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STUDENTESSE E STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

SEZIONE VII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI

comma 4. STUDENTESSE E STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Le studentesse e gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che le studentesse e gli studenti non appartengono ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale69.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per le studentesse e gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).

L’elenco dei Paesi particolarmente poveri, stabilito con Decreto del M.I.U.R. n°334/2022 è presente nella tabella D al fondo del presente bando70.

66 Criteri Regionali a.a. 2020/21, Sezione IV, art. 2 punto 4.

67 Art. 3 DPR 445/00

68 Art. 33 DPR 445/00

69 DPCM 9 aprile 2001 art. 13 c. 5

70DM n. 344 del 08 aprile 2022.

La traduzione in lingua italiana del documento consolare deve essere associata al relativo documento originale e da esso indivisibile.

94 Art. 30 comma 5 STUDENTESSE E STUDENTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E APOLIDI

Le studentesse e gli studenti titolari di protezione internazionale devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, il permesso di soggiorno con l’indicazione dello status di “rifugiato politico” (asilo politico), di “protezione sussidiaria”, casi speciali, protezione speciale e, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto,

“motivi umanitari”.

Se ancora il permesso di soggiorno non è stato rilasciato possono presentare l’attestato nominativo eventualmente rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

In caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta) verrà richiesto alle studentesse e agli studenti di produrre idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed eventualmente copia del permesso di soggiorno della durata limitata rilasciato in attesa della decisione del Tribunale. In questo caso le studentesse e gli studenti saranno poi tenuti, in caso di accoglimento del ricorso, a presentare copia del permesso di soggiorno rilasciato loro dove si evidenzia lo status di protezione internazionale riconosciuta (indicato nel documento “Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dalla sola studentessa o dal solo studente titolari di protezione internazionale e diversamente abili” disponibile alla sezione “Borse di studio” > “allegati” del sito EDISU).

Le studentesse e gli studenti apolidi devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, copia del permesso di soggiorno che attesta lo “status di apolide” o, se non ancora in possesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.

Le studentesse e gli studenti in regime di protezione internazionale e apolidi devono essere in possesso di un ISEE Universitario così come disciplinato dall’art. 6 comma 1.1 del presente bando71.

Ai sensi e per effetto dell’art. 7 della L. 28 del 05 aprile 2022 le studentesse e gli studenti provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto e con permesso temporaneo con validità annuale rinnovabile per un ulteriore anno, sono considerati profughi richiedenti asilo politico72.

Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati, verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per le studentesse e gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).

Art. 30 comma 6 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE O UE CON PARTE DELLA FAMIGLIA IN PAESI DIVERSI (UE/EXTRA-UE, EXTRA-UE/ITALIA e UE/ITALIA)

Indipendentemente dalla residenza della famiglia di origine, la presentazione della domanda benefici è subordinata alla cittadinanza delle studentesse e degli studenti:

se la cittadinanza delle studentesse e degli studenti è EXTRA-UE oppure UE, questi deve attenersi a quanto indicato nell’art. 31 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda;

Se le studentesse e gli studenti hanno cittadinanza italiana, questi devono attenersi a quanto indicato nell’art. 6 comma 5 e all’art. 7 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda. Tali direttive sono valide anche per le studentesse e gli studenti con doppia cittadinanza che scelgono di avvalersi di quella italiana.

In caso di nucleo familiare residente in parte in Italia e in parte all’estero, le studentesse e gli studenti devono presentare a EDISU Piemonte un’attestazione ISEE Parificato integrato da un’attestazione ISEE ordinaria dei redditi e patrimoni dei membri del nucleo residenti in Italia. Entrambe le attestazioni (ISEE ordinario e ISEE Parificato) devono essere presentate a EDISU Piemonte.

Si segnala che NON è in alcun caso consentita la conferma dei dati economici per quanto concerne la parte del nucleo familiare residente in Italia. Pertanto, le studentesse e gli studenti iscritti a un anno successivo che possono confermare i dati economici il cui nucleo familiare sia residente in parte in Italia e in parte all’estero, devono obbligatoriamente presentare:

• un’attestazione ISEE ordinario 2022 relativa ai redditi e patrimoni dei membri del nucleo residenti in Italia;

• un’attestazione ISEE Parificato 2022 che integri i dati relativi ai membri del nucleo familiare residenti in Italia riportati nell’attestazione ISEE ordinario 2022 con i dati relativi ai membri del nucleo familiare residenti all’estero reperiti da copia della documentazione consolare utilizzata per la richiesta di benefici EDISU Piemonte in anni accademici precedenti (e precedentemente valutata valida e completa dagli operatori EDISU).

71 DPCM 9 aprile 2001 art. 5

72 DL n. 16 del 28 febbraio 2022 convertito con L n. 28 del 05 aprile 2022.

95 In caso di cittadinanza multipla, le modalità di presentazione della domanda benefici vengono identificate sulla base della cittadinanza scelta dalle studentesse e dagli studenti al momento dell’iscrizione presso l’Ateneo piemontese. Le studentesse e gli studenti dovranno quindi presentare domanda di benefici EDISU avvalendosi obbligatoriamente della medesima cittadinanza registrata presso il proprio Ateneo piemontese.

Nel caso in cui la parte di nucleo familiare residente in Italia abbia un componente che produca reddito e/o possegga patrimonio, nella procedura online, le studentesse e gli studenti interazionali extra-UE o UE dovranno indicare “famiglia in Italia”, mentre la tipologia di borsa di studio verrà eventualmente erogata in base alla residenza anagrafica che le studentesse e gli studenti hanno assunto con la parte di famiglia in Italia.

Si invita a consultare l’art. 4 del presente bando per maggiori informazioni riguardanti la tipologia di borsa di studio che eventualmente sarà erogata alle studentesse e agli studenti internazionali con parte della famiglia in Italia.

Art. 30 comma 7 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Le studentesse e gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda online allegando obbligatoriamente la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente 73 riguardo alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2020 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di giacenza media, alla data del 31 dicembre 2020.

La correttezza della documentazione allegata alla domanda di richiesta benefici verrà valutata da EDISU Piemonte e, attraverso la propria pagina personale dello sportello online, le studentesse e gli studenti potranno visionarne l’esito. Qualora la documentazione sia stata rilevata incompleta o errata da EDISU, le studentesse e gli studenti, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno sanare o integrare quanto trasmesso presentando formale istanza di reclamo, così come disciplinato all’art. 7 comma 6.1 e all’art. 31 comma 4.2 del presente bando.

Art. 30 comma 7.1 SPECIFICHE PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DI STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Le studentesse e gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare elencata al precedente comma 3. In aggiunta a quanto disposto da tale comma, si specifica che la documentazione consolare presentata dalle studentesse e degli studenti internazionali europei deve:

essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale (le traduzioni effettuate autonomamente non verranno accettate);

fare riferimento unicamente all’anno fiscale 2020 per quanto riguarda la certificazione relativa ai redditi prodotti dai membri del nucleo familiare;

fare riferimento alla data del 31.12.2020 per quanto riguarda la certificazione relativa al patrimonio immobiliare e mobiliare dei membri del nucleo familiare;

Qualora le studentesse e gli studenti richiedenti i benefici siano risultati vincitori di borsa di studio EDISU Piemonte in anni accademici precedenti, dovranno obbligatoriamente presentare la documentazione relativa al conto corrente intestato a loro nome e utilizzato per ricevere gli importi.

Qualora i membri del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti internazionali europei risiedano, producano reddito o possiedano proprietà in un Paese Extra-UE, la relativa documentazione consolare dovrà essere rilasciata dalle autorità e legalizzata ai sensi della normativa vigente nello Stato in oggetto.

Le studentesse e gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare utilizzando la procedura di allegazione disponibile durante la compilazione della domanda online. Per maggiori informazioni si rimanda al successivo articolo 31.

Art. 30 comma 8 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN’ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Le studentesse e gli studenti iscritti a un corso di dottorato o scuola di specializzazione che devono presentare un’attestazione ISEE Parificato possono trovare indicazioni riguardo alla documentazione consolare necessaria:

1. al precedente comma 3 per le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE;

2. al precedente comma 3 e comma 7 per le studentesse e gli studenti internazionali UE.

73Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, Convenzione di Londra del 07.06.1968, Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987, REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 del 06.07.2016, Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti. Sezione V art. 2 punto 5 Criteri Regionali 2020/21

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ART.31 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTESSE E STUDENTI

INTERNAZIONALI (EXTRA-UE o UE) CON DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

NOVITÀ

Sono previste tre modalità di presentazione della documentazione: consegna di persona allo sportello EDISU Piemonte in busta chiusa, invio tramite posta raccomandata o corriere, o allegazione durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici (opzione riservata solamente alle studentesse e agli studenti UE). Tali modalità differiscono sulla base della nazionalità delle studentesse e degli studenti e della tipologia di domanda presentata.

Si segnala che anche le scadenze per la presentazione della documentazione consolare a EDISU Piemonte si diversificano sulla base degli stessi parametri. Le studentesse e gli studenti devono pertanto verificare nella tabella sotto riportata la modalità di presentazione della domanda di richiesta benefici e della documentazione consolare a EDISU Piemonte, nonché consultare il relativo comma nel presente articolo per maggiori informazioni.

La documentazione consolare consegnata di persona allo sportello deve essere sigillata in una busta chiusa. Lo studente otterrà ricevuta di avvenuta consegna e potrà conoscere l’esito della valutazione secondo modalità e tempistiche illustrate al successivo comma 3. Non sarà accettata documentazione consolare se non all’interno di una busta chiusa.

Nazionalità delle studentesse e degli studenti

Tipologia

di iscrizione Modalità di presentazione della domanda di richiesta benefici

VERIFICARE AGLI ARTICOLI 7 COMMA 1.1 e 1.2 LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO

ONLINE

Calcolo del Codice fiscale ai fini EDISU (se le studentesse e gli studenti non sono in

possesso di quello ufficiale) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso +

(art. 7 comma 1.2) Compilazione della domanda tramite +

procedura online

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

NON RICHIESTA Comma 1.4

Iscrizione a 7° SEMESTRE TRIENNALE e 1° ANNO MAGISTRALE

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

Iscrizione a un CORSO DI DOTTORATO o SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE con presentazione di ISEE PARIFICATO

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

(Se privi di residenza in Italia) richiesta Codice Temporaneo d’Accesso (art. 7

comma 1.2)

Compilazione della domanda tramite + procedura online

ALLEGAZIONE TRAMITE

PROCEDURA Comma 2

97 L’accesso allo sportello online per la presentazione della domanda può avvenire con:

SPID: per le studentesse e gli studenti residenti in Italia

Codice Temporaneo d’Accesso: per le studentesse e gli studenti privi di residenza in Italia.

Art. 31 comma 1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE

Le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all’estero devono presentare la domanda di richiesta benefici secondo le modalità descritte nei successivi commi, che si differenziano sulla base della tipologia di domanda (iscrizione a un primo anno da parte di studentesse e studenti con ingresso in Italia per l’a.a. 2022/23, iscrizione a un primo anno per studentesse e studenti già regolarmente soggiornanti in Italia, iscrizione a un anno successivo con necessità di consegnare nuova documentazione, iscrizione a un anno successivo con possibilità di confermare i dati economici, richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea triennale e il primo anno di laurea magistrale, oppure iscrizione a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione tramite presentazione di un’attestazione ISEE Parificato).

Art. 31 comma 1.1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON INGRESSO IN ITALIA PER ISCRIZIONE A.A. 2022/23

Le studentesse e gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente all’estero, che si iscrivono a un primo anno e arrivano per la prima volta in Italia per motivi di studio, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l’esclusione dal concorso.

NOVITÀ

1. Passaggio 1: Calcolo del Codice fiscale ai fini EDISU se le studentesse e gli studenti non sono in possesso di quello ufficiale e richiesta di Codice Temporaneo d’Accesso 2022/23. Nella procedura online di registrazione le studentesse e gli studenti troveranno informazioni relative al calcolo del codice fiscale.

2. Passaggio 2: compilazione e trasmissione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo.

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

a. le modalità indicate all’art. 7 commi 1, 2 e 3;

b. le scadenze indicate all’art. 10 comma 2:

• 2 settembre 2022 ore 12:00 per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio

• 30 settembre 2022 ore 12:00 per la sola borsa di studio

3. Passaggio 3: presentazione della seguente documentazione allo Sportello EDISU in busta chiusa o invio della stessa a mezzo posta raccomandata o corriere:

a. Documentazione consolare (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all’estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3);

b. ISEE Parificato74, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato sulla base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. La richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato può avvenire anche tramite delega. Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it.

La documentazione consolare consegnata di persona allo sportello deve essere sigillata in una busta chiusa. Lo studente otterrà ricevuta di avvenuta consegna e potrà conoscere l’esito della valutazione secondo modalità e tempistiche illustrate al successivo comma 3. Non sarà accettata documentazione consolare se non all’interno di una busta chiusa.

Qualora le studentesse e gli studenti scelgano di inviare la documentazione richiesta a mezzo posta raccomandata o corriere, questa deve essere indirizzata a:

EDISU PIEMONTE

Via Madama Cristina 83 10126 TORINO Sulla busta deve essere indicato:

- cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);

- la dicitura “D.C. a.a. 2022/23”.

I documenti spediti a EDISU Piemonte devono essere originali, pena l’esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi alla presenza del patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

74 L’ISEEU all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’Estero (DPCM 09.04.2001) e Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V

98 Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Qualora alla scadenza della domanda le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici presentando la sola ricevuta attestante la richiesta dell’ISEE Parificato.

I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all’art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all’art. 11 comma 5.

a. Copia del passaporto

b. Copia del Visto-D per Studio (se necessario per l’iscrizione all’a.a. 2022/23) c. Copia del codice fiscale, se rilasciato dall’Ambasciata italiana o sul territorio italiano

d. Le studentesse e gli studenti minorenni devono inoltre consegnare il modulo di autorizzazione firmato da un genitore o un tutore legale. Il modulo è scaricabile alla sezione documentazione del sito www.edisu.piemonte.it.

La suddetta documentazione deve pervenire a EDISU entro la scadenza della domanda del beneficio che si richiede (2 settembre 2022 per richiesta di borsa e servizio abitativo; 30 settembre 2022 per richiesta di sola borsa). Qualora le studentesse e gli studenti non consegnino la documentazione entro la scadenza della domanda, saranno esclusi dalle graduatorie provvisorie ma potranno rientrare nelle graduatorie definitive se faranno pervenire la documentazione richiesta entro il 15 settembre 2022 per richiesta di borsa e posto letto o entro il 18 novembre 2022 per richiesta di sola borsa.

Ritardo Visto di studio

Qualora le studentesse e gli studenti che richiedono il servizio abitativo necessitino di un visto di studio per l’ingresso in Italia per l’iscrizione all’a.a. 2022/23 e in caso di ritardo del visto stesso e conseguente consegna della documentazione dopo il 15 settembre 2022, risulteranno esclusi in graduatoria definitiva di servizio abitativo del 21 settembre 2022 ma possono essere inseriti nelle graduatorie definitive del 15 dicembre 2022 e nelle graduatorie di scorrimento per il servizio abitativo pubblicate il 15 dicembre, in ordine di ISEE Parificato, se faranno pervenire tutta la documentazione consolare, ISEE Parificato, codice fiscale e Visto-D per studio, entro il 18 novembre 2022 (con procedura di reclamo entro le ore 12, o consegna allo sportello) e si iscrivono entro il 30 novembre 2022.

Le studentesse e gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea magistrale che non completano l’iscrizione entro il 30 novembre 2022, possono inoltre beneficiare dell’estensione della scadenza per la sola iscrizione all’ateneo di cui all’art. 10 comma 3. Tuttavia, la documentazione richiesta deve comunque essere consegnata improrogabilmente entro il 18 novembre 2022. Qualora la documentazione non pervenga entro tale data, le studentesse e gli studenti saranno definitivamente esclusi dalle graduatorie definitive.

Art. 31 comma 1.2 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all’estero, che si iscrivono a un primo anno e sono regolarmente soggiornanti in Italia, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l’esclusione dal concorso.

1. Passaggio 1: solo per chi non ha la residenza anagrafica in Italia, richiesta di Codice Temporaneo d’Accesso 2022/23 2. Passaggio 2: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo.

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

a. le modalità indicate all’art. 7 commi 1, 2 e 3;

b. le scadenze indicate all’art. 10 comma 2 (2 settembre 2022 ore 12:00 per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, 30 settembre 2022 ore 12:00 per la sola borsa di studio).

3. Passaggio 3: invio della documentazione richiesta a EDISU Piemonte.

successivamente alla trasmissione della domanda online (passaggio 1), le studentesse e gli studenti devono inviare a EDISU Piemonte a mezzo posta raccomandata o corriere la seguente documentazione o consegnarla in busta chiusa agli sportelli di cui al successivo comma 3:

a. Documentazione consolare (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all’estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3);

b. ISEE Parificato, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia, che sarà successivamente integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata, che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.

Qualora alla scadenza della domanda online le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta

99 dell’ISEE Parificato. L’ISEE Parificato può essere richiesto anche tramite delega Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito 4Twww.edisu.piemonte.it4T. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all’art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all’art. 11 comma 5.

c. Ai soli fini dell’attribuzione della pratica, si richiede copia di un documento d’identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.

c. Ai soli fini dell’attribuzione della pratica, si richiede copia di un documento d’identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.