• Non ci sono risultati.

Sindaco supplente

La Tabella 4 allegata alla Relazione descrive nel dettaglio le presenze relative a ciascun componente del Collegio nel 2021.

La durata media delle riunioni del 2021 è stata di circa 2 ore, rispetto alle 2 ore e 30 minuti del 2020. La presenza media dei Sindaci alle riunioni del Consiglio è stata nel 2021 del 100%, così come nel 2020.

L’età media dei componenti del Collegio è di circa 60 anni (includendo i Sindaci supplenti), mentre la durata media della carica degli attuali componenti (effettivi) è di 7,7 anni circa.

CdA: presenza media alle riunioni 100%

80%

60%

40%

20%

2019 2020 2021

100%

100%

93%

Collegio Sindacale: presenza media alle riunioni 100%

80%

60%

40%

20%

2019 2020 2021

100% 100%

Collegio Sindacale: numero riunioni

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

2019 2020 2021

25 25

39

La Politica sulla diversità dei componenti degli organi sociali della Compagnia riguarda anche i componenti del Collegio.

La diversità a livello di Collegio è garantita, da tempo, anche dalle previsioni statutarie e dalla Fit&Proper Policy, che stabiliscono il rispetto di quote di genere, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i Sindaci. In particolare, la Fit&Proper Policy prevede che il Consiglio valuti – con il supporto del CNR nella composizione relativa alle tematiche sulle nomine – la competenza e l’onorabilità del Collegio, da un punto di vista sia individuale sia collettivo, in caso di nomina o di modifica della composizione del Collegio e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Gli obiettivi perseguiti dalla Politica e i suoi aggiornamenti sono i medesimi esposti nella parte relativa al Consiglio, alla quale si fa qui rinvio.

Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tale Politica è previsto che il Consiglio elabori, in vista dell’Assemblea di nomina del Collegio, un’apposita relazione nella quale formuli agli Azionisti legittimati a presentare liste dei suggerimenti

circa la composizione delle stesse, coerenti con la predetta Politica. Si raccomanda, così, di prendere in considerazione candidati appartenenti a diverse fasce d’età e di considerare la candidatura di un adeguato numero di Sindaci già in carica per valorizzare la continuità nella gestione delle attività del Collegio. Almeno un terzo dei Sindaci deve appartenere al genere meno rappresentato e pertanto le liste, a eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, devono contenere un numero di candidati in grado d’assicurare un adeguato equilibrio tra i generi. Agli Azionisti è richiesto il deposito, unitamente alle liste, del curriculum vitae di ciascun candidato contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e sulle competenze maturate dagli stessi. La Politica prevede che il Collegio possegga, a livello collegiale, un adeguato livello d’esperienza e conoscenza riguardo ad almeno il mercato in cui Generali opera, alla strategia e al modello di business, al sistema di governance, all’analisi contabile, finanziaria e attuariale e al quadro normativo. L’accertamento del possesso dei requisiti di professionalità è condotto dal CdA, con il supporto del CGS, in caso di nomina o di modifica

100%

della composizione del Collegio e, comunque, almeno una volta all’anno.

Circa i risultati dell’attuazione della Politica di diversità, si fa presente quanto segue:

∙ sotto il profilo della diversità di genere, la componente meno rappresentata è quella maschile con il 33,3% considerando i soli Sindaci effettivi;

∙ alla data del 31 dicembre 2021 l’età media dei componenti effettivi del Collegio è di 59 anni circa;

∙ riguardo alla seniority, l’attuale organo appare dotato di una composizione omogenea, essendo i componenti effettivi in carica da 7 anni e mezzo circa;

∙ in merito a competenze professionali, profilo formativo e professionale, il Collegio esprime professionalità diversificate, anche in termini d’internazionalità, potendo fare leva su competenze nel settore dell’audit, dell’attività di revisione contabile, in ambito accademico e delle professioni liberali.

Nomina e sostituzione

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente.

L’Assemblea nomina il Collegio attraverso un sistema di voto di lista, avente il fine di assicurare l’elezione di almeno un Sindaco eletto dalle minoranze, cui spetta il ruolo di presidente. Hanno diritto a presentare una lista per la nomina del Collegio gli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, detengono una partecipazione pari almeno allo 0,5% del capitale sociale. Le liste presentate dagli Azionisti, composte di 2 sezioni (l’una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti), sono da depositare entro il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea in prima o in unica convocazione.

Le liste, composte in modo tale da assicurare l’equilibrio tra i generi, devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate e alla percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

∙ il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

∙ le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e, se sussistenti, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

∙ copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste.

In difetto dei suddetti requisiti la lista si considera come non presentata.

Se, alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste, ne è stata presentata una sola oppure molteplici presentate da Azionisti collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data.

In tal caso la soglia di legittimazione per la presentazione delle liste di candidati è ridotta allo 0,25%. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall’art. 109, c. 1, del TUF relativo alla Società, possono concorrere a presentare (e potendone votare) una sola lista; in caso di violazione di tale regola non si tiene conto dell’appoggio dato a qualunque lista.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell’appoggio dato da Azionisti, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (“Lista di Minoranza”). Qualora il numero di Sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge (oggi pari ad un terzo dei componenti da nominare), si procede, nell’ambito della sezione dei Sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l’ordine di presentazione dei candidati.

Circa i Sindaci supplenti, risultano eletti i candidati indicati nella Lista di Maggioranza e in quella di Minoranza che, nella relativa sezione, avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Se le prime due liste ottengono lo stesso numero di voti si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se viene presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci da eleggere.

La presidenza spetta al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i Sindaci siano tratti da un’unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

In caso di decesso, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall’unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d’età. L’Assemblea integra la composizione del Collegio con le maggioranze di legge. In caso di decesso, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L’Assemblea integra la composizione del Collegio nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Se la procedura di sostituzione dei Sindaci non assicura l’equilibrio tra i generi, l’Assemblea interviene deliberando con le maggioranze di legge.