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Struttura dei controlli interni all’ente

L’ossatura del sistema di organizzazione, come indicato nel capitolo precedente, è costituita dai controlli interni e dalla loro articolazione, ovvero dalle regole, dalle procedure e dalle strutture volte a consentire – attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi – la conduzione di un’impresa “sana”, conformemente agli obiettivi che si è proposta di

128 Linee guida cit., p. 58. Secondo P. BARUFFI, “al riguardo si pone immediatamente il

problema se tale requisito dell’indipendenza debba essere rispettato dall’Organismo di Vigilanza nel suo complesso ovvero da tutti i suoi membri. Un’interpretazione pedissequa della norma porterebbe ad escludere a priori dalla composizione dell’Organismo qualsivoglia risorsa interna, privando in tal modo lo stesso di un soggetto dotato di un notevole bagaglio di esperienze relativamente all’ente da sottoporre a vigilanza. Del resto, Confindustria stessa afferma che il rispetto dei requisiti di indipendenza ed autonomia deve essere valutato rispetto all’Organismo di vigilanza valutato nella sua globalità”. Così in A. ALBERICI, P. BARUFFI,

M. IPPOLITO, A. RITTATORE VONWILLER, G. VACIAGO, Il modello di organizzazione,

gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative. Aggiornato al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2008, 2008, p. 368.

raggiungere. In altri termini, spetta all’organizzazione – intesa quale “ordinamento datosi dagli uomini componenti, costituitosi per la comune finalità”129 – la costruzione

di un sistema conforme alle leggi e attraverso cui preservare e mantenere la propria reputazione, oltre che garantire gli equilibri del mercato in generale.130

L’approccio seguito per orientare l’agire dell’impresa a tali scopi consiste dunque nell’allestimento di un complesso sistema in cui le funzioni di amministrazione e quelle di controllo sono ben distinte, spettando alle prime la responsabilità apicale di predisporre un assetto organizzativo adeguato e alle seconde di vigilare su quest’ultimo indicando, ove se ne rappresenti la necessità, interventi correttivi. Al di sotto dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, si pone il sistema di controllo interno, in genere formato da vari organi indipendenti che si occupano della catalogazione dei rischi a cui la società è esposta, della conformità alle varie fonti normative e para-normative, delle verifiche interne, di iniziative e programmi di miglioramento, della raccolta e della gestione dei flussi informativi.

Addentrandosi nel sistema di controllo interno, è possibile individuare le Funzioni – di seguito meglio analizzate - che di esso fanno parte.

Si tratta della Funzione di Revisione o Internal Audit, con a capo un Responsabile, della Funzione di Conformità o Compliance, con a capo il Compliance Officer e della Funzione di valutazione dei rischi, presieduta dal Chief Risk Manager.

129 A. SCHERMI, Soggettività e società di persone, nota a Cass. 19 novembre 1999, n. 12833,

in Giustizia Civile, 2000, p. 1043. L’Autore sottolinea come “l’organizzazione è un

ordinamento regolante una pluralità di organi, ciascuno avente una propria funzione” e che “è conseguenza della struttura dell’Organizzazione la frequente incapacità di individuare l’effettivo responsabile della condotta illecita”.

130 Un’impresa virtuosa diminuisce i costi di transazione. “Questa tematica emerge a proposito

del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1, c.p.) di recente introduzione nel sistema penale e nel catalogo dei reati presupposto 231: alla base di questa fattispecie vi è la volontaria acquisizione di un vantaggio competitivo da parte dell’impresa che ottiene un’utilità mediante una violazione di legge e la utilizza nel suo agire nel mercato. Tale vantaggio competitivo, illegittimamente acquisito, diventa un elemento distorsivo del mercato”. Così G.

SIMONINI, L’Organismo di Vigilanza: difficile convivenza nel sistema dei controlli interni, in Resp. amm. delle soc. e degli enti, vol. 1, 2016, pp. 91-92.

Il sistema dei controlli interni così articolato, mutuato dalla scienza aziendale dell’organizzazione dell’impresa131, è chiamato ad assolvere ai compiti di orientare le

scelte dell’organo amministrativo, di presidiare la funzionalità delle diverse strutture aziendali e di favorire la diffusione di una corretta cultura della legalità. Tuttavia, l’attuale dimensione societaria e l’elevato numero di istanze di controllo che nel tempo si sono sovrapposte, ha comportato l’intersecarsi e il sovrapporsi di vari organi e del loro operato.

Sono stati, per esempio, utilizzati diversi organi per una medesima Funzione. Può a tal proposito annoverarsi la disposizione di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 39/2010132 ai sensi della quale il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile – nelle società quotate – può identificarsi con il Collegio Sindacale, con il Consiglio di sorveglianza per le società adottanti il sistema dualistico e con il Comitato per il controllo sulla gestione per quelle adottanti il sistema monistico. Ancora, e con più specifico riguardo ai temi oggetto della presente trattazione, ai sensi dell’art. 6, comma IV-bis, del D.lgs. 231/2001 le Funzioni di OdV possono essere ricoperte dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di sorveglianza e dal Comitato per il controllo sulla Gestione.

I contorni delle aree di operatività degli organi menzionati non sono poi ben definiti, proprio perché – oltre alla confusione generata dall’innesto di figure provenienti da ordinamenti giuridici diversi da quello italiano133 - quando agiscono all’interno di una Funzione uniscono i compiti legati a quest’ultima a quelli di tipo “istituzionale”.

131 Soltanto un sistema integrato di operazioni coordinate è in grado di assicurare un risultato

qualitativamente apprezzabile sotto il profilo dell’eliminazione dell’errore e della mitigazione del rischio.

132 Emanato in “attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

133 Il C.C.I. nasce dai sistemi nordamericani per aumentare la responsabilità dei vertici apicali e

principalmente dell’organo amministrativo, separando gli amministratori che si occupano della gestione aziendali da quelli che curano il controllo. Questo organo ha fatto ingresso nel nostro ordinamento attraverso il Codice di Autodisciplina delle società quotate che gli ha attribuito competenze consultive, di monitoraggio, di efficienza del sistema dei controlli, di coordinamento dei vari soggetti in esso convolti e di valutazione dei rischi (risk assessment). Sono evidenti le interferenze con il Comitato di controllo interno e con l’organo di Revisione interna (Internal Audit).