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I DOCUMENTI E LE CERTIFICAZIONI

53 )

Come si dimostra l’effettivo conseguimento del miglioramento di almeno due classi energetiche?

Sono necessarie due certificazioni Ape (cioè, l’Attestazione di prestazione energetica): una redatta prima dell’inizio dei lavori e una al termine. S ono at-testati rilasciati da tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure in possesso di diploma di perito industriale, geometra o perito agrario; i tecnici devono essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale e devono essere abilitati alla progettazione di edifici e di impianti asserviti agli edifici stessi.

In alternativa, si può diventare certificatori anche dopo il superamento di appo-siti corsi con un esame finale.

Nel caso in cui la valutazione dell’edificio richiedesse competenze multidisci-plinari, è possibile che operino in collaborazione più valutatori.

54 )

Può essere la stessa impresa che effettua i lavori di ristrutturazione a redigere la certificazione necessaria per accedere al super Ecobonus?

No. Al certificato Ape deve essere allegato anche un documento denominato

“Dichiarazione di indipendenza”; questa certificazione deve attestare che non esista alcun conflitto di interessi.

Il certificatore deve dichiarare che non ha nessun coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio valutato e neppure con i produttori dei materiali e dei componenti; deve dichiarare inoltre che non vi sono rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

55 )

Cosa sono le asseverazioni?

Si tratta di documenti redatti da parte di un tecnico abilitato con cui si dimo-stra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti, inoltre che le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue ri-spetto a quanto prevede la legge.

56 )

Chi controlla la veridicità delle asseverazioni?

La documentazione viene controllata dall’Enea (l’A genzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile): sarà sotto-posta a una prima verifica documentale un campione di almeno il 5% delle documentazioni presentate; di queste almeno il 10% dovranno passare a una secondo vaglio più accurato.

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I DOCUMENTI E LE CERTIFICAZIONI

57 )

Come si consegna l’asseverazione?

Sarà il tecnico abilitato a trasmettere per via telematica all’Enea l’assevera-zione, entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal raggiungimento di un deter-minato stato di avanzamento dei lavori. Anche se si compiono lavori in un’abi-tazione indipendente il fai da tè per il contribuente è quindi impossibile. Tutte le spese per certificazioni e asseverazioni sono fiscalmente detraibili.

58 )

Cosa succede se a un controllo risultasse che l’asseverazione contiene dati falsi?

Il professionista che compila l’asseverazione deve obbligatoriamente avere una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di errore e che preveda una co-pertura minima di 500mila euro.

Nel caso in cui risultassero dichiarazioni infedeli è prevista una sanzione am-ministrativa da 2mila a 15mila euro per ogni dichiarazione o attestazione contestata. Nei casi più gravi si arriva anche al procedimento penale.

Ma c’è di più: se la dichiarazione infedele porta alla perdita del beneficio fi-scale, i committenti possono chiedere il risarcimento dei danni. S catta, inoltre, anche la segnalazione d’ufficio all’Ordine professionale o al collegio di appar-tenenza.

59 )

Quando si fa l’asseverazione ad avanzamento lavori?

Quando si chiede il beneficio fiscale o la cessione del credito a lavori non ancora ultimati. L’operazione si può fare due volte: quando sono state svolte e pagate il 30% e il 60% delle opere.

60 )

Come deve avvenire il pagamento dei lavori di ristrutturazione ai fini del beneficio fiscale?

C ome succede già per l’Ecobonus e il bonus ristrutturazione, le persone fi-siche devono saldare le spese attraverso il cosiddetto bonifico parlante, utiliz-zando il modulo predisposto dalla banca o dalle Poste. Il bonifico deve conte-nere il codice fiscale del beneficiario della detrazione, oltre che e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.

Questo strumento consente all’intermediario di operare come sostituto di im-posta e trattenere al beneficiario il 18% delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto. Di solito di questa incombenza per i lavori condominiali si occupa l’amministratore.

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I DOCUMENTI E LE CERTIFICAZIONI

61 )

Quali documenti vanno conservati ai fini di un controllo?

Se il contribuente è una persona fisica, deve conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici effettuati. La di-chiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se questi sono effettuati dal detentore dell’immobile (abitazione in affitto, in leasing, in comoda-to, o per cui si sia firmato il preliminare di acquisto ma non ancora il rogito); una copia della delibera dell’assemblea di condominio con la tabella millesimale di ripartizione spese per gli interventi sulle parti comuni o in alternativa la certifica-zione con le informazioni rilasciata dall’amministratore del condominio. Infine, va tenuta anche una copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea.

62 )

Cosa succede in caso di contestazione?

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’A genzia delle Entrate procede alla verifica: qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al re-cupero dell’importo nei confronti del beneficiario della detrazione, maggiora-ta degli interessi e della sanzione per omesso o maggiora-tardivo versamento.

63 )

Se non si sceglie la via della detrazione fiscale, quali opzioni esistono per poter godere del Superbonus?

Il Decreto Rilancio ha rivisto e ampliato una norma che già esisteva per l’Eco-bonus, ma con molti paletti e a particolari condizioni. Per l’Ecobonus poten-ziato sono previste due strade alternative alla detrazione: lo sconto in fattura e la cessione del credito a un terzo soggetto.

Nel primo caso, lo sconto sarà chiesto direttamente all’impresa che fa i lavori:

lo sconto in fattura ottenuto si trasforma in credito fiscale per l’impresa, che può a sua volta cederlo a terzi. S e lo sconto corrisponde al 100% dell’importo dei lavori svolti, il contribuente non deve avere più nulla dal Fisco; se invece lo sconto è inferiore alla cifra pagata all’impresa, per la parte rimasta a suo carico il contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale.

La seconda possibilità è cedere il credito a un terzo soggetto (tipicamente una banca, ma la stessa cosa possono fare anche assicurazioni o altre so-cietà finanziare non bancarie), che acquisisce il credito a un prezzo ovvia-mente inferiore al valore nominale. Il credito non può essere ceduto da chi non ha nessun tipo di reddito, nemmeno figurativo, mentre può essere ceduto da chi ha redditi non imponibili Irpef, come nel caso di chi vive ricavando redditi da locazione su cui paga la cedolare secca.

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LA CESSIONE DEL CREDITO

64 )

Il credito d’imposta si può cedere anche in caso di incapienza del contribuente?

Quando il contribuente ha detrazioni superiori alle imposte che dovrebbe pagare, quindi risulta incapiente, il credito d’imposta può essere ceduto. Si presuppone, però, l’esistenza di un reddito.

65 )

Come si comunica al Fisco la cessione?

La comunicazione deve avvenire unicamente per via telematica, tramite ap-posito modello disponibile per la prossima dichiarazione dei redditi; la comuni-cazione per il 2020 va fatta all’A genzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, la comunicazione deve es-sere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, invece, deve essere inviata dall’amministratore del condo-minio, anche tramite intermediario abilitato. Se si effettuano più lavori, vanno inviate all’A genzia delle Entrate più comunicazioni (una per ciascun intervento).

66 )

Quanto costa cedere il credito d’imposta?

Va sicuramente chiarito subito che la cessione del credito non è a “costo 0”. I soggetti che riscattano il credito di imposta in cambio di liquidità, ne trattengo-no una parte per coprire le spese di gestione e per avere un guadagtrattengo-no. Se, per esempio, si effettuano lavori per 50.000 euro, maturando un credito di imposta di 55.000 e si cede tale credito alla banca, la banca non vi restituirà tutta la somma, ma tratterà una piccola parte di quei soldi, solitamente meno del 10%, quindi un importo tra i 50.500 e i 51.500 euro, che è sempre una cifra maggio-re dei soldi effettivamente spesi, per di più disponibili subito invece di dover spalmare la somma in cinque anni. La cessione, oltre che per l’Ecobonus, è possibile anche per i lavori che rientrano nelle categorie del sisma-bonus, del bonus facciate e del bonus ristrutturazioni.

67 )

Le banche possono saldare direttamente le imprese?

Sì, ma ovviamente il servizio non è gratuito: bisogna stipulare un prestito-pon-te o con il condominio o con il singolo contribuenprestito-pon-te. Per chi non vuole o non può spendere i soldi è una soluzione pressoché obbligata. Un calcolo preciso sui costi è impossibile senza conoscere la tempistica dei pagamenti alle im-prese e delle cessioni del credito, ma rifacendosi a una simulazione, si può ipotizzare che se una banca compra il credito ma effettua anche il prestito, il guadagno servirà a pagare gli interessi.

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LA CESSIONE DEL CREDITO

68 )

La somma corrispondente alla cessione del credito si può avere solamente a fine lavori?

Non necessariamente. Poiché il credito è cedibile anche ad avanzamento la-vori, è possibile ricevere i soldi anche dopo il pagamento del 30% e del 60%

dei lavori.

69 )

Quali documenti sono necessari per cedere il credito?

La banca vuole avere l’assoluta certezza che chi le cede il credito abbia diritto di farlo e inoltre deve chiedere informazioni che invece al Fisco non servono perché già in suo possesso. Per questo, alla mole di documenti prescritti dalla normativa, e che vanno tutti presentati alla banca, se ne aggiungono molti al-tri. Ad esempio occorre dichiarare il titolo di proprietà dell’immobile, chiarendo se si è proprietario, nudo proprietario, usufruttuario. S e si è locatari, bisogna presentare il contratto di locazione e la dichiarazione di consenso del pro-prietario. S e la richiesta viene fatta da un familiare convivente del detentore dell’immobile, deve presentare il certificato all’anagrafe. Occorre un atto noto-rio con cui si autocertifica che l’immobile non è detenuto nell’ambito di un’at-tività di impresa o professionale. Poi, bisogna presentare la documentazione per certificare l’inizio e la fine dei lavori, l’Ape, l’analisi di fattibilità per il salto di due classi energetiche, preventivi, documentazioni fotografiche dell’interven-to, schede tecniche dei materiali.

Per il momento, si è calcolato che servono fino a 38 documenti diversi, a se-conda delle specifiche di ogni banca. Per i meno esperti è consigliabile ap-poggiarsi a un geometra o a un professionista, che possa seguire, passo dopo passo, la preparazione della documentazione necessaria.

70 )

Tra i documenti richiesti, c’è anche il visto di conformità?

Il visto di conformità viene rilasciato da un professionista fiscale: si tratta di una dichiarazione che attesta la conformità dei documenti comprovanti il di-ritto alla detrazione di imposta, nonché la presenza di asseverazioni ed at-testazioni rilasciate dai tecnici abilitati. È rilasciato solo da alcune tipologie di professionisti: gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti entro il 30 set-tembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria; i responsabili dell’as-sistenza fiscale dei Caf.

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LO SCONTO IN FATTURA

71 )

Se dai controlli successivi risultasse che il contribuente non aveva diritto al bonus, cosa succede?

S e chi riceve il credito è in buona fede (e proprio a questo serve l’elenco ster-minato di documenti necessari) i soldi vengono richiesti al contribuente, che poi potrà rifarsi, se ricorrono gli estremi, su imprese e professionisti.

72 )

Quali sono i pro e i contro della cessione del credito?

C edendo il credito a una banca o a un terzo soggetto si monetizza subito il beneficio fiscale, evitando il rischio di perderne una parte, col tempo. S e si ricorre anche al finanziamento ponte, in pratica si possono fare i lavori senza sborsare un euro. Lo stesso vale per lo sconto in fattura. Per contro, ci sono da considerare i costi dell’operazione: cedendo il credito si perde dal 5 al 10%

del vantaggio sugli interessi del Superbonus, percentuale non disprezzabile.

Un altro deterrente sarebbe la mole di documenti da presentare alla banca.

73 )

Qual è la procedura per ottenere lo sconto in fattura?

Questa procedura è molto più snella della cessione, specialmente per chi chiede lo sconto. Anche in questo caso, si dovrà inviare comunicazione all’A-genzia delle Entrate. Il contribuente fruirà del credito d’imposta attraverso la decurtazione dell’importo della fattura da pagare al fornitore sotto forma di uno sconto che può arrivare fino al 100% dell’ammontare da corrispon-dere, per cui il 10% di maggiorazione sulla parte scontata spetta al fornitore.

Quest’ultimo, a sua volta, recupera il contributo anticipato sotto forma di cre-dito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione a terzi.

74 )

Lo sconto del fornitore può essere parziale?

C ome specificato nella circolare 24/E/2020, lo sconto in fattura può essere anche parziale, con il credito maturato dal fornitore pari al 110% del solo im-porto “scontato”. L’imim-porto eccedente, a scelta del beneficiario, sempre mag-giorato del 10%, può essere detratto oppure ceduto a un terzo soggetto.

Ad esempio, considerando un importo totale dei lavori di 10mila euro, si può scegliere di far applicare uno sconto parziale di 6mila euro (il 60%): il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 6.600 euro (il 110% di 6mila), mentre il contribuente potrà scegliere, per i restanti 4mila euro rimasti a suo carico, sia di far valere la detrazione in dichiarazione di 4.400 euro, sia di cedere il credito corrispondente.

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Il Sismabonus

COS’È E COME FUNZIONA

75 )

Cos’è il Sismabonus?

Si tratta di un’agevolazione introdotta dal Dl 63 del 2013 che ha ampliato il vantaggio fiscale per chi compie lavori di consolidamento statico e preven-zione antisismica. Operazioni considerate fondamentali in buona parte del Paese, vista la vetustà del patrimonio immobiliare e la fragilità del territorio ita-liano. In precedenza, il bonus era previsto nell’ambito delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, ma l’agevolazione ha riscosso poco successo perché i lavori da compere erano piuttosto invasivi, se fatti edifici abitati. Attualmente le detrazioni previste sono state potenziate, grazie al Decreto Rilancio, ed è possibile ottenere, fino al 30 giugno 2022, il 110% in cinque anni sulle spese.

76 )

In questo caso, cosa viene agevolato?

Le detrazioni sono previste per gli interventi antisismici volti alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici colle-gati strutturalmente. Le opere devono aver iniziato l’iter per le autorizzazioni dopo il 1° gennaio 2017, mentre gli edifici devono essere ubicati nelle zone si-smiche 1, 2, 3 del territorio italiano. L’agevolazione si applica anche alle spese relative all’acquisto di abitazioni antisimiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione. Inoltre sono agevolati i sistemi di monitoraggio antisimico.

77 )

Quali sono le zone sismiche?

L’Italia è suddivisa in quattro zone a seconda del rischio sismico calcolato su un arco di tempo di 50 anni. La mappa delle zone è allegata al decreto del presidente del C onsiglio del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del FU maggio 2006. Nella zona 1, la più rischiosa, si ritrova buona parte della dorsale appenninica, mentre in zona 4, esclusa dall’agevolazione, c’è la Sar-degna e alcune aree a ridosso delle Alpi, come parte delle province di Trento e Bolzano.

78 )

L’Abruzzo in quale zona sismica è assegnata?

S econdo il Cresa, il 33% del territorio abruzzese è classificato in zona sismica 1, quella con il più alto livello di pericolosità. La regione è al secondo posto del-la graduatoria nazionale, dopo del-la Cadel-labria. Neldel-la zona sismica 2, (pericolosità intermedia) rientra il 50,9% della superficie regionale, mentre in zona sismica 3 (pericolosità minima) si trova la restante superficie (16,1%), che però ospita quasi la metà della popolazione regionale, concentrata nei comuni di grandi dimensioni (Pescara, Montesilvano, Vasto e Lanciano).

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Il Sismabonus

COS’È E COME FUNZIONA

79 )

Cosa sono, invece, le classi sismiche?

Le classi sismiche sono state introdotte da Dm 14 gennaio 2008 che ha defini-to le norme tecniche per le costruzioni (NTC). Attualmente sono previste otdefini-to classi che vanno dalla A+ (minor rischio) alla G (massimo rischio).

80 )

Per usufruire del Sismabonus è necessario il salto di classe?

No, al contrario di quello che succede per il super Ecobonus, dove è richiesto il miglioramento di due classi energetiche, ai fini del Sismabonus non serve il salto di classe. All’interno delle varie classi c’è un intervallo minimo massi-mo, le asseverazioni per il bonus 110% dovranno comunque dimostrare che rispetto alla situazione ante lavori si è verificato un miglioramento, ma non è necessario che abbiano portato al salto di classe.

81 )

Anche con il Sismabonus si può cedere il credito?

Sì, e in più, se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi assicurativi versati è del 90%. Sul Sismabonus al 110% le banche praticano per la cessio-ne le stesse condizioni del super Ecobonus.

82 )

Quali documenti sono previsti in questo caso?

Bisogna comprovare l’efficacia delle opere messe in atto, con documentazio-ne all’inizio e alla fidocumentazio-ne dei lavori: ci vuole l’asseveraziodocumentazio-ne di professionisti inca-ricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Gli stessi attestano la congruità delle spese sostenute.

83 )

Quali tipi di intervento sono ammessi?

La detrazione potenziata al 110% spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi antisismici generici; per gli interventi che portano alla riduzione di classi di rischio sismico; per la demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati da parte di imprese costruttrici, a patto che gli stessi siano venduti entro 18 mesi.

84 )

Quali lavori si possono “agganciare” al Sismabonus?

Ai fini del beneficio fiscale, solo l’installazione del fotovoltaico. Le opere di ef-fìcientamento energetico sono “trainate” dai lavori di coibentazione termica e di sostituzione della centrale termica nelle unità indipendenti e nei condomini.

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