluppo e alla diffusione di strumenti di carattere pattizio quali i protocolli di legalità/Patti d’Integrità che nel corso degli ultimi anni hanno consentito di elevare la cornice di sicurezza nel comparto.

La possibilità di utilizzare tali strumenti è insita nel dettato dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che recita «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’ANAC (ex CIVIT) con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata

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dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato.

Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia dall’esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell’aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all’ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. A queste misure vanno aggiunte anche quelle interdittive connesse alla cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, e al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato.

L’implementazione di siffatti strumenti pattizi è resa peraltro ormai indifferibile alla luce, anche, di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC – Prefetture – UTG ed Enti Locali le quali – oltre a fornire orientamenti interpretativi per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A. di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 – esortano le stazioni appaltanti ad ampliare l’ambito di operatività di tali strumenti, quali mezzi di prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottando protocolli di “ nuova generazione ”.

Gli aspetti innovativi di tali protocolli risiedono, in sintesi, nella potestà, da parte della stazione appaltante, di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’operatore economico non dia comunicazione del tentativo di concussione subìto ovvero nei casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria.

Naturalmente, l’attivazione di tali strumenti risolutori dev’essere coordinata con le misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A di cui al richiamato art. 32 del D.L. 90 e, in particolare, con i poteri attribuiti all’ANAC dal medesimo decreto.

Da ultimo, l’ANAC con Determinazione n. 8 del 17.06.2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha invitato le amministrazioni partecipanti nei suddetti enti e società a promuovere l’adozione dei protocolli di legalità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono diverse stazioni appaltanti hanno predisponendo Patti d’Integrità o Protocolli di Legalità in materia di contratti pubblici inserendoli negli atti di gara e ponendoli come quale condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, più innanzi richiamato.

6.9. Suggerimenti sul processo di adozione dei Patti d’Integrità/Protocolli di legalità

Si formulano i seguenti suggerimenti riguardanti i possibili elementi caratterizzanti la struttura dei Patti d’integrità/Protocolli di legalità nelle gare ad evidenza pubblica:

Art. 1: “ Oggetto e ambito di applicazione “ stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la stazione appaltante e i contraenti, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,

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trasparenza e correttezza e dell’anticorruzione e si applica a tutte le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori;

Art. 2: definisce gli “ Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante ”;

Nell’ambito di tale clausola del Patto spesso si prevede la risoluzione del contratto, eventualmente subordinata alla valutazione dell’ANAC, nell’ipotesi di rinvio a giudizio per concussione di uno dei soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula o all’esecuzione del contratto e il tentativo di concussione non sia stato denunciato dall’imprenditore. Rispetto alla formulazione in questi termini di tale clausola alcuni sollevano perplessità in ordine alla sproporzione tra l’effetto causato dalla risoluzione contrattuale rispetto all’evento verificatosi poiché il rinvio a giudizio del presunto concussore non dà alcuna certezza del reato commesso e, conseguentemente, della violazione da parte dell’imprenditore dell’obbligo di denuncia, mentre una misura come la risoluzione del contratto comporta per l’impresa conseguenze rilevanti in termini di danni e mancati utili. Si rileva, in proposito, che un accorgimento per evitare tale eccezione potrebbe essere quello di lasciare inalterata la clausola risolutiva in questione, mitigandola, tuttavia, con l’obbligo (e non la facoltà) di una previa intesa con ANAC cui spetterà di valutare, in ragione di alcuni indicatori quali lo stato di avanzamento dei lavori, la compromissione della realizzazione dell’opera e tenuto conto anche della rilevanza della stessa, se sia utile proseguire nel rapporto contrattuale.

Art. 3: definisce gli “ Obblighi della Stazione Appaltante “;

In merito a tale clausola, alcuni la contestano nella misura in cui la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ogni qualvolta nei confronti dei componenti la compagine sociale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per reati di corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti ecc. ovvero, in alternativa, rimettere all’ANAC la valutazione relativa alla risoluzione, ovvero alla prosecuzione del contratto attivando le misure straordinarie previste dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014. In particolare – richiamandosi ad una sentenza della Corte di Giustizia europea del 22 ottobre u.s. (di cui parleremo piu’ approfonditamente al paragrafo 4) alcuni sottolineano come la misura della risoluzione del contratto, a fronte di atti prodromici di un procedimento giudiziario, il cui esito è ancora completamente incerto, appare sproporzionata anche alla luce del richiamato art. 32 del D.L.

90/2014 che attribuisce al Prefetto, su proposta del Presidente ANAC, la competenza ad adottare misure straordinarie dirette a consentire la prosecuzione dei lavori.

Gli aspetti innovativi di tali protocolli risiedono, in sintesi, nella potestà, da parte della stazione appaltante, di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’operatore economico non dia comunicazione del tentativo di concussione subìto ovvero nei casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria.

Naturalmente, l’attivazione di tali strumenti risolutori dev’essere coordinata con le misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A di cui al richiamato art. 32 del D.L. 90 e, in particolare, con i poteri attribuiti all’ANAC ed ai Prefetti dal medesimo decreto.

Anche in tale caso, quindi, la soluzione che potrebbe contemperare le diverse posizioni, potrebbe essere quella di lasciare inalterata la potestà di attivare la clausola risolutiva, ma subordinando obbligatoriamente tale decisione alla previa intesa con l’ANAC che potrà valuterà se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 4: “ Violazione del Patto di integrità ” definisce la sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata;

Art. 5: “Efficacia del patto di integrità e Foro Competente ” definisce la durata dell’efficacia del Patto e delle sanzioni applicabili e l’A.G. competente a risolvere le controversie scaturenti dall’interpretazione dello stesso.

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6.10. Protocolli di legalità alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 425 del 22 ottobre 2015

Preliminarmente va osservato che la decisione della Corte, nell’esprimersi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha affermato con chiarezza il principio che non vi sono cause ostative che vietino agli Stati membri di inserire nei loro ordinamenti, quale condizione di ammissibilità alla gara, l’accettazione degli impegni contenuti nel c.d. protocolli di legalità da parte dei partecipanti ad una pubblica gara e, più in generale, in accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici.

Ciò premesso, la Corte precisa che gli impegni assunti nei protocolli e negli accordi in questione non devono eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, conformemente al principio di proporzionalità che, al pari della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione.

Muovendo da tale assunto, la Corte rileva come talune dichiarazioni contenute nel protocollo oggetto del procedimento principale incardinato dinanzi ai Giudici Amministrativi della Regione Sicilia siano, nella loro formulazione letterale, contrari al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria e che, pertanto, l’assenza di tali dichiarazioni non può comportare l’esclusione

automatica del candidato o dell’offerente dalla procedura di gara.

6.11. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 22/03/1991 e s.m.i.

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.

Va richiesto, periodicamente, di norma ogni anno, l’attestazione ai legali rappresentanti degli Enti, Associazioni, Organizzazioni alle quali sono state concessi contributi, sovvenzioni, di non essere in posizione di conflitto di interessi tra il legale rappresentante e altri componenti dell’Associazione con poteri decisori e i dipendenti comunali.

Si dà atto che con nota prot. n. 22440 del 16/12/2017 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto a richiedere alle Associazioni – alle quali il Comune di Gerenzano ha attribuito contributi economici nell’anno 2017 - l’attestazione di cui sopra.

6.12. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento per l’accesso agli impieghi dell’ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23/01/2001 e s.m.i..

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.

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6.13. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio, i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Prima di procedere all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 da parte della Giunta, è stato pubblicato sul sito web comunale dal 10/12/2019 al 27/12/2019 l’avviso prot. n. 19492 del 10/12/2019 per ottenere indicazioni, osservazioni, proposte sui contenuti del piano stesso.

Non è pervenuta alcuna comunicazione in merito nei termini previsti.

6.15. Monitoraggio rilevamento presenze

E’ prevista l’effettuazione di un monitoraggio senza preavviso, sia da parte dei Responsabili di settore, sia da parte del Segretario comunale, sul rispetto delle regole relative al rilevamento delle presenze da parte di tutti i dipendenti in servizio.

Si dà atto che – giornalmente – l’Ufficio Segreteria – cui compete la gestione giuridica del personale - procede alla verifica delle presenze dei dipendenti sulla scorta delle risultanze del timbratore automatico e delle effettive presenze in servizio.

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