• Non ci sono risultati.

Agevolazioni tributarie - in genere - credito d'imposta per spese in materia di ricerca e sviluppo - mero ribaltamento di costi – atto di recupero – legittimità - sussiste.

In tema di incentivi fiscali per investimenti in materia di ricerca e sviluppo, qualora il progetto di ricerca commissionato si riveli un mero ribaltamento di costi sostenuti dal committente in favore dell’organismo di ricerca, i benefici fiscali di cui all’art. 1, DL. 70/2011 non spettano. R.R.

Operazioni finanziarie a medio-lungo termine

Sez. n. 7, sentenza n. 726/2019

del 23 settembre 2019, Presidente rel. Bazza Francesco.

Avviso di liquidazione – atti relativi a finanziamenti a medio-lungo termine – mutuo ipotecario – garanzia – pegno irregolare infruttifero – agevolazione ex art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 – legittimità - sussiste.

La formulazione dell’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esenta da imposizione (imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative) le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, consente di far rientrare nella agevolazione in parola una casistica molto ampia di garanzie connesse alle operazioni di finanziamento. Nell’ambito di tale casistica, rientra la fattispecie in cui l’atto di mutuo ipotecario preveda che, in attesa del consolidamento della garanzia ipotecaria, la somma erogata sia temporaneamente costituita in pegno irregolare infruttifero. A.G.

Piccola proprietà contadina

Sez. n. 4, sentenza n. 882/19

del 9 ottobre 2019, Presidente Valmassoi Giovanni, Relatore Corletto Daniele.

Imposte e tasse - esenzioni ed agevolazioni – “piccola proprietà contadina” - interpretazione della legge - interpretazione delle norme agevolative – agevolazioni per la piccola proprietà contadina in ipotesi di alienazione o concessione del godimento del fondo a favore del coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo – applicazione nel caso di trasferimento a favore di società (agricola) di persone partecipata dal coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo – interpretazione estensiva – esclusione – spettanza agevolazioni – conseguenza.

In materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la lettura sinottica delle norme regolatrici delle fattispecie agevolate, evidenzia con chiarezza la volontà del Legislatore di disporre l'assoluta equiparazione, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, tra la società agricola e la persona fisica coltivatore diretto.

Pertanto, la norma di proroga delle agevolazioni riservate agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, a condizione che prima del decorso dei cinque anni dalla stipula non intervengano alienazione

76

volontaria o cessazione della coltivazione o della conduzione diretta (art. 2 comma 4 bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2010, n. 25), che fa salve:

la disposizione che esclude la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui, ferma la destinazione agricola, intervengano alienazione del fondo o concessione del godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitino l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 cod. civ. (art. 11, comma terzo, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228);

la disposizione che equipara, ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie, le società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali (limitatamente alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seg. cod. civ.) con le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, alla condizione della permanenza dei requisiti nei cinque anni successivi alla fruizione, nonché ricomprende nel perimetro applicativo delle medesime agevolazioni anche le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (art. 2.

D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni);

anche alla luce della disposizione che riconosce ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche (art. 9, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), trova applicazione anche nel caso di cessione in godimento del fondo a favore di società (agricola) di persone, costituita fra gli stessi familiari del coltivatore, anziché delle persone fisiche. Non si tratta, infatti, di interpretazione estensiva o di applicazione analogica della disposizione agevolatrice, entrambe non consentite, bensì di applicazione delle norme che

dispongono la piena equiparazione di cui sopra. M.P.

Sez. n. 6. Sentenza n. 1231/2019

del 28 novembre 2019, Presidente Fina Sergio, Relatore Perera Paolo.

Agevolazione fiscale - piccola proprietà contadina – imposte di registro e ipotecaria – alienazione o permuta entro il termine di 5 anni – decadenza dal beneficio – sussiste.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 604 del 1954 e successive integrazioni e dell'art. 28 della legge n. 454 del 1961 il godimento dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina è subordinato al fatto che il fondo acquistato non venga alienato e venga coltivato direttamente per almeno 5 anni. Ove l'alienazione o la permuta sia intervenuta prima del decorso del termine ex lege previsto si ha decadenza dal beneficio, anche in considerazione del fatto che l'acquirente cessa dal coltivare direttamente il fondo come espressamente richiesto dalla norma. F.d’A.

Tremonti ambientale

Sez. n. 5, sentenza n. 286/2019

del 15 aprile 2019, Presidente Prato Federico, Relatore Pitteri Ermanno.

Agevolazioni – Tremonti ambientale – determinazione del sovra-costo agevolabile – considerazione dei profitti e costi operativi – necessità - sussiste –ammortamento - deducibilità – legittimità – non sussiste – sanzioni - incertezza normativa – inapplicabilità – sussiste.

Il sovra-costo agevolabile ai sensi dell’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (Tremonti ambientale), dato dal maggior costo di un impianto che realizzi la tutela ambientale rispetto ad un impianto

77

tradizionale di produzione energia, deve essere rettificato dai profitti operativi e dai costi operativi dei cinque anni successivi all’investimento; dai costi operativi vanno esclusi gli ammortamenti, perché il loro importo è già tutto ricompreso nell’ammontare del maggior costo dell’impianto. Quanto alle sanzioni, deve escludersene l’applicabilità sulla base delle notevoli difficoltà di individuare e interpretare le norme di riferimento che danno luogo ad una diffusa incertezza di natura oggettiva e non soggettiva. M.D.C.

Sez. n. 2, sentenza n. 400/2019

del 21 maggio 2019, Presidente rel. Russo Giuseppe.

Agevolazioni tributarie – agevolazioni per investimenti ambientali – determinazione dell’agevolazione – criteri.

In relazione all’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, introdotta con la legge di stabilità per l’anno 2001 e relativa agli investimenti ambientali, il criterio fondamentale da applicare è quello in base al quale gli investimenti agevolati vanno calcolati con l’approccio incrementale, essendo la deduzione ammessa nei limiti della quota di costo supplementare, vale a dire nei limiti del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento di un bene eco-compatibile piuttosto che di un bene standard. Ma.T.

Sez. n. 4, sentenza n. 563/2019

del 9 luglio 2019, Presidente Valmassoi Giovanni, Relatore Ramazzina Enrico.

Agevolazioni tributarie – detrazione per interventi di riqualificazione energetica – imprese immobiliari – immobili locati – legittimità – sussiste.

Il beneficio della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica previsto dal d.m. 19 febbraio 2007 deve essere riconosciuto anche per le spese sostenute dalle imprese immobiliari su immobili di loro proprietà concessi in locazione a terzi, tenuto conto che la normativa non prevede alcuna preclusione in tal senso e stabilisce, in ogni caso, la spettanza della detrazione a favore del soggetto titolare del reddito

d’impresa che sostiene la spesa di riqualificazione. L.T.

Regime dei minimi

Sez. n. 3, sentenza n. 1407/2019

del 17 dicembre 2019, Presidente Corder Paolo, Relatore Villacara Antonio.

Imposte e tasse - esenzioni ed agevolazioni – regime dei “minimi” - onere probatorio – ripartizione – cessazione del regime – interposizione soggettiva – prova - carattere indiziario della prova – sufficienza – esclusione.

In materia di c.d. “regime dei minimi”, di cui all'art. 1, commi 96/117, l. 24 dicembre 2007, n. 244, cui il contribuente accede per opzione al momento dell’apertura della partita Iva, il superamento della soglia di fatturato, quale condizione di fuoriuscita dal regime agevolato deve essere dimostrato dall’Amministrazione.

Pertanto, l’assolvimento dell’onere probatorio incombe sull’Amministrazione che intenda opporre l’interposizione di persona nell’ambito di un’operazione strutturata per ottenere il beneficio del regime

agevolato. M.P.

78

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Autotutela

Sez. n. 1, sentenza n. 105/2020

del 4 febbraio 2020, Presidente Scuffi Massimo, Relatore Marcoleoni Giorgio.

Autotutela – intervento sostitutivo dell’Amministrazione finanziaria – potestà impositiva – limiti.

L’esercizio del potere di autotutela non implica consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetto ex tunc l’atto di accertamento illegittimo od infondato, l’Amministrazione finanziaria conserva ed anzi è tenuta ad esercitare – nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto – la potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, incontrando i soli limiti del divieto od elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato, del decorso del termine decadenziale fissato per l’accertamento e per la notifica dei relativi atti, del diritto di difesa del contribuente e del divieto di doppia imposizione. A.G.

Diritto d’interpello

Sez. n. 4, sentenza n. 880/2019

del 9 ottobre 2019, Presidente Valmassoi Giovanni, Relatore Corletto Daniele.

Amministrazione finanziaria – imposte e tasse - statuto del contribuente - tutela dell'affidamento – interpello inammissibile - risposta come quesito – rilevanza ai fini dell’art. 11, statuto del contribuente - esclusione – rilevanza ai fini dell’art. 10, statuto del contribuente – sussiste.

In materia di interpelli, la previsione secondo cui la risposta scritta vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente, di talché gli atti anche impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta sono affetti da nullità (art. 11, comma terzo, l. 27 luglio 2000, n. 212), non è applicabile al caso in cui all’interpello dichiarato inammissibile sia stata fornita una risposta “come quesito”. Pertanto, da parte del contribuente che si sia uniformato alla risposta all’interpello inammissibile, fornita dall’Amministrazione “come quesito”, e ciò nonostante sia stato successivamente inciso da un atto impositivo, è invocabile la previsione generale sulla tutela dell'affidamento e della buona fede, che esclude l’irrogazione di sanzioni e l’applicazione di interessi (art. 10, comma secondo, l. 27 luglio 2000, n. 212), non già la previsione speciale in materia di interpelli (art. 11, comma terzo, l. 27 luglio 2000, n.

212). M.P.

Normativa tributaria, interpretazione

Sez. n. 6, sentenza n. 534/2020

del 7 ottobre 2020, Presidente Schiesaro Giampaolo, Relatore Chini Leonardo.

Norme tributarie – interpretazione – retroattività – esclusione.

Nell’esegesi della normativa tributaria, ogniqualvolta questa sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività e una che l’escluda, l’interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme ai criteri generali introdotti con lo statuto del contribuente, e attraverso di essi ai valori costituzionali (in applicazione di tale principio la Commissione ha escluso che una nota esplicativa della nomenclatura doganale potesse essere applicata ad importazioni avvenute prima della sua

emanazione). M.D.C.

79

Riferimenti normativi: art. 9, par. 1, Regolamento Ue n. 2658 del 1987; legge n. 212 del 2000.

CATASTO

Accertamento catastale

Sez. n. 9, sentenza n. 291/2019

del 15 aprile 2019, Presidente rel. Guidorizzi Marzio.

Accertamento catastale – motivazione – requisiti.

L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Conforme a Sez. 4, n. 878/2019 del 9.10.2019, Sez. 6, n. 1418/2019 del 18.12.2019 e a Cass. civ. sez. V, n.

30166/2019 del 20.11.2019, Cass. civ. sez. VI, n. 31809/2018 del 7.12.2019, Cass. civ. sez. V, n. 12777/2018 del 23.5.2018, Cass. civ. sez. VI, n. 12497/2016 del 16.6.2016. M.D.C.

Sez. n. 4, sentenza n. 564/2019

del 9 luglio 2019, Presidente Valmassoi Giovanni, Relatore Ramazzina Enrico.

Catasto – classamento – avviso di accertamento catastale – motivazione – mera indicazione di dati oggettivi – sufficienza – sussiste.

In caso di rideterminazione del classamento dell’immobile, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione ed essere nelle condizioni di tutelarsi. L.T.

Sez. n. 3, sentenza n. 1216/2019

del 26 novembre 2019, Presidente Corder Paolo, Relatore Villacara Antonio.

Catasto – classamento - avviso di rettifica - obbligo di motivazione – indicazione della categoria e rendita catastali – necessità - motivazione - elementi precisi, univoci e concludenti – necessità – sussiste - valutazione cartolare del bene – sufficienza – non sussiste – conseguenza – illegittimità della rettifica.

In tema di motivazione degli avvisi di rettifica della categoria catastale e della rendita catastale di un immobile ai sensi dell’art. 7 della L. 212/2000, la pretesa fiscale deve essere comprovata in modo sufficiente ed idoneo ed in relazione ad elementi precisi, univoci e concludenti, di talché il provvedimento deve essere integrato da elementi inconfutabili che conducano inequivocabilmente alla dimostrazione della violazione o dell'incongruenza nella proposta di classificazione catastale con il sistema DOCFA da parte dei proprietari del bene, mentre non è condivisibile l'azione di accertamento e rettifica della categoria e rendita catastale in via generale ed astratta, con valutazione cartolare del bene. F.d’A.

80

Sez. n. 1, sentenza n. 567/2020

del 20 ottobre 2020, Presidente Celentano Aldo, Relatore Grasso Maurizio.

Accertamento – accertamento catastale – rettifica della domanda di variazione catastale – decadenza - termine – natura ordinatoria – legittimità – sussiste.

In tema di accertamento catastale, il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994, non rappresenta termine perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che l’Ufficio può emettere

l’accertamento anche oltre tale termine. M.B.

Classamento

C.T.P. di Venezia, Sez. n. 3, sentenza n. 110/2019

del 14 gennaio 2019, Presidente rel. Almansi