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6. L’APPLICABILITÀ DI STRUMENTI PBR NEL CONTESTO GIURIDICO ITALIANO

6.5. Struttura del modello di Pay by Result a iniziativa privata

Selezione del soggetto attuatore

Disciplina previgente: affidamento di una concessione di servizi in finanza di

progetto ai sensi dell’abrogato art. 278 del d.P.R. 207/10

Con riferimento al modello di PbR mediante iniziativa privata (i.e. su proposta di un gruppo di operatori

economici privati), ai fini dell’affidamento della concessione di servizi al soggetto attuatore trovava

ap-plicazione, sotto la vigenza della vecchia disciplina, l’art. 278 del d.P.R. 207/10, ora abrogato per effetto

dell’art.217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 50/16.

In particolare, la procedura di affidamento della finanza di progetto, prevista dall’art. 278 dell’abrogato

d.P.R. 207/10, si svolgeva nei seguenti termini:

• presentazione di una «proposta», ad opera dell’operatore interessato all’attivazione del servizio in

concessione (nel caso di specie il soggetto attuatore), costituita dai seguenti documenti:

* studio di fattibilità, costituente nel nucleo delle illustrazioni economico-giuridico-prestazionali

del servizio;

* bozza di convenzione, contenente precisazioni relative ai reciproci obblighi giuridici che

vincoleranno l’amministrazione e l’operatore affidatario della concessione, ivi incluse le cause di

risoluzione e le penali;

* piano economico finanziario asseverato (PEF), esplicitante la sostenibilità economico-finanziaria

del servizio lungo il periodo di concessione;

* specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (si trattava di un embrionale

capitolato tecnico);

* indicazione dei criteri di valutazione dell’o.e.p.v. di cui all’art. 83 dell’abrogato D.Lgs. 163/06

(griglia di valutazione);

* indicazione delle garanzie offerte dal promotore alla stazione appaltante;

* indicazione delle spese sostenute per l’elaborazione della proposta, entro il limite del 2,5%

del valore dell’investimento proposto, come desumibile dallo studio di fattibilità (cfr. art. 153,

comma 9°, dell’abrogato D.Lgs. 163/06, richiamato dal comma 1° dell’art. 278 in questione);

• valutazione della proposta ad opera della stazione appaltante, entro il termine di sei mesi (commi

2° e 3° dell’art. 278 dell’abrogato d.P.R. 207/10). La valutazione era effettuata «sotto il profilo della

funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di

gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di

aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è

verificata, altresì, l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione»;

• dichiarazione di pubblico interesse della proposta ad opera dell’amministrazione, mediante

provvedimento formale (comma 2° dell’art. 278 dell’abrogato d.P.R. 207/10), all’esito della quale il

«proponente» (i.e. l’operatore che ha presentato la proposta) diventava «promotore» nell’ambito della

successiva procedura di gara, assumendo una peculiare posizione;

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• celebrazione della procedura selettiva per la scelta del concessionario, sulla base della proposta e

secondo i seguenti criteri:

* la proposta veniva messa a base di gara;

* il promotore era obbligatoriamente invitato alla gara;

* la gara era aggiudicata secondo il criterio dell’o.e.p.v.

Nonostante la gara fosse individuata come informale con invito almeno a n. 5 operatori, come già

rilevato con riferimento alle concessioni di servizi ex art. 30 dell’abrogato D.Lgs. 163/06 al precedente

paragrafo, anche in tale fase della finanza di progetto le Amministrazioni seguivano nella prassi le

regole delle normali procedure “aperte” o “ristrette” degli appalti di servizi;

• se il promotore non risultava aggiudicatario, poteva “adeguare” la propria offerta a quella risultata

vincente (diritto di prelazione). Trattavasi di diritto potestativo di “adeguamento” assai simile a

quello che era contemplato per la finanza di progetto nei lavori pubblici dal comma 15° dell’art. 153

dell’abrogato D.Lgs. 163/06. Nessuna delle due norme precisava in che termini concreti dovesse

avvenire l’attività di conformazione della propria offerta, riconosciuta al promotore, rispetto alle offerte

degli altri concorrenti. Nella prassi dei lavori pubblici, la conformazione avveniva mediante mera

accettazione, ad opera del promotore, dei termini tecnici (progetto), giuridici (bozza di convenzione)

ed economici (PEF) offerti dal soggetto primo in graduatoria. Doveva ritenersi che l’adeguamento

dovesse operare in tali termini anche nella finanza di progetto nei servizi;

Qualora il PbR avesse avuto origine da un’iniziativa privata, pertanto, il relativo modello avrebbe

dovu-to essere strutturadovu-to nel rispetdovu-to della disciplina sopra descritta, la quale contemplava una modalità di

affidamento della concessione strutturalmente più complessa, in quanto fondata su una gara bifasica

(selezione del promotore sulla base della proposta privata/selezione del concessionario).

A tal fine l’advisor e/o le associazioni garanti, ove esistenti, avrebbero potuto anch’esse far parte

dell’o-peratore plurisoggettivo attuatore/promotore, laddove il valutatore fosse stato comunque individuato

mediante un distinto appalto affidato dalla Pubblica Amministrazione, in via necessariamente separata

per garantire la relativa indipendenza e terzietà di giudizio.

Modello di PbR ad iniziativa privata

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VALUTATORE SOGGETTO ATTUATORE (Advisor e/o associazioni garanti, provider, intermediario, investitori) INIZIATIVA 1 3 5 6 7 4 2 Formulazione di una proposta di operazione Realizzazione del servizio ad alto impatto sociale, finanziato dagli investitori Affidamento di un appalto al valutatore, selezionato con gara

Certificazione degli eventuali risparmi Eventuale recupero degli investimenti ed ulteriore remunerazione Realizzazione degli eventuali risparmi Valutazione della proposta e affidamento di una concessione al promotore o al diverso attuatore selezionato

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Selezione del soggetto attuatore

Disciplina attualmente in vigore: selezione del soggetto attuatore mediante

affidamento di una concessione di servizi in finanza di progetto ai sensi dell’art.

183 del D.Lgs. 50/16

Alla luce delle osservazioni svolte nel capitolo 6.4, va innanzitutto rilevato che attualmente l’art. 183 del

D.Lgs. 50/16 disciplina gli affidamenti di concessione in finanza di progetto, facendo espressamente

rife-rimento solo alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.

Fermi i profili di incertezza rilevati nel suddetto paragrafo in merito alla compatibilità della disciplina

della finanza di progetto rispetto all’affidamento di servizi, si riportano a seguire le principali fasi di tale

procedura, la quale ricalca in parti quanto previsto dall’art. 278 dell’abrogato d.P.R. 207/10, fatte salve

alcune peculiarità.

In particolare, la procedura di affidamento della finanza di progetto si svolge nei seguenti termini:

• presentazione di una «proposta», ad opera dell’operatore interessato all’attivazione del servizio in

concessione (nel caso di specie il soggetto attuatore), costituita dai seguenti documenti:

* progetto di fattibilità;

* bozza di convenzione;

* piano economico finanziario asseverato (PEF), esplicitante l’importo delle spese sostenute per la

predisposizione della proposta;

* specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

* autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 183, comma 17° del Codice;

* cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice;

* impegno a prestare una cauzione nella misura di cui all’art. 183, comma 9°, terzo periodo, nel

caso di indizione della gara;

• valutazione della proposta ad opera della stazione appaltante, entro il termine di tre mesi. A tal fine,

l’Amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le

modifiche necessarie per la sua approvazione:

* se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata

positivamente;

* se il proponente apporta le modifiche richieste, il progetto di fattibilità è inserito negli strumenti

di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice;

• celebrazione della procedura selettiva per la scelta del concessionario, sulla base della proposta e

secondo i seguenti criteri:

* il progetto di fattibilità viene messo a base di gara;

* il proponente è obbligatoriamente invitato alla gara;

* nel bando l’amministrazione può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la

presentazione di eventuali varianti al progetto;

* nel bando è specificato che il promotore può esercitare diritto di prelazione;

• se il promotore non risulta aggiudicatario:

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* può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione,

adeguando la propria offerta a quella risultata vincente e impegnandosi ad adempiere alle

obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario,

diventando così egli stesso aggiudicatario (in tal caso il promotore dovrà pagare all’originario

aggiudicatario le spese per la predisposizione dell’offerta);

* può non esercitare il diritto di prelazione, maturando, di conseguenza, il diritto al pagamento, a

carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta.

6.6. Sintesi dei modelli strutturali dell’affidamento pubblico