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AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

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AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - VENEZIA - RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per……….., tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto dall’avv. Rachele Favero del Foro di Venezia CF- FVRRHL82M58L736O e Alessia Zennaro C.F. ZNNLSS75S56L736P pec: alessia.zennaro@venezia.pecavvocati.it con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), 30172 via Torino 125, con indicazione del seguente numero di fax e mail pec ove ricevere le comunicazioni:

041/2604600 avv.rachelefavero@pec.it

Contro

Comune di Venezia (C.F. 00339370272), in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., presso la sede Municipale in Comune di Venezia Ca' Farsetti - S.

Marco 4136;

*

In punto: annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 433 del 30 luglio 2018 Direzione mobilità e trasporti del Comune di Venezia avente ad oggetto

“Testo Unico in materia di circolazione acquea. Modifica di art. 2 “Circolazione delle unità a remi” e art. 18 “Circolazione delle unità da diporto” nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

***

Premessa.

Gli odierni ricorrenti sono, in parte, società, in parte associazioni sportive canoistiche, in parte privati cittadini.

Tutti i ricorrenti sono consapevoli della fragilità di Venezia e del valore del patrimonio culturale e ambientale che fa della città un unicum mondiale. In questo contesto, le società ricorrenti sono nate proprio con l’intento di diffondere l’idea di poter offrire a chiunque la possibilità di poter vivere e scoprire una Venezia “inedita”, a filo d’acqua, navigando tra rii e canali con mezzi compatibili ed ecosostenibili, quali kayak, canoe nonché tavole da surf adattate a questo tipo di navigazione (c.d. SUP Stand Up Paddle).

Tutte le società organizzano uscite individuali e/o collettive guidate con kayak, surf e imbarcazioni affini nel centro storico. Si tratta evidentmente di attività che costituiscono il cuore delle rispettive società / associazioni e che ne garantiscono, di fatto, l’esistenza

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medesima.

Nel 2011 Surf Club Venice, nonostante la recente introduzione del SUP nel panorama degli sport, in considerazione del forte interesse per questa tipologia di imbarcazione e navigazione, dimostrato non solo dai turisti ma anche dai residenti, ha organizzato una manifestazione internazionale patrocinata proprio dal Comune di Venezia (Surfin in Venice) che ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti.

Tutti i ricorrenti pensano o, quantomeno pensavano, che Venezia fosse un patrimonio da tutelare e che, dunque, l’utilizzo delle unità a remi in genere fosse un aspetto che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto salvaguardare, nel rispetto della città e delle fragilità ambientali che la caratterizzano. Certamente non credevano che l’utilizzo di tali natanti nei suoi canali principali e relative diramazioni un giorno potesse essere addirittura vietato.

*

In generale. Il contesto normativo sulla navigazione delle barche a remi.

“A Venezia “traffico acqueo” vuol dire “moto ondoso”: onde generate dai natanti a motore che danneggiano le rive e le fondamenta degli edifici e la morfologia stessa della laguna veneziana” 1.

Il problema del traffico acqueo e i temi legati alla navigazione dei natanti a motore sono noti a Venezia sin dagli anni 70. In concreto furono trattati con la prima Legge Speciale per Venezia, la n. 171 del 13 aprile 1973. Successivamente, seguirono interventi volti ad attuare una pianificazione del traffico acqueo con le prime indagini sul fenomeno del moto ondoso e sulle conseguenze che esso causava alle fragili fondamenta e alle strutture murarie degli edifici. La conclusione a cui si perveniva era comunque che il moto ondoso, fosse la principale causa di sgretolamento, continua ed inesorabile, delle rive e degli edifici della città.

Il regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del 28/7/1997, successive modifiche e integrazioni, fa propria la finalità di “favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale”.

1 Giannandrea Mencini, “Fino all’ultima pietra. Come il traffico acqueo sta distruggendo Venezia”.

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Analogamente dispone il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta (Provincia di Venezia) laddove all’articolo 1 comma 2 precisa che

“Scopi del presente regolamento sono:… favorire la navigazione delle unità a remi, a vela ed a motore secondo criteri di compatibilità tra le esigenze della mobilità e della salvaguardia degli ambienti urbani e lagunari dagli effetti negativi del traffico; 2.5.

prevenire l’inquinamento atmosferico, acqueo, acustico e idrodinamico; 2.7.

salvaguardare i servizi e le attività di trasporto per conto di terzi e per conto proprio di persone e cose che si svolgono con unità tipiche della laguna veneta condotte a remi”.

In quest’ottica nel 2000 è stato istituito il c.d. “Percorso Blu” ad uso esclusivo dei natanti a remi nell'area centrale del Centro Storico di Venezia. Tale percorso consente di attraversare la città dalla laguna nord (S. Alvise) al Canale della Giudecca e viceversa, interessando i sestieri di Cannaregio, S. Polo, S. Croce, S. Marco e Dorsoduro. Il percorso interessa più precisamente i seguenti rii: rio delle Torreselle, del Santissimo, S. Maurizio, Malatin, S. Anzolo, Ca' Comer, Madonetta, S. Cassian, delle Due Torri, Maddalena, Grimani-Moro, Lustraferi, Trasti, Zecchini.

Con ordinanza n. 310/2006 (successivamente modificata dall’ordinanza n. 402/13), visto lo studio del COSES riguardante il grado di sostenibilità del traffico acqueo nel Centro Storico di Venezia consegnato in data 15 giugno 2006 con protocollo n. 244497 dal quale emerge la necessità di introdurre limitazioni nel traffico acqueo urbano per consentire l’attraversamento del centro storico, sono state introdotti ulteriori misure per l’aumento della sicurezza della navigazione e il controllo del traffico. In particolare con la predetta ordinanza è stata istituita la “zona a traffico limitato e principi generali per la disciplina della navigazione. È istituita la zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano. L’accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato, come sopra istituita, è disciplinata per categorie di operatori o utenti, per fasce orarie “e tipologie di unità di navigazione” ed in applicazione dei criteri di cui alle premesse del presente provvedimento.

Con successivi provvedimenti verranno dettate ulteriori norme per la disciplina degli altri istituti previsti dall’art. 10 del citato regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia”

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Le unità a remi, quindi, sono sempre state correttamente e logicamente tutelate e i principali divieti / limitazioni hanno interessato le barche a motore. E ciò è perfettamente logico e corretto se pensiamo che sono proprio le imbarcazioni a motore a costituire la percentuale più rilevante del traffico acqueo.

I dati ufficiali messi a disposizione dal Comune sul sito Argos.com, anche se risalenti al 2010, testimoniano come in realtà le imbarcazioni a remi costituiscano una percentuale così bassa se non addirittura irrilevante da non incidere minimamente sul traffico acqueo.

In particolare dalle rilevazioni effettuate su cinque postazioni distribuite lungo il Canal Grande, nodi ritenuti maggiormente significativi in punto di traffico acqueo, in una sola giornata (dalle 7.00 alle 19.00) sono stati registrati 8.766 passaggi di imbarcazioni così distribuiti:

Risulta evidente che le unità remi (esclusi i natanti Peschereccio/ Rimorchiatore - Chiatte e Zattere che non possono accedere al centro storico) sono le imbarcazioni in relazione alle quali sono stati registrati il minor numero di passaggi. Tant’è che si giunge alla seguente conclusione “anche a dicembre la tipologia più presente sul Canal Grande è al solito quella delle lance (tipo che in questa occasione copre oltre il 38%

(era il 40% a novembre, oltre il 44% a ottobre, il 45% a settembre e il 43% a luglio) sia pur diminuendo in valori assoluti rispetto a novembre di 1.214 passaggi. Seguono come consuetudine le imbarcazioni da trasporto merci che complessivamente (tipi 1 e 2, rispettivamente sopra e sotto i dieci metri) sfiorano il 34% (erano il 24% del totale a ottobre). Si confermano i pesi percentuali delle componenti del servizio pubblico di

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linea ACTV (attorno al 19% complessivo) mentre di fatto rimane ininfluente il peso del diporto che, coerentemente con la sua natura di fenomeno stagionale, passa dal 9% di agosto a meno del 6% di settembre, al 4.7% di ottobre, allo 0.5% di novembre e all’attuale 2.8%. Altrettanto si osserva per la gondola attestata attorno al 3% (era il 6% a novembre e il 9% a ottobre e oltre il 10% a settembre e al 12% a luglio).

Risultano marginali le altre tipologie (tab. 1).

Del resto navigare a remi a Venezia non è mai stata cosa semplice ed agevole atteso il rilevante numero di unità a motore che circolano non solo nei Canali principali ma anche nei rii minori, spesso in spregio alle più elementari norme di sicurezza e comunque in violazione dei limiti di velocità imposti.

È pertanto evidente che la sicurezza della navigazione, scopo augurabile e doverosamente perseguibile dal Comune, visto lo stato delle cose non può ragionevolmente raggiungersi impedendo alle barche a remi di navigare, addirittura nei percorsi loro riservati considerato che tutte le altre imbarcazioni continueranno a navigare.

*

L’ordinanza 96/15 e i suoi effetti sulla disciplina della regolamentazione della navigazione delle unità a remi ivi contemplate.

Già con ordinanza del 10 febbraio 2015 si era assistito ad un revirement del tutto illogico e ingiustificato da parte dell’amministrazione comunale, sul problema del traffico acqueo e sulle soluzioni adottate per risolverlo.

L’ordinanza modificava la precedente ordinanza n 310 del 2006 e per la parte che qui interessa disponeva, all’articolo 2 comma 4 : “All’articolo 3 aggiungere alla fine il seguente comma: Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant’Antonin – Pietà, Noale, Novo, Ca’ Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a vela e/o a remi”.

Il tutto con l’asserita finalità di garantire “la sicurezza della navigazione delle unità a remi e il controllo del traffico acqueo”.

Successivamente a tale ordinanza, impugnata avanti al TAR veneto con procedimento RG 393/2015 ad oggi ancora pendente, l’Amministrazione comunale nella persona del Dirigente del Settore mobilità, adottava l’ordinanza 274/2015 avente ad oggetto il

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“Testo Unico in materia di circolazione acquea” con la quale, a parziale modifica della precedente ordinanza n. 96/2015, stabiliva all’art. 2 comma 4 “Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant’Antonin – Pietà, Noale, Novo, Ca’ Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a vela e/o a remi. I transiti di questi sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° da tenere accesso dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere. E’ consentito l’attraversamento del Canal Grande nei tratti di collegamento tra i rii blu prospicienti con l’obbligo di dare la precedenza a tutte le unità in transito.”

L’amministrazione comunale, nell’adottare il testo unico sulla circolazione acquea, aveva dunque rivisto la posizione assunta solo pochi mesi prima con l’ordinanza 96/2015 introducendo limitazioni di circolazione per i mezzi che qui occupano più

“contenute” rispetto a quelle precedenti seppure illegittime per i motivi già illustrati nel ricorso (RG 393/2015). Ciò a dimostrazione della consapevolezza dell’Amministrazione comunale che un divieto di navigazione tout court imposto alle barche a remi non è né potrà mai essere uno strumento efficace e di contrasto ai problemi connessi al traffico acqueo.

*

L’ordinanza 433/2018 del 30 luglio 2018 e l’introduzione o reintroduzione della limitazione più restrittiva alla circolazione dei mezzi a remi “non tradizionali”.

Con l’ordinanza 433 del 30.08.2018 qui impugnata l’Amministrazione Comunale ha nuovamente modificato l’art. 2 del testo unico sulla circolazione acquea introducendo ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi a remi “non tradizionali”, jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi nonché ogni altra tipologia ad esse assimilabile.

In particolare l’ordinanza 433/2018 stabilisce che l’art. 2 sia così modificato:

“- In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste

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assimilabile.

- Nei rii dei Greci- San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin,- Pietà, di Noale- Canale della Misericordia, Novo- di Cà Foscari, dei Santi Apostoli- gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle ore 17.00, e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande.

- Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 15.00 e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi.

- I transiti sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° sempre presente e da tenere acceso dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere.

- Sono consentite deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall’Amministrazione Comunale.”

Si evidenzia sin d’ora che l’ordinanza qui impugnata è stato adottata in assenza del necessario parere delle Autorità Competenti, prescritto dall’art. 10 del Regolamento, ovvero del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Triveneto, dell’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) e dell’Ispettorato di porto della Regione Veneto.

Nel merito il Comune ha introdotto un divieto generale ed assoluto di circolazione dei mezzi che qui interessano in alcuni canali (Canal Grande, Canale di Cannaregio, tutti i rii del sestiere di San Marco e altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea) e ne ha inasprito le limitazioni in altri, ampliando la fascia oraria di divieto di circolazione e vietando in ogni caso l’attraversamento del Canal Grande.

Oltre a quanto sopra l’ordinanza qui impugnata prevede un’ulteriore sola modifica all’art. 18 nel quale è stata inserito il divieto di navigazione all’interno della Z.t.l. per le

“unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti”.

Questa introduzione di ulteriori limitazioni di transito per i soli mezzi a remi non

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tipologici e per i natanti a scafo pneumatico sarebbe giustificata dall’esigenza di tutelare la sicurezza della navigazione “in quanto, da verifiche condotte durante il periodo di vigenza dell’ordinanza n. 274, la loro circolazione in alcuni canali della z.t.l. lagunare a più intenso traffico è apparsa non compatibile con le modalità della navigazione urbana, per le modalità di conduzione e trasporto passeggeri peculiari di tali unità, che rendono in taluni casi molto difficile la manovrabilità istantanea necessaria per le condizioni usuali del traffico e in alcuni casi ugualmente difficile la visibilità di questi mezzi da parte degli altri conducenti”.

In altre parole, ancora una volta, il Comune di Venezia, la sicurezza dei natanti delle unità a remi verrebbe salvaguardata impedendo alle predette unità di navigare per i canali ed i rii ivi contemplati.

Il che è come se, in una qualsiasi altra città, per garantire l’incolumità di chi utilizza la biciletta all’interno di una ZTL si vietasse la circolazione delle bicilette.

Anzi, considerando che il divieto di circolazione che qui occupa è limitato esclusivamente ai natanti a remi non tipologici, sarebbe come dire che si impedisce la circolazione non a tutte le bicilette ma, solamente, alle mountain bike.

Naturalmente un simile divieto così come l’evidente discriminazione insita in tale divieto tra imbarcazioni a remi di tipologia tipica e non tipica non trova alcuna giustificazione né logica né giuridica.

L’Amministrazione comunale tenta di assumere a presupposto dell’ordinanza l’esigenza di tutelare la sicurezza della navigazione fondando tale esigenza sulle risultanze di asserite verifiche condotte nel periodo di vigenza dell’ordinanza 274/2015 dalle quali sarebbe emerso che la navigazione dei mezzi a remi di tipologia non tipica sarebbe “non compatibile con le modalità della navigazione urbana, per le modalità di conduzione e trasporto passeggeri peculiari di tali unità, che rendono in taluni casi molto difficile la manovrabilità istantanea necessaria per le condizioni usuali del traffico e in taluni casi ugualmente difficile la visibilità di questi mezzi da parte degli altri conducenti”.

Quali siano le verifiche istruttorie, se esistenti, che hanno portato a tale affermazione non è dato sapere (con tutto quanto ne consegue in termini di difetto di istruttoria di cui si dirà oltre); ciò che è doveroso segnalare è che, nella realtà, mai né prima né dopo il 2015 si sono verificati incidenti nei rii che abbiano visto coinvolte le imbarcazioni che qui occupano. Diversamente continuano a verificarsi incidenti anche gravi che hanno

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coinvolto le imbarcazioni a motore che, invece, continuano a navigare liberamente senza alcuna limitazione.

Peraltro verso va altresì evidenziato che, non solo gli utilizzatori dei natanti a remi sono culturalmente e per necessità educati ad una serie di accorgimenti di prudenza verso se stessi ed il prossimo che non trova analogo riscontro negli utilizzatori dei natanti a motore, ma soprattutto che non si è mai registrato alcun incidente imputabile a negligenza, imperizia o imprudenza di un vogatore né, in particolare, dell’utilizzatore di una canoa, un kayak o una tavola a remi. Non va dimenticato che un ragazzino di 14 anni, senza alcuna esperienza, può condurre autonomamente un imbarcazione a motore con una potenza pari a 40 cv.

Ciononostante è solo ai primi (e a quelli analogamente considerati di tipologia non tipica) che oggi viene impedito l’accesso alla città, nonostante siano quelli che meno incidono sulle problematiche dovute all’eccessivo traffico acqueo ed al moto ondoso e che, ribadiamo, in questi anni non hanno mai causato incidenti.

Ma vi è di più. Paradossalmente le imbarcazioni a remi non nominate nell’ordinanza potranno continuare a navigare nei canali e nei rii oggi vietati dall’ordinanza. Si tratta di imbarcazioni di volumi notevolmente superiori a kayak e surf, ovviamente meno manovrabili e che richiedono un maggior spazio d’azione. Mentre le imbarcazioni a remi “non tipologiche”, per la cui sicurezza viene esclusa la navigazione nei canali interni della città, potranno invece continuare a navigare in zone della laguna, parimenti trafficati, oggi escluse dai ricorrenti medesimi in quanto ritenute zone con elevato rischio per l’incolumità dei naviganti.

Il provvedimento adottato è, dunque, illegittimo e viene qui impugnato per i seguenti motivi.

* DIRITTO.

1)

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLART. 107 D.LGS. 267/2000.

VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 517 DEL REGOLAMENTO PER L’ ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART.3 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE ACQUEA.

ECCESSO DI POTERE. INCOMPETENZA.

(10)

La circolazione acquea nel Comune di Venezia è disciplinata dal Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione con deliberazione n. 216/1996.

Secondo l’art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali il Comune adotta Regolamenti nella materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Eventuali modifiche al regolamento possono, quindi, essere apportate esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale;

l’art. 10 attribuisce al Sindaco o al Dirigente esclusivamente il potere di emanare ordinanze applicative del regolamento in determinate specifiche materie quali, per quanto qui interessa, orari e divieti di transito e limitazioni di transito per determinate categorie di operatori.

Ebbene nel caso di specie l’ordinanza 433/2018 lungi dall’avere natura applicativa del regolamento si risolve in una sostanziale modifica del regolamento introducendo una sostanziale modifica e/o abrogazione dello stesso laddove introduce un generale divieto di circolazione per i mezzi a remi di tipo non tipologico che non trova legittimazione né giustificazione nelle norme regolamentari.

Il Regolamento comunale stabilisce, infatti, all’art. 3 comma 4, che “nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, dove è istituito un “percorso blu” potranno transitare solo le imbarcazioni a remi e quelle in possesso di concessione di spazio acqueo nel rio medesimo.”

Ai sensi del successivo comma 5 “vengono definite “zone a traffico limitato” quelle nelle quali per i rii e canali a traffico esclusivamente urbano in esse compresi saranno stabiliti a) orari e divieti di transito; b) limitazioni di transito per categorie di operatori; c) modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio acqueo o specchio acqueo”.

Le disposizioni normative sopra citate devono essere lette alla luce di quelle che sono le finalità esplicitate dall’art. 1 del Regolamento ovvero “a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale; b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provocati dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo, acqueo e acustico; c) privilegiare, tra i traffici

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effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto di persone non di linea; d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi; e) ridurre al minimo i disagi che possono determinarsi con le chiusure dei rii e canali per le necessità di scavo e manutenzione degli stessi”.

Nessuna norma del regolamento pone, dunque, specifiche limitazioni o divieti di transito con riferimento alle imbarcazioni a remi che qui interessano (jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi); l’unica norma del Regolamento comunale che introduce un divieto per le imbarcazioni a remi, l’art. 7, fa riferimento alle sole imbarcazioni caratteristiche veneziane non costruite in legno e non si applica, dunque, alle unità interessate dall’ordinanza.

Come detto, però, l’ordinanza 433/2018 introduce, invece, un sostanziale divieto generalizzato di transito per canoe, kayak e simili ed è sufficiente prendere visione della cartografia sottostante per rendersene conto.

In rosso sono stati evidenziati i rii e canali oggetto di un divieto assoluto di navigazione In verde i rii e canali per cui sussiste il divieto dalle 7:00 alle 17:00 dei giorni feriali e 7:00 - 15:00 per il sabato.

In blu sono evidenziati i rii blu ovvero quelli riservati esclusivamente alla navigazione

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delle unità a remi. Alcuni di questi si trovano nel sestieri di San Marco. Quindi allo stato anche per questi opera il divieto assoluto di navigazione, al pari degli altri rii e canali evidenziati in rosso.

In giallo sono evidenziati tutti i restanti canali della ZTL per cui opera un il divieto 8:00 - 15:00 per i giorni feriali e 8:00 - 13:00 per il sabato.

Dunque se nella precedente formulazione l’art. 2 del testo Unico consentiva la navigazione dei natanti a remi qui interessati nei rii blu e l’attraversamento del Canal Grande nei tratti di collegamento tra gli stessi prospicienti e ne vietava la circolazione nei rii principali di collegamento solo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 15.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00, l’attuale disciplina introduce un divieto assoluto e generalizzato di circolazione in Canal Grande, anche solo ai fini dell’attraversamento, Canale della Giudecca, in tutti i rii del Sestiere di S. Marco; negli altri rii e canali oltre ad estendere il divieto di navigazione si è altresì inasprito il divieto in termini di orari.

Ciò comporta di fatto l’impossibilità per le imbarcazioni interessate di circolare e ciò non solo con riferimento ai canali e rii indicati nell’ordinanza ma anche paradossalmente nei rii blu che, ai sensi dell’art. 3 comma 4, sono deputati alla navigazione esclusiva delle unità a remi.

I “rii blu” sono quelli specificamente indicati dall’art. 2 comma 3 del Testo Unico quali quelli facenti parte di una rete “riservata alla circolazione a remi” ovvero: Zecchini, Trasti, Lustraferri, Grimani-Moro, Maddalena, Do Torri, San Cassian, Madonnetta, Cà Croner, S. Anzolo, Santissimo, Malatin, S. Maurizio, Torreselle.

Per raggiungere i predetti rii è necessario giocoforza transitare per uno o più dei canali vietati alla circolazione. Di qui l’impossibilità di percorrerli se non rimanendo sempre all’interno dello stesso rio.

Orbene per effetto dell’ordinanza tutti i rii ricompresi nel sestiere di san Marco, e quindi anche i rii blu, sono oggi assolutamente preclusi alla navigazione delle unità a remi tipo kayak.

In sintesi, dunque, l’ordinanza maschera dietro il velo di una “limitazione” quello che è, in realtà, un divieto assoluto con ciò determinando non solo una frustrazione dei principi a cui il regolamento è ispirato ma anche una violazione dei limiti entro i quali le ordinanze sindacali o dirigenziali di cui all’art. 10 possono essere emanate ovvero “in stretta attuazione” di quanto contenuto nel Regolamento stesso e non in totale deroga

(13)

allo stesso.

Se il regolamento prevede la possibilità per le unità a remi senza distinzione di tipologia di circolare nei rii blu, l’ordinanza dirigenziale non può imporre limitazioni e/o divieti tali per cui le unità a remi (anzi, determinate categorie di unità a remi) non possono circolare, perché un simile provvedimento non ha natura applicativa bensì modificativa.

***

2)

VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE ACQUEA DI VENEZIA E DELL’ART. 517 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE APPROVATO CON D.P.R. 15.02.1952 N. 328 – ECCESSO DI POTERE PER .

Anche a voler ritenere, ma lo si nega, che l’ordinanza impugnata sia stata assunta nell’ambito dei poteri attribuiti al Sindaco o al Dirigente dal Regolamento comunale per la circolazione acquea , il provvedimento è comunque illegittimo per violazione dell’art. 10 del regolamento stesso e dell’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione.

L’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 328/1952 stabilisce infatti che “Nei canali e rii di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall' autorità marittima e dall' ispettorato di porto.”

L’art. 10 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia stabilisce che per l’esecuzione del regolamento stesso “e in stretta attuazione in quanto in esso previsto il Sindaco o il dirigente competente, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all’emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:

- sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri delle concessioni.

- “percorso blu”

- Orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle “zone a traffico limitato”.

- Orari e modalità utilizzo rive

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- Norme di accesso e sosta in Canal Grande.

- Potenze massime dei motori consentite, tipologie di scafi e limiti di resistenza residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla “Commissione per la definizione del Protocollo Tecnico Natanti” costituita con delibera di Giunta Municipale n. 2319 del 22/6/96.

2. In sede di conferenza dei servizi l’Amministrazione Comunale e le Autorità Competenti individuate dall’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del codice della Navigazione approvati con DPR 15/2/51 n° 328, saranno stabilite le modalità con le quali verranno espressi i pareri di competenza sulle ordinanze di cui al precedente comma. Dette modalità dovranno prevedere i tempi entro cui i pareri saranno formulati, trascorsi i quali pareri stessi verranno considerati favorevoli.”

E’, dunque, di palmare evidenza che qualsiasi ordinanza, del Sindaco o del Dirigente, avente ad oggetto orari o divieti di transito o limitazioni di transito debba essere preventivamente approvata dai soggetti indicati dall’art. 517 del regolamento di esecuzione, convocati, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale, in apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 L. 241/1990.

Nel caso di specie l’ordinanza n. 433/2018 qui impugnata, ha ad oggetto proprio delle limitazioni di transito per una determinata categorie di operatori, ovvero i conducenti di natanti a remi non tipologici, e dunque avrebbe dovuto essere adottata previa convocazione di apposita Conferenza di Servizi ed acquisizione del parere del Magistrato alle acque, dell’autorità marittima (Capitaneria di Porto) e dell’ispettorato di porto della Regione Veneto.

Al contrario la Conferenza di Servizi non è mai stata convocata e non sono mai stati richiesti né conseguentemente acquisiti i pareri prescritti dalle Autorità indicate dall’art.

517 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Si noti bene che, diversamente, in occasione dell’emanazione dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015 “Testo Unico in materia di circolazione acquea” tali pareri erano stati invece richiesti ed ottenuti dall’amministrazione comunale in sede di Conferenza di Servizi proprio in ragione del fatto che l’ordinanza stessa perseguiva finalità di selezione e “ulteriore limitazione del traffico acqueo rispetto alle ordinanze precedenti”.

Allo stesso modo, dunque, atteso che l’ordinanza qui impugnata modifica la precedente ordinanza 274/2015 introducendo ulteriori limitazioni alla circolazione per

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determinate categorie di mezzi, doveva necessariamente essere assunta nel rispetto dell’iter prescritto dall’art. 10 del Regolamento comunale e, dunque, previa acquisizione del parere vincolante e dell’approvazione dei soggetti indicati dall’art. 517 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La conferenza di servizi ha, nel caso di specie, natura obbligatoria atteso il contenuto dell’art. 517 del Regolamento di esecuzione che vincola il contenuto dell’ordinanza all’approvazione dei soggetti ivi indicati.

In conseguenza la mancata convocazione della conferenza di servizi e la mancata acquisizione obbligatoria dell’assenso dei soggetti indicati dall’art. 517 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione inficiano la validità dell’atto che dovrà essere per ciò stesso annullato.

***

3)

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 LETT. A) B) e D) DEL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE ACQUEA NEL COMUNE DI VENEZIA APPROVATO CON D.C.C. N. 216/1996 E 205/1997.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 comma 2 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE LOCALE NELLA LAGUNA VENETA - DELL’ART. 1 DELLA L. 241 DEL 1990 (PRINCIPIO DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO, LOGICITA’ E RAZIONALITA’).

L’art. 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia sancisce che scopo del Regolamento è, fra gli altri, quello di “a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell’acqua provocati dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell’inquinamento aereo, acqueo e acustico; d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi”.

Analogamente, l’art. 1, comma secondo del regolamento provinciale sopra emarginato adotta come principio a cui informare la normativa in materia di circolazione acquea quello della “sicurezza della navigazione, della salvaguardia delle città di Venezia e di Chioggia e degli insediamenti insulari, della protezione dell’ambiente lagunare

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dall’inquinamento idrodinamico, acustico, delle acque e dell’aria, nonché del risparmio energetico e dell’equilibrio idraulico e morfologico”.

Dichiara, inoltre, espressamente che costituiscono scopo del regolamento “favorire la navigazione delle unità a remi, a vela ed a motore secondo criteri di compatibilità tra le esigenze della mobilità e della salvaguardia degli ambienti urbani e lagunari dagli effetti negativi del traffico”.

Da quanto sopra evidenziato, emerge come la normativa vigente in materia di regolazione del traffico acqueo abbia da sempre tutelato e favorito la circolazione delle unità a remi, tanto da individuarlo quale principio cardine a cui informare l’intero impianto normativo.

L’operato dell’amministrazione comunale oggetto del presente ricorso, dunque, si pone in aperta contraddizione con le previsioni della normativa sopra richiamata.

E’ di palmare evidenza, infatti, che la decisione di impedire completamente ai Kayak, alle canoe e alle tavole a remi di circolare nei rii principali della città di Venezia confligge non solo con il principio generale di tutelare la navigazione a remi, ma anche con l’obiettivo di preservare l’integrità della laguna e della citta di Venezia dagli effetti negativi del traffico acqueo e del moto ondoso.

Il divieto di navigazione imposto a kayak, canoe o delle tavole a remi e agli altri mezzi contemplati dall’ordinanza, impedisce lo sviluppo di una circolazione delle imbarcazioni ecosostenibile ed in linea con le esigenze soprattutto ambientali della città;

non riduce, evidentemente, gli effetti dannosi provocati dalle barche a motore che, diversamente dalle unità a remi non sono interessate dal divieto; comporta l’inevitabile interruzione dell’attività organizzate dalle società / associazioni ricorrente con ogni ulteriore conseguenza.

Da quanto sopra esposto deriva altresì una evidente violazione del principio di logicità e di non contraddizione, per il contrasto della determinazione regolamentare con il provvedimento impugnato.

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4)

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE LOCALE NELLA LAGUNA VENETA- VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE ACQUEA NEL COMUNE DI

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VENEZIA .

L’art. 4 del Regolamento per il coordinamento della navigazione lagunare definisce e classifica le acque ed i canali della laguna veneta individuando al comma 1 lett. c) i

“canali e zone urbani” quali quelli di competenza dei Comuni lagunari che restano in loro consegna ai sensi dell’art. 517 del regolamento di esecuzione per la navigazione marittima.

All’art. 4 comma 4, però, il Regolamento definisce “zone a traffico limitato”, ”quelle nelle quali l’accesso e la navigazione delle unità a motore sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o unità.”

Secondo quanto sopra precisato dunque la limitazione all’accesso e alla navigazione in dette zone è dunque riferita esclusivamente alle unità a motore e non si estende a quelle a remi.

L’art. 1 del Testo Unico in materia di circolazione acquea, approvato con ordinanza 274/2015 stabilisce, al comma 2, che “l’accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato, come individuata al comma 1, è disciplinata per categorie di operatori o utenti, per fasce orarie e tipologie di unità di navigazione ed in applicazione dei criteri di cui alle premesse del presente provvedimento”.

Rispetto a quanto previsto dall’ordinanza 274/2015, come detto, l’ordinanza 433/2018 ha introdotto ulteriori limitazioni e divieti ma ciò esclusivamente per le imbarcazioni a remi ed, anzi, esclusivamente per le imbarcazioni a remi non tipiche quali kayak, canoe e simili.

Ciò che ne consegue è che, paradossalmente, nonostante la ZTL sia definita dal Regolamento provinciale come quella in cui è limitato l’accesso delle unità a motore, nonostante il Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia ponga quale propria finalità quella di favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina ed il contesto storico, ambientale ed urbano nonché quella di contenere gli effetti del moto ondoso, per effetto dell’ordinanza qui impugnata la circolazione nei canali della ZTL di Venezia è oggi favorita per le imbarcazioni a motore e limitata quando non preclusa a quelle a remi.

L’art. 14 del Testo Unico, riferito alla circolazione delle unità adibite a servizio taxi prevede che alle stesse sia consentita la circolazione in tutti i giorni festivi e feriali dalle 00.00 alle 24.00 salva una limitazione oraria in Canal Grande dalle 8.00 alle 12.00 per i

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taxi a vuoto o fuori turno.

Quanto alle unità a motore adibite al servizio noleggio con conducente è parimenti consentita dall’art. 15 del Testo Unico la circolazione in tutti i giorni festivi e feriali dalle 00.00 alle 24.00 salvo divieto di transito in Canal Grande nel tratto compreso tra fondaco dei Tedeschi e Rio San Salvador dalle 8.00 alle 12.00.

E’ evidente lo stravolgimento rispetto sia al Regolamento provinciale che ai principi posti dallo stesso regolamento comunale: le uniche unità a remi alle quali viene precluso e/o fortemente limitato il transito in ZTL sono proprio quelle che hanno il minor effetto impattante sull’ambiente urbano e lagunare e che non creano moto ondoso.

***

5) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

L’ordinanza 433/2018 qui impugnata ovvero le limitazioni e/o i divieti di circolazione in essa contenuti, trovano la loro giustificazione nel fatto che, “da verifiche condotte durante il periodo di vigenza dell’ordinanza n. 274/2015, la loro circolazione in alcuni canali della z.t.l. lagunare a più intenso traffico è apparsa non compatibile con le modalità della navigazione urbana, per le modalità di conduzione e trasporto passeggeri peculiari di tali unità, che rendono in taluni casi molto difficile la manovrabilità istantanea necessaria per le condizioni usuali del traffico e in taluni casi ugualmente difficile la visibilità di questi mezzi da parte degli altri conducenti”.

Quali siano state queste verifiche e quale, dunque, l’attività istruttoria necessariamente sottesa e prodromica all’adozione del provvedimento qui impugnato, non è dato sapere.

Ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora assentito all’istanza di accesso agli atti presentata dalla società Le Favette s.r.l. in data 23 agosto 2018 sì che ci si riserva di formulare eventuali motivi aggiunti di ricorso sulla documentazione che verrà fornita (se esistente).

Allo stato ciò che si può affermare con certezza è che mai, né prima né dopo l’adozione del testo unico per la circolazione acquea (ordinanza 274/2015) si sono verificati incidenti che hanno coinvolto le tipologie di natanti che qui occupa ovvero quelle che l’ordinanza qui impugnata definisce natanti a remi “di tipologia non tipica”.

Né, del resto, le motivazioni addotte nell’ordinanza appaiono coincidere con i dati della

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comune esperienza.

Quanto alla manovrabilità del mezzo, infatti imbarcazioni quali Kayak e SUP si distinguono per essere facilmente manovrabili anche in spazi stretti. Le dimensioni dei predetti natanti infatti sono di gran lunga inferiori alle normali imbarcazioni sia a motore che a remi. Basti pensare che le dimensioni di un kayak, quanto meno quelli utilizzati dalla società ricorrenti, non superano i 4.5 m di lunghezza ed hanno un peso di non oltre 30 kg circa. Analogamente le tavole utilizzate per il SUP che generalmente non superano i 3 metri di lunghezza ed hanno un peso non superiore ai 15 kg circa.

Le dimensioni tipiche dell'imbarcazione sono 9,65 metri di lunghezza per 1,75 metri di larghezza. Il peso è di circa 4 quintali. Ancora il sandolo può avere una misura variabile fra i 5 e i 9 metri. È evidente che si tratta tutte di imbarcazioni che richiedono molto più spazio per la loro manovrabilità.

Non si dimentichi, che l’ordinanza riguarda non tutti i natanti a remi ma esclusivamente quelli di tipologia non tipica.

Prendendo a riferimento l’elenco delle imbarcazioni caratteristiche veneziane contenuto nell’art. 7 del Regolamento comunale ciò significa che, secondo l’Amministrazione comunale, un gondolino o una sampierota sarebbero manovrabili più facilmente di una canoa o un kayak. Ma come visto sopra, così non è.

Il provvedimento impugnato è stato adottato, dunque, in tutta evidenza, senza essere stato preceduto da un’adeguata istruttoria se non in totale assenza della stessa, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità dell’atto.

***

6) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

Anche a voler ritenere che vi sia stato un qualche motivo di “sicurezza” per i soli conduttori delle imbarcazioni “non tipiche” che ha indotto l’Amministrazione comunale ad intervenire, certo la soluzione non poteva essere quella di vietare di fatto la circolazione dei natanti nei rii della città.

Se davvero le modalità di conduzione e trasporto delle unità che qui occupano è incompatibile con le condizioni del traffico nei rii, ciò dipende dal fatto che sono le condizioni del traffico ad essere incompatibili con una zona a traffico limitato.

Come già detto è come se, in una qualsiasi altra città con circolazione su strada, per

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salvaguardare la sicurezza dei ciclisti nelle ZTL una volta assodato che le condizioni del traffico non ne garantiscono la sicurezza, si decidesse non di ridurre il traffico ma di impedire l’accesso nelle ZTL alle biciclette.

E’, evidente, una decisione illogica, paradossale e contraddittoria.

Se davvero l’intento fosse stato quello di salvaguardare la sicurezza dei conduttori dei natanti in questione il Comune avrebbe potuto e dovuto adottare misure diverse volte principalmente a decongestionare il traffico dei natanti a motore.

L’Amministrazione Comunale si è sempre mossa nel senso di intervenire su quegli elementi che maggiormente incidevano in termini negativi o, meglio, che unici indicevano sul problema del traffico acqueo e ciò individuando le zone della città maggiormente necessitanti di tutela e limitando il traffico a motore nella ZTL.

A partire dal 2015, però, l’Amministrazione comunale ha completamente cambiato indirizzo intervenendo non già e non tanto sulla circolazione a motore bensì su quella a remi.

Già con l’ordinanza 274/2015 si era assistito ad un primo passo in tal senso quando, con l’introduzione del testo unico per la circolazione acquea erano state inserite limitazioni esclusivamente orarie alla circolazione delle imbarcazioni a remi non tipologiche e limitatamente ad alcuni canali.

Oggi, con l’ordinanza qui impugnata si assiste ad una totale chiusura nei confronti delle suddette imbarcazioni alle quali, uniche, viene di fatto preclusa la circolazione in città.

Come detto la motivazione fondata sulle condizioni di traffico nella Z.T.L. appare illogica e contraddittoria così come illogico appare giustificare tale provvedimento con asserite ed infondate necessità di garantire la sicurezza degli utenti di tali mezzi.

Anche a mettendo che tale necessità vi fosse ed ammettendo pure che per ovviare ai pericoli a cui l’intensità del traffico nella Z.T.L. espone gli utilizzatori dei kayak si debba intervenire non limitando o regolamentando ulteriormente il traffico a motore bensì regolamentando quello a remi, vi potevano certamente essere strumenti di intervento diversi e meno penalizzanti del totale divieto di circolazione quali ad esempio la previsione di un obbligo di circolazione solo se in se in possesso di brevetto rilasciato dalle Federazioni o se accompagnati da una guida in possesso di brevetto.

La soluzione adottata dall’Amministrazione è, invece, assolutamente drastica e, fra tutte, quella che maggiormente penalizza gli utenti dei natanti a remi non tipologici.

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*

Peraltro verso l’ordinanza appare manifestamente illogica anche con riferimento al secondo dei motivi dedotti ai fini di giustificare il divieto di navigazione delle predette imbarcazioni. L’amministrazione infatti motiva il divieto attesa la “difficile visibilità”

di questi mezzi. Così non è e non può essere. Il SUP viene condotto in piedi, ragione per cui l’avvistamento dei predetti mezzi da parte di altre imbarcazioni non può essere ritenuto difficile. I kayak per parte loro sono visibili tanto quanto una mascareta e/o un sandolo. Si tratta pur sempre di imbarcazioni che si muovono sopra l’acqua, al pari di tutte le altre imbarcazioni.

Ciò precisato peraltro se davvero fosse ritenuta fondata la “difficile visibilità” dei medesimi, allora appare illogico che l’Amministrazione ne vieti la circolazione in pieno giorno, consentendone invece la libera navigazione dopo le 17:00 - 18:00 di sera, quando fatto salvo per i soli mesi estivi il solo è già tramontato.

Tale considerazione peraltro appare ancora più rilevante se pensiamo che secondo i dati registrati da Argos le ore centrali / pomeridiane del giorno sono proprio le ore in cui si registra maggiore intensità di traffico.

Di qui l’ulteriore profilo di illegittimità per illogicità dell’ordinanza qui impugnata.

***

7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ – DISPARITA’DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA).

E’ giá stato evidenziato che l’ordinanza oggetto di gravame sembrerebbe assumere a proprio presupposto l’esigenza di tutelare la sicurezza dei natanti a remi di tipologia non tipica vietandone di fatto la circolazione.

Tuttavia, il divieto sancito dall’ordinanza oggetto del presente ricorso trova applicazione non nei confronti di tutte le imbarcazioni a remi bensì solo di alcuni tipi remi (jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a vela e/o a remi).

Al contrario, esso non opera nei confronti di altri natanti a remi, quali le gondole e le caorline e, in generale, le imbarcazioni a remi tipiche (elencate all’art. 7 del

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Regolamento).

Ne deriva una ingiustificata discriminazione delle unità a remi interessate dalla presente ordinanza, rispetto a quelle che restano invece escluse, con conseguente grave violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha adottato un provvedimento, che in concreto realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra natanti dotati di identiche caratteristiche.

La diversità del regime circolatorio fra le unità a remi contemplate dall’ordinanza e quelle rimaste escluse non ha alcuna ragione d’essere.

Se la ratio è quella di tutelare la sicurezza degli utilizzatori in ragione delle difficoltà di manovra delle imbarcazioni a remi non vi è alcuna differenza tra un kayak e una caorlina e, anzi, il primo ha certamente maggiore manovrabilità della seconda.

Il tutto ovviamente considerando che non vi è mai stato alcun incidente che abbia visto coinvolto un kayak, una canoa, una tavola a remi etc.

Da ciò deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

Deve essere, infatti, censurata la condotta dell’Amministrazione, che non ha adeguatamente evidenziato i principi ed i criteri direttivi in base ai quali è stata adottata una simile disparità di trattamento tra natanti di identiche caratteristiche, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge sul procedimento.

Sotto diverso ed ulteriore profilo va altresì evidenziato che il principio di uguaglianza non viene solamente violato ma viene altresì applicato in maniera illogica e contraddittoria. Sebbene in materia di circolazione stradale “per costante giurisprudenza, è, in particolare, ritenuto legittimo il provvedimento che attui una diversità del regime circolatorio in base al tipo e alla funzione del mezzo e che non vieti totalmente ma solo delimiti la circolazione a determinate zone” (Consiglio di Stato, sez.

V, 13/02/2009, n. 825).

Con riferimento alle unità a remi, ragionando in base al di “tipo e alla funzione del mezzo” dobbiamo necessariamente concludere che le predette unità sono le uniche imbarcazioni nei confronti delle quali deve essere riconosciuto il diritto di navigare senza alcuna limitazione. Esse infatti non sono causa del moto ondoso né incidono sull’intensità del traffico acqueo e sono, dunque, quelle la cui circolazione

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maggiormente risponde ai principi a cui dovrebbe ispirarsi l’Amministrazione comunale nel disciplinare la materia. In tal senso sarebbe stato logico e corretto prevedere nei loro confronti un trattamento semmai più favorevole, rispetto alle imbarcazioni a motore o comunque, un trattamento pari a quello riservato alle altre unità a remi, consentendo il transito senza alcune limitazioni.

Da ultimo, a corollario di quanto censurato nel presente motivo di ricorso, risulta irrimediabilmente violato anche l’obbligo imposto all’Amministrazione di eseguire un’adeguata istruttoria, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Anche per questi motivi, dunque, il provvedimento impugnato andrà respinto.

*****

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ORDINANZA.

Quanto al fumus boni iuris, si ritiene di avere adeguatamente illustrato la fondatezza del ricorso nell’esposizione dei motivi di impugnazione.

Quanto al periculum in mora, si evidenzia che il provvedimento impugnato è idoneo a determinare un gravissimo pregiudizio economico alle associazioni ricorrenti, considerato che esso preclude stabilmente l’esercizio delle principali attività promosse dalle associazioni, prima fra tutti, le escursioni organizzate nel centro storico di Venezia. Attività che consente alle stesse associazioni esistere.

La contrazione dell’attività, quale effetto dell’ordinanza comunale, poi, risulta particolarmente onerosa per le ricorrenti anche sul piano organizzativo, rendendosi indispensabile una completa riorganizzazione dei turni di lavoro del personale e, necessariamente, la riduzione del numero di questo, ormai sovradimensionato in conseguenza del provvedimento comunale impugnato.

Ciò vale soprattutto per le società Surf Club Venezia e Le Favette s.r.l. sorte con l’intento di far scoprire una Venezia “inedita”, a filo d’acqua, navigando tra rii e canali con mezzi compatibili con la fragilità di questa città.

Le attività condotte e/o organizzate da queste associazioni costituiscono il cuore dell’associazione stessa e, di fatto, ne garantiscono la sopravvivenza. Oggi, con l’entrata in vigore dell’ordinanza, alcuni percorsi sono stati definitivamente cancellati sia per l’impossibilità di percorrere determinati rii sia considerati i limiti di tempo. Ed invero con la sola eccezione dei giorni festivi, oggi gran parte dei rii sono percorribili solo

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dopo le 15:00 / 17:00. Ciò significa, ad esempio che Surf Club Venezia i cui tour partono dalla sede situata in Cannaregio 3535, durante i giorni feriali può lavorare solo dopo le 15:00 all’interno del sestiere di Cannaregio e comunque non oltre il Riò di Santi Apostoli - Santa Giustina vigendo per i predetti rii il divieto di navigazione sino alle 17:00. Analoghe considerazioni valgono anche per la ricorrente Le Favette s.r.l. con sede in Cannaregio 5823/25. Sono stati infatti sospesi i tour “S.Marco Surrounding”

“Grand Canal”. Ciò significa che i tour sino a quel momenti prenotati sono stati cancellati con notevoli perdite economiche. Per i restanti tour sono state drasticamente diminuite le prenotazione potendo usufruire del solo pomeriggio o della domenica.

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, le società hanno dovuto cancellare

Ancora, per comprendere l’entità del danno e ragionando su dati concreti evidenziamo che:

1) Surf Club Venezia è un’associazione sportiva dilettantistica che riunisce ed accorpa in un’unica famiglia diverse esperienze e discipline surfistiche presenti da tempo nel territorio lagunare. Dal 2013 fra le discipline sportive praticate dall’associazione, è stata introdotta la pratica del c.d. Stand Up Paddle a Venezia. Con essa l’associazione offre la possibilità di praticare visite guidate per i canali e i rii veneziani. Peraltro ogni escursione è preceduta da una lezione prodromica sulla sicurezza e regole navigazione canali Venezia.

Anche in questo caso è evidente che l’escursione a Venezia costituisce l’anima e l’interesse primario che ha portato l’associazione ad investire in questa pratica e che, dal solo 2013, ha visto l’iscrizione di 229 tesserati, di cui 118 stranieri, con evidente beneficio per la medesima.

Nella società hanno trovato occupazione n.___________ di dipendenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza son ostati ridotti a_____________

Nel 2017 ha svolto un totale complessivo di circa _____________. Nel solo mese di agosto 2018 ha perso n______________.

2) Le Favette srl ha n.___________ di dipendenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza sono stati ridotti a_____________

Nel 2017 ha svolto un totale complessivo di circa _____________. Nel solo mese di agosto 2018 ha perso n______________

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È evidente che le attività svolte dalle società hanno consentito non solo la copertura dei costi dell’associazione (quali ad esempio spese di affitto, assicurazione, contabilità e bilancio…) ma rappresentano una fonte di reddito anche per i dipendenti in esse occupati.

Il divieto di navigazione di cui all’ordinanza oggetto di impugnazione genererebbe non solo un lucro cessante ma altresì un danno emergente. Basti pensare decorso solo 1 mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza Surf Club Venezia e la ricorrente Le Favette s.r.l. hanno subito perdite concrete che sono destinate ad aumentare inevitabilmente qualora l’ordinanza impugnata non venisse sospesa in via cautelare. Non dimentichiamo che le ricorrenti, sostengono quotidianamente costi dovuti all’attività ed ha provveduto provvedere alla restituzione delle somme che erano già state versate in acconto.

Per quanto concerne le altre associazioni non è indubbio che le quote di ciascun iscritto costituiscono l’unica fonte di reddito. Non solo. È evidente, anche in questo caso, che la possibilità per l’iscritto di girare per la città di Venezia costituisca principale motivo di interesse nella scelta di aderire ad associazioni che offrono tali possibilità, come le ricorrente, piuttosto che altre presenti altrove. Ciò vale soprattutto per le persone non residenti a Venezia nonché per gli stranieri che vengono periodicamente a Venezia, che non hanno mezzi propri o che comunque difficilmente potrebbero organizzare il trasporto dell’imbarcazione sino a Venezia. Quest’ultimi versando il contributo annuale della quota associativa hanno la di usufruire delle imbarcazioni messe a disposizione delle associazioni.

Per effetto dell’ordinanza oggetto della presente impugnazione alcuni iscritti hanno comunicato alle rispettive associazioni che non intendono versare la quota annuale in quanto è venuto meno uno dei motivi di interesse principale.

Peraltro verso anche le associazioni hanno dei costi da sostenere quali ad esempio affitti delle sedi, mantenimento delle attrezzature, etc. Di qui l’ulteriore pregiudizio.

Per quanto concerne gli altri ricorrenti, alcuni di essi sono maestri di canoa Fick, Guida Marina Fick che contribuiscono con la propria esperienza all’organizzazione delle escursioni promosse dalle varie società / associazioni. Ne consegue che il pregiudizio subito da quest’ultime finisce, inevitabilmente, per ricadere anche sui primi, venendo meno per gli stessi evidenti possibilità di guadagno.

*

(26)

In disparte al pregiudizio patrimoniale, che le ricorrenti si riservano di azionare in autonomo giudizio, si deve rilevare che la limitazione imposta dal Comune è idonea a determinare un rilevante sviamento della clientela, la quale sarà indotta a modificare le proprie abitudini a favore di associazioni site in luoghi differenti della città, che tuttavia sfruttano altri contesti per le loro gite ed escursioni. Ed invero, il centro storico di Venezia costituisce un unicum difficilmente eguagliabile dagli altri contesti e paesaggi lagunari. La possibilità per le società/associazioni ricorrenti di offrire un passaggio nel cuore di Venezia rappresenta l’arma in più delle medesime nei confronti delle altre associazioni / società pure esistenti nel territorio.

Nella necessaria comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella presente vicenda, pare allo scrivente patrocinio che nessun concreto pregiudizio possa derivare, invece, all’amministrazione dalla sospensione del provvedimento impugnato.

* PQM

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Veneto Voglia, in accoglimento del presente ricorso,

IN VIA CAUTELARE

Sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato con il presente ricorso.

NEL MERITO

Annullare l’ordinanza 433/2018, nonché tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il relativo contributo unificato è di euro 650,00.

Venezia 21 agosto 2018 Avv. Rachele Favero

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