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22/11/2018 TC Encefalo eseguita c/o il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Alessandria

Referto: non evidenti raccolte ematiche acute intra o extrassiali e sovra o sottotentoriali. Regolare il volume del sistema ventricolare e dei solchi corticali. Le strutture della linea mediana sono in asse. Con finestra per osso, non

evidenti linee di frattura. Noti ispessimenti mucosi ai seni mascellari frontali e alle cellette etmoidali.

Dal punto di vista sintomatologico, la malattia evolve attraverso le seguenti fasi successive:

Fase premorbosa: paziente asintomatico o con compromissione delle competenze sociali, lieve disorganizzazione cognitiva o alterazione percettica, anedonia, …

Fase prodomica: emergono i disturbi subclinici: ritiro o isolamento, irritabilità, sospettosità, pensieri insoliti, percezioni distorte, deliri ed allucinazioni che esordiscono nell’arco di giorni/settimane o di alcuni anni;

Fase centrale: i periodi sintomatici possono essere episodici, con esacerbazione e remissioni ben identificabili, o continui. I deficit funzionali sono ingravescenti;

Fase tardiva: lo schema di malattia si stabilizza, assieme alla invalidità da essa scaturente, oppure diminuisce lievemente.

La schizofrenia è un modesto fattore di rischio per i comportamenti violenti; minacce di violenza e accessi aggressivi minori sono di gran lunga più frequenti rispetto a

comportamenti seriamente pericolosi, a meno che non facciano abuso di sostanze.

Con il codice ICD-9 295-70 si indica, invece, il Disturbo Schizoaffettivo.

Inizialmente inquadrato come un sottotipo di Schizofrenia, questa categoria diagnostica dovrebbe essere presa in considerazione per quelle condizioni che non soddisfano i criteri né per schizofrenia, né per un disturbo dell’umore, ma che, in un certo momento, presentano contemporaneamente stigmate della schizofrenia e dell’umore, mentre, in altri momenti, sono caratterizzati da sintomi psicotici ma senza sintomi dell’umore.

La diagnosi viene posta solo quando non può essere provato che un fattore organico ha causato il disturbo.

La relazione del Disturbo Schizoaffettivo con la Schizofrenia è incerta.

I criteri di diagnosi non possono prescindere da una OSSERVAZIONE

PROTRATTA NEL TEMPO (Osservazione di tipo longitudinale), per il fatto che, presentando elementi in comune con i disturbi Paranoidi di Personalità (comparsa di transitori sintomi psicotici di durata insufficiente a formulare diagnosi di Disturbi Schizoaffettivi), una OSSERVAZIONE TRASVERSALE (cioè limitata ad un breve intervallo di tempo, quale può essere quella circoscritta ad un breve ricovero), PUÒ CONDURRE ERRONEAMENTE ALLA DIAGNOSI DI DISTURBI

SCHIZOAFFETTIVI.

Nel caso in questione, possiamo osservare quanto segue:

1. In data 14/11/2014, il sig. Perla veniva ricoverato presso la UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Manfredonia, dal quale veniva

dimesso con diagnosi di “DISTURBO SCHIZOAFFETTIVO” (295.70 – ICD-9, nr.4);

2. Tale diagnosi veniva riportata nel certificato medico rilasciato dal dr. Carmine Mattiello, psichiatra del CSM di San Marco in Lamis, che, in data 5/12/2015, scriveva: “vista la cartella clinica ambulatoriale, è affetto da “Psicosi di tipo Schizo-affettivo” … .

Da tali due rilievi, scaturiscono due considerazioni:

• i due eventi si verificano nel periodo di tempo compreso fra il mese di Novembre 2014 e il 5/2/2015;

• Il primo di essi, relativo al ricovero in ambiente ospedaliero, è stato caratterizzato da un tipo di osservazione e valutazione clinica che, secondo quanto detto a proposito della diagnosi dei Disturbi Schizoaffettivi, a causa della sua limitata durata, deve essere considerato come un PERIODO DI OSSERVAZIONE TRASVERSALE,

assolutamente non idoneo alla diagnosi di tali disturbi

. Infatti, nel caso in questione, vista la possibilità di comparsa di brevi acuzie facilmente confondibili tra le due patologie per la comparsa di segni e sintomi vagamente comuni, una valutazione estremamente circoscritta nel tempo può comportare un orientamento diagnostico completamente differente rispetto a quello che può scaturire da una osservazione opportunamente protratta nel tempo.

Volendo traslare la situazione in questione dal campo psichiatrico al campo medico, è come se un medico di pronto soccorso pretendesse di fare diagnosi di Diabete Mellito Scompensato in un paziente che si ricovera in regime d’urgenza per una crisi di iperglicemia, senza prima effettuare tutte le indagini di laboratorio utili al fine di differenziare questa patologia da altre che possono essere

ugualmente caratterizzate da un incremento della glicemia (Importanza del ruolo della osservazione di tipo longitudinale rispetto a quella trasversale).

• Il secondo evento, è quello relativo alla conferma della diagnosi di Disturbo Schizoaffettivo formulata dal dr. Carmine Mattiello (Psicosi di tipo Schizo-affettiva – nota del CTU: ICD-9 295.7), che questi affermava di aver dedotto da una cartella clinica ambulatoriale non meglio precisata,

presumibilmente riferita al CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis, presso il quale lui stesso lavorava:

5/2/2015 Certificato Medico rilasciato dal dr. Carmine Mattiello c/o il CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis.

Testo: vista la cartella clinica ambulatoriale è risultato affetto da “Psicosi di tipo schizo-affettivo” in cui la componente ideativa è prevalentemente paranoidea e la compoente affettiva è per lo più ipertrofico-eccitata.

Alta emotività espressa sistemica.

Seguito dal novembre 2014, più spesso con interventi domiciliari.

Attualmente assume, con sufficiente compliance, Olanzapina 10 mg/die.

Com’è noto all’Avv. Placentino, questo CTU è venuto in possesso, previa opportuna richiesta di autorizzazione al GdL, di tutta la documentazione sanitaria prodotta dal su indicato CSM, consistente in:

Cartella clinica 1 (data apertura 13/11/2014 – data chiusura 9/9/2015) Cartella clinica 2 (data apertura 29/11/2016 – data chiusura 30/12/2016) Cartella clinica nr. 23464 (data di apertura 29/01/2018).

La prima cartella clinica citata (cart. clinica nr. 1), abbraccia quindi l’intero arco

temporale in precedenza evidenziato e, pertanto, dovrebbe essere il documento dal quale il dottor Mattiello, dipendente del CSM dal quale provengono tali documenti, avrebbe dovuto estrarre la diagnosi di “Psicosi di tipo Schizo-Affettiva”.

In realtà, l’attenta e puntuale diagnosi effettuata dai medici del CSM, di tipo LONGITUDINALE in quando spalmata su quasi un anno di osservazione, È COMPLETAMENTE DIFFERENTE, consistendo in un “DISTURBO

DEL’UMORE INDOTTO DA SOSTANZE STUPEFACENTI – ICD-9 292.84”, peraltro confermata dalla parte ricorrente durante le operazioni peritali, quando

affermava di essere stato dedito ad abuso di alcolici fino al 2015 e di cannabis e suoi derivati fino alla data del suo arresto (cfr pag. 11 di questa relazione medico-legale):

Poiché tale diagnosi veniva riportata nel Certificato Medico rilasciato dalla dr.ssa Giovanna De Santis che, in qualità di Medico Curante dell’attore, provvedeva a perfezionare la domanda amministrativa mediante la compilazione del Certificato Medico su Mod. C INPS:

8/11/2016 Certificato Medico rilasciato dalla dr.ssa Giovanna De Santis, medico curante dell’attore, rilasciato su Mod. C INPS.

Anamnesi: già 80%.

Diagnosi: psicosi di tipo schizoaffettivo. Lisi bilaterale istmo articolare L5.

la diagnosi di Psicosi Schizoaffettiva veniva fatta propria dalla Commissione Medica INPS che, visitato l’attore in data 23/1/2017, confermava la diagnosi psichiatrica e, utilizzando il baréme 1210 contenuto nelle tabelle del D.M. 47/92, che veniva associato al cod. ICD-9 295.00, riconosceva all’attore una percentuale d’invalidità compresa fra il 71 e l’80%.

Quest’ultima, sommata alla percentuale d’invalidità riconoscibile a causa della esistenza di una spondilolistesi (baréme 7008), portava al riconoscimento di una percentuale d’invalidità totale nella misura dell’80%:

In realtà, tale percentuale di invalidità complessiva, alla luce degli eventi e delle risultanze documentali accertate, RISULTA RIDONDANTE, se si tiene conto che, essendo tutt’altra la diagnosi effettuata dopo quasi un anno di osservazione clinica da parte del CSM Gargano Sud, e non essendo questa contemplata da alcun barème

contenuto nelle tabelle ministeriali pubblicate nel D.M. 47/92,

la percentuale totale di invalidità che la Commissione Medica INPS avrebbe dovuto riconoscere

all’istante si sarebbe dovuta limitare al 15%, scaturente dalla patologia

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