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SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ORDINANZA.

Quanto al fumus boni iuris, si ritiene di avere adeguatamente illustrato la fondatezza del ricorso nell’esposizione dei motivi di impugnazione.

Quanto al periculum in mora, si evidenzia che il provvedimento impugnato è idoneo a determinare un gravissimo pregiudizio economico alle associazioni ricorrenti, considerato che esso preclude stabilmente l’esercizio delle principali attività promosse dalle associazioni, prima fra tutti, le escursioni organizzate nel centro storico di Venezia. Attività che consente alle stesse associazioni esistere.

La contrazione dell’attività, quale effetto dell’ordinanza comunale, poi, risulta particolarmente onerosa per le ricorrenti anche sul piano organizzativo, rendendosi indispensabile una completa riorganizzazione dei turni di lavoro del personale e, necessariamente, la riduzione del numero di questo, ormai sovradimensionato in conseguenza del provvedimento comunale impugnato.

Ciò vale soprattutto per le società Surf Club Venezia e Le Favette s.r.l. sorte con l’intento di far scoprire una Venezia “inedita”, a filo d’acqua, navigando tra rii e canali con mezzi compatibili con la fragilità di questa città.

Le attività condotte e/o organizzate da queste associazioni costituiscono il cuore dell’associazione stessa e, di fatto, ne garantiscono la sopravvivenza. Oggi, con l’entrata in vigore dell’ordinanza, alcuni percorsi sono stati definitivamente cancellati sia per l’impossibilità di percorrere determinati rii sia considerati i limiti di tempo. Ed invero con la sola eccezione dei giorni festivi, oggi gran parte dei rii sono percorribili solo

dopo le 15:00 / 17:00. Ciò significa, ad esempio che Surf Club Venezia i cui tour partono dalla sede situata in Cannaregio 3535, durante i giorni feriali può lavorare solo dopo le 15:00 all’interno del sestiere di Cannaregio e comunque non oltre il Riò di Santi Apostoli - Santa Giustina vigendo per i predetti rii il divieto di navigazione sino alle 17:00. Analoghe considerazioni valgono anche per la ricorrente Le Favette s.r.l. con sede in Cannaregio 5823/25. Sono stati infatti sospesi i tour “S.Marco Surrounding”

“Grand Canal”. Ciò significa che i tour sino a quel momenti prenotati sono stati cancellati con notevoli perdite economiche. Per i restanti tour sono state drasticamente diminuite le prenotazione potendo usufruire del solo pomeriggio o della domenica.

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, le società hanno dovuto cancellare

Ancora, per comprendere l’entità del danno e ragionando su dati concreti evidenziamo che:

1) Surf Club Venezia è un’associazione sportiva dilettantistica che riunisce ed accorpa in un’unica famiglia diverse esperienze e discipline surfistiche presenti da tempo nel territorio lagunare. Dal 2013 fra le discipline sportive praticate dall’associazione, è stata introdotta la pratica del c.d. Stand Up Paddle a Venezia. Con essa l’associazione offre la possibilità di praticare visite guidate per i canali e i rii veneziani. Peraltro ogni escursione è preceduta da una lezione prodromica sulla sicurezza e regole navigazione canali Venezia.

Anche in questo caso è evidente che l’escursione a Venezia costituisce l’anima e l’interesse primario che ha portato l’associazione ad investire in questa pratica e che, dal solo 2013, ha visto l’iscrizione di 229 tesserati, di cui 118 stranieri, con evidente beneficio per la medesima.

Nella società hanno trovato occupazione n.___________ di dipendenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza son ostati ridotti a_____________

Nel 2017 ha svolto un totale complessivo di circa _____________. Nel solo mese di agosto 2018 ha perso n______________.

2) Le Favette srl ha n.___________ di dipendenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza sono stati ridotti a_____________

Nel 2017 ha svolto un totale complessivo di circa _____________. Nel solo mese di agosto 2018 ha perso n______________

È evidente che le attività svolte dalle società hanno consentito non solo la copertura dei costi dell’associazione (quali ad esempio spese di affitto, assicurazione, contabilità e bilancio…) ma rappresentano una fonte di reddito anche per i dipendenti in esse occupati.

Il divieto di navigazione di cui all’ordinanza oggetto di impugnazione genererebbe non solo un lucro cessante ma altresì un danno emergente. Basti pensare decorso solo 1 mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza Surf Club Venezia e la ricorrente Le Favette s.r.l. hanno subito perdite concrete che sono destinate ad aumentare inevitabilmente qualora l’ordinanza impugnata non venisse sospesa in via cautelare. Non dimentichiamo che le ricorrenti, sostengono quotidianamente costi dovuti all’attività ed ha provveduto provvedere alla restituzione delle somme che erano già state versate in acconto.

Per quanto concerne le altre associazioni non è indubbio che le quote di ciascun iscritto costituiscono l’unica fonte di reddito. Non solo. È evidente, anche in questo caso, che la possibilità per l’iscritto di girare per la città di Venezia costituisca principale motivo di interesse nella scelta di aderire ad associazioni che offrono tali possibilità, come le ricorrente, piuttosto che altre presenti altrove. Ciò vale soprattutto per le persone non residenti a Venezia nonché per gli stranieri che vengono periodicamente a Venezia, che non hanno mezzi propri o che comunque difficilmente potrebbero organizzare il trasporto dell’imbarcazione sino a Venezia. Quest’ultimi versando il contributo annuale della quota associativa hanno la di usufruire delle imbarcazioni messe a disposizione delle associazioni.

Per effetto dell’ordinanza oggetto della presente impugnazione alcuni iscritti hanno comunicato alle rispettive associazioni che non intendono versare la quota annuale in quanto è venuto meno uno dei motivi di interesse principale.

Peraltro verso anche le associazioni hanno dei costi da sostenere quali ad esempio affitti delle sedi, mantenimento delle attrezzature, etc. Di qui l’ulteriore pregiudizio.

Per quanto concerne gli altri ricorrenti, alcuni di essi sono maestri di canoa Fick, Guida Marina Fick che contribuiscono con la propria esperienza all’organizzazione delle escursioni promosse dalle varie società / associazioni. Ne consegue che il pregiudizio subito da quest’ultime finisce, inevitabilmente, per ricadere anche sui primi, venendo meno per gli stessi evidenti possibilità di guadagno.

*

In disparte al pregiudizio patrimoniale, che le ricorrenti si riservano di azionare in autonomo giudizio, si deve rilevare che la limitazione imposta dal Comune è idonea a determinare un rilevante sviamento della clientela, la quale sarà indotta a modificare le proprie abitudini a favore di associazioni site in luoghi differenti della città, che tuttavia sfruttano altri contesti per le loro gite ed escursioni. Ed invero, il centro storico di Venezia costituisce un unicum difficilmente eguagliabile dagli altri contesti e paesaggi lagunari. La possibilità per le società/associazioni ricorrenti di offrire un passaggio nel cuore di Venezia rappresenta l’arma in più delle medesime nei confronti delle altre associazioni / società pure esistenti nel territorio.

Nella necessaria comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella presente vicenda, pare allo scrivente patrocinio che nessun concreto pregiudizio possa derivare, invece, all’amministrazione dalla sospensione del provvedimento impugnato.

* PQM

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Veneto Voglia, in accoglimento del presente ricorso,

IN VIA CAUTELARE

Sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato con il presente ricorso.

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