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Giunti a questo punto, pare opportuno svolgere un’analisi comparativa circa lo status della CEDU in altre esperienze di Paesi europei, soprattutto con le esperienze, che hanno un approccio simile con la Convenzione europea. Merita sottolineare che la disciplina del rapporto con il diritto internazionale nei Paesi dell’Europa dell’est, presenta forti comunanze.

Infatti, emerge una netta rottura rispetto al sistema socialista caratterizzato dall’accoglimento di un rigido modello dualista e da una forte resistenza all’adattamento al diritto internazionale pattizio. Le nuove costituzioni, probabilmente anche per il condizionamento esterno che ha caratterizzato la loro redazione, esprimono al contrario una grande apertura al diritto internazionale pattizio, testimoniata innanzitutto dall’introduzione di una soluzione monista quanto alla procedura di adattamento, nel senso che anche il diritto internazionale pattizio una volta perfezionato il procedimento della formazione a livello internazionale è immediatamente efficace nel diritto interno248.

La posizione privilegiata del diritto internazionale pattizio nella Costituzione albanese, il livello “superlegislativo”, per quanto attiene il loro collocamento al sistema delle fonti del diritto, è una carratteristica comune delle nuove costituzioni dei Paesi dell’Europa dell’est. Si può ricordare a titolo d’esempio l’art. 20 della Costituzione rumena, sabilisce che, «le disposizioni costituzionali in materia ai diritti dell’uomo devono essere interpretate e applicate in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dagli altri trattati di cui la Romania è parte». L’art.10 della Cost. Rep.Ceca, l’art.194 della Cost. serba, art.153 della Cost. slovena, art.91 Cost. polacca e così via, stabiliscono la prevalenza del diritto internazionale pattizio rispetto alle leggi nazioanli.

Per quanto attiene in specie la Convenzione europea, il sistema costituzionale albanese presenta delle affinità con il sistema spagnolo come delineato dalla Costituzione spagnola (1978). La chiave di connessione tra la Convenzione europea e giudici spagnoli è individuabile dalla ratifica della CEDU nel 1979. Tale trattato entra in maniera immediata e diretta in vigore dopo la sua ratifica e successiva pubblicazione. Da quel momento come fonte del diritto interno, può essere invocato

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dinanzi ai giudici e ciascuno di essi può cercare tra le disposizioni dell’accordo vigente in Spagna la norma la norma da applicare nel caso concreto. Nonostante questa possibilità esista, essa viene sfumata dall’ampia coincidenza tra i precetti costituzionali e di quelli della CEDU249. La ratifica del Trattato di Roma e la accettazione della giurisdizione della Corte EDU, suppongono la incorporazione di quest’ultimo al sistema nazionale di protezione dei diritti. Nel sistema spagnolo si apprezza in maniera evidente la confluenza delle giurisdizioni e della giurisprudenza della Corte EDU e del Tribunale costituzionale sullo stesso oggetto.

Merita segnalare in questa sede l’applicazione dell’art.10, comma 2, Cost. spagnola, «La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e i trattati internazionali sui diritti umani ratificati dalla Spagna, debbono essere utilizzati come elementi di interpretazione dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione», il senso e la portata giuridica del quale è stato interpretato come una ampia clausola interpretativa che consente il Tribunale costituzionale spagnolo alla interpretazione conforme ai trattati internazionali (Dichiarazione dei diritti dell’uomo, diritto eurounintario, la CEDU), dei precetti costituzionali concernenti i diritti fondamentali.

La dottrina e la stessa giurisprudenza del TC attribuisce all’art.10, secondo comma, Cost. spagnola esclusivamente di canone ermeneutico di costituzionalità, pertanto la CEDU non avrebbe il valore di norma interposta, ma puro valore esegetico250. La succitata disposizione costituzionale non crea nuovi diritti, ma è semplicemente una clausola di garanzia di uno standard minimo di protezione, in maniera che il contenuto dei diritti fondamentali debba essere interpretato almeno ai sensi di quanto stabilito dalla CEDU e dalla Corte EDU.

Anche nell’esperienza spagnola siamo di fronte al fenomeno dell’allargamento del parametro di giudizio, a parte la Costituzione, integrano il parametro altri atti quali di natura internazionale il c.d. bloche de costitucionalidad.

Nell’esperienza francese, lo stesso può dirsi della posizione privilegiata del diritto internazionale pattizio. Infatti, l’art. 55 Cost. stabilisce «I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, appena pubblicati un’efficacia superiore di quella delle leggi, con la riserva per ciascun accordo o trattato, della sua applicazione

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I. FERNÁNDEZ, R. ÁLVAREZ, Il Tribunale costituzionale spagnolo e le corti d’europa, in

Quaderni del Gruppo di Pisa, Interpretazione conforme e tecniche argomentative, atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008, Giappichelli, Torino, pp.486 ss

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da parte dell’altro contraente», la prevalenza del diritto internazionale pattizio sulle leggi nazionali.

In virtù di tale previsione costituzionale, il parametro di giudizio si allarga comprendendo oltre la Costituzione altri atti internazionali di origine pattizia il c.d. bloc de costitutionnalité, relativamente ad un insieme piuttosto ampio di testi normativi, a partire dal preambolo della Costituzione che proclama la fedeltà del popolo francese ai diritti dell’uomo e ai principi della sovranità nazionale così come definiti dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946, che a sua volta fa riferimento a “principi politici, economici e sociali” e a “principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica”, nonché a “trattati internazionali e diritto europeo” ecc. Rimane fuori da questo elenco gli atti normativi la CEDU251.

Le leggi nazionali sono sottoposti allo scrutinio dei giudici comuni in rapporto ad altri atti internazionali, il c.d. controle de conventonnalité, in virtù della già menzionata disposizione costituzionale, tale controllo è attribuito ai giudici comuni. Ne discende, quindi, l’impossibilità per il Conseil, di utilizzare la question prioritaire de costitutionnalité per censurare violazioni di diritti e libertà riconosciuti da fonti diverse, e segnatamente da quelle di matrice sovranazionale. Per il Conseil ormai costituisce una giurisprudenza orientata a non riconoscere a sé stesso la competenza a verificare in via generale la compatibilità di una norma di legge interna con una convenzione internazionale, né corrispondentemente allo stesso diritto comunitario. Il Consiglio ha chiarito il rapporto tra controllo di costituzionalità, anche come potenziato dall’introduzione della questione incidentale, e controllo di convenzionalità riservata in Francia a tutti i giudici comuni ex art.55 Cost252. Pertanto, il Conseil non può sindacare la costituzionalità dei trattati già ratificati dalla Francia.

Il modello albanese presenti alcune caratteristiche comuni con le esperienze spagnoli e francesi, quali soprattutto in rapporto tra il diritto nazionale con il diritto internazionale pattizio è regolato in queste esperienze secondo la teoria di matrice monista. Sul piano del controllo di convenzionalità, i giudici comuni hanno la competenza di sindacare la compatibilità delle leggi nazionali con i trattati internazionali ratificati, in virtù delle rispettive disposizioni costituzionali che hanno

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S.GAMBINO, Diritti fondamentali e giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, 2012, p.248. 252

P.COSTANZO, Decolla in Francia la questione di costituzionalità. La cassazione tenta di

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riconosciuto la prevalenza del diritto internazionale pattizio rispetto alle leggi nazionali.

In riferimento, al controllo di convenzionalità relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, occorre sottolineare che tale controllo vine esercitato nell’esperienza albanese e spagnola, oltre che dai giudici comuni, anche dagli organi di giustizia costituzionale, in virtù delle clausole costituzionali di interpretazione, previste nelle rispettive costituzioni, con l’unica differenza che la clausola cosituzionale prevista nell’esperienza spagnola è da intendersi una clausola aperta su tutti i trattati internazionali concernenti i diritti umani ratificati dalla Spagna, mentre la clausola costituzionale albanese, si riferisce esclusivamente alla CEDU.

Nell’esperienza francese, il sindacato dell’organo di giustizia costituzionale si estende pure su controllo di convenzionalità, pertanto convenzioni che rientrano nel bloc de costitutionnalité, ma non fa parte la CEDU, pertanto questa convenzione rimane sotto il sindacato dei giudici comuni. Nell’esperienza spagnola e francese gli organi di giustizia costituzionale sono competenti a sindacare la compatibilità della legislazione nazionale con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, richiamata direttamente dalle rispettive costituzioni.

Oltre alle somigliaze summenzionate, il controllo di convenzionalità per come è stato concepito nella Costituzione albanese sembra avere delle forti comunanze con altre esperienze che l’autorevole dottrina253

recentemente propone di introdurre nel sistema di controllo costituzionale italiano. La trasformazione del modello di giustizia costituzionale italiana da “misto” a “duale” caratterizzato dalla convivenza di un controllo diffuso e di un controllo accentrato, diversamente tra loro coordinati.

Infatti, l’Autore si riferisce alle esperienze presenti in Portogallo, in Brasile ed in Perù dove ad un modello originariamente diffuso è stato successivamente “aggiunto” quello accentrato, senza con ciò però eliminare il primo.

Nonostante il modello proposto si riferisce lato sensu al modello di giustizia costituzionale, come ha evidenziato l’Autore, il descritto modello “duale” dovrebbe ovviamente valere pure per l’ipotesi di supposto contrasto di una legge o atto avente forza di legge nazionale con disposizioni della CEDU, quale norma interposta rispetto all’art. 117, comma 1, Cost254

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R.ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli in www.osservatoriosullefonti.it fasc. 1/2015, pp.26 ss.

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