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Spese per acquisto di materiale di propagazione o vegetativo

Capitolo II – VALORI MASSIMI

2.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale

2.1.3 Spese per acquisto di materiale di propagazione o vegetativo

Rispetto a tale intervento, per l’ammissibilità della spesa, sono di applicazione le seguenti prescrizioni:

- per le specie indicate nella tabella riassuntiva riportata alla fine della presente sezione 2.1, il valore massimo di riferimento è quello individuato o nella sezione “florovivaismo” del decreto ministeriale recante “Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di

“mutualizzazione”, o nelle schede di dettaglio che seguono;

- per le altre specie, il valore massimo è quello individuato nella pubblicazione della Rete Rurale Nazionale “PSR 2014-2020 Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR”, tabella 6 “Costo standardizzato per le piante”, se presente;

- nel caso di utilizzo di varietà coperte da privativa il valore massimo può essere maggiorato per un massimo del 20% per tener conto delle licenze legate alla stessa, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

- i materiali di propagazione vegetale devono essere acquistati da vivaisti (= fornitori) in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria rilasciata in base all’art. 19 del DLGS 214/05 e

- devono essere soddisfatte le condizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria di seguito riportata:

a) con riguardo alle norme fitosanitarie

- Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005 e ss.mm;

b) con riguardo alle piante da frutto

- Decreto Legislativo del 25 giugno 2010, n. 124: “Attuazione della Direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione dei frutti”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010;

- Decreto 6 dicembre 2016: Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l’elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali” Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.

14 del 18 gennaio 2017;

c) con riguardo alle piante piantine ortive

- Decreto Legislativo del 07 luglio 2011: “Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2011;

- Decreto ministeriale del 14 aprile 1997: “Recepimento delle direttive della Commissione n.

93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Per le specie fruttifere sono inoltre riconosciute le produzioni realizzate nell’ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo quanto previsto dai seguenti decreti:

1) con riguardo alle piante da frutto certificate

- Decreto ministeriale 19 marzo 2019 DECRETO 19 marzo 2019 “Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”. Supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019. La disponibilità di piante può essere limitata data la recente entrata in vigore.

- Decreto ministeriale 24 luglio 2003: “Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

- Decreto 4 maggio 2006: “Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2006;

- Decreti ministeriali 20 novembre 2006: “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione di alcune specie da frutto”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2007.

- Decreto ministeriale 26 luglio 2017 “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Nocciolo”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017.

- Decreto 30 maggio 2018 “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Fico”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

2) con riguardo agli agrumi

- sono riconosciute le produzioni realizzate nell’ambito del Servizio nazionale predetto, secondo quanto previsto dal Decreto 31 ottobre 2013: “Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2014);

- ogni singola pianta sia di categoria Certificato che di categoria CAC dovrà essere certificata esente da CTV. Nelle aree contaminate, inoltre, è obbligatorio l’utilizzo di portinnesti resistenti/tolleranti al CTV;

- è vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di moltiplicazione da fonti di approvvigionamento prive di controllo fitosanitario ufficiale e documentato da parte del Servizio fitosanitario regionale;

- è vietata la pratica dell’innesto e reinnesto in campo, se tale indicazione proviene dai Servizi Fitosanitari Regionali,”

3) con riguardo alle specie sensibili alla Xylella

- Decreto 7 dicembre 2016: “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, n. 25 del 31 gennaio 2017.

2.1.3.1 Spese per materiale vivaistico per Asparago*

Per l’asparago per il costo del materiale vivaistico si fa riferimento:

Valore massimo derivante per materiale vivaistico per Asparago:

1) piantina = 0,16 €/piantina 2) zampa = 0,30 €/zampa

2.1.3.2 Spese per materiale vivaistico per Carciofo*

Il materiale da propagazione più utilizzato è rappresentato da:

- Carducci:

foglie. Lo stadio ottimale per il trapianto diretto in campo si raggiunge quando l’apparato radicale è ben sviluppato (con numerose radici di lunghezza non inferiore a 5-7 cm), con 4-5 foglie e lunghezza non inferiore a 15-20 cm.

Valore massimo: 0,25 €/pianta - Piantine da seme

ricavate da acheni, ovvero frutti secchi indeiscenti.

Valore massimo: 0,32 €/pianta (da seme normale); 0,70/pianta (da seme ibrido)

- Piantine micropropagate

ottenute da apici prelevati da carducci e allevati in ambienti sterili Valore massimo: 0,90 €/pianta

Tabella riassuntiva dei valori massimi per le spese di impianto ed attività connesse e acquisto di materiale vivaistico:

Specie Spese impianto Materiale vivaistico

Kaki 2.650 €/ha + 5,00 €/pianta

DM valori massimi assicurabili

Agrumi 2.650 €/ha + 5,00 €/pianta

Fico 2.650 €/ha + 5,00 €/pianta

Pistacchio 2.650 €/ha + 5,00 €/pianta 20,00/astone Asparago (a) 1.750,00 €/ha + 0,065 €/pianta

(operazione manuale) 1.750,00 €/ha + 0,045 €/pianta (operazione meccanizzata)

0,16 €/piantina 0,30 €/zampa

Carciofo (a) 1.750,00 €/ha + 0,17 €/pianta (operazione manuale) 1.750,00 €/ha + 246,00 €/pianta

(operazione meccanizzata)

Carducci 0,25 €/pianta Piantine da seme:

0,32 €/pianta (seme normale) 0,70 €/pianta (seme ibrido)

Piante micropropagate 0,90 €/pianta Fragola (b) Tradizionale (in terra):

1.200,00 €/ha + 0,05 €/pianta (operazione manuale) 1.200,00 €/ha + 400,00 €/ha

(operazione meccanizzata) Fuori suolo: 0,04 €/pianta

DM valori massimi assicurabili

a) Non è ammesso il reimpianto.

b) Ammissibile solo se utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta in differenti annualità.