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A superamento occorre riconoscere che de jure condito il con­ cetto di anno normativo importa bensì il riferimento all’anno stesso al

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI

6. A superamento occorre riconoscere che de jure condito il con­ cetto di anno normativo importa bensì il riferimento all’anno stesso al

quale risulta intestata l’imposta, peraltro ai soli effetti normativi delle vicende cronologiche dell’imposta stessa (regolate dagli artt. 116, 117, 120, 289 del T.U. F.L.), mentre la determinazione della misura annua imponibile importa il riferimento al reddito maturato nella precedente annata (regolamento ex art. 274 del T.U.F.L.).

Questa formula consente di sciogliere la apparente autonomia da cui abbiamo preso le mosse, nel senso che essa: a) fa salvi gli effetti della tassazione 1962 per parte dell’imposta 1962, per cui un decesso, (ed analogamente, xm trasferimento) nel primo semestre 1962, importa sgravio proporzionale dell’imposta 1962; b) consente la determinazione dell’imposta 1962 in base ai redditi 1961, per cui, in linea pratica, ri­ sultano superate le incongruenze riscontrate a carico della decisione annotata ed in linea interpreativa si dà un senso alla disposizione di cui all’art. 117 del T.U.F.L., dicente che « nella determinazione dei red­ diti delle famiglie operaie si tiene conto del coefficiente di disoccupazione annua », essendo implicito nel concetto di coefficiente la valutazione approssimativa di una vicenda « disoccupazione 1962 » tutt’ora in fieri nel momento in cui « annno 1961 » la valutazione stessa viene operata.

7. In conclusione, incentreremo forse la realtà affermando che la Commissione Centrale, per amore di certezza, ha realizzato un eccesso di giustizia: un caso in più, in cui l’ottimo in assoluto non si accordava con il giusto in concreto.

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COMMISSIONE CENTRALE, Sez. V, 26 giugno 1961, n. 80872.

Registro - Vendita nuda proprietà con riserva di usufrutto - Vendita inter- media nuda proprietà - Morte dell’usufruttuario - Consolidazione - Denuncia da parte del secondo acquirente - Ufficio competente - Scorte vive - Prova aliena appartenenza.

L’art. 90 della legge organica di registro, disponendo che la denuncia di consolidazione deve essere fatta presso l’ Ufficio del Registro nel quale fu registrato il passaggio della nuda proprietà, intende riferirsi all’iifficio presso il quale fu registrato il contratto che diede luogo alla separazione dei due diritti immobiliari (nuda proprietà e usufrutto) e non all'ufficio presso il quale sia stato registrato, come nella specie, il contratto intermedio di riven­ dita della nuda proprietà, contratto intermedio suscettibile di autonoma e definitiva valutazione non producendo separazione dei due diritti immobiliari e non dando, quindi, luogo a prenotazione a debito dì imposta di conso- T'idaii&io'Vbc

Al fine di escludere, dal valore da accertare al momento della consolida­ zione dell’usufrutto alla nuda proprietà, le scorte vive di un fondo — che si considerano trasferite all’acquirente dell’immobile per la presunzione di cui all’art. i l della legge organica di registro — occorre fornire la prova della loro appartenenza a terzi (nella specie, agli affittuari del fondo) mediante atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione. Per tale fine, quindi, l’atto notorio non può avere alcun valore probatorio.

Dir it t o. 11 primo motivo d’appello, con cui si sostiene che la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà doveva essere denunciata all’Ufficio del registro di Parma perchè quivi era stato registrato il rogito Coatz-Mensi

In tema di consolidazione dell’usufrutto - Chi sia il debitore d’imposta nel caso di passaggio di proprietà prima della consolidazione.

Il n. 5 dell’art. 93 della vigente legge di registro del 30 dicembre 1923 il. 3269, dichiara che per le tasse sulla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, sono solidalmente tenuti coloro che consolidano l'usufrutto con la nuda proprietà, i loro eredi od aventi causa. La disposizione è precisamente uguale a quella del n. 7 dell’art. 86 del precedente testo

unico del 1897. 0_

L’art. 90 della legge organica prescrive (come dichiarava 1 art. »2 del testo del 1897) che la riunione dell’usufrutto alla nuda pro­ prietà deve essere denunziata all’Ufficio del registro presso il quale u registrato il contratto relativo al passaggio della nuda proprietà.

È controversa la questione (affrontata dalla annotata decisione) a chi debba far carico la imposta per la consolidazione tenuta m so­ speso, nel caso di passaggio intermedio della nuda proprietà prima c ìe ad essa si ricongiunga l’usufrutto. E cioè se per la imposta stessa e tenuto l’originario nudo proprietario, ovvero l’ultimo acquirente della nuda proprietà.

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del 21 dicembre 1950) di trasferimento della nuda proprietà dal Ripamonti al Ferrai, è privo di fondamento.

L’art. 90 della legge organica di registro, disponendo che la denuncia di consolidazione deve essere fatta presso l’Ufficio del Registro, nel quale fu registrato il contratto, intende riferirsi all’Ufficio in cui fu registrato il con­ tratto che ha dato luogo alla separazione dei due diritti immobiliari (nuda proprietà e usufrutto) e non può ovviamente prendere in considerazione l’even­ tuale contratto intermedio con il quale, come nella specie è avvenuto per effetto del rogito 21 dicembre 1950, si sia compravenduta la nuda proprietà. E difatti tale contratto intermedio è suscettibile di autonoma e definitiva

sentenza 21 novembre 1898, in causa Beccatelli contro Malvezzi, ritenne che il debito della tassa tenuta in sospeso, passa a carico del succes­ sivo acquirente della nuda proprietà che ne diviene debitore con i suoi eredi ed aventi causa. Ciò in dipendenza del n. 7 dell’art. 86 della legge di registro del 1897, allora vigente (v. Cle m e n tin i, Leggi sulle

tasse di registro, I, p. 197).

Ma poi, per la stessa causa, le Sezioni Unite della stessa Corte, con sentenza 27 gennaio 1900, ritennero al contrario, che la tassa di conso­ lidazione è dovuta principalmente dalForiginrio nudo proprietario, o suoi eredi, con la coobbligazione solidale dei suoi aventi causa.

La Finanza aderì alla decisione, disponendo conseguentemente che, allorquando la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà avviene in seguito a deliberamento mediante pubblica gara, non sussiste azione contro l’aggiudicatario, per la tassa relativa, non essendo l’aggiudica­ tario un avente causa del nudo proprietario espropriato, stante la man­ canza fra loro di qualsiasi vincolo contrattuale. Intervennero così le decisioni ministeriali 11 ottobre 1901 n. 37032, 11 maggio 1902 n. 29555 e 3 agosto 1904 n. 60998.

L’Ubertazzi nel suo Trattato sulla legge di registro (edizione 1908) al n. 484, pag. 330 si dichiara contrario alla sopra riportata decisione, che ritiene « difforme oltreché alla lettera, anche allo spirito della « legge, perchè, trattandosi di tassa inerente alla nuda proprietà e che « costituisce un peso gravante su di essa, l’intenzione del legislatore « non potè essére che di chiamare a risponderne l’ultimo nudo proprie- « tarlo, cui lo stabile era pervenuto insieme ai pesi relativi giusta la «regola: res transit cum onere suo-».

Anche il Clementini (op. cit., II, 335), ritiene che la imposta per la consolidazione debba far carico all’ultimo acquirente, sia della nuda proprietà, sia della nuda proprietà e dell’usufrutto ad un tempo.

Il Clementini osserva che « la legge pone la tassa a carico di co- «loro che consolidano l’usufrutto con la proprietà, dei loro eredi ed « aventi causa. Gli aventi causa di cui all’art. 86 n. 7 della legge del « 1897 (art. 93 n. 5 della legge del 1923), rileva il Clementini, sono ap- « punto gli acquirenti sia della sola nuda proprietà, sia della nuda « proprietà ed usufrutto ad un tempo, come dice la Cassazione di Roma

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valutazione perchè non produce la separazione dell’usufrutto dalla nuda pro­ prietà e perchè non dà luogo a prenotazione di imposta di consolidamento. A tale prenotazione, invece, diede luogo il primo rogito Papini del 3 marzo 1947 presso l’Ufficio di Senigallia, in cui fu registrato, e l’Ufficio di Senigallia, al quale esattamente fu presentata la denuncia il 17 settembre 1951, era com­ petente per l’applicazione della tassa prevista dall’art. 21 della legge di registro.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di appello, con cui si as­ sume che dal valore da accertare occorre detrarre quello delle scorte vive, che non sussistevano al momento della consolidazione. A sostegno dell’assunto

«nella sentenza 19 giugno 1893, in causa San Pietro». Di tale sentenza è menzione nella normale 117, pag. 618 del B o l l e t t i n o d e m a n i a l e del 1893.

Anche il C appellotto, nel suo commento del 1912 alla legge di re­ gistro, a pag. 224-226 § 390, afferma che la tassa di consolidazione e dovuta d a ll’u l t i m o acquirente della nuda p rop rietà, con la solidarietà del nudo p roprietario di origine. L ’assunto del C appelloto concorda con quello dell’U bertazzi e del Clementini, con la sola variante che il C ap­ pellotto, pur affermando che la tassa di consolidazione è dovuta dal­ l ’ultim o acquirente della nuda proprietà, ammette la solidarietà del

nudo proprietario di origine. .

D a parte m ia concordo pienamente n ell’ assunto dell Ubertazzi e del Clementini e, quanto al C appellotto dissento dalla affermata solida­ rietà del nudo p rop rieta rio d i origine.

La dizione del n. 5 dell’art. 93 della legge del 1923, cui corrisponde con precisione quella del n. 7 dell’art. 86 della legge del 1897, è chiara ed esplicita, dichiarando che sono solidalmente tenuti coloro che con­ solidano l’usufrutto con la proprietà, i loro eredi ed aventi causa.

Non cade dubbio che, nonostante la avanti citata contraria affer­ mazione del gennaino 1900 della Suprema Corte, avvenuta la cessione della nuda proprietà, mentre è pendente l’usufrutto, l’originario nu o proprietario, viene estromesso dalla convenzione e l’onere della con­ solidazione passa al nuovo nudo proprietario, c h e e u n avente causa ed al quale fanno carico i relativi pesi, come osserva lUbertazzi nel proprio trattato e come innanzi riferito. La legge parla di aventi causa, ciò che importa la implicita esclusione dell’originario nudo proprietario. Ya esclusa quindi la responsabilità solidale del nudo proprietario di

origine, cui accenna il Cappellotto. . Xt.,i

Anche l’Avezza si è occupato esaurientemente della quistione. Nel volume Tributi di registro, edito il 1937, nel commentare 1 art 93 della legge registro del 1923, così si esprime: «L a tassa di consolidazione «che si rende esigibile in seguito all’acquisto contemporaneo della nuda « proprietà e dell’usufrutto da parte di un terzo, sta a carico non del- « l’originario nudo proprietario, che non ebbe l’usufrutto dei beni, bensì «dell’acquirente, senza alcun diritto di rivalsa» (Cassazione Roma 17 marzo 1930, Massime 1930, n. 22109). Identico parere aveva espresso l’Avezza fin dal 1924, in Massime 1924, n. 19528, p. 63.

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