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L’obiettivo a lungo termine più importante che l’azienda intende perseguire è la certificazione di qualità ISO 9000:2000. Raggiungere questo risultato contribuirebbe a migliorare l’immagine aziendale, ma soprattutto completerebbe il lavoro di proceduralizzazione delle attività e delle informazioni intraprese nel corso del mio tirocinio. La certificazione di qualità più che un obiettivo da raggiungere è un modus operandis che l’azienda e i suoi collaboratori devono fare proprio, assimilare e utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni. La certificazione è un traguardo, ma anche un percorso, poiché ha bisogno di un costante impegno da parte di tutta l’azienda e di un continuo aggiornamento; è un approccio al lavoro che punta al miglioramento continuo

64 delle performance aziendali a livello globale e non solo di output di prodotto. Con queste premesse si può intuire che, sebbene il lavoro fino a qui intrapreso dall’azienda vada nella direzione giusta, è necessario uno sforzo ulteriore che richiederà tempo e impegno, poiché bisogna cambiare e/o adeguare la mentalità dei dipendenti al nuovo approccio. Quanto fatto fino ad ora costituisce una buona base di partenza dato che sono stati intrapresi i meccanismi di sistemizzazione delle informazioni e proceduralizzazione delle attività necessari al miglioramento continuo e globale dei processi aziendali.

65

Appendici

Appendici capitolo 3

App. 3.1. A): Impianti fotovoltaici e Denuncia di Inizio Attività

INQUADRAMENTO NORMATIVO MAGGIO 2009

I testi normativi che ci interessano sono:

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 - Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 39

- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008”

- Delibera regionale n. 390 del 26.05.2008 - Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008

- PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale) Regione Toscana del 08.07.2008.

Cosa ricaviamo da tutte queste discipline? Seguiamo l’ordine cronologico:

Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003

A livello statale, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha come normativa di riferimento il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

66 Quest’ultimo prevedeva, nella stesura iniziale, “un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per le opere ed infrastrutture connesse e per i successivi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti”, rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico, al quale partecipavano tutte le Amministrazioni interessate.

Il procedimento unico e l’autorizzazione unica non si applicavano agli impianti per i quali non era previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (art. 12, comma 5°), ovvero:

- impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti di acqua fluente, nonché gli impianti ibridi;

- impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b).

Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 39

Questa legge, che ha recepito, a livello regionale, i principi dettati dal D.Lgs. n. 387/2003, ha ridotto gli oneri amministrativi per le piccole realizzazioni (sotto i 10kW), individuando:

- quali impianti sono soggetti all’“autorizzazione unica” (art. 11); - le modalità di svolgimento del “procedimento unificato” (art. 12);

- le tipologie di impianti che, ai fini degli adempimenti in materia energetica ed edilizia, sono effettuabili con DIA (art. 16);

- le tipologie di impianti che non necessitano di titolo abilitativi per gli aspetti energetici ed edilizi (art. 17).

In particolare, ai sensi dell’art. 16, comma 3°, lett. c):

“Sono soggetti a denuncia di inizio dell’attività (DIA - artt. 22 e 23 DPR. N. 380/2001 – Testo Unico Edilizia):

67 … l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli fotovoltaici di potenza nominale da 3 chilowatt fino a complessivi 10 chilowatt, nel rispetto e dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’art. 22, comma 1°”.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1°, lett. c):

“… Non necessitano di denuncia di inizio attività, laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier e dai provvedimenti attuativi dello stesso, i seguenti interventi (attività libera):

… l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt”.

La legge regionale, inoltre, prevede che alle tipologie succitate non si applica l’autorizzazione unica, a condizione che per la loro realizzazione ed esercizio non occorra l’acquisizione di altri atti autorizzativi, tipo autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio artistico, della salute e della pubblica incolumità.

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008”

Sul quadro normativo sopra illustrato si è inserita la Legge Finanziaria 2008, la quale, in un’ottica di promozione delle fonti rinnovabili ha previsto un ulteriore alleggerimento delle procedure amministrative per gli impianti di “ridotta dimensione”.

La Legge n. 244/2007, infatti, ha individuato una nuova soglia, ovvero quella della potenza di 20 chilowatt. Ne consegue che per gli impianti di “ridotte dimensioni”, ovvero, per gli impianti sotto le soglie di potenza di cui alla Tabella A (prevista dai provvedimenti attuativi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003) - 20 kW - si procederà, anziché con l’Autorizzazione Unica, con la Dichiarazione di Inizio Attività.

Inoltre, benché la norma non lo disponga espressamente, la sottoposizione alla DIA non riguarderà gli interventi di minima dimensione, definiti “attività edilizia libera”,

68 disciplinata espressamente dall’art. 17 della Legge Regionale n. 39/2005, che considera “attività edilizia libera” l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 3 kW.

Delibera regionale n. 390 del 26.05.2008

La Delibera regionale n. 390/2008 disciplina la “prima applicazione in ambito regionale della Legge 24.12.2007 n. 244” e si divide in due parti.

Nella prima parte viene illustrato un quadro normativo che parte dal D.Lgs. n. 387/2003 e percorre le tappe descritte nei punti precedenti di questo parere.

Seguono gli “indirizzi per una prima applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della Legge Finanziaria 2008 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, laddove si individua la necessità di un adeguamento delle regole che guidano l’installazione degli impianti sul territorio toscano: una coerente modifica della L.R. n. 39/2005, del PIER e del PIT.

In termini di prima applicazione, si riprende la soglia individuata dalla Legge Finanziaria 2008, ovvero, la distinzione tra impianti di potenza nominale inferiore ai 3 kW (attività libera) ed impianti di potenza nominale compresa tra 3 kW e 20kW (soggetti a DIA).

Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008

In materia di semplificazioni procedurali per gli impianti a fonti rinnovabili, troviamo, poi, il D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, inerente all’efficienza degli usi finali dell’energia e ai servizi energetici).

L’art. 11, comma 3° considera gli “interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagome degli edifici stessi e qualora la

69 superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso”, quali interventi di manutenzione ordinaria e quindi non soggetti alla disciplina della denunzia di inizio attività (DIA).

In tali casi è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. Il successivo comma 4° del medesimo articolo, tuttavia, precisa che:

“Le disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° trovano applicazione fino all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti”.

Si tratta di una normativa, pertanto, da integrarsi con le successive disposizioni emanate a livello regionale.

Schematizzando, ai sensi della normativa statale, l’installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici) non è assoggettabile a DIA nel caso in cui i moduli:

- siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici;

- abbiano la medesima inclinazione e lo stesso orientamento della falda; - i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;

- la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.

Se si verificano tutte queste condizioni, l’installazione di tali impianti viene assimilata dal decreto agli interventi di “manutenzione ordinaria”, e quindi soggetti ad una semplice comunicazione preventiva ai Comune.

Fanno eccezione: gli interventi effettuati su edifici a valenza storico-paesistica, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 3, comma 3°, lett. a) D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

La semplificazione autorizzativa prevista, quindi, “premia” la maggiore integrazione dei pannelli di piccola potenza nel corpo stesso degli edifici.

70 Tale previsione è stata salutata con particolare favore dal GSE ed è stata subito recepita dall’Autorità dell’energia, che ha provveduto a predisporre un’apposita linea guida tecnica, finalizzata ad illustrare i diversi modi in cui i moduli fotovoltaici siano da considerarsi “integrati” nella struttura.

Si pone, tuttavia, un problema di coordinamento poiché l’elenco di esempi individuati dall’Autorità non è limitato solo al tetto, ma comprende anche le pareti verticali (portanti e vetrate), le balaustre e le persiane delle finestre.

Il D.lgs. n. 115/2008, invece, limita la semplificazione autorizzativa alla sola installazione sui tetti, per cui potranno porsi, in futuro, problemi applicativi.

Piano di Indirizzo Energetico Regionale del 08.07.2008

Come viene osservato nella parte introduttiva del documento stesso, uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili, è dato dal carico burocratico e dai diversi comportamenti tenuti dalle amministrazioni coinvolte: l’obiettivo da raggiungere, quindi, è quello di garantire norme chiare, semplificate ed uniformi su tutto il territorio regionale.

Sempre in tale ottica, ovvero, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale la disciplina per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli immobili, ed alla luce del decreto legislativo sull’efficienza degli usi finali dell’energia (D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008), alla data di approvazione del PIER era in fase di definizione un articolato che i Comuni dovranno inserire nei propri regolamenti edilizi.

Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di semplificazione amministrativa contenute negli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 39/2005, nonché di quelle introdotte dalla Legge n. 244/2007 e di non ostacolare l’installazione di pannelli solari fotovoltaici totalmente o parzialmente integrati, il PIT (modifiche approvate nel marzo 2009) in un’ottica di migliore gestione del territorio, ha indirizzato i Comuni verso la rapida adozione di regolamenti edilizi contenenti norme adeguate alle indicazioni contenute nei paragrafi del Capitolo 3, paragrafi 3.3.2 del PIER, dedicato all’energia fotovoltaica.

71 Riassumendo i contenuti del PIER:

“Dalla data di entrata in vigore del PIER, tenuto conto delle indicazioni dettate dal “conto energia” di cui al D.M. 19.02.2007 e tenuto conto della L. n. 244/2007, ai fini della operatività delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 39/2005, vale quanto sotto riportato:

A) È consentita, previa presentazione di una comunicazione scritta al Comune competente, la libera installazione di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati o con moduli ubicati al suolo (secondo le definizioni del D.M. 19.02.2007), laddove l'impianto abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt e comunque non sia necessaria l'acquisizione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

I Comuni, con gli atti di cui all’art. 52 della L.R. n. 1/2005 e i regolamenti edilizi, potranno individuare, per la stessa taglia di potenza (inferiore a 3 chilowatt):

- ulteriori tipologie di impianti fotovoltaici che, in rapporto alle specificità del territorio, siano liberamente installabili;

- ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e, rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

B) È consentita, in applicazione della L. n. 244/2007, l'installazione tramite la presentazione di una DIA al Comune competente, di impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kW, comunque non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente capoverso (quindi, tra 3 kW e 20 kW).

Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti ex art. 52 della L.R. n. 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi, condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico e rispettando comunque l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino”.

72 Conclusioni:

Da una lettura congiunta dei testi normativi attualmente vigenti, si ricava che i parametri che devono guidare la “burocrazia” degli impianti fotovoltaici è quella schematicamente individuata nel PIER:

Impianti generici di potenza nominale superiore ai 20 kW  autorizzazione unica Impianti generici di potenza nominale compresa tra 3 e 20 kW  presentazione della DIA

Impianti generici di potenza nominale inferiore ai 3 kW  esonero dalla DIA. Impianti i cui moduli:

o siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici;

o abbiano la medesima inclinazione e lo stesso orientamento della falda; o i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;

o la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto  comunicazione preventiva al Comune

73 App. 3.1. b): Modulo di Presentazione DIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a __________________ nato/a a _______________ il ________, residente in ______________________, codice fiscale _________________ in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico di potenza _____ kWp presso la mia abitazione in ______________________.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del D.Lgs 115/2008, l’impianto fotovoltaico in questione è considerato intervento di manutenzione ordinaria e non è quindi soggetto alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

74

della L.R. 01/2005.

Allegati:

Fotocopia di un documento d’identità

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data: _______________ Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. 193/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

75 App. 3.2: Analisi di Fattibilità Tecnica di un Impianto FV

1.a) requisiti essenziali del cliente: registrare le informazioni relative al fabbricato. Per la registrazione è utile seguire una check-list predefinita in cui inserire tutte le informazioni necessarie:

 Dati anagrafici del cliente:

- Nome e Cognome / Ragione sociale e relativi dati anagrafici e fiscali - Indirizzo

- Recapito telefonico e e-mail

 Caratteristiche del luogo di installazione prescelto: - Latitudine e longitudine (coordinate satellitari)  Utilizzo del fabbricato/terreno:

- Spesa media annua di energia elettrica kWh/anno

- Utilizzo del fabbricato: famiglia, deposito, attività commerciale - Tipologie di consumi: diurno, serale, stagionale, numero degli utenti  Dove installare l’impianto:

- Integrazione totale - integrazione parziale - non integrato

76  Orientamento e ombreggiamenti:

- Angoli di azimuth e tilt del campo fotovoltaico - Presenza di ombreggiamenti

 Appunti eventuali.

1.b) aspetti autorizzativi:

- verificare la presenza o meno di vincoli di natura paesaggistica regolamentati dal D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali) oppure la presenza di altri vincoli della stessa natura. L’operatore, colui che effettua il sopralluogo, verifica la fattibilità e mantiene il contatto con il cliente, deve richiedere al Comune di competenza la Carta dei vincoli paesaggistici dell’area di installazione. Tale verifica deve essere effettuata in sede di preventivazione ed è indispensabile per la valutazione della tempistica necessaria all’adempimento della commessa. - firma del preventivo: è il documento kick-off. Da questo momento l’operatore è autorizzato a passare alla seconda fase del processo secondo gli accordi presi in merito alle condizioni di pagamento.

- ottenere ulteriore documentazione del cliente che sarà necessaria per gli step successivi:

• copia del documento di identità e del codice fiscale; • fotocopia della bolletta del distributore di energia elettrica • planimetrie catastali.

77 App. 3.3: Esempio di Comunicazione di Inizio Lavori del Comune di Pisa

79 App. 3.4: Richiesta di Connessione

80 App. 3.5: Checklist Documenti di Progettazione di Impianti FV in BT secondo D.Lgs. 115/08:

aggiornato al: 01/10/2009

(in corsivo ciò da richiedere al cliente dopo la firma del preventivo) (sottolineato ciò da richiedere all’installatore)

* momenti in cui il cliente deve firmare

 Indica doc. a firma del cliente

Indica doc. a firma del progettista

Autorizzazione secondo D.Lgs. 115/08 (manutenzione ordinaria): • Dati anagrafici e di residenza soggetto responsabile

• Recapiti: tel. Fisso, cellulare, fax. e e-mail • Carta d’identità SR

• Codice fiscale SR

• Visura catastale immobile (Foglio, particella, subalterno

 Autorizzazione all’installazione se l’immobile di pertinenza non è di proprietà* • Bolletta ENEL

 Modulo di manutenzione ordinaria (da Comune se fornito o da Ditta)*

81 Preventivo di connessione (Enel step 1):

 Allegato A (Domanda di connessione) dalla guida per le connessioni ENEL* • Carta d’identità SR

• Codice fiscale SR

• Planimetria catastale dell’immobile come da visura suddetta • Planimetria CTR

 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (e eventuale autorizzazione)* • Versamento € 120,00

 Relazione tecnica/progetto preliminare

* A seguito di firma del preventivo e/o acconto

Richiesta di connessione (Enel step 2):

• Comunicazione di inizio lavori (NEW! Si fa assieme all’accettazione del preventivo)

• Elenco materiali utilizzato per schema elettrico as built

 Allegato A (accettazione preventivo) dal Preventivo per la connessione*  Allegato H (scheda sicurezza) dalla guida per le connessioni ENEL  Allegato O (Regolamento di esercizio BT) “ “

 Allegato P (Comunicazione di fine lavori) “ “ * • Copia carta d’identità e CF

82  Schema impianto elettrico come da p. 149 guida connessioni ENEL

 Dichiarazione di verifica dei sistemi di protezione inverter

• Attestazione censimp Terna (da https://procedure.terna.it/censimp / )  Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi D.M. 37/08;** * A ricevimento preventivo per la connessione

** A ricevimento DICO (dopo installazione)

GSE:

• Matricole pannelli; • Matricole inverter; • Certificato di Collaudo;

 Richiesta di concessione della tariffa incentivante (All. A1);*  Scheda tecnica finale d’impianto (All. A2);

 Dich. Sost. Att. Not. (All. A4);* • Copia C.I. e C.F.;

 Dichiarazione di proprietà dell’immobile di pertinenza;* • Copia dei verbali di Enel Distribuzione S.p.A. relativi a:

 Consegna impianto elettrico (Allegato I Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. I – 170/213 dicembre 2008) LA FIRMA E’ QUELLA DEL R.I.

83  Installazione misuratore per energia incentivata.*

 Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi D.M. 37/08;  Documentazione finale di progetto ai sensi CEI-02;

• N° 5 foto dell’impianto realizzato;

• Elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori;

CD con documentazione finale di progetto, foto ed elenco moduli e convertitori * Ad attivazione pratica GSE (dopo collaudo e connessione in rete)

84 App. 3.6: Quadro Procedurale delle Attività

Q uadro procedurale dalla firma del preventivo all’installazione di un impianto fotovoltaico. Fase A cura di Descrizione attività 10 SI VA AVANTI SOLO SE CONCLUSA

Agente L’agente si occupa di:

1. Far firmare il contratto al cliente;

2. Richiedere l’acconto necessario alle pratiche iniziali ed all’ordine dei materiali;

3. Accertarsi del livello autorizzativo necessario alla realizzazione dell’impianto e concordare con il cliente chi si occupa delle pratiche. 4. Ottenere i documenti necessari alle prime pratiche:

a) Dati anagrafici e di residenza del soggetto responsabile; b) Recapiti;

c) Carta d’identità e codice fiscale; d) Bolletta dell’elettricità recente;

e) Visura e planimetria catastale immobile; 5. Far firmare al cliente i moduli di:

a) Manutenzione ordinaria se l’impianto ricade nella tipologia prevista dal D.Lgs. 115/08;

b) Autorizzazione all’installazione se l’immobile non è di pertinenza;

c) Richiesta di connessione al Distributore.

6. Trasmettere via e-mail al Contabile e al Titolare, una comunicazione di NUOVO IMPIANTO contenente tutti i dati e documenti indicati nei punti da 1 a 5, indicando inoltre:

a) Installatore prescelto; b) Progettista prescelto;

85 c) Data prevista/richiesta installazione secondo il punto 3; d) Layout dei pannelli per il calcolo delle strutture.

7. Trasmettere al Contabile l’originale del contratto firmato e specificare se l’acconto è su totale preventivo o solo su materiale; 8. Se necessario attivare progetto su Active Collab.

20

SI VA AVANTI SOLO SE CONCLUSA

Contabile Una volta ricevuto il contratto firmato dal cliente (originale da consegnare in ufficio) emette fattura di acconto e controlla che l’importo sia correttamente accreditato sul cc. In caso negativo comunica all’agente di sollecitare il cliente.

Nel caso positivo:

1. comunica all’agente e al Responsabile di Magazzino il via libera per gli step successivi;

2. solo se previsto dagli accordi con il cliente e con il progettista al punto 10.1 paga ad ENEL i 120€ necessari all’ottenimento del preventivo per la connessione come da punto 10.5.c. e trasmette la contabile al progettista che si occupa della connessione (o all’agente se fa da intermediario). 30 SI FA ASSIEME ALLE FASI 40 e 50 E SI VA AVANTI SOLO SE TUTTE CONCLUSE

Contabile Attiva un file per il cliente predisponendo: 1. Un codice impianto;

2. I record iniziali nei seguenti documenti condivisi di Google: a. Clienti – Anagrafica;

b. Clienti – Materiali;

c. Clienti – Pratiche – Progettista (se previsto); d. Clienti – Assistenza.

Una vaschetta di interscambio documenti in amministrazione.

Si occupa inoltre di pianificare ed eventualmente ordinare i materiali secondo la disponibilità in magazzino e secondo la scaletta degli impianti previsto dal file condiviso Clienti – Materiali. In ogni caso è necessaria una

86 consultazione con il Titolare per lo scheduling del punto 4.

Se c’è un ordine ne manda copia al Contabile con indicato il rif. Cliente + contabile pagamento. 40 SI FA ASSIEME ALLE FASI 30 e 50 E SI VA AVANTI SOLO SE TUTTE CONCLUSE

Titolare Predispone uno scheduling preventivo per l’installazione dell’impianto e si consulta con il Responsabile di Magazzino per la pianificazione dei materiali (in particolare per la gestione dei pannelli).

50 SI FA ASSIEME ALLE FASI 3 e 4 E SI VA AVANTI

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