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DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 37-41)

DECRETO 10 novembre 2021 .

Scioglimento della «La Nuova Uria società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVI,

SULLESOCIETÀESULSISTEMACAMERALE

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-co in data 17 gennaio 2007 economi-concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di ri-organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settem-bre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore della Confederazione cooperative italiane e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, com-ma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio pres-so il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che l’ente risulta intestatario di beni patrimoniali immobiliari, come risulta da visura catastale;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrutto-ria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al le-gale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l’obbli-go di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamen-to del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le coo-perative in data 12 novembre 2020, favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del com-missario liquidatore;

Vista la nota con cui la Confederazione cooperative italia-ne ha comunicato che la cooperativa in questioitalia-ne non è più aderente all’associazione stessa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affi-dare l’incarico di commissario liquidatore è stato individua-to tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemen-te a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti in-teressati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terde-cies , 2545 -sexiesde-terde-cies , 2545 -septiesde-terde-cies , secondo com-ma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«La Nuova Uria società cooperativa edilizia a responsabi-lità limitata» con sede in Roma (codice fiscale 06357440582), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come ri-sultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liqui-datore il dott. Francesco Antonio Ferrucci nato a Mesagne (BR) l’11 febbraio 1948 (codice fiscale FRRFNC48B-11F152U) e domiciliato in Roma - via Ezio n. 34.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06883

DECRETO 10 novembre 2021 .

Scioglimento della «La Quercia società cooperativa agri-cola», in Santa Marinella e nomina del commissario liqui-datore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVI,

SULLESOCIETÀESULSISTEMACAMERALE Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l’ente non è in grado di raggiungere gli scopi per cui si è costituito, in quanto la compagine so-ciale non è più interessata al proseguimento dell’attività;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-operative in data 12 novembre 2020, favorevole all’ado-zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-rità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei com-missari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante

«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzio-ne di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexie-sdecies , 2545 -septie-sexie-sdecies , secondo comma e 2545- oc-tiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«La Quercia società cooperativa agricola» con sede in Santa Marinella (RM) (codice fiscale 11670061008), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septie-sdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l’avv. Giuseppina Ivone nata a Roma il 20 lu-glio 1968 (codice fiscale VNIGPP68L60H501Q), e ivi domiciliata in piazza Cavour n. 17.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-mento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06884

DECRETO 10 novembre 2021 .

Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liqui-datore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVI,

SULLESOCIETÀESULSISTEMACAMERALE Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, com-ma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno conferma-to il mancaconferma-to deposiconferma-to dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-operative in data 12 novembre 2020, favorevole all’ado-zione del provvedimento di scioglimento per atto d’auto-rità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei com-missari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante

«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzio-ne di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexie-sdecies , 2545 -septie-sexie-sdecies , secondo comma e 2545- oc-tiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazio-ne» con sede in Roma (codice fiscale 10605451003) è sciolta per atto di autorità ai sensi dell’art. 2545 -septie-sdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissa-rio liquidatore la dott.ssa Anita La Morgia nata a Lan-ciano (CH) il 5 luglio 1966 (codice fiscale LMRNTA-66L45E435S), e domiciliata in Roma - via di Vigna Stelluti n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-mento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06885

DECRETO 10 novembre 2021 .

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edilizia Gruppo La Famiglia - società cooperativa - in liquidazio-ne», in Lariano.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVI,

SULLESOCIETÀESULSISTEMACAMERALE Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converti-to nella legge 7 agosconverti-to 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico in data 17 gennaio 2007 concernente la ride-terminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimen-ti per atto d’autorità di società cooperascioglimen-tive, ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo eco-nomico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 14 giugno 2019, n. 93/

SAA/2019 con il quale la «Edilizia Gruppo La Fami-glia - società cooperativa - in liquidazione» con sede in Lariano (RM) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile e l’avv. Alessandro Grazia-ni ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 luglio 2019 con la quale è stata inviata la notifica del sopracitato decreto;

Considerato che il commissario liquidatore non ha mai comunicato l’accettazione dell’incarico conferitogli;

Vista la nota di questa amministrazione con la qua-le l’avv. Graziani è stato solqua-lecitato a trasmettere taqua-le adempimento, con comunicazione di revoca in caso di mancato riscontro;

Considerato che nessuna risposta è stata inviata en-tro i termini prescritti dalla suddetta nota;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-zione nell’incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione

informati-co, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio ter-ritoriale e di rotazione, conformemente a quanto pre-scritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo com-ma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci nato a Mesagne (BR) l’11 febbraio 1948 (codice fiscale FRRFNC48B-11F152U) e domiciliato in Roma (RM), via Ezio, n. 34, è nominato commissario liquidatore della «Edilizia Grup-po La Famiglia - società cooperativa - in liquidazione»

con sede in Lariano (RM) (codice fiscale 09582681004) sciolta ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile con precedente decreto direttoriale del 14 giugno 2019 n. 93/SAA/2019 in sostituzione dell’avv. Alessan-dro Graziani, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-mento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06886

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 37-41)

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